Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 3060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3060 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6290/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 6290/2025 promossa da:
nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Alberto Ferrari
-ricorrente- contro
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso (conclusioni come precisate all'udienza del 9.6.2025): Parte_1
“Accertare e dichiarare il diritto del Sig. (C.F. Parte_1
), nato ad [...]ù) il 08.04.1988 residente in , C.F._1 CP_1 Corso Sebastopoli n. 236 all'emissione del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 co. 1 D.lgs. 286/1998, e conseguentemente ordinare al
[...]
Questura di , in persona del Ministro pro tempore, di CP_1 CP_1 procedere immediatamente con la consegna dello stesso al richiedente.
1
Con vittoria di spese oltre IVA, CPA e successive occorrende e distrazione in favore del difensore anticipatario.”
ha così concluso: Controparte_1
“Nel merito:
- rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e art. 30 co. 6 D.lgs. 286/1998 depositato in data 25.3.2025, il sig. ha impugnato il decreto Parte_1
del Questore di Torino del 4.10.2024, notificato l'8.10.2024, con il quale è stata dichiarata inammissibile la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29 e 30 TUI, in quanto coniugato con Persona_1
cittadina straniera regolarmente soggiornante in Italia, chiedendo il rilascio immediato del titolo di soggiorno già richiesto in via amministrativa.
Il Collegio ha riqualificato la domanda di parte ricorrente, ritenendo che – attesa la natura residuale del procedimento atipico ex art. 700 c.p.c. – l'istanza cautelare urgente di “consegna immediata” di un permesso di soggiorno per motivi familiari dovesse essere interpretata quale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento questorile opposto ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 150/2011, con contestuale richiesta di provvedere nel merito nel giudizio di cui all'art. 30 co. 6 TUI. Conseguentemente, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni. In quella sede, il ricorrente ha precisato la domanda chiedendo – in via subordinata – il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il giudice ha quindi disposto avanti a sé la discussione orale della lite e, all'esito, si è riservato di riferire al
Collegio.
2 2. Il procedimento ha ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (ricongiungimento con la moglie titolare di permesso di soggiorno per Persona_1
motivi familiari, rilasciato in data 16.2.2024 per ricongiungimento con la sorella
[...]
. Parte_2
Il provvedimento questorile di rigetto si fonda su un unico motivo, riguardante l'irregolarità del ricorrente sul territorio nazionale al momento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Come si legge nel provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 30 c. 1 lett. c) TUI è necessario che il familiare richiedente il ricongiungimento sia
“regolarmente soggiornante in Italia” al momento della domanda. Ma, nel caso di specie, tale requisito difetterebbe in quanto “l'ingresso [del ricorrente] in area Schengen risulta avvenuto in data 15/12/2021 attraverso la frontiera aerea di Madrid (Spagna) e non ha dimostrato di aver reso la dichiarazione di presenza al successivo ingresso sul territorio italiano”.
3. Ritiene il Collegio che, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, il ricorrente non fosse regolarmente soggiornante in Italia al momento della sua richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Invero, il ricorrente è entrato in Italia in data prossima al 15.12.2021 e ha presentato alla
Questura di domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari CP_1
soltanto in data 10.6.2024. In quel momento, il visto turistico della durata di 90 giorni in forza del quale il ricorrente aveva fatto regolare ingresso in Italia era pacificamente scaduto da oltre un anno;
da qui la sua irregolarità sul territorio nazionale al momento di presentazione della domanda.
Si ritiene tuttavia che l'irregolare presenza sul territorio del richiedente al momento della presentazione della domanda non ne comporti automaticamente l'inammissibilità. Ciò perché
l'art. 30 co. 1 lett. c) non deve essere letto atomisticamente, ma in combinato disposto con l'art. 5 co. 5 del medesimo Testo Unico.
L'art. 30 co. 1 lett. c) TUI prevede infatti testualmente che “il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: … c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in
Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare”. Ma tale norma va appunto letta congiuntamente all'art. 5 co. 5 TUI, ai sensi del quale “nell'adottare il provvedimento di
3 rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
La Corte Costituzionale, investita della questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 5 co. 5 TUI (sia pure in caso non integralmente sovrapponibile a quello presente, poiché avente ad oggetto il giudizio di bilanciamento ai fini della pericolosità sociale), ha dichiarato la norma parzialmente illegittima in quanto non offriva il medesimo grado di tutela, rispetto a coloro che avevano esercitato il diritto al ricongiungimento, a coloro che, pur avendone i requisiti, non avevano esercitato il medesimo diritto (sentenza n. 202/2013). Si riportano di seguito i passaggi argomentativi centrali della menzionata sentenza:
“L'impossibilità di annoverare tra i beneficiari di tale tutela rafforzata tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui dispongono, determina, come prospettato dal giudice rimettente, una irragionevole disparità di trattamento di situazioni consimili, con una illegittima compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in violazione sia degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., sia dell'art. 8 della CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost.”.... Questa Corte è chiamata a verificare che gli automatismi disposti dal legislatore rispecchino un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale coinvolti nella disciplina dell'immigrazione e non può esimersi dal censurare quelle disposizioni legislative che incidano in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali (sentenze n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010). Nell'ambito di tali valutazioni la Corte deve altresì considerare che gli automatismi procedurali (…..), devono ritenersi arbitrari e perciò costituzionalmente illegittimi, se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, quando cioè sia agevole – come nel caso in esame – formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta alla base della presunzione stessa (sentenze n. 57 del 2013, n. 172 e n. 110 del 2012, n. 231 del 2011, n. 265, n. 164 e n. 139 del 2010). Nel caso in esame, la disposizione impugnata delimita l'ambito di applicazione della tutela rafforzata, che permette di superare l'automatismo solo nei confronti dei soggetti che hanno fatto ingresso nel territorio in virtù di un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, determinando così una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo, non abbia formulato istanza in tal senso. Simile restrizione viola l'art. 3 Cost. e reca un irragionevole pregiudizio ai rapporti familiari, che dovrebbero ricevere una protezione privilegiata ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 Cost. e che la Repubblica è vincolata a sostenere, anche con specifiche agevolazioni e provvidenze, in base alle suddette previsioni costituzionali.
In particolare, la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi
4 abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. In questo senso, la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 contrasta con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. nella parte in cui non estende la tutela rafforzata ivi prevista a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto del presente giudizio, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. La Corte di Strasburgo ha, infatti, sempre affermato (ex plurimis pronuncia 7 aprile
2009, Cherif e altri c. Italia) che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, di tal che gli Stati mantengono il potere di espellere gli stranieri condannati per reati puniti con pena detentiva. Tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, ex art. 8, paragrafo 1, della CEDU. La ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesto dall'art. 8 della CEDU implicano, secondo la Corte europea (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009,
Cherif e altri c. Italia), la possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente;
la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo;
la nazionalità delle diverse persone interessate;
la situazione familiare del ricorrente, e segnatamente, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare in seno alla coppia;
la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della relazione familiare;
il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro età; le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione;
l'interesse e il benessere dei figli;
la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite.
Una simile attenzione alla situazione concreta dello straniero e dei suoi congiunti, garantita dall'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, esprime un livello di tutela dei rapporti familiari equivalente, per quanto rileva nel caso in esame, alla protezione accordata alla famiglia nel nostro ordinamento costituzionale. Di conseguenza, anche sotto questo profilo deve rilevarsi l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, per violazione dell'art. 8 della CEDU, conformemente alla giurisprudenza costituzionale che affida a questa
Corte, nello svolgimento del proprio infungibile ruolo, il compito di effettuare una valutazione «sistemica e non frazionata» dei diritti fondamentali, in modo da assicurare la «massima espansione delle garanzie» esistenti di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si
5 trovano in rapporto di integrazione reciproca (sentenze n. 170 e n. 85 del 2013, e n. 264 del 2012)” (così Corte Cost. n. 202/2013).
Esaminata in tale prospettiva, la normativa di settore (art. 30 TUI), anche con riferimento al caso in esame, deve essere letta nel senso che in una situazione come quella del ricorrente, nella quale sussistono in astratto (e comunque non sono stati contestati dalla parte resistente) i presupposti per fare luogo a ricongiungimento (rapporto di coniugio, convivenza effettiva, produzione di sufficiente reddito familiare, disponibilità di adeguato alloggio), possa prescindersi dai prerequisiti formali occorrenti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per coesione familiare (e segnatamente dal possesso di un valido titolo di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale) e debbano invece essere valorizzate le circostanze di merito (e segnatamente che il ricorrente risieda oramai da molti anni in Italia – seppur in assenza di valido titolo – ed abbia qui costituito un nucleo familiare con il quale convive stabilmente e del quale fa parte un figlio minore). Contr Si è consapevoli che tale interpretazione degli artt. 5 co. 5 e 30 co. 1 lett. c) ia oggetto di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito. Tant'è che la Corte di Cassazione, investita della questione relativa all'interpretazione di tali norme in un caso analogo a quello di specie (nel quale, cioè, il permesso di soggiorno per motivi familiari era stato negato esclusivamente in ragione dell'irregolarità della presenza del ricorrente sul territorio nazionale), ha considerato “questione di diritto di particolare rilevanza” – con conseguente rinvio per la trattazione in pubblica udienza – la possibile esistenza di “implicazioni rilevanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013” sull'applicazione dell'art. 30 co. 1 lett.
c) TUI (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 7.5.2025, n. 12023).
In attesa della decisione della Suprema Corte (non ancora calendarizzata), si ritiene pertanto opportuno ribadire l'orientamento costante di questo Tribunale (cfr. ex multis Trib. Torino,
Per_ ordinanza 12.10.2022 nella causa RG n. 2650/22, rel. ) alla stregua del quale si è affermato che una interpretazione della normativa diversa da quella sopra proposta verrebbe a confliggere con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella menzionata sentenza n.
202/2013, e si risolverebbe in una applicazione del diritto vivente contraria ai dettami della nostra carta fondamentale e dell'ordinamento sovranazionale.
Per tali motivi, dunque, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal ricorrente va dichiarata ammissibile.
3. Tanto premesso in punto ammissibilità, nel merito la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è fondata, e merita accoglimento.
6 Il ricorrente ha invero prodotto copiosa documentazione a prova dell'effettività del suo legame familiare (matrimonio con la cittadina straniera regolarmente soggiornante in Italia
, della disponibilità di un alloggio idoneo e di un Persona_1
reddito sufficiente. Si richiama, sul punto, quanto allegato alle pagine 2 e 3 del ricorso e la documentazione prodotta sub docc. 3-8.
Il , costituitosi in giudizio, non ha specificamente contestato tali Controparte_1
circostanze, che possono pertanto ritenersi provate in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 115 c.p.c.
La domanda principale deve dunque essere accolta, con assorbimento delle altre questioni proposte in via subordinata.
4. Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione dell'interpretazione costituzionalmente orientata del dettato normativo applicabile.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c. respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accerta e dichiara il diritto di nato in Perù in [...]_1
8.4.1988, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e dispone che il
Questore di ne disponga il rilascio;
CP_1
− compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Fabrizio Alessandria Roberta Dotta
7