Art. 2.
I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 , furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica di aiuto-dirigente o di aiuto con funzione di direzione di sezione autonoma di diagnosi e cura, o che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano tale qualifica e che alla stessa data abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 1, qualora la sezione medesima all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 , avesse i requisiti di posti letto e di attrezzature per la trasformazione in divisione, assumono la qualifica di primario non appena l'amministrazione ospedaliera istituisca la divisione e il relativo posto di primario.
I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 , furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica di aiuto-dirigente o di aiuto con funzione di direzione di sezione autonoma di diagnosi e cura, o che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano tale qualifica e che alla stessa data abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 1, qualora la sezione medesima all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 , avesse i requisiti di posti letto e di attrezzature per la trasformazione in divisione, assumono la qualifica di primario non appena l'amministrazione ospedaliera istituisca la divisione e il relativo posto di primario.