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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 18/09/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 401/2023, promossa con atto di citazione DA c.f. ), nata Parte_1 C.F._1 in Ecuador il 16.4.1979 e residente a [...], che ha eletto speciale domicilio a Piacenza, in Corso Vittorio Emanuele II, 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Campana, che la rappresenta e difende PARTE ATTRICE CONTRO
, con sede legale in Piacenza, Via Antonio Anguissola n. Controparte_1
15, codice fiscale in persona del Direttore Generale e rappresentante legale pro P.IVA_1 tempore, Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Manola Gruppi, ed CP_2 elettivamente domiciliata presso l'U.O. Ufficio Legale del medesimo Ente in Piacenza, Via Taverna n. 49
PARTE CONVENUTA OGGETTO: Responsabilità medico-sanitaria CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato nei seguenti termini:
Per parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice civile, alla luce ed in conseguenza di quanto espresso intra,
nel merito, accertare e dichiarare che l' , durante la gravidanza della Parte_2 sig.ra al termine della quale ha partorito 19.7.2018 la Parte_1 figlia , affetta da sindrome di Down, non ha provveduto ad informare Persona_1 correttamente o comunque non nel rispetto di quanto imposto dalla legge la paziente rispetto agli esami cui avrebbe potuto sottoporsi per verificare se il feto avesse malformazioni;
successivamente accertare e dichiarare che, non provvedendo in tal guisa, l' Pt_2
ha leso il diritto all'autodeterminazione e alla salute della sig.ra
[...] [...]
cagionandole altresì un danno patrimoniale, così come Parte_1 spiegato in narrativa;
per l'effetto, condannare a corrispondere a Controparte_3
Parte_1
- € 30.000,00, o quella maggiore o minor cifra che emergerà in corso di causa, a titolo di danno da mancato o insufficiente consenso informato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dì del dovuto al saldo;
- € 15.671,68, o quella maggiore o minor cifra che emergerà in corso di causa, a titolo di danno biologico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dì del dovuto al saldo;
- € 5.999,00 o quella maggiore o minor cifra che emergerà in corso di causa a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dì del dovuto al saldo;
- In ogni caso con viƩoria di spese e compensi di causa da distrarsi al sottoscritto procuratore, così come previsto dall'art. 93 c.p.c.”
Per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale: respingere integralmente le domande ex adverso formulate sia nell'an sia nel quantum perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze.”
FATTO ha citato in giudizio L' Parte_3 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da asserita violazione Controparte_1 degli obblighi informativi in materia di consenso informato durante la gravidanza conclusasi il 19 luglio 2018 con la nascita della figlia , affetta da sindrome di Down. Persona_2
L'attrice sostiene che durante il periodo gestazionale, pur essendo stata assistita dal Centro Salute Donna dell'Azienda convenuta, non sarebbe stata adeguatamente informata circa la possibilità di sottoporsi ad esami diagnostici prenatali invasivi quali villocentesi e amniocentesi, che avrebbero consentito una diagnosi precoce della patologia cromosomica del feto. Tale carenza informativa avrebbe impedito alla gestante di esercitare consapevolmente il proprio diritto all'autodeterminazione nelle scelte diagnostiche, privandola della possibilità di prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita di una bambina con particolari esigenze di cura.
2 L'improvvisa scoperta delle condizioni della neonata al momento del parto avrebbe determinato uno shock traumatico con conseguenti ripercussioni sulla salute psico-fisica dell'attrice, con la precisazione di non aver mai coltivato l'intenzione di interrompere la gravidanza per convinzioni religiose, configurandosi pertanto il danno lamentato non come "nascita indesiderata" ma come pregiudizio derivante dalla mancata preparazione all'evento. L'attrice ha domandato la condanna dell' convenuta al risarcimento del danno da CP_1 mancato consenso informato quantificato in € 30.000,00, del danno biologico quantificato in € 15.671,68 e del danno patrimoniale quantificato in € 5.999,00, oltre accessori e spese processuali. A sostegno delle proprie ragioni ha allegato che nella documentazione sanitaria non risulta alcuna traccia di informativa scritta e sottoscritta dalla paziente circa la possibilità di sottoporsi agli esami diagnostici invasivi menzionati, in violazione degli obblighi previsti dalla legge n. 219 del 2017 sul consenso informato. Ha inoltre prodotto documentazione medico-specialistica attestante il danno psicologico subito a seguito dell'evento. si è costituita contestando integralmente le domande attoree e Controparte_4 chiedendone il rigetto. La convenuta ha negato qualsiasi profilo di responsabilità nella condotta dei propri sanitari, sostenendo che, anche se l'attrice fosse stata informata della possibilità di sottoporsi ad esami più invasivi, non li avrebbe comunque effettuati dato il rischio per il feto e la sua dichiarata volontà di non interrompere la gravidanza. Ha inoltre eccepito che le linee guida vigenti all'epoca erano obsolete rispetto alle normative successive e che l'età della paziente non rientrava più tra i fattori di rischio secondo i criteri aggiornati. La convenuta ha, poi, contestato la circostanza che l'attrice si sia rivolta a specialisti su indicazione del legale anziché per spontanea necessità medica, nonché la quantificazione dei danni richiesti. 3-Il Tribunale ha ammesso consulenza tecnica d'ufficio in ambito medico-legale, nominando quale consulente il Dott. coadiuvato dall'ausiliario ginecologo Dott. Persona_3 [...]
Durante le operazioni peritali, i consulenti hanno formulato una proposta Per_4 conciliativa di € 20.000,00 a favore della signora con compensazione delle spese Parte_1 processuali, accettata dall'attrice ma rifiutata dall' convenuta. CP_1
Senza svolgere ulteriore attività istruttoria, con ordinanza del 15 gennaio 2025 il Tribunale ha dichiarato la causa matura per la decisione, assegnando i termini per le comparse conclusionali e fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 20 maggio 2025.
DIRITTO
4-La domanda di parte attrice è parzialmente fondata, nei limiti di cui in motivazione.
5-La responsabilità sanitaria per violazione del consenso informato costituisce sintesi di due diritti fondamentali della persona - quello all'autodeterminazione e quello alla salute - trovando fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. Il consenso informato, disciplinato dalla legge n. 219 del 2017, rappresenta prestazione autonoma e distinta rispetto all'intervento terapeutico, di talché la sua violazione può dar luogo a responsabilità risarcitoria indipendente dalla corretta esecuzione del trattamento sanitario. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la violazione del consenso informato
3 può causare due distinti tipi di danno: il danno alla salute, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, e il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile quando il deficit informativo abbia causato un pregiudizio di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3582 del 2025). Tuttavia, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, non sussiste alcun danno "in re ipsa", gravando sul paziente l'onere di allegare e provare specificamente le conseguenze dannose derivanti dall'omessa o inadeguata informazione, anche mediante presunzioni, secondo il principio per cui non è configurabile un danno risarcibile derivante esclusivamente dall'omessa informazione (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8364 del 2024). 5.1- Nel caso in esame, i consulenti hanno accertato l'esistenza di un inadempimento da parte dell' . L'analisi si è concentrata sull'obbligo informativo relativo agli Controparte_3 accertamenti diagnostici prenatali invasivi. I periti hanno rilevato che, secondo le Linee Guida SIEOG del 2015 vigenti all'epoca dei fatti, l'età della paziente (38 anni e 9 mesi al momento del b-test) rientrava tra i fattori di rischio per la trisomia 21, contemplando le linee guida l'età superiore o uguale a 35 anni come indicazione per ulteriori approfondimenti diagnostici. La CTU ha evidenziato che, mentre risulta documentata una compiuta informazione riguardo al b-test con relativo consenso, manca analoga prova dell'informazione relativa al successivo test diagnostico invasivo (villocentesi) che era dovuto secondo le linee guida dell'epoca. I consulenti hanno precisato che la documentazione acquisita è "muta per quanto attiene una ulteriore informazione relativa al rischio età, da cui fare discendere l'indicazione alla villocentesi", contrariamente a quanto documentato per il b-test. Il ragionamento dei consulenti si è sviluppato distinguendo tra il piano dell'autodeterminazione in senso stretto e quello delle conseguenze emotive. Sul primo aspetto, hanno osservato che l'autodeterminazione "non risulta avere subito alcuna sostanziale coartazione o viraggio", poiché la paziente non avrebbe comunque interrotto la gravidanza per convinzioni religiose. Sul piano emotivo, invece, hanno riconosciuto la possibilità di un "disagio esistenziale temporaneo" derivante dall'improvvisa scoperta delle condizioni della neonata, destinato a sciogliersi gradualmente nell'adattamento alla nuova realtà, anche grazie al supporto della fede religiosa della paziente. I consulenti tecnici dell' hanno sollevato obiezioni sia sull'an che sul quantum, CP_1 sostenendo che le Linee Guida SIEOG del 2015 erano obsolete e non applicabili, essendo state superate da normative successive (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 e successive note regionali). Hanno argomentato che l'età materna non costituiva più fattore di rischio esclusivo e che suggerire esami invasivi sarebbe stato "imperito ed imprudente". I CTU hanno respinto tali osservazioni, precisando che "il punto focale riguardi solo l'informazione dovuta e non gli eventuali atti a questa successivi". Hanno sottolineato che il decreto ministeriale del 2017 è stato recepito dalla Regione Emilia Romagna solo il 7 dicembre 2017, mentre il primo contatto tra paziente e struttura sanitaria per gli accertamenti
4 prenatali è avvenuto l'11 dicembre 2017, a soli quattro giorni dalla delibera regionale, rendendo improbabile un immediato adeguamento delle prassi operative. Le conclusioni dei CTU risultano logiche e coerenti con gli assunti, e quindi condivisibili. 5.2- Nel caso di specie, l'inadempimento dell' risulta accertato sulla Controparte_1 base della natura contrattuale del rapporto intercorso con la paziente e del peculiare riparto dell'onere probatorio che ne consegue. Il rapporto tra paziente e struttura sanitaria pubblica si configura come contratto atipico di spedalità o assistenza sanitaria, che comporta obbligazioni complesse comprendenti non solo le prestazioni mediche stricto sensu, ma anche gli obblighi informativi e di acquisizione del consenso informato (Trib. Terni, sent. n. 132/2025). In forza di tale natura contrattuale, disciplinata dall'art. 7 della legge n. 24 del 2017 e dall'art. 1218 del codice civile, l'attrice ha assolto il proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza del rapporto contrattuale e limitandosi ad allegare l'inadempimento qualificato consistente nella mancata informazione sui test diagnostici prenatali invasivi, mentre grava sulla struttura sanitaria l'onere di fornire la prova liberatoria dell'esatto adempimento (Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 1212/2025). Tale prova liberatoria non è stata fornita dalla convenuta, come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio che ha rilevato l'assenza di documentazione attestante l'informazione dovuta secondo le linee guida vigenti all'epoca, contrariamente a quanto documentato per altri esami di screening. L'inadempimento risulta pertanto configurato in base al principio consolidato secondo cui, nell'ambito della responsabilità contrattuale sanitaria, il debitore deve dimostrare che l'inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante1. 6- Riguardo alla quantificazione del danno, i consulenti hanno riconosciuto un danno biologico temporaneo stimato in cinque-sei mesi, inquadrabile nell'ambito dei disturbi dell'adattamento. L'analisi si è basata sul principio che tra l'avere contezza dello stato del feto in corso di gravidanza o a parto avvenuto, la reattività potrebbe essere "ben diversa", ipotizzando una "noxa emozionale" a minor "violenza impattante" se la diagnosi fosse stata ricevuta durante la gestazione piuttosto che al momento della nascita. Indubbiamente, infatti, l'aver ricevuto la notizia solo al momento della nascita, dopo aver consolidato l'aspettativa (maturata durante tutta la gravidanza) in ordine alla nascita di un figlio sano, ha sicuramente determinato il disturbo dell'adattamento subito in concreto dall'attrice, stato diverso al disagio psicologico o psichiatrico che si sarebbe manifestato se la diagnosi fosse emersa già in fase di gravidanza. Qualora l'informativa fosse stata veicolata correttamente, inoltre, l'attrice avrebbe probabilmente conservato un dubbio ragionevole in ordine alla possibilità che la patologia si sarebbe comunque manifestata al momento della nascita, non consolidando pienamente l'aspettativa in ordine alla nascita di un figlio sano.
5 Secondo la consulenza tecnica d'ufficio, il danno biologico riconosciuto ammonta a sei mesi di invalidità temporanea al 100%, inquadrabile nell'ambito dei disturbi dell'adattamento. I consulenti hanno precisato che tale quantificazione si basa sulla valutazione di un "disagio esistenziale temporaneo" derivante dall'improvvisa scoperta delle condizioni della neonata, destinato a sciogliersi gradualmente nell'adattamento alla nuova realtà. La durata di cinque-sei mesi è stata stimata considerando che il quadro reattivo rientra nei disturbi dell'adattamento secondo i criteri dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Ciò posto, applicando i parametri dell'art. 139 del D.Lgs. 209/2005, il danno biologico temporaneo viene liquidato in € 39,37 per ogni giorno di inabilità assoluta, per un totale di circa € 7.100 per i sei mesi riconosciuti, oltre rivalutazione dal momento in cui il danno si è manifestato (la diagnosi di infermità del neonato). Non sono riconoscibili gli ulteriori danni biologici o patrimoniali allegati, tenuto conto che i periti hanno tuttavia evidenziato le criticità della documentazione sanitaria prodotta, costituita da certificazioni di visite effettuate a distanza di 3-4 anni dalla nascita, "quindi in tempi non validi a soddisfare la criteriologia medico-legale in tema di causalità materiale". Hanno inoltre rilevato che la prima visita specialistica è stata promossa su indicazione del legale anziché del medico curante, elemento che impedisce un positivo apprezzamento sulla sussistenza di un nesso causale con riferimento ai turbamenti psicologici/psichiatrici asseritamente verificatesi e/o manifestatesi a distanza di tempo dalla nascita. Ciò posto, risulta poi riconoscibile un danno non patrimoniale da pura lesione del consenso informato, distinto e autonomo rispetto al danno biologico già quantificato dai CTU, dovendosi sul punto dissentire dalle conclusioni raggiunte nella perizia. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la violazione del consenso informato può dar luogo a due tipologie di danno: il danno alla salute, quando sia ragionevolmente dimostrabile che il paziente, se correttamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento, e il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile quando il deficit informativo abbia causato un pregiudizio di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso2.
Nel caso di specie, il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione risulta configurabile in quanto l'omessa informazione sui test diagnostici invasivi ha privato la signora Parte_1 della possibilità di prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita di una bambina con sindrome di Down. Come precisato dalla Suprema Corte, i danni risarcibili per lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante "non si limitano a quelli correlati alla nascita indesiderata, estendendosi anche agli altri che siano connessi alla perdita della possibilità di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita, quali, ad esempio, il ricorso, per tempo, a una psicoterapia o quanto meno la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio" (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12000 del 2024).
6 La configurabilità di tale danno prescinde dalla circostanza che la paziente non avrebbe comunque interrotto la gravidanza, poiché "la lesione attiene alla consapevolezza della scelta stessa" e "il diritto all'autodeterminazione dei genitori comprende la facoltà di prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita di figli affetti da gravi patologie, organizzando consapevolmente la propria esistenza per far fronte alle difficoltà derivanti dalla condizione patologica della prole" (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15076 del 2025). La prova di tale danno può essere fornita mediante presunzioni semplici, dovendo presumersi che "la possibilità, conseguente alla corretta informazione, di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze di un evento particolarmente gravoso sul piano psicologico oltre che materiale, consenta con ogni evidenza di evitare o, almeno, di limitare la sofferenza ad esso conseguente, la quale è tanto più intensa quanto più inattesa a causa dell'omessa informazione" (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15076 del 2025). La liquidazione di tale danno deve avvenire in via equitativa, configurandosi come danno morale ex art. 2059 c.c. Nel caso di specie, se è pur vero che parte attrice non ha subito in senso stretto una lesione della propria autodeterminazione in quanto, anche se avesse ricevuto l'informazione mancante, probabilmente non avrebbe posto in essere atti diversi da quelli effettivamente compiuti, deve ritenersi che comunque alla stessa sia stata sottratta la chance di scoprire l'eventuale sindrome di Down che colpiva il feto (c.d. perdita di opportunità diagnostica). La chance perduta non consiste necessariamente nella possibilità di interrompere la gravidanza - che nel caso di specie la paziente non avrebbe comunque esercitato per convinzioni religiose - ma nella concreta opportunità di accedere a una diagnosi precoce che le avrebbe consentito di "prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita di un figlio affetto da malformazioni, quale il tempestivo ricorso alla psicoterapia o l'organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del nascituro"3
La perdita di tale chance diagnostica integra un danno autonomo e risarcibile, poiché la mancata informazione ha impedito alla paziente di esercitare consapevolmente il proprio diritto di scelta, privandola della possibilità di sottoporsi a esami che, secondo le linee guida dell'epoca, erano indicati per la sua fascia di età. Quanto alla quantificazione dello stesso, deve ritenersi come la possibilità che la stessa attrice, se debitamente informata, avrebbe acceduto ad ulteriori tipologie di screening, risulta comunque piuttosto bassa, tenuto conto della onerosità (non essendo coperte dal SSN) e, soprattutto, dalla invasività delle stesse (che comportano un on irrilevante rischio di aborto), sicché la concreta perdita di opportunità diagnostica risulta, in ultima analisi, scenario marginale nell'intero percorso terapeutico che ha portato alla nascita. Ne consegue che risulta liquidabile in via equitativa un danno quantificato in euro 8.000,0.
7 Un tale quantificazione trova giustificazione negli indici valutativi previsti dalle Tabelle di Milano aggiornate al giugno 2024, che collocano tale importo al limite superiore della fascia di media entità (€ 4.650,00 - € 10.460,00). La quantificazione considera l'entità della sofferenza interiore conseguente alla mancata informazione sui test diagnostici invasivi, la vulnerabilità della paziente al momento dei fatti, considerandosi la probabilità ridotta che l'attrice accedesse concretamente a metodiche diagnostiche invasive. Parte convenuta, quindi, deve essere condannata al risarcimento del danno nella misura di complessivi euro 15.100,0. Sulle somme riconosciuta a titolo di risarcimento del danno va riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi scalari sulla somma via via rivalutata. Quale data per il decorso di rivalutazione ed in interessi, va individuato il momento in cui il danno si è manifestato nella sua pienezza lesiva, ovverosia nel momento in cui è stata diagnosticata la sindrome di Down (31/07/2018). Sulla somma così rivalutata sono poi dovuti gli interessi legali ex art. 1284 co 1 c.c. dalla data della presente decisione al saldo.
7-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente nel dispositivo, tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta a parte attrice, del pregio delle difese, dalla difficoltà delle questioni affrontate e dalla attività processuale effettivamente espletata. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 15.100,0, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva;
2) Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 3.600,0 oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A., da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario;
3) Pone definitivamente le spese di CTU in capo a parte convenuta.
Sentenza per legge esecutiva. Piacenza, 15/09/2025. il Giudice Dott. Stefano Aldo Tiberti
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trib. Brescia, sent. n. 2500/2024. 2 Cfr Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3582 del 2025. 3 Corte App. Caltanissetta, sent. n. 284/2025.
- Sezione civile –
In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 401/2023, promossa con atto di citazione DA c.f. ), nata Parte_1 C.F._1 in Ecuador il 16.4.1979 e residente a [...], che ha eletto speciale domicilio a Piacenza, in Corso Vittorio Emanuele II, 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Campana, che la rappresenta e difende PARTE ATTRICE CONTRO
, con sede legale in Piacenza, Via Antonio Anguissola n. Controparte_1
15, codice fiscale in persona del Direttore Generale e rappresentante legale pro P.IVA_1 tempore, Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Manola Gruppi, ed CP_2 elettivamente domiciliata presso l'U.O. Ufficio Legale del medesimo Ente in Piacenza, Via Taverna n. 49
PARTE CONVENUTA OGGETTO: Responsabilità medico-sanitaria CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato nei seguenti termini:
Per parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice civile, alla luce ed in conseguenza di quanto espresso intra,
nel merito, accertare e dichiarare che l' , durante la gravidanza della Parte_2 sig.ra al termine della quale ha partorito 19.7.2018 la Parte_1 figlia , affetta da sindrome di Down, non ha provveduto ad informare Persona_1 correttamente o comunque non nel rispetto di quanto imposto dalla legge la paziente rispetto agli esami cui avrebbe potuto sottoporsi per verificare se il feto avesse malformazioni;
successivamente accertare e dichiarare che, non provvedendo in tal guisa, l' Pt_2
ha leso il diritto all'autodeterminazione e alla salute della sig.ra
[...] [...]
cagionandole altresì un danno patrimoniale, così come Parte_1 spiegato in narrativa;
per l'effetto, condannare a corrispondere a Controparte_3
Parte_1
- € 30.000,00, o quella maggiore o minor cifra che emergerà in corso di causa, a titolo di danno da mancato o insufficiente consenso informato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dì del dovuto al saldo;
- € 15.671,68, o quella maggiore o minor cifra che emergerà in corso di causa, a titolo di danno biologico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dì del dovuto al saldo;
- € 5.999,00 o quella maggiore o minor cifra che emergerà in corso di causa a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dì del dovuto al saldo;
- In ogni caso con viƩoria di spese e compensi di causa da distrarsi al sottoscritto procuratore, così come previsto dall'art. 93 c.p.c.”
Per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale: respingere integralmente le domande ex adverso formulate sia nell'an sia nel quantum perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze.”
FATTO ha citato in giudizio L' Parte_3 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da asserita violazione Controparte_1 degli obblighi informativi in materia di consenso informato durante la gravidanza conclusasi il 19 luglio 2018 con la nascita della figlia , affetta da sindrome di Down. Persona_2
L'attrice sostiene che durante il periodo gestazionale, pur essendo stata assistita dal Centro Salute Donna dell'Azienda convenuta, non sarebbe stata adeguatamente informata circa la possibilità di sottoporsi ad esami diagnostici prenatali invasivi quali villocentesi e amniocentesi, che avrebbero consentito una diagnosi precoce della patologia cromosomica del feto. Tale carenza informativa avrebbe impedito alla gestante di esercitare consapevolmente il proprio diritto all'autodeterminazione nelle scelte diagnostiche, privandola della possibilità di prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita di una bambina con particolari esigenze di cura.
2 L'improvvisa scoperta delle condizioni della neonata al momento del parto avrebbe determinato uno shock traumatico con conseguenti ripercussioni sulla salute psico-fisica dell'attrice, con la precisazione di non aver mai coltivato l'intenzione di interrompere la gravidanza per convinzioni religiose, configurandosi pertanto il danno lamentato non come "nascita indesiderata" ma come pregiudizio derivante dalla mancata preparazione all'evento. L'attrice ha domandato la condanna dell' convenuta al risarcimento del danno da CP_1 mancato consenso informato quantificato in € 30.000,00, del danno biologico quantificato in € 15.671,68 e del danno patrimoniale quantificato in € 5.999,00, oltre accessori e spese processuali. A sostegno delle proprie ragioni ha allegato che nella documentazione sanitaria non risulta alcuna traccia di informativa scritta e sottoscritta dalla paziente circa la possibilità di sottoporsi agli esami diagnostici invasivi menzionati, in violazione degli obblighi previsti dalla legge n. 219 del 2017 sul consenso informato. Ha inoltre prodotto documentazione medico-specialistica attestante il danno psicologico subito a seguito dell'evento. si è costituita contestando integralmente le domande attoree e Controparte_4 chiedendone il rigetto. La convenuta ha negato qualsiasi profilo di responsabilità nella condotta dei propri sanitari, sostenendo che, anche se l'attrice fosse stata informata della possibilità di sottoporsi ad esami più invasivi, non li avrebbe comunque effettuati dato il rischio per il feto e la sua dichiarata volontà di non interrompere la gravidanza. Ha inoltre eccepito che le linee guida vigenti all'epoca erano obsolete rispetto alle normative successive e che l'età della paziente non rientrava più tra i fattori di rischio secondo i criteri aggiornati. La convenuta ha, poi, contestato la circostanza che l'attrice si sia rivolta a specialisti su indicazione del legale anziché per spontanea necessità medica, nonché la quantificazione dei danni richiesti. 3-Il Tribunale ha ammesso consulenza tecnica d'ufficio in ambito medico-legale, nominando quale consulente il Dott. coadiuvato dall'ausiliario ginecologo Dott. Persona_3 [...]
Durante le operazioni peritali, i consulenti hanno formulato una proposta Per_4 conciliativa di € 20.000,00 a favore della signora con compensazione delle spese Parte_1 processuali, accettata dall'attrice ma rifiutata dall' convenuta. CP_1
Senza svolgere ulteriore attività istruttoria, con ordinanza del 15 gennaio 2025 il Tribunale ha dichiarato la causa matura per la decisione, assegnando i termini per le comparse conclusionali e fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 20 maggio 2025.
DIRITTO
4-La domanda di parte attrice è parzialmente fondata, nei limiti di cui in motivazione.
5-La responsabilità sanitaria per violazione del consenso informato costituisce sintesi di due diritti fondamentali della persona - quello all'autodeterminazione e quello alla salute - trovando fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. Il consenso informato, disciplinato dalla legge n. 219 del 2017, rappresenta prestazione autonoma e distinta rispetto all'intervento terapeutico, di talché la sua violazione può dar luogo a responsabilità risarcitoria indipendente dalla corretta esecuzione del trattamento sanitario. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la violazione del consenso informato
3 può causare due distinti tipi di danno: il danno alla salute, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, e il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile quando il deficit informativo abbia causato un pregiudizio di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3582 del 2025). Tuttavia, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, non sussiste alcun danno "in re ipsa", gravando sul paziente l'onere di allegare e provare specificamente le conseguenze dannose derivanti dall'omessa o inadeguata informazione, anche mediante presunzioni, secondo il principio per cui non è configurabile un danno risarcibile derivante esclusivamente dall'omessa informazione (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8364 del 2024). 5.1- Nel caso in esame, i consulenti hanno accertato l'esistenza di un inadempimento da parte dell' . L'analisi si è concentrata sull'obbligo informativo relativo agli Controparte_3 accertamenti diagnostici prenatali invasivi. I periti hanno rilevato che, secondo le Linee Guida SIEOG del 2015 vigenti all'epoca dei fatti, l'età della paziente (38 anni e 9 mesi al momento del b-test) rientrava tra i fattori di rischio per la trisomia 21, contemplando le linee guida l'età superiore o uguale a 35 anni come indicazione per ulteriori approfondimenti diagnostici. La CTU ha evidenziato che, mentre risulta documentata una compiuta informazione riguardo al b-test con relativo consenso, manca analoga prova dell'informazione relativa al successivo test diagnostico invasivo (villocentesi) che era dovuto secondo le linee guida dell'epoca. I consulenti hanno precisato che la documentazione acquisita è "muta per quanto attiene una ulteriore informazione relativa al rischio età, da cui fare discendere l'indicazione alla villocentesi", contrariamente a quanto documentato per il b-test. Il ragionamento dei consulenti si è sviluppato distinguendo tra il piano dell'autodeterminazione in senso stretto e quello delle conseguenze emotive. Sul primo aspetto, hanno osservato che l'autodeterminazione "non risulta avere subito alcuna sostanziale coartazione o viraggio", poiché la paziente non avrebbe comunque interrotto la gravidanza per convinzioni religiose. Sul piano emotivo, invece, hanno riconosciuto la possibilità di un "disagio esistenziale temporaneo" derivante dall'improvvisa scoperta delle condizioni della neonata, destinato a sciogliersi gradualmente nell'adattamento alla nuova realtà, anche grazie al supporto della fede religiosa della paziente. I consulenti tecnici dell' hanno sollevato obiezioni sia sull'an che sul quantum, CP_1 sostenendo che le Linee Guida SIEOG del 2015 erano obsolete e non applicabili, essendo state superate da normative successive (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 e successive note regionali). Hanno argomentato che l'età materna non costituiva più fattore di rischio esclusivo e che suggerire esami invasivi sarebbe stato "imperito ed imprudente". I CTU hanno respinto tali osservazioni, precisando che "il punto focale riguardi solo l'informazione dovuta e non gli eventuali atti a questa successivi". Hanno sottolineato che il decreto ministeriale del 2017 è stato recepito dalla Regione Emilia Romagna solo il 7 dicembre 2017, mentre il primo contatto tra paziente e struttura sanitaria per gli accertamenti
4 prenatali è avvenuto l'11 dicembre 2017, a soli quattro giorni dalla delibera regionale, rendendo improbabile un immediato adeguamento delle prassi operative. Le conclusioni dei CTU risultano logiche e coerenti con gli assunti, e quindi condivisibili. 5.2- Nel caso di specie, l'inadempimento dell' risulta accertato sulla Controparte_1 base della natura contrattuale del rapporto intercorso con la paziente e del peculiare riparto dell'onere probatorio che ne consegue. Il rapporto tra paziente e struttura sanitaria pubblica si configura come contratto atipico di spedalità o assistenza sanitaria, che comporta obbligazioni complesse comprendenti non solo le prestazioni mediche stricto sensu, ma anche gli obblighi informativi e di acquisizione del consenso informato (Trib. Terni, sent. n. 132/2025). In forza di tale natura contrattuale, disciplinata dall'art. 7 della legge n. 24 del 2017 e dall'art. 1218 del codice civile, l'attrice ha assolto il proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza del rapporto contrattuale e limitandosi ad allegare l'inadempimento qualificato consistente nella mancata informazione sui test diagnostici prenatali invasivi, mentre grava sulla struttura sanitaria l'onere di fornire la prova liberatoria dell'esatto adempimento (Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 1212/2025). Tale prova liberatoria non è stata fornita dalla convenuta, come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio che ha rilevato l'assenza di documentazione attestante l'informazione dovuta secondo le linee guida vigenti all'epoca, contrariamente a quanto documentato per altri esami di screening. L'inadempimento risulta pertanto configurato in base al principio consolidato secondo cui, nell'ambito della responsabilità contrattuale sanitaria, il debitore deve dimostrare che l'inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante1. 6- Riguardo alla quantificazione del danno, i consulenti hanno riconosciuto un danno biologico temporaneo stimato in cinque-sei mesi, inquadrabile nell'ambito dei disturbi dell'adattamento. L'analisi si è basata sul principio che tra l'avere contezza dello stato del feto in corso di gravidanza o a parto avvenuto, la reattività potrebbe essere "ben diversa", ipotizzando una "noxa emozionale" a minor "violenza impattante" se la diagnosi fosse stata ricevuta durante la gestazione piuttosto che al momento della nascita. Indubbiamente, infatti, l'aver ricevuto la notizia solo al momento della nascita, dopo aver consolidato l'aspettativa (maturata durante tutta la gravidanza) in ordine alla nascita di un figlio sano, ha sicuramente determinato il disturbo dell'adattamento subito in concreto dall'attrice, stato diverso al disagio psicologico o psichiatrico che si sarebbe manifestato se la diagnosi fosse emersa già in fase di gravidanza. Qualora l'informativa fosse stata veicolata correttamente, inoltre, l'attrice avrebbe probabilmente conservato un dubbio ragionevole in ordine alla possibilità che la patologia si sarebbe comunque manifestata al momento della nascita, non consolidando pienamente l'aspettativa in ordine alla nascita di un figlio sano.
5 Secondo la consulenza tecnica d'ufficio, il danno biologico riconosciuto ammonta a sei mesi di invalidità temporanea al 100%, inquadrabile nell'ambito dei disturbi dell'adattamento. I consulenti hanno precisato che tale quantificazione si basa sulla valutazione di un "disagio esistenziale temporaneo" derivante dall'improvvisa scoperta delle condizioni della neonata, destinato a sciogliersi gradualmente nell'adattamento alla nuova realtà. La durata di cinque-sei mesi è stata stimata considerando che il quadro reattivo rientra nei disturbi dell'adattamento secondo i criteri dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Ciò posto, applicando i parametri dell'art. 139 del D.Lgs. 209/2005, il danno biologico temporaneo viene liquidato in € 39,37 per ogni giorno di inabilità assoluta, per un totale di circa € 7.100 per i sei mesi riconosciuti, oltre rivalutazione dal momento in cui il danno si è manifestato (la diagnosi di infermità del neonato). Non sono riconoscibili gli ulteriori danni biologici o patrimoniali allegati, tenuto conto che i periti hanno tuttavia evidenziato le criticità della documentazione sanitaria prodotta, costituita da certificazioni di visite effettuate a distanza di 3-4 anni dalla nascita, "quindi in tempi non validi a soddisfare la criteriologia medico-legale in tema di causalità materiale". Hanno inoltre rilevato che la prima visita specialistica è stata promossa su indicazione del legale anziché del medico curante, elemento che impedisce un positivo apprezzamento sulla sussistenza di un nesso causale con riferimento ai turbamenti psicologici/psichiatrici asseritamente verificatesi e/o manifestatesi a distanza di tempo dalla nascita. Ciò posto, risulta poi riconoscibile un danno non patrimoniale da pura lesione del consenso informato, distinto e autonomo rispetto al danno biologico già quantificato dai CTU, dovendosi sul punto dissentire dalle conclusioni raggiunte nella perizia. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la violazione del consenso informato può dar luogo a due tipologie di danno: il danno alla salute, quando sia ragionevolmente dimostrabile che il paziente, se correttamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento, e il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile quando il deficit informativo abbia causato un pregiudizio di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso2.
Nel caso di specie, il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione risulta configurabile in quanto l'omessa informazione sui test diagnostici invasivi ha privato la signora Parte_1 della possibilità di prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita di una bambina con sindrome di Down. Come precisato dalla Suprema Corte, i danni risarcibili per lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante "non si limitano a quelli correlati alla nascita indesiderata, estendendosi anche agli altri che siano connessi alla perdita della possibilità di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita, quali, ad esempio, il ricorso, per tempo, a una psicoterapia o quanto meno la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio" (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12000 del 2024).
6 La configurabilità di tale danno prescinde dalla circostanza che la paziente non avrebbe comunque interrotto la gravidanza, poiché "la lesione attiene alla consapevolezza della scelta stessa" e "il diritto all'autodeterminazione dei genitori comprende la facoltà di prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita di figli affetti da gravi patologie, organizzando consapevolmente la propria esistenza per far fronte alle difficoltà derivanti dalla condizione patologica della prole" (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15076 del 2025). La prova di tale danno può essere fornita mediante presunzioni semplici, dovendo presumersi che "la possibilità, conseguente alla corretta informazione, di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze di un evento particolarmente gravoso sul piano psicologico oltre che materiale, consenta con ogni evidenza di evitare o, almeno, di limitare la sofferenza ad esso conseguente, la quale è tanto più intensa quanto più inattesa a causa dell'omessa informazione" (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15076 del 2025). La liquidazione di tale danno deve avvenire in via equitativa, configurandosi come danno morale ex art. 2059 c.c. Nel caso di specie, se è pur vero che parte attrice non ha subito in senso stretto una lesione della propria autodeterminazione in quanto, anche se avesse ricevuto l'informazione mancante, probabilmente non avrebbe posto in essere atti diversi da quelli effettivamente compiuti, deve ritenersi che comunque alla stessa sia stata sottratta la chance di scoprire l'eventuale sindrome di Down che colpiva il feto (c.d. perdita di opportunità diagnostica). La chance perduta non consiste necessariamente nella possibilità di interrompere la gravidanza - che nel caso di specie la paziente non avrebbe comunque esercitato per convinzioni religiose - ma nella concreta opportunità di accedere a una diagnosi precoce che le avrebbe consentito di "prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita di un figlio affetto da malformazioni, quale il tempestivo ricorso alla psicoterapia o l'organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del nascituro"3
La perdita di tale chance diagnostica integra un danno autonomo e risarcibile, poiché la mancata informazione ha impedito alla paziente di esercitare consapevolmente il proprio diritto di scelta, privandola della possibilità di sottoporsi a esami che, secondo le linee guida dell'epoca, erano indicati per la sua fascia di età. Quanto alla quantificazione dello stesso, deve ritenersi come la possibilità che la stessa attrice, se debitamente informata, avrebbe acceduto ad ulteriori tipologie di screening, risulta comunque piuttosto bassa, tenuto conto della onerosità (non essendo coperte dal SSN) e, soprattutto, dalla invasività delle stesse (che comportano un on irrilevante rischio di aborto), sicché la concreta perdita di opportunità diagnostica risulta, in ultima analisi, scenario marginale nell'intero percorso terapeutico che ha portato alla nascita. Ne consegue che risulta liquidabile in via equitativa un danno quantificato in euro 8.000,0.
7 Un tale quantificazione trova giustificazione negli indici valutativi previsti dalle Tabelle di Milano aggiornate al giugno 2024, che collocano tale importo al limite superiore della fascia di media entità (€ 4.650,00 - € 10.460,00). La quantificazione considera l'entità della sofferenza interiore conseguente alla mancata informazione sui test diagnostici invasivi, la vulnerabilità della paziente al momento dei fatti, considerandosi la probabilità ridotta che l'attrice accedesse concretamente a metodiche diagnostiche invasive. Parte convenuta, quindi, deve essere condannata al risarcimento del danno nella misura di complessivi euro 15.100,0. Sulle somme riconosciuta a titolo di risarcimento del danno va riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi scalari sulla somma via via rivalutata. Quale data per il decorso di rivalutazione ed in interessi, va individuato il momento in cui il danno si è manifestato nella sua pienezza lesiva, ovverosia nel momento in cui è stata diagnosticata la sindrome di Down (31/07/2018). Sulla somma così rivalutata sono poi dovuti gli interessi legali ex art. 1284 co 1 c.c. dalla data della presente decisione al saldo.
7-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente nel dispositivo, tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta a parte attrice, del pregio delle difese, dalla difficoltà delle questioni affrontate e dalla attività processuale effettivamente espletata. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 15.100,0, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva;
2) Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 3.600,0 oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A., da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario;
3) Pone definitivamente le spese di CTU in capo a parte convenuta.
Sentenza per legge esecutiva. Piacenza, 15/09/2025. il Giudice Dott. Stefano Aldo Tiberti
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trib. Brescia, sent. n. 2500/2024. 2 Cfr Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3582 del 2025. 3 Corte App. Caltanissetta, sent. n. 284/2025.