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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14786 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46992/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE nella persona del giudice monocratico dott. ES ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46992/2024 promossa da:
nata in [...] il [...] (Cod. Fisc. mai attribuito), elettivamente Parte_1 domiciliata a Modena, Via Begarelli n. 13, presso lo studio dell'Avv. Davide Ascari del Foro di Modena (Cod. Fisc. ) , che la rappresenta e difende giusta procura CodiceFiscale_1 allegata in atti
- ricorrente –
contro
Controparte_1
– A CASABLANCA
[...] Controparte_2
- resistente -
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. contro il Controparte_1
– Consolato di Casablanca è stato chiesto di ordinare all'Amministrazione
[...] CP_2 di rilasciare visto di ingresso in in favore della ricorrente, , madre di cittadino CP_2 Pt_1 italiano, a seguito del rigetto della domanda di visto adottato dal per ravvisata carenza CP_2 del requisito dell'essere la richiedente a carico dell'invitante in . CP_2
Per la trattazione del giudizio è stata fissata udienza cartolare.
Nel costituirsi in giudizio l'Amministrazione ha chiesto un rinvio prospettando la possibilità di una diversa decisione in autotutela.
Successivamente la parte ricorrente con le note d'udienza ha rappresentato l'avvenuto rilascio del visto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese. pagina 1 di 2 L'Amministrazione non ha depositato note d'udienza.
Il rilascio del visto ha fatto venire meno l'interesse delle parti ad una pronuncia sulla domanda e, quindi, è cessata la materia del contendere.
Appare individuabile una soccombenza virtuale dell'Amministrazione, che ha revisionato la propria decisione solo posteriormente al ricorso, con conseguente imposizione a suo carico delle spese processuali della ricorrente, liquidate nel dispositivo sulla base dei parametri regolamentari di riferimento ed in funzione del valore indeterminabile della domanda e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
a) dichiara estinto il procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
b) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali della ricorrente, liquidate in € 1.500,00 (studio, atto introduttivo, nota breve di trattazione) oltre spese generali, Iva e C.A.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Giudice
ES ON
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE nella persona del giudice monocratico dott. ES ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46992/2024 promossa da:
nata in [...] il [...] (Cod. Fisc. mai attribuito), elettivamente Parte_1 domiciliata a Modena, Via Begarelli n. 13, presso lo studio dell'Avv. Davide Ascari del Foro di Modena (Cod. Fisc. ) , che la rappresenta e difende giusta procura CodiceFiscale_1 allegata in atti
- ricorrente –
contro
Controparte_1
– A CASABLANCA
[...] Controparte_2
- resistente -
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. contro il Controparte_1
– Consolato di Casablanca è stato chiesto di ordinare all'Amministrazione
[...] CP_2 di rilasciare visto di ingresso in in favore della ricorrente, , madre di cittadino CP_2 Pt_1 italiano, a seguito del rigetto della domanda di visto adottato dal per ravvisata carenza CP_2 del requisito dell'essere la richiedente a carico dell'invitante in . CP_2
Per la trattazione del giudizio è stata fissata udienza cartolare.
Nel costituirsi in giudizio l'Amministrazione ha chiesto un rinvio prospettando la possibilità di una diversa decisione in autotutela.
Successivamente la parte ricorrente con le note d'udienza ha rappresentato l'avvenuto rilascio del visto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese. pagina 1 di 2 L'Amministrazione non ha depositato note d'udienza.
Il rilascio del visto ha fatto venire meno l'interesse delle parti ad una pronuncia sulla domanda e, quindi, è cessata la materia del contendere.
Appare individuabile una soccombenza virtuale dell'Amministrazione, che ha revisionato la propria decisione solo posteriormente al ricorso, con conseguente imposizione a suo carico delle spese processuali della ricorrente, liquidate nel dispositivo sulla base dei parametri regolamentari di riferimento ed in funzione del valore indeterminabile della domanda e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
a) dichiara estinto il procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
b) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali della ricorrente, liquidate in € 1.500,00 (studio, atto introduttivo, nota breve di trattazione) oltre spese generali, Iva e C.A.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Giudice
ES ON
pagina 2 di 2