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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.a.c. 974/2022 promossa da:
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Luciano Zuccoli n.
47, presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna Talia, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti su foglio separato ed in calce all'atto introduttivo;
ATTORE
contro
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Avezzano, via Carso n. 8, presso lo studio dell'Avv.
Paola Di Benedetto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
CONVENUTO
Oggetto: azione di risoluzione per inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa. 2) Con atto di citazione notificato il 14.7.2022, chiedeva Parte_1 accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione per inadempimento relativamente al contratto di affitto di ramo di azienda commerciale di cui è titolare, denominato “
[...]
” sito in Aielli, alla via Tiburtina Valeria Km 127,500, riportato al Parte_2 foglio 21, particella 25, stipulato con con conseguente condanna della Controparte_1 affittuaria alla restituzione del predetto bene, libero da persone e cose, nella piena ed incondizionata disponibilità della stessa, oltre al pagamento di € 237,443,53 ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia e il risarcimento dei danni patrimoniali, con rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo effettivo.
A fondamento della propria domanda, l'attrice deduceva:
- di aver stipulato in data 4.3.2006 un contratto di affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di con la TA Parte_2 Controparte_2 per la durata di 6 anni con un canone annuo di € 36.000,00 + iva, da
[...] corrispondersi in rate mensili di € 3.000,00 + iva, oltre alla corresponsione della somma mensile pari al 70% dell'utile ricavato dalla vendita dei tabacchi, prevedendo la corresponsione di un valore minimo € 1.500,00 a presentazione delle bolle di acquisto e che, stante la consistente morosità per il mancato pagamento dei canoni, dava formale disdetta dal contratto alla TA in data Controparte_2
5.9.2011;
- che con successivo contratto stipulato in data 1.10.2012 aveva concesso in affitto il su indicato ramo d'azienda alla parimenti per la durata di anni 6, con Controparte_1 canone annuale di affitto di € 9.600,00 oltre iva, da corrispondersi in canoni mensili di
€ 3.200,00 oltre iva dal 1.12.2012 al 31.12.2012 e dal 1.1.2013 fino alla scadenza del contratto precedente in € 42.000,00 annui oltre iva, da corrispondersi in canoni mensili di € 3.500,00 oltre iva e oltre il 70% dell'utile realizzato dalla affittuaria dalla vendita dei tabacchi, con una corresponsione di un valore minimo di € 1.500,00 alla presentazione delle bolle di acquisto;
- che all'art. 6 di detto contratto, veniva previsto che la TA Controparte_2
alla quale era subentrata la a garanzia dei canoni
[...] Controparte_1 eventualmente non pagati, avrebbe lasciato in vigore la fideiussione bancaria già esistente fino alla consegna da parte della alla di Controparte_1 Parte_1 altra fideiussione analoga nella forma, sostanza e valore a quella esistente e che l'affittuaria, che si costituiva garante della TA per il Controparte_2 pagamento dei canoni scaduti e per il soddisfacimento del debito arretrato, al
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 7
momento della sottoscrizione avrebbe consegnato tre titoli di credito, il cui omesso pagamento avrebbe determinato l'annullamento del contratto e la restituzione del ramo di azienda alla entro cinque giorni dalla richiesta;
Parte_1
- che con sentenza n. 679/2018 del 4.12.2018 all'esito del giudizio intercorso tra la e la TA , con l'intervento di Parte_1 Controparte_2 [...]
il Tribunale di Avezzano dichiarava cessato il rapporto di affitto di ramo Controparte_1
d'azienda relativo al contratto del 4.3.2006 tra la e la TA Parte_1 individuale e condannava quest'ultima al pagamento Controparte_2 di € 75,433,76 oltre interessi e spese legali per canoni scaduti, dichiarando altresì inammissibili le domande reciprocamente avanzate tra la e Parte_1 [...] sul presupposto che il contratto ripassato tra le due società in data Controparte_1
1.10.2012 era stato già oggetto di altro giudizio definito con sentenza n. 239/2015 della Corte di Appello di L'Aquila in data 17.2.2015, passata in giudicato, che aveva accertato che il ramo di azienda non era stato mai consegnato a in Controparte_1 quanto rimasto nella disponibilità della TA , Controparte_2 precedente affittuaria;
- che la proponeva gravame avverso la sentenza n. 679/2018 del Controparte_1
Tribunale di Avezzano, assumendo di non aver proposto una domanda di consegna del ramo di azienda nel giudizio R.G. n. 823/2014 della Corte di Appello di L'Aquila e che la domanda non poteva essere coperta da giudicato;
- che con sentenza n. 1176/2019 del 4.7.2019 la Corte di Appello di L'Aquila condannava la a consegnare il ramo di azienda oggetto di Parte_1 locazione alla consegna avvenuta il 9.10.2019 a seguito di esecuzione Controparte_1 forzata e rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla società affittuaria Controparte_1
- che con successivo atto la intimava a lo sfratto per Parte_1 CP_1 morosità per il rilascio dell'immobile de quo e che la relativa azione veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale di Avezzano, trattandosi di materia non rientrante nelle ipotesi per le quali era previsto il rito speciale;
- che la non aveva rispettato gli accordi di cui all'art. 6 del contratto di CP_1 affitto di ramo d'azienda stipulato con la in data 1.10.2012, non avendo Parte_1 prestato la fideiussione, né saldato le somme dovute per i canoni , decurtato da quanto dovuto per risarcimento dei danni arretrati dal 9.10.2019, data di consegna del ramo di azienda;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 7
- che con successivo atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida la chiedeva il rilascio dell'immobile; Parte_1
- che si costituiva in detto giudizio la chiedendo la riduzione del canone di Controparte_1 affitto e la decurtazione dallo stesso di quanto dovuto per risarcimento danni;
- che la relativa azione veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale di Avezzano, poiché non rientrante nelle ipotesi per le quali è previsto il rito speciale.
3) Si costituiva regolarmente in giudizio deducendo l'infondatezza Controparte_1 dell'azione proposta nei suoi confronti, assumendo che era stata immessa nel godimento del ramo di azienda soltanto a far data dal 9.10.2019, con sette anni di ritardo rispetto al contratto di affitto del 1.10.2012 e che a causa del notevole lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto e la consegna del bene le era derivato un ingente danno da mancato guadagno, oltre ad avere il bene un valore commerciale inferiore rispetto al 1.10.2012, data di stipula del contratto.
Deduceva inoltre che non le aveva rimesso la licenza di vendita Parte_1 dei tabacchi, revocata prima del 2019 e che la aveva mal gestito il Parte_3 ramo di azienda, con decremento economico, situazione aggravata a causa della pandemia COVID-19.
Chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attrice e, in ogni caso, in via riconvenzionale la riduzione del canone di affitto in € 12.000,00 annui oltre iva, salva la diversa somma di giustizia a decorrere dalla consegna del bene, oltre alla rifusione dei danni.
4) Concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 26.9.2024 venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6) Ciò premesso, con diretto riferimento al caso trattato, si evidenzia che la domanda avanzata da è fondata e va accolta. Parte_1
Merita considerare, in primo luogo, che nel corso del giudizio nessuna prova è stata fornita dalla società convenuta, che non ha adempiuto a nessuna delle obbligazioni assunte nel contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con la in data Pt_1
1.10.2012, né ha contestato le somme dovute per il pagamento dei canoni scaduti,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 7
seppure abbia dedotto di aver ricevuto un ingente danno da mancato guadagno a causa del notevole lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto e la consegna del ramo di azienda, oltre ad avere il bene un valore commerciale inferiore rispetto alla data di stipula del contratto.
In altri termini l'affittuaria è rimasta inadempiente rispetto a tutte le obbligazioni di cui all'art. 6 del predetto contratto, sia per non aver prestato la fideiussione cui si era impegnata, sia per non aver provveduto al pagamento dei canoni non corrisposti dalla
, di cui si era costituita garante, oltre a non aver Controparte_3 mai pagato alcun canone locatizio dalla data di consegna del ramo di azienda, avvenuta il 9.10.2019, e corrisposto il 70% dell'utile garantito dalla vendita dei tabacchi.
A tal proposito in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In ultima analisi non può ignorarsi che nella fattispecie tale onere della prova non sia stato assolto dalla convenuta.
Orbene, nel caso di specie, da un lato sussiste il grave inadempimento all'obbligo del pagamento dei canoni d'affitto e la mancata prestazione della fideiussione, imputabili alla affittuaria - al riguardo l'onere di dimostrare il tempestivo ed integrale pagamento di tutti i canoni di affitto e della prestazione della fideiussione incombeva su di essa, che non ha provato alcunché - dall'altro la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda va dichiarata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1453 c.c. e art. 1455 c.c. per grave inadempimento, con conseguente obbligo in capo alla società Controparte_1 di restituzione del ramo di azienda alla Parte_1
7) Non può trovare accoglimento la richiesta di riduzione del canone di affitto formulata dall'affittuaria, appalesandosi del tutto inammissibile e dovendosi ritenere comunque risolto il contratto stipulato per totale inadempimento della affittuaria a tutte le obbligazioni assunte.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 7
8) Non può poi ignorarsi che la non ha mai adempiuto alle obbligazioni Controparte_1 assunte e non ha mai versato alcun canone alla concedente, circostanza questa ammessa anche dall'affittuaria.
In conclusione questo Giudice ritiene che debba essere parimenti rigettata la richiesta di condanna della a rifondere a tutti i danni dalla Parte_1 Controparte_1 stessa lamentati, infondata, non provata e inammissibile, oggetto di decisione con sentenza n. 1176/ 2019 emessa in data 4.7.2019, passata in giudicato, con la quale la
Corte di Appello di L'Aquila, statuendo che la società affittuaria non aveva esercitato il proprio diritto, dimostrando un prolungato disinteresse ad ottenere l'immediata consegna del ramo di azienda affittato, (tenuto anche conto del fatto che il possesso dei beni è di fatto rimasto in capo alla precedente affittuaria Controparte_2
che detiene il 95% del capitale sociale della ha già rigettato la
[...] Controparte_1 domanda avanzata da nei confronti di e della Controparte_1 Parte_1
. Controparte_3
9) La richiesta avanzata dalla affittuaria nei confronti della e del Parte_1
, dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle fatture di acquisto Controparte_4 dei tabacchi, irritualmente formulata è inammissibile, considerato che è consentita nel caso in cui la parte dimostri di essere nell'impossibilità di disporre della documentazione di cui chiede la esibizione, mentre nella fattispecie ha Controparte_1
l'onere di custodire le bolle e le fatture di cui ha chiesto l'esibizione.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale l'ordine di esibizione è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e richiede che la prova del fatto da dimostrare non sia acquisibile “aliunde” (Cassazione civile, sentenza n. 18152 del
31.8.2020).
10) Va parimenti rigettata la richiesta di CTU avanzata dall'affittuaria, essendo rimasto indimostrato il danno lamentato ed essendo stata la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla già respinta dalla Corte di Appello di L'Aquila con Controparte_1 sentenza n. 1176/2019 del 4.7.2019 passata in giudicato.
11) Alla luce di quanto innanzi, la domanda di risoluzione del contratto proposta da va accolta per grave inadempimento dell'affittuaria e deve Controparte_5 pronunciarsi la condanna della società alla restituzione del ramo di Controparte_1 azienda affittato alla società attrice.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 7
12) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di appartenenza della causa, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Avezzano ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda ripassato tra la
[...]
e in data 1.10.2012 per inadempimento della Parte_1 Controparte_1 CP_1
e per l'effetto condanna quest'ultima a restituire alla titolare
[...] Parte_1 il ramo d'azienda “ ” sito in Aielli, via Tiburtina Valeria Km Parte_2
127,500, libero da persone e cose;
- condanna la al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1 somma di € 237.443,53 dovuta per i canoni non saldati oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo;
- dichiara inammissibile e improcedibile la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla Parte_1
- rigetta la domanda di riduzione del canone proposta da Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore della delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Avezzano il 08/05/2025
IL GIUDICE dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.a.c. 974/2022 promossa da:
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Luciano Zuccoli n.
47, presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna Talia, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti su foglio separato ed in calce all'atto introduttivo;
ATTORE
contro
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Avezzano, via Carso n. 8, presso lo studio dell'Avv.
Paola Di Benedetto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
CONVENUTO
Oggetto: azione di risoluzione per inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa. 2) Con atto di citazione notificato il 14.7.2022, chiedeva Parte_1 accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione per inadempimento relativamente al contratto di affitto di ramo di azienda commerciale di cui è titolare, denominato “
[...]
” sito in Aielli, alla via Tiburtina Valeria Km 127,500, riportato al Parte_2 foglio 21, particella 25, stipulato con con conseguente condanna della Controparte_1 affittuaria alla restituzione del predetto bene, libero da persone e cose, nella piena ed incondizionata disponibilità della stessa, oltre al pagamento di € 237,443,53 ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia e il risarcimento dei danni patrimoniali, con rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo effettivo.
A fondamento della propria domanda, l'attrice deduceva:
- di aver stipulato in data 4.3.2006 un contratto di affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di con la TA Parte_2 Controparte_2 per la durata di 6 anni con un canone annuo di € 36.000,00 + iva, da
[...] corrispondersi in rate mensili di € 3.000,00 + iva, oltre alla corresponsione della somma mensile pari al 70% dell'utile ricavato dalla vendita dei tabacchi, prevedendo la corresponsione di un valore minimo € 1.500,00 a presentazione delle bolle di acquisto e che, stante la consistente morosità per il mancato pagamento dei canoni, dava formale disdetta dal contratto alla TA in data Controparte_2
5.9.2011;
- che con successivo contratto stipulato in data 1.10.2012 aveva concesso in affitto il su indicato ramo d'azienda alla parimenti per la durata di anni 6, con Controparte_1 canone annuale di affitto di € 9.600,00 oltre iva, da corrispondersi in canoni mensili di
€ 3.200,00 oltre iva dal 1.12.2012 al 31.12.2012 e dal 1.1.2013 fino alla scadenza del contratto precedente in € 42.000,00 annui oltre iva, da corrispondersi in canoni mensili di € 3.500,00 oltre iva e oltre il 70% dell'utile realizzato dalla affittuaria dalla vendita dei tabacchi, con una corresponsione di un valore minimo di € 1.500,00 alla presentazione delle bolle di acquisto;
- che all'art. 6 di detto contratto, veniva previsto che la TA Controparte_2
alla quale era subentrata la a garanzia dei canoni
[...] Controparte_1 eventualmente non pagati, avrebbe lasciato in vigore la fideiussione bancaria già esistente fino alla consegna da parte della alla di Controparte_1 Parte_1 altra fideiussione analoga nella forma, sostanza e valore a quella esistente e che l'affittuaria, che si costituiva garante della TA per il Controparte_2 pagamento dei canoni scaduti e per il soddisfacimento del debito arretrato, al
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 7
momento della sottoscrizione avrebbe consegnato tre titoli di credito, il cui omesso pagamento avrebbe determinato l'annullamento del contratto e la restituzione del ramo di azienda alla entro cinque giorni dalla richiesta;
Parte_1
- che con sentenza n. 679/2018 del 4.12.2018 all'esito del giudizio intercorso tra la e la TA , con l'intervento di Parte_1 Controparte_2 [...]
il Tribunale di Avezzano dichiarava cessato il rapporto di affitto di ramo Controparte_1
d'azienda relativo al contratto del 4.3.2006 tra la e la TA Parte_1 individuale e condannava quest'ultima al pagamento Controparte_2 di € 75,433,76 oltre interessi e spese legali per canoni scaduti, dichiarando altresì inammissibili le domande reciprocamente avanzate tra la e Parte_1 [...] sul presupposto che il contratto ripassato tra le due società in data Controparte_1
1.10.2012 era stato già oggetto di altro giudizio definito con sentenza n. 239/2015 della Corte di Appello di L'Aquila in data 17.2.2015, passata in giudicato, che aveva accertato che il ramo di azienda non era stato mai consegnato a in Controparte_1 quanto rimasto nella disponibilità della TA , Controparte_2 precedente affittuaria;
- che la proponeva gravame avverso la sentenza n. 679/2018 del Controparte_1
Tribunale di Avezzano, assumendo di non aver proposto una domanda di consegna del ramo di azienda nel giudizio R.G. n. 823/2014 della Corte di Appello di L'Aquila e che la domanda non poteva essere coperta da giudicato;
- che con sentenza n. 1176/2019 del 4.7.2019 la Corte di Appello di L'Aquila condannava la a consegnare il ramo di azienda oggetto di Parte_1 locazione alla consegna avvenuta il 9.10.2019 a seguito di esecuzione Controparte_1 forzata e rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla società affittuaria Controparte_1
- che con successivo atto la intimava a lo sfratto per Parte_1 CP_1 morosità per il rilascio dell'immobile de quo e che la relativa azione veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale di Avezzano, trattandosi di materia non rientrante nelle ipotesi per le quali era previsto il rito speciale;
- che la non aveva rispettato gli accordi di cui all'art. 6 del contratto di CP_1 affitto di ramo d'azienda stipulato con la in data 1.10.2012, non avendo Parte_1 prestato la fideiussione, né saldato le somme dovute per i canoni , decurtato da quanto dovuto per risarcimento dei danni arretrati dal 9.10.2019, data di consegna del ramo di azienda;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 7
- che con successivo atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida la chiedeva il rilascio dell'immobile; Parte_1
- che si costituiva in detto giudizio la chiedendo la riduzione del canone di Controparte_1 affitto e la decurtazione dallo stesso di quanto dovuto per risarcimento danni;
- che la relativa azione veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale di Avezzano, poiché non rientrante nelle ipotesi per le quali è previsto il rito speciale.
3) Si costituiva regolarmente in giudizio deducendo l'infondatezza Controparte_1 dell'azione proposta nei suoi confronti, assumendo che era stata immessa nel godimento del ramo di azienda soltanto a far data dal 9.10.2019, con sette anni di ritardo rispetto al contratto di affitto del 1.10.2012 e che a causa del notevole lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto e la consegna del bene le era derivato un ingente danno da mancato guadagno, oltre ad avere il bene un valore commerciale inferiore rispetto al 1.10.2012, data di stipula del contratto.
Deduceva inoltre che non le aveva rimesso la licenza di vendita Parte_1 dei tabacchi, revocata prima del 2019 e che la aveva mal gestito il Parte_3 ramo di azienda, con decremento economico, situazione aggravata a causa della pandemia COVID-19.
Chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attrice e, in ogni caso, in via riconvenzionale la riduzione del canone di affitto in € 12.000,00 annui oltre iva, salva la diversa somma di giustizia a decorrere dalla consegna del bene, oltre alla rifusione dei danni.
4) Concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 26.9.2024 venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6) Ciò premesso, con diretto riferimento al caso trattato, si evidenzia che la domanda avanzata da è fondata e va accolta. Parte_1
Merita considerare, in primo luogo, che nel corso del giudizio nessuna prova è stata fornita dalla società convenuta, che non ha adempiuto a nessuna delle obbligazioni assunte nel contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con la in data Pt_1
1.10.2012, né ha contestato le somme dovute per il pagamento dei canoni scaduti,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 7
seppure abbia dedotto di aver ricevuto un ingente danno da mancato guadagno a causa del notevole lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto e la consegna del ramo di azienda, oltre ad avere il bene un valore commerciale inferiore rispetto alla data di stipula del contratto.
In altri termini l'affittuaria è rimasta inadempiente rispetto a tutte le obbligazioni di cui all'art. 6 del predetto contratto, sia per non aver prestato la fideiussione cui si era impegnata, sia per non aver provveduto al pagamento dei canoni non corrisposti dalla
, di cui si era costituita garante, oltre a non aver Controparte_3 mai pagato alcun canone locatizio dalla data di consegna del ramo di azienda, avvenuta il 9.10.2019, e corrisposto il 70% dell'utile garantito dalla vendita dei tabacchi.
A tal proposito in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In ultima analisi non può ignorarsi che nella fattispecie tale onere della prova non sia stato assolto dalla convenuta.
Orbene, nel caso di specie, da un lato sussiste il grave inadempimento all'obbligo del pagamento dei canoni d'affitto e la mancata prestazione della fideiussione, imputabili alla affittuaria - al riguardo l'onere di dimostrare il tempestivo ed integrale pagamento di tutti i canoni di affitto e della prestazione della fideiussione incombeva su di essa, che non ha provato alcunché - dall'altro la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda va dichiarata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1453 c.c. e art. 1455 c.c. per grave inadempimento, con conseguente obbligo in capo alla società Controparte_1 di restituzione del ramo di azienda alla Parte_1
7) Non può trovare accoglimento la richiesta di riduzione del canone di affitto formulata dall'affittuaria, appalesandosi del tutto inammissibile e dovendosi ritenere comunque risolto il contratto stipulato per totale inadempimento della affittuaria a tutte le obbligazioni assunte.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 7
8) Non può poi ignorarsi che la non ha mai adempiuto alle obbligazioni Controparte_1 assunte e non ha mai versato alcun canone alla concedente, circostanza questa ammessa anche dall'affittuaria.
In conclusione questo Giudice ritiene che debba essere parimenti rigettata la richiesta di condanna della a rifondere a tutti i danni dalla Parte_1 Controparte_1 stessa lamentati, infondata, non provata e inammissibile, oggetto di decisione con sentenza n. 1176/ 2019 emessa in data 4.7.2019, passata in giudicato, con la quale la
Corte di Appello di L'Aquila, statuendo che la società affittuaria non aveva esercitato il proprio diritto, dimostrando un prolungato disinteresse ad ottenere l'immediata consegna del ramo di azienda affittato, (tenuto anche conto del fatto che il possesso dei beni è di fatto rimasto in capo alla precedente affittuaria Controparte_2
che detiene il 95% del capitale sociale della ha già rigettato la
[...] Controparte_1 domanda avanzata da nei confronti di e della Controparte_1 Parte_1
. Controparte_3
9) La richiesta avanzata dalla affittuaria nei confronti della e del Parte_1
, dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle fatture di acquisto Controparte_4 dei tabacchi, irritualmente formulata è inammissibile, considerato che è consentita nel caso in cui la parte dimostri di essere nell'impossibilità di disporre della documentazione di cui chiede la esibizione, mentre nella fattispecie ha Controparte_1
l'onere di custodire le bolle e le fatture di cui ha chiesto l'esibizione.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale l'ordine di esibizione è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e richiede che la prova del fatto da dimostrare non sia acquisibile “aliunde” (Cassazione civile, sentenza n. 18152 del
31.8.2020).
10) Va parimenti rigettata la richiesta di CTU avanzata dall'affittuaria, essendo rimasto indimostrato il danno lamentato ed essendo stata la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla già respinta dalla Corte di Appello di L'Aquila con Controparte_1 sentenza n. 1176/2019 del 4.7.2019 passata in giudicato.
11) Alla luce di quanto innanzi, la domanda di risoluzione del contratto proposta da va accolta per grave inadempimento dell'affittuaria e deve Controparte_5 pronunciarsi la condanna della società alla restituzione del ramo di Controparte_1 azienda affittato alla società attrice.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 7
12) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di appartenenza della causa, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Avezzano ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda ripassato tra la
[...]
e in data 1.10.2012 per inadempimento della Parte_1 Controparte_1 CP_1
e per l'effetto condanna quest'ultima a restituire alla titolare
[...] Parte_1 il ramo d'azienda “ ” sito in Aielli, via Tiburtina Valeria Km Parte_2
127,500, libero da persone e cose;
- condanna la al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1 somma di € 237.443,53 dovuta per i canoni non saldati oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo;
- dichiara inammissibile e improcedibile la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla Parte_1
- rigetta la domanda di riduzione del canone proposta da Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore della delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Avezzano il 08/05/2025
IL GIUDICE dott.ssa Alessandra Contestabile
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