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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 349/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
06.03.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Daniele D'Ignazi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
E
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Buccella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente OGGETTO: Impugnazione di avviso di addebito CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Accertare e dichiarare prescritti i crediti di Parte_1
cui all'AVA n. 387201700001888602000, e per l'effetto accertare e dichiarare
l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte di
[...]
e di conseguenza dichiarare illegittimo, nullo e di nessun effetto Controparte_2
l'AVA n. 387201700001888602000 per le ragioni riportate in narrativa;
sempre nel merito: accolta la domanda, ordinare la restituzione di tutte le somme pagate in ossequio alla rateizzazione con riserva di quantificarne l'importo esatto;
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 cpc.”
Per la parte resistente : “Tutto ciò premesso e Controparte_2
rilevato, , come sopra rappresentata, difesa ed Controparte_2 elettivamente domiciliata, conclude affinché l'Ill.mo Tribunale di Pisa voglia così provvedere: • revocare immediatamente la sospensione dell'esecuzione, per assenza di fumus boni iuris e di periculum in mora;
• dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. per essere iniziata l'esecuzione prima dell'opposizione; • dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore del Giudice dell'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.; • dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 38720170001888602000; • dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 38720170001888602000; • dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente Riscossore con riferimento alle contestazioni s n. nei confronti (ed inerenti alle attività) dell'Ente Impositore;
• rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e diritto;
in subordine: • nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, accertare l'obbligo in capo all'ente impositore di tenere indenne e di manlevare l'
[...]
, da ogni conseguenza pregiudizievole della lite, nella Controparte_2
misura in cui sarà appurata la non riferibilità alla medesima delle ragioni di annullamento dell'atto contestato. Il tutto con condanna della parte soccombente alla
Pag. 2 di 6 refusione delle spese e delle competenze di giudizio. Con vittoria di spese, come per legge”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1 reiectis: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inoppugnabilità ed irretrattabilità dell'avviso d'addebito n. 387 2017 00018886 02 000, in quanto a suo tempo ritualmente notificato e non opposto nel termine di legge;
2) nel merito, rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta contro l' nel presente giudizio, in quanto CP_1
inammissibile e/o infondata;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 21.02.2024, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'AVA n.
387201700001888602000, con conseguente richiesta di restituzione di quanto versato in ottemperanza di tale avviso.
2. In particolare, il ricorrente esponeva che in data 09.01.2018 risultava notificato l'avviso di addebito n. 387201700001888602000, relativamente a un credito per contributi IVS per l'importo di 12.483,34 euro. Successivamente, in data
20.10.2023 veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 08720239006934751, che faceva riferimento anche al suddetto AVA. Il eccepiva l'intervenuta Pt_1 prescrizione, in quanto l'intimazione di pagamento era stata notificata dopo il decorso del termine di cinque anni. Si evidenziava che la richiesta di rateizzazione e il successivo pagamento delle rate erano stati compiuti dal ricorrente al solo scopo di evitare eventuali azioni cautelari da parte dell'ente previdenziale, non potendo costituire atti interruttivi della prescrizione.
3. In data 03.01.2025 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
Pag. 3 di 6 4. Il resistente, in particolare, sosteneva l'inoppugnabilità e l'irretrattabilità dell'avviso di addebito n. 387201700001888602000, regolarmente notificato per compiuta giacenza il 10.02.2018 e non impugnato entro il termine di decadenza di
40 giorni.
5. In data 14.01.2025 si costituiva la parte resistente, Controparte_2
, che in primo luogo eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice
[...] adito, in quanto il ricorso doveva essere rivolto al giudice dell'esecuzione (e non al giudice del lavoro) poiché era stata già attivata la procedura esecutiva con la notifica dell'atto di pignoramento. La parte resistente, poi, eccepiva la decadenza, in quanto l'atto contestato non era stato impugnato entro il termine di 40 giorni dalla notifica, e la carenza di legittimazione passiva (trattandosi di impugnazione di un atto di competenza dell' . In merito alla prescrizione la parte CP_1 resistente eccepiva l'infondatezza, in quanto il ricorrente non aveva tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione (nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021) imposti durante il periodo di emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 06.03.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è inammissibile e deve essere rigettato.
8.
9. Risulta fondata l'eccezione promossa dalle parti resistenti in riferimento alla violazione del termine decadenziale di cui all'art. 24, comma 5, del D.L.vo n.
46/1999. Detta disposizione prevede: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”. Non risulta che il ricorrente abbia tempestivamente impugnato l'avviso di pagamento in oggetto, che è stato regolarmente notificato (per
Pag. 4 di 6 compiuta giacenza) in data 10.02.2018. Che tale termine abbia natura perentoria è dato ormai pacificamente acquisito. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016 hanno confermato che trattasi di termine perentorio di decadenza;
così in un passaggio testuale della motivazione: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953
c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dal CP_1
primo gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ”. CP_1
10. Ebbene l'avviso di addebito è stato notificato, pacificamente, nella data di cui sopra e dunque il ricorso giudiziale è certamente successivo rispetto allo scadere del termine di 40 giorni prima richiamato.
11. Pertanto, il ricorrente è decaduto dal poter impugnare l'atto amministrativo in oggetto e il ricorso è inammissibile.
12. In merito alla questione della intervenuta prescrizione va condivisa la posizione dell' . Nel computo del termine di prescrizione occorre Controparte_2
conteggiare il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale durante la crisi pandemica, dall'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (ex art. 68 D.L.
18/2020 e successive modifiche e integrazioni). Conteggiando detto periodo il termine non risulta trascorso alla data in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento in data 20.10.2023.
13. Sul punto si evidenzia che le disposizioni in oggetto risultano applicabili al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente.
Pag. 5 di 6 14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso in quanto inammissibile;
2) revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n.
08720239006934751 e dell'avviso di addebito n. 38720170001888602000, disposti da questo ufficio con decreto del 23.02.2024;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di e che liquida in complessivi CP_1 Controparte_2
1.865,00 euro per ciascuna parte resistente per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 20. 05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 349/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
06.03.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Daniele D'Ignazi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
E
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Buccella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente OGGETTO: Impugnazione di avviso di addebito CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Accertare e dichiarare prescritti i crediti di Parte_1
cui all'AVA n. 387201700001888602000, e per l'effetto accertare e dichiarare
l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte di
[...]
e di conseguenza dichiarare illegittimo, nullo e di nessun effetto Controparte_2
l'AVA n. 387201700001888602000 per le ragioni riportate in narrativa;
sempre nel merito: accolta la domanda, ordinare la restituzione di tutte le somme pagate in ossequio alla rateizzazione con riserva di quantificarne l'importo esatto;
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 cpc.”
Per la parte resistente : “Tutto ciò premesso e Controparte_2
rilevato, , come sopra rappresentata, difesa ed Controparte_2 elettivamente domiciliata, conclude affinché l'Ill.mo Tribunale di Pisa voglia così provvedere: • revocare immediatamente la sospensione dell'esecuzione, per assenza di fumus boni iuris e di periculum in mora;
• dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. per essere iniziata l'esecuzione prima dell'opposizione; • dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore del Giudice dell'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.; • dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 38720170001888602000; • dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 38720170001888602000; • dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente Riscossore con riferimento alle contestazioni s n. nei confronti (ed inerenti alle attività) dell'Ente Impositore;
• rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e diritto;
in subordine: • nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, accertare l'obbligo in capo all'ente impositore di tenere indenne e di manlevare l'
[...]
, da ogni conseguenza pregiudizievole della lite, nella Controparte_2
misura in cui sarà appurata la non riferibilità alla medesima delle ragioni di annullamento dell'atto contestato. Il tutto con condanna della parte soccombente alla
Pag. 2 di 6 refusione delle spese e delle competenze di giudizio. Con vittoria di spese, come per legge”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1 reiectis: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inoppugnabilità ed irretrattabilità dell'avviso d'addebito n. 387 2017 00018886 02 000, in quanto a suo tempo ritualmente notificato e non opposto nel termine di legge;
2) nel merito, rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta contro l' nel presente giudizio, in quanto CP_1
inammissibile e/o infondata;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 21.02.2024, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'AVA n.
387201700001888602000, con conseguente richiesta di restituzione di quanto versato in ottemperanza di tale avviso.
2. In particolare, il ricorrente esponeva che in data 09.01.2018 risultava notificato l'avviso di addebito n. 387201700001888602000, relativamente a un credito per contributi IVS per l'importo di 12.483,34 euro. Successivamente, in data
20.10.2023 veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 08720239006934751, che faceva riferimento anche al suddetto AVA. Il eccepiva l'intervenuta Pt_1 prescrizione, in quanto l'intimazione di pagamento era stata notificata dopo il decorso del termine di cinque anni. Si evidenziava che la richiesta di rateizzazione e il successivo pagamento delle rate erano stati compiuti dal ricorrente al solo scopo di evitare eventuali azioni cautelari da parte dell'ente previdenziale, non potendo costituire atti interruttivi della prescrizione.
3. In data 03.01.2025 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
Pag. 3 di 6 4. Il resistente, in particolare, sosteneva l'inoppugnabilità e l'irretrattabilità dell'avviso di addebito n. 387201700001888602000, regolarmente notificato per compiuta giacenza il 10.02.2018 e non impugnato entro il termine di decadenza di
40 giorni.
5. In data 14.01.2025 si costituiva la parte resistente, Controparte_2
, che in primo luogo eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice
[...] adito, in quanto il ricorso doveva essere rivolto al giudice dell'esecuzione (e non al giudice del lavoro) poiché era stata già attivata la procedura esecutiva con la notifica dell'atto di pignoramento. La parte resistente, poi, eccepiva la decadenza, in quanto l'atto contestato non era stato impugnato entro il termine di 40 giorni dalla notifica, e la carenza di legittimazione passiva (trattandosi di impugnazione di un atto di competenza dell' . In merito alla prescrizione la parte CP_1 resistente eccepiva l'infondatezza, in quanto il ricorrente non aveva tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione (nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021) imposti durante il periodo di emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 06.03.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è inammissibile e deve essere rigettato.
8.
9. Risulta fondata l'eccezione promossa dalle parti resistenti in riferimento alla violazione del termine decadenziale di cui all'art. 24, comma 5, del D.L.vo n.
46/1999. Detta disposizione prevede: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”. Non risulta che il ricorrente abbia tempestivamente impugnato l'avviso di pagamento in oggetto, che è stato regolarmente notificato (per
Pag. 4 di 6 compiuta giacenza) in data 10.02.2018. Che tale termine abbia natura perentoria è dato ormai pacificamente acquisito. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016 hanno confermato che trattasi di termine perentorio di decadenza;
così in un passaggio testuale della motivazione: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953
c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dal CP_1
primo gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ”. CP_1
10. Ebbene l'avviso di addebito è stato notificato, pacificamente, nella data di cui sopra e dunque il ricorso giudiziale è certamente successivo rispetto allo scadere del termine di 40 giorni prima richiamato.
11. Pertanto, il ricorrente è decaduto dal poter impugnare l'atto amministrativo in oggetto e il ricorso è inammissibile.
12. In merito alla questione della intervenuta prescrizione va condivisa la posizione dell' . Nel computo del termine di prescrizione occorre Controparte_2
conteggiare il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale durante la crisi pandemica, dall'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (ex art. 68 D.L.
18/2020 e successive modifiche e integrazioni). Conteggiando detto periodo il termine non risulta trascorso alla data in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento in data 20.10.2023.
13. Sul punto si evidenzia che le disposizioni in oggetto risultano applicabili al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente.
Pag. 5 di 6 14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso in quanto inammissibile;
2) revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n.
08720239006934751 e dell'avviso di addebito n. 38720170001888602000, disposti da questo ufficio con decreto del 23.02.2024;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di e che liquida in complessivi CP_1 Controparte_2
1.865,00 euro per ciascuna parte resistente per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 20. 05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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