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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5851 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma XI Sezione civile
Composto da:
DR. GIAMPIERO BARRASSO PRESIDENTE
DR.SSA PAOLA GRIMALDI GIUDICE EST.
DR.SSA CLELIA BUONOCORE GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3137 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e rimessa in decisione all'udienza del 24.3.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1
Via Antonio Cantore n. 5 presso lo studio dell'Avv. Luigi
Azzariti, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso
PARTE RICORRENTE
E
[...]
in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso 2
dall'Avv. Chiara Magistrini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Groenlandia n. 31
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ricorso depositato in data 17.1.2025 Parte_1
chiedeva “IN VIA PRINCIPALE - Annullare la delibera
[...]
impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare IN VIA SUBORDINATA - Annullare la delibera per
i vizi dedotti - In ulteriore subordine, ridurre la sanzione irrogata alla censura Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo Controparte_1
“dichiarare inammissibile il ricorso in quanto intempestivo;
- in subordine, respingere il ricorso e confermare la delibera impugnata o in ogni caso comminare al ricorrente la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 6 ovvero per la maggiore o minore durata che il Tribunale riterrà giusta. Con condanna al rimborso di onorari e spese”. 3
Previa discussione orale della causa, quindi, la stessa veniva trattenuta in decisione e decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con il ricorso introduttivo del Parte_1
presente giudizio, chiedeva l'annullamento della delibera del
Controparte_2
del 28 novembre 2024, emessa
[...]
all'esito del procedimento N 35/2024, delibera con la quale era stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi e che gli veniva, quindi, notificata il 17.12.2024. Nello specifico, il predetto assumeva:
1. Che con delibera del 16 gennaio 2024, il Consiglio di
Disciplina dell'ODCEC di Roma avviava procedimento disciplinare nei suoi confronti per la presunta violazione degli artt. 6 e 11 del Codice deontologico. Detto procedimento, in particolare, traeva origine da una sentenza penale della Corte d'Appello di Roma del 2 maggio 2022, con la quale il D'GE veniva condannato per i reati di cui agli artt. 337 e 582 c.p.;
2. Che, con delibera del 7 maggio 2024, il Consiglio territoriale irrogava al ricorrente la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per sei mesi;
4
3. Depositato, quindi, ricorso al Consiglio di Disciplina
Nazionale, con la decisione oggetto della presente impugnativa, confermava la sanzione;
4. Che in data 16.1.2025 aveva inviato telematicamente il ricorso al Tribunale civile di Roma, affinchè fosse iscritto a ruolo la cui materia è inserita nel sistema informatico alla volontaria giurisdizione codice 400410
(procedimenti relativi agli ordini professionali), ottenendo la ricevuta di accettazione e avvenuta consegna nonché terza e quarta pec contenenti gli esiti dei controllo automatici e l'accettazione del deposito eseguiti il 16.1.25; detto deposito, tuttavia, non veniva accettato dall'ufficio dell'iscrizione a ruolo in quanto appartenente ad altro registro contenzioso;
di talché procedeva a nuovo inoltro in data 17.1.2025;
5. Che nel merito della delibera impugnata, il Consiglio aveva fondato la propria decisione esclusivamente sugli accertamenti compiuti in sede penale, senza una autonoma valutazione dei fatti, mentre il procedimento disciplinare doveva essere svolto con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale, essendo differente lo scopo perseguito;
nello specifico,
l'organo disciplinare deve ritenersi tenuto ad effettuare una valutazione autonoma dei fatti contestati e dimostrare come questi fatti incidano negativamente 5
sulla dignità e reputazione del professionista, evidenziando come tale incidenza si rifletta sull'immagine della categoria professionale;
6. Che i fatti in contestazione erano attinenti ad un episodio svoltosi al di fuori della professione, trattandosi, inoltre, di un episodio occasionale verificatosi in tarda notte dopo una serata passata in compagnia che vedeva il ricorrente in stato di ubriachezza;
7. Che il Consiglio si era limitato a ritenere sussistente la gravità della condotta, senza, tuttavia, fornire delle motivazioni al riguardo e, in particolare:
1. Una motivazione specifica e dettagliata 2. L'illustrazione del percorso logico seguito 3. La dimostrazione della proporzionalità tra violazione e sanzione;
8. che il Consiglio aveva sostenuto la correttezza della decisione del Consiglio territoriale di ritenere integrate le violazioni di cui di cui all'art 6 comma 1 e art 11 comma 1 del Codice deontologico, riguardanti l'integrità e il comportamento professionale, laddove che mentre per l'art 11 è prevista la sanzione della censura, per l'art 6 primo comma non è prevista alcuna sanzione, prevista invece per il 2 e 3 comma con la censura;
6
9. che il Consiglio aveva ritenuto di applicare la sanzione della sospensione rifacendosi alla previsione dell'art 8 del codice delle sanzioni, per il quale nel caso in cui sia prevista la sanzione disciplinare della censura, ricorrendo autonome circostanze aggravanti ai fini dell'applicazione di una più grave sanzione, quali la commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto, la sussistenza di dolo e la significatività della violazione, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo con la sospensione dall'esercizio professionale fino a due mesi;
10. Che la sanzione della sospensione per sei mesi era sproporzionata rispetto ai fatti contestati, considerando: l'assenza di precedenti disciplinari;
il contesto extra-professionale della vicenda;
la mancanza di prova circa l'effettivo nocumento al decoro della professione;
11. Che il Consiglio aveva erroneamente escluso la prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare, atteso che i fatti risalgono al 2015 e l'azione disciplinare è stata avviata solo nel 2024.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, specificava:
1. Che con delibera del 16 gennaio 2024 (notificata il 6 febbraio 2024) il Consiglio di Disciplina presso il Consiglio 7
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma disponeva, nei confronti del ricorrente, l'apertura d'ufficio di un procedimento disciplinare per la violazione degli artt.
6, commi 1 e 3, e 11, commi 1 e 3, del Codice deontologico. Tale delibera scaturiva dal certificato penale del ricorrente, attestante la condanna - scaturita con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma del 2 maggio 2022, n. 4911 (irrevocabile dal 17 ottobre dello stesso anno) - alla pena di mesi 7 di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 c.p. e 582 c.p., aggravati dalle circostanze di cui agli artt. 585, 576, comma 1, n. 2, e 61,
n. 2, c.p.;
2. Che, in sintesi il , aveva affrontato dei Pt_1
Carabinieri, intervenuto a seguito di un accesso diverbio tra lo stesso ed una donna (qualificata in atti come “ex fidanzata”), minacciandoli, aggredendoli e procurando volontariamente ad uno di essi traumi contusivi;
3. Che, quindi, nella parte motiva della delibera di cui sopra, si dava atto che, ai sensi dell'art. 50, comma 10, della legge professionale - D.Lgs. n. 139 del 2005, “il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso”; 8
4. Con delibera del 7.5.2024, il Consiglio di disciplina presso l'ODCEC di Roma gli comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 6, assumendo che l'art. 653, comma 1 bis, c.p.p. cristallizza nel procedimento disciplinare gli accertamenti eseguiti nel processo penale quanto alla sussistenza del fatto e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso;
che la responsabilità disciplinare sussiste anche per comportamenti tenuti al di fuori dall'esercizio della professione che compromettano l'immagine e il decoro della categoria visto che la professione richiede un comportamento ineccepibile da parte dell'iscritto anche al di fuori dello svolgimento dell'attività professionale;
che il d' coi comportamenti di cui sopra aveva disatteso Pt_1
norme di legge e violato i precetti deontologici di integrità, dignità, onore e decoro professionale, violando gli artt. 6, commi 1 e 3 e 11, del codice deontologico. La delibera disciplinare veniva notificata il 25 giugno 2024;
5. Che, impugnata detta decisione dinanzi al
[...]
Controparte_2
con ricorso del 23.7.2024, veniva,
[...]
quindi, emessa la delibera oggetto della presente impugnativa;
9
6. Che, in primo luogo, il ricorso era tardivo, essendo stato depositato il giorno venerdì 17 gennaio 2025 rispetto ad un termine di decadenza fissato per il 16 gennaio 2025;
7. Che, quanto alla dedotta autonomina della azione disciplinare rispetto a quella penale, ai sensi dell'art. 50, comma 6, della legge professionale - D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 – “Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti
l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria”, applicandosi il dettato normativo di cui all'art. 653, comma 1 bis, c.p.p., secondo il quale “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”;
8. Che l'art. 6, comma 1, del Codice deontologico impone agli iscritti, in corrispondenza dell'obbligo previsto dall'art. 50, comma 6, della legge professionale, di “agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale”, laddove la violazione di detta norma è punita, ai sensi dell'art. 28 del Codice delle sanzioni, secondo il 10
quale “le violazioni di norme e i comportamenti in contrasto con quanto indicato nel Codice deontologico, anche qualora non sia indicata una specifica sanzione nel presente Codice, possono comunque dar luogo a procedimenti disciplinari se contrari al decoro o al corretto esercizio della professione”, di talché per l'inosservanza del comma 1 dell'art. 6 del Codice deontologico pur non essendo stabilita una sanzione specifica dalle disposizioni di dettaglio del Codice delle sanzioni, l'organo di disciplina deve autonomamente individuare detta sanzione, secondo le disposizioni generale del tale Codice (cfr. art. 4: natura e tipologia delle sanzioni disciplinari secondo il quale “le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l'eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché
l'eventuale danno provocato”);
9. Che, nel caso di specie, la violazione del dovere di integrità deriva da un comportamento doloso, tenuto dal professionista nei confronti di pubblici ufficiali, che aveva determinato danni fisici agli stessi oltre che l'avvio a carico 11
del professionista stesso di un procedimento penale, concluso con la condanna dello stesso alla pena della reclusione per mesi 7, circostanze queste che, sulla base della valutazione indicata nell'art. 4 del Codice delle sanzioni (ovverosia della gravità del fatto, della sussistenza del dolo e delle conseguenze dannose dello stesso), determinano l'applicazione della sospensione dall'esercizio della professione prevista dall'art. 6 del
Codice delle sanzioni;
10. Che il ricorrente aveva violato il precetto di cui al comma 1 dell'art. 11 del Codice deontologico (“Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa”), violazione che, sebbene punita in base al Codice delle sanzioni con la censura (vedi art. 18 di tale Codice), determina un inasprimento della punizione ai sensi dell'art. 8 del Codice delle sanzioni in caso di: a) commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto – laddove il ricorrente aveva violato contemporaneamente sia l'art. 6 che l'art. 11 del codice deontologico;
b) sussistenza di dolo – la condotta del ricorrente era stato certamente doloso, come risultava dalla descrizione del comportamento medesimo nella sentenza penale irrevocabile;
c) significatività della 12
violazione o del danno arrecato - il ricorrente aveva provocato “pugni, schiaffi e ginocchiata riusciti o tentati all'addome e al braccio sinistro con trauma addominale e distorsione del polso guaribili in 5 gg. ai danni di un appuntato dei Carabinieri”; … la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo: - fino alla sospensione dall'esercizio professionale superiore ad un anno, nel caso sia prevista la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale sino a un anno
(art. 8, comma 2, lett. c).
11. Che il dedotto contesto extra professionale del comportamento, non rilevava ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare, atteso che il Codice
Deontologico stabilisce espressamente che “il comportamento del professionista anche al fuori dell'esercizio della professione deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa” (art. 2, comma 2), che
“il professionista deve agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale” e che “il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione anche al di fuori dell'esercizio della stessa
(art. 11, comma 1); 13
12. Che, quanto alla dedotta prescrizione, sebbene i fatti risalgono al 2015, non doveva essere trascurato che nelle more dell'esercizio dell'azione disciplinare, il ricorrente era sottoposto a procedimento penale per i medesimi fatti per i quali è stata esercitata l'azione disciplinare,
Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
Deve, preliminarmente, essere respinta l'eccezione di tardività del ricorso. Ed infatti, risulta documentato che il ricorso è stato inoltrato telematicamente per l'iscrizione a ruolo in data 16.1.2025 (dalla visione della pec depositata agli atti di causa da parte del è possibile Pt_1
verificare che in detta circostanza il predetto inoltrava un ricorso datato 16.1.2025 e non, come asserito dal resistente, 17.1.2025). L'errore nella scelta della
“materia”, inoltre, non rappresenta un vizio inficiante l'attività svolta, atteso che, tempestivamente il ricorso è stato inoltrato al Tribunale di Roma, laddove il tipo di iscrizione per materia rappresenta un argomento di carattere amministrativo che non può incidere sulla tempestività della domanda.
Del pari, e prima di entrare nel merito della vicenda, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Sul punto, giova ricordare che, come sancito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 14
10071/2011, “agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933,
n. 1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata
l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare
è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto;
nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta”. 15
Nello specifico, atteso che la sentenza penale è passata in giudicato 17.10.2022 e l'azione disciplinare è stata promossa il 28.11.2024, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Esaminando, infatti, la prima doglianza proposta dal ricorrente – rappresentata dalla dedotta violazione del principio di autonomina del procedimento disciplinare – deve rilevarsi che ai densi del 1 comma bis dell'art. 653 cpp “La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”. Orbene, affinchè possa correttamente attivarsi il precetto dell'art. 653 cpp, è necessaria anzitutto una sentenza penale di assoluzione o condanna divenuta irrevocabile, ed ovviamente la presenza di un giudizio o contenzioso disciplinare, relativo a fatti oggetto della pronuncia ormai definitiva, instauratosi innanzi una
Pubblica Autorità (v. SS.UU. 13975/2004); la vincolatività della sentenza penale, come espressamente indicato nella norma, verterà esclusivamente sulla sussistenza o meno dei fatti contestati, sulla commissione o meno da parte 16
dell'autore, e sulla loro eventuale illiceità penale, residuando tutti gli altri profili alla valutazione dell'organo disciplinare giudicante.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno, altresì, evidenziato che il giudicato penale non preclude che in sede disciplinare si compia una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale: infatti, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità e fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, operato dall'Autorità giudiziaria in ambito penalistico, il giudice disciplinare ha piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica precipua dell'accertamento dell'illecito disciplinare;
in tale contesto, allora, non è a discutersi che il giudice disciplinare non sia vincolato dalla valutazioni contenute nella sentenza penale in ordine alla commisurazione della pena, alla concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, trattandosi di determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte rispetto a quelle del giudizio disciplinare (SS.UU.
23778/2010).
Orbene, nel caso in esame, deve rilevarsi che gli accadimenti descritti nella sentenza di condanna sono fatti immutabili nella loro materialità, laddove, quanto alla 17
valutazione degli accadimenti nell'ottica precipua dell'accertamento dell'illecito disciplinare, deve rilevarsi che nel corso del procedimento in questione, il ricorrente veniva sentito proprio al fine di effettuare detta valutazione, all'esito della quale, tuttavia, emanava la delibera impugnata.
Quanto al secondo motivo posto a fondamento della presente impugnativa e rappresentato, nello specifico, dalla dedotta violazione del codice deontologico, valga quanto segue.
Giova premettere che l'articolo 28 del codice delle sanzioni per i dottori commercialisti, prevede che “Le violazioni di norme e i comportamenti in contrasto con la legge o con quanto indicato nel Codice deontologico sono punibili, anche qualora non sia prevista una specifica sanzione nel presente Codice, con le sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 4, in base ai criteri stabiliti dagli articoli 4 e seguenti del titolo I del presente Codice, se contrari al decoro o al corretto esercizio della professione”, laddove al 3 comma dell'art. 4 è previsto che
“Le sanzioni disciplinari sono: a) la censura;
b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni;
c) la radiazione dall'Albo”. 18
Posto quanto sopra, deve rilevarsi che all'odierno ricorrente veniva contestata la violazione del dettato normativo di cui all'art. 6 comma 1 (per il quale “Il professionista deve rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e deve agire con integrità, onestà, lealtà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale”) e all'art 11 comma 1 (per il quale “Il comportamento, la comunicazione e l'immagine del professionista devono essere consoni alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa”). Pur volendo, quindi, aderire alla ricostruzione proposta dal ricorrente circa il fatto che nessuno di detti ultimi articoli contempli la sanzione della sospensione, deve rilevarsi dalla lettura del testo degli stessi, che entrambi riguardano condotte contrarie al decoro di cui all'art. 28 del codice delle sanzioni, atteso che l'art. 6 fa riferimento all'obbligo del professionista di agire con integrità, onestà, lealtà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, e l'art. 11 alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, il tutto con la specifica che detti canoni, diversamente da come 19
argomentato dal , valgono anche al di fuori Pt_1
dell'esercizio della professione.
Posto quanto sopra, non può, inoltre, essere tralasciato che ai sensi dell'art. 4 del codice delle sanzioni “Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l'eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché l'eventuale danno provocato.
2. Nel caso di violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto è comminata la sanzione prevista per la violazione più grave, sulla quale può essere applicata l'aggravante di cui alla lett. a) dell'articolo 8. È fatta salva l'applicabilità del comma 3 dello stesso articolo
8 e delle altre disposizioni in materia di circostanze aggravanti e attenuanti”.
Calando i suddetti principi nel caso oggetto della presente disamina, deve osservarsi che dalla lettura della delibera impugnata emerge chiaramente che la resistente abbia motivato la scelta della sanzione irrogata in ragione dei canoni sopra descritti, dando atto della “gravità delle violazioni” in ragione delle frasi pronunciate alle Forze 20
dell'Ordine, dell'elemento psicologico del “dolo o della colpa” in ragione della intenzionalità delle predette affermazioni a cui sono, poi, seguite, le lesioni inferte al carabiniere, e del “danno provocato”, rappresentato dai giorni di prognosi derivanti dalla perpetrata aggressione.
Consegue a quanto sopra, la corretta applicazione da parte della resistente delle norme del codice deontologico e, stante la gravità del fatto, nonché la violazione di due norme del predetto codice (artt.6 e 11), la congruità della sanzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 3137/2025, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Rigetta il ricorso;
❖ condanna parte ricorrente a rifondere al resistente costituita le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 2.906,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 24.3.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma XI Sezione civile
Composto da:
DR. GIAMPIERO BARRASSO PRESIDENTE
DR.SSA PAOLA GRIMALDI GIUDICE EST.
DR.SSA CLELIA BUONOCORE GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3137 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e rimessa in decisione all'udienza del 24.3.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1
Via Antonio Cantore n. 5 presso lo studio dell'Avv. Luigi
Azzariti, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso
PARTE RICORRENTE
E
[...]
in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso 2
dall'Avv. Chiara Magistrini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Groenlandia n. 31
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ricorso depositato in data 17.1.2025 Parte_1
chiedeva “IN VIA PRINCIPALE - Annullare la delibera
[...]
impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare IN VIA SUBORDINATA - Annullare la delibera per
i vizi dedotti - In ulteriore subordine, ridurre la sanzione irrogata alla censura Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo Controparte_1
“dichiarare inammissibile il ricorso in quanto intempestivo;
- in subordine, respingere il ricorso e confermare la delibera impugnata o in ogni caso comminare al ricorrente la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 6 ovvero per la maggiore o minore durata che il Tribunale riterrà giusta. Con condanna al rimborso di onorari e spese”. 3
Previa discussione orale della causa, quindi, la stessa veniva trattenuta in decisione e decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con il ricorso introduttivo del Parte_1
presente giudizio, chiedeva l'annullamento della delibera del
Controparte_2
del 28 novembre 2024, emessa
[...]
all'esito del procedimento N 35/2024, delibera con la quale era stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi e che gli veniva, quindi, notificata il 17.12.2024. Nello specifico, il predetto assumeva:
1. Che con delibera del 16 gennaio 2024, il Consiglio di
Disciplina dell'ODCEC di Roma avviava procedimento disciplinare nei suoi confronti per la presunta violazione degli artt. 6 e 11 del Codice deontologico. Detto procedimento, in particolare, traeva origine da una sentenza penale della Corte d'Appello di Roma del 2 maggio 2022, con la quale il D'GE veniva condannato per i reati di cui agli artt. 337 e 582 c.p.;
2. Che, con delibera del 7 maggio 2024, il Consiglio territoriale irrogava al ricorrente la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per sei mesi;
4
3. Depositato, quindi, ricorso al Consiglio di Disciplina
Nazionale, con la decisione oggetto della presente impugnativa, confermava la sanzione;
4. Che in data 16.1.2025 aveva inviato telematicamente il ricorso al Tribunale civile di Roma, affinchè fosse iscritto a ruolo la cui materia è inserita nel sistema informatico alla volontaria giurisdizione codice 400410
(procedimenti relativi agli ordini professionali), ottenendo la ricevuta di accettazione e avvenuta consegna nonché terza e quarta pec contenenti gli esiti dei controllo automatici e l'accettazione del deposito eseguiti il 16.1.25; detto deposito, tuttavia, non veniva accettato dall'ufficio dell'iscrizione a ruolo in quanto appartenente ad altro registro contenzioso;
di talché procedeva a nuovo inoltro in data 17.1.2025;
5. Che nel merito della delibera impugnata, il Consiglio aveva fondato la propria decisione esclusivamente sugli accertamenti compiuti in sede penale, senza una autonoma valutazione dei fatti, mentre il procedimento disciplinare doveva essere svolto con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale, essendo differente lo scopo perseguito;
nello specifico,
l'organo disciplinare deve ritenersi tenuto ad effettuare una valutazione autonoma dei fatti contestati e dimostrare come questi fatti incidano negativamente 5
sulla dignità e reputazione del professionista, evidenziando come tale incidenza si rifletta sull'immagine della categoria professionale;
6. Che i fatti in contestazione erano attinenti ad un episodio svoltosi al di fuori della professione, trattandosi, inoltre, di un episodio occasionale verificatosi in tarda notte dopo una serata passata in compagnia che vedeva il ricorrente in stato di ubriachezza;
7. Che il Consiglio si era limitato a ritenere sussistente la gravità della condotta, senza, tuttavia, fornire delle motivazioni al riguardo e, in particolare:
1. Una motivazione specifica e dettagliata 2. L'illustrazione del percorso logico seguito 3. La dimostrazione della proporzionalità tra violazione e sanzione;
8. che il Consiglio aveva sostenuto la correttezza della decisione del Consiglio territoriale di ritenere integrate le violazioni di cui di cui all'art 6 comma 1 e art 11 comma 1 del Codice deontologico, riguardanti l'integrità e il comportamento professionale, laddove che mentre per l'art 11 è prevista la sanzione della censura, per l'art 6 primo comma non è prevista alcuna sanzione, prevista invece per il 2 e 3 comma con la censura;
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9. che il Consiglio aveva ritenuto di applicare la sanzione della sospensione rifacendosi alla previsione dell'art 8 del codice delle sanzioni, per il quale nel caso in cui sia prevista la sanzione disciplinare della censura, ricorrendo autonome circostanze aggravanti ai fini dell'applicazione di una più grave sanzione, quali la commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto, la sussistenza di dolo e la significatività della violazione, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo con la sospensione dall'esercizio professionale fino a due mesi;
10. Che la sanzione della sospensione per sei mesi era sproporzionata rispetto ai fatti contestati, considerando: l'assenza di precedenti disciplinari;
il contesto extra-professionale della vicenda;
la mancanza di prova circa l'effettivo nocumento al decoro della professione;
11. Che il Consiglio aveva erroneamente escluso la prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare, atteso che i fatti risalgono al 2015 e l'azione disciplinare è stata avviata solo nel 2024.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, specificava:
1. Che con delibera del 16 gennaio 2024 (notificata il 6 febbraio 2024) il Consiglio di Disciplina presso il Consiglio 7
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma disponeva, nei confronti del ricorrente, l'apertura d'ufficio di un procedimento disciplinare per la violazione degli artt.
6, commi 1 e 3, e 11, commi 1 e 3, del Codice deontologico. Tale delibera scaturiva dal certificato penale del ricorrente, attestante la condanna - scaturita con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma del 2 maggio 2022, n. 4911 (irrevocabile dal 17 ottobre dello stesso anno) - alla pena di mesi 7 di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 c.p. e 582 c.p., aggravati dalle circostanze di cui agli artt. 585, 576, comma 1, n. 2, e 61,
n. 2, c.p.;
2. Che, in sintesi il , aveva affrontato dei Pt_1
Carabinieri, intervenuto a seguito di un accesso diverbio tra lo stesso ed una donna (qualificata in atti come “ex fidanzata”), minacciandoli, aggredendoli e procurando volontariamente ad uno di essi traumi contusivi;
3. Che, quindi, nella parte motiva della delibera di cui sopra, si dava atto che, ai sensi dell'art. 50, comma 10, della legge professionale - D.Lgs. n. 139 del 2005, “il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso”; 8
4. Con delibera del 7.5.2024, il Consiglio di disciplina presso l'ODCEC di Roma gli comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 6, assumendo che l'art. 653, comma 1 bis, c.p.p. cristallizza nel procedimento disciplinare gli accertamenti eseguiti nel processo penale quanto alla sussistenza del fatto e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso;
che la responsabilità disciplinare sussiste anche per comportamenti tenuti al di fuori dall'esercizio della professione che compromettano l'immagine e il decoro della categoria visto che la professione richiede un comportamento ineccepibile da parte dell'iscritto anche al di fuori dello svolgimento dell'attività professionale;
che il d' coi comportamenti di cui sopra aveva disatteso Pt_1
norme di legge e violato i precetti deontologici di integrità, dignità, onore e decoro professionale, violando gli artt. 6, commi 1 e 3 e 11, del codice deontologico. La delibera disciplinare veniva notificata il 25 giugno 2024;
5. Che, impugnata detta decisione dinanzi al
[...]
Controparte_2
con ricorso del 23.7.2024, veniva,
[...]
quindi, emessa la delibera oggetto della presente impugnativa;
9
6. Che, in primo luogo, il ricorso era tardivo, essendo stato depositato il giorno venerdì 17 gennaio 2025 rispetto ad un termine di decadenza fissato per il 16 gennaio 2025;
7. Che, quanto alla dedotta autonomina della azione disciplinare rispetto a quella penale, ai sensi dell'art. 50, comma 6, della legge professionale - D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 – “Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti
l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria”, applicandosi il dettato normativo di cui all'art. 653, comma 1 bis, c.p.p., secondo il quale “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”;
8. Che l'art. 6, comma 1, del Codice deontologico impone agli iscritti, in corrispondenza dell'obbligo previsto dall'art. 50, comma 6, della legge professionale, di “agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale”, laddove la violazione di detta norma è punita, ai sensi dell'art. 28 del Codice delle sanzioni, secondo il 10
quale “le violazioni di norme e i comportamenti in contrasto con quanto indicato nel Codice deontologico, anche qualora non sia indicata una specifica sanzione nel presente Codice, possono comunque dar luogo a procedimenti disciplinari se contrari al decoro o al corretto esercizio della professione”, di talché per l'inosservanza del comma 1 dell'art. 6 del Codice deontologico pur non essendo stabilita una sanzione specifica dalle disposizioni di dettaglio del Codice delle sanzioni, l'organo di disciplina deve autonomamente individuare detta sanzione, secondo le disposizioni generale del tale Codice (cfr. art. 4: natura e tipologia delle sanzioni disciplinari secondo il quale “le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l'eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché
l'eventuale danno provocato”);
9. Che, nel caso di specie, la violazione del dovere di integrità deriva da un comportamento doloso, tenuto dal professionista nei confronti di pubblici ufficiali, che aveva determinato danni fisici agli stessi oltre che l'avvio a carico 11
del professionista stesso di un procedimento penale, concluso con la condanna dello stesso alla pena della reclusione per mesi 7, circostanze queste che, sulla base della valutazione indicata nell'art. 4 del Codice delle sanzioni (ovverosia della gravità del fatto, della sussistenza del dolo e delle conseguenze dannose dello stesso), determinano l'applicazione della sospensione dall'esercizio della professione prevista dall'art. 6 del
Codice delle sanzioni;
10. Che il ricorrente aveva violato il precetto di cui al comma 1 dell'art. 11 del Codice deontologico (“Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa”), violazione che, sebbene punita in base al Codice delle sanzioni con la censura (vedi art. 18 di tale Codice), determina un inasprimento della punizione ai sensi dell'art. 8 del Codice delle sanzioni in caso di: a) commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto – laddove il ricorrente aveva violato contemporaneamente sia l'art. 6 che l'art. 11 del codice deontologico;
b) sussistenza di dolo – la condotta del ricorrente era stato certamente doloso, come risultava dalla descrizione del comportamento medesimo nella sentenza penale irrevocabile;
c) significatività della 12
violazione o del danno arrecato - il ricorrente aveva provocato “pugni, schiaffi e ginocchiata riusciti o tentati all'addome e al braccio sinistro con trauma addominale e distorsione del polso guaribili in 5 gg. ai danni di un appuntato dei Carabinieri”; … la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo: - fino alla sospensione dall'esercizio professionale superiore ad un anno, nel caso sia prevista la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale sino a un anno
(art. 8, comma 2, lett. c).
11. Che il dedotto contesto extra professionale del comportamento, non rilevava ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare, atteso che il Codice
Deontologico stabilisce espressamente che “il comportamento del professionista anche al fuori dell'esercizio della professione deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa” (art. 2, comma 2), che
“il professionista deve agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale” e che “il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione anche al di fuori dell'esercizio della stessa
(art. 11, comma 1); 13
12. Che, quanto alla dedotta prescrizione, sebbene i fatti risalgono al 2015, non doveva essere trascurato che nelle more dell'esercizio dell'azione disciplinare, il ricorrente era sottoposto a procedimento penale per i medesimi fatti per i quali è stata esercitata l'azione disciplinare,
Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
Deve, preliminarmente, essere respinta l'eccezione di tardività del ricorso. Ed infatti, risulta documentato che il ricorso è stato inoltrato telematicamente per l'iscrizione a ruolo in data 16.1.2025 (dalla visione della pec depositata agli atti di causa da parte del è possibile Pt_1
verificare che in detta circostanza il predetto inoltrava un ricorso datato 16.1.2025 e non, come asserito dal resistente, 17.1.2025). L'errore nella scelta della
“materia”, inoltre, non rappresenta un vizio inficiante l'attività svolta, atteso che, tempestivamente il ricorso è stato inoltrato al Tribunale di Roma, laddove il tipo di iscrizione per materia rappresenta un argomento di carattere amministrativo che non può incidere sulla tempestività della domanda.
Del pari, e prima di entrare nel merito della vicenda, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Sul punto, giova ricordare che, come sancito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 14
10071/2011, “agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933,
n. 1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata
l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare
è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto;
nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta”. 15
Nello specifico, atteso che la sentenza penale è passata in giudicato 17.10.2022 e l'azione disciplinare è stata promossa il 28.11.2024, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Esaminando, infatti, la prima doglianza proposta dal ricorrente – rappresentata dalla dedotta violazione del principio di autonomina del procedimento disciplinare – deve rilevarsi che ai densi del 1 comma bis dell'art. 653 cpp “La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”. Orbene, affinchè possa correttamente attivarsi il precetto dell'art. 653 cpp, è necessaria anzitutto una sentenza penale di assoluzione o condanna divenuta irrevocabile, ed ovviamente la presenza di un giudizio o contenzioso disciplinare, relativo a fatti oggetto della pronuncia ormai definitiva, instauratosi innanzi una
Pubblica Autorità (v. SS.UU. 13975/2004); la vincolatività della sentenza penale, come espressamente indicato nella norma, verterà esclusivamente sulla sussistenza o meno dei fatti contestati, sulla commissione o meno da parte 16
dell'autore, e sulla loro eventuale illiceità penale, residuando tutti gli altri profili alla valutazione dell'organo disciplinare giudicante.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno, altresì, evidenziato che il giudicato penale non preclude che in sede disciplinare si compia una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale: infatti, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità e fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, operato dall'Autorità giudiziaria in ambito penalistico, il giudice disciplinare ha piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica precipua dell'accertamento dell'illecito disciplinare;
in tale contesto, allora, non è a discutersi che il giudice disciplinare non sia vincolato dalla valutazioni contenute nella sentenza penale in ordine alla commisurazione della pena, alla concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, trattandosi di determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte rispetto a quelle del giudizio disciplinare (SS.UU.
23778/2010).
Orbene, nel caso in esame, deve rilevarsi che gli accadimenti descritti nella sentenza di condanna sono fatti immutabili nella loro materialità, laddove, quanto alla 17
valutazione degli accadimenti nell'ottica precipua dell'accertamento dell'illecito disciplinare, deve rilevarsi che nel corso del procedimento in questione, il ricorrente veniva sentito proprio al fine di effettuare detta valutazione, all'esito della quale, tuttavia, emanava la delibera impugnata.
Quanto al secondo motivo posto a fondamento della presente impugnativa e rappresentato, nello specifico, dalla dedotta violazione del codice deontologico, valga quanto segue.
Giova premettere che l'articolo 28 del codice delle sanzioni per i dottori commercialisti, prevede che “Le violazioni di norme e i comportamenti in contrasto con la legge o con quanto indicato nel Codice deontologico sono punibili, anche qualora non sia prevista una specifica sanzione nel presente Codice, con le sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 4, in base ai criteri stabiliti dagli articoli 4 e seguenti del titolo I del presente Codice, se contrari al decoro o al corretto esercizio della professione”, laddove al 3 comma dell'art. 4 è previsto che
“Le sanzioni disciplinari sono: a) la censura;
b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni;
c) la radiazione dall'Albo”. 18
Posto quanto sopra, deve rilevarsi che all'odierno ricorrente veniva contestata la violazione del dettato normativo di cui all'art. 6 comma 1 (per il quale “Il professionista deve rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e deve agire con integrità, onestà, lealtà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale”) e all'art 11 comma 1 (per il quale “Il comportamento, la comunicazione e l'immagine del professionista devono essere consoni alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa”). Pur volendo, quindi, aderire alla ricostruzione proposta dal ricorrente circa il fatto che nessuno di detti ultimi articoli contempli la sanzione della sospensione, deve rilevarsi dalla lettura del testo degli stessi, che entrambi riguardano condotte contrarie al decoro di cui all'art. 28 del codice delle sanzioni, atteso che l'art. 6 fa riferimento all'obbligo del professionista di agire con integrità, onestà, lealtà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, e l'art. 11 alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, il tutto con la specifica che detti canoni, diversamente da come 19
argomentato dal , valgono anche al di fuori Pt_1
dell'esercizio della professione.
Posto quanto sopra, non può, inoltre, essere tralasciato che ai sensi dell'art. 4 del codice delle sanzioni “Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l'eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché l'eventuale danno provocato.
2. Nel caso di violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto è comminata la sanzione prevista per la violazione più grave, sulla quale può essere applicata l'aggravante di cui alla lett. a) dell'articolo 8. È fatta salva l'applicabilità del comma 3 dello stesso articolo
8 e delle altre disposizioni in materia di circostanze aggravanti e attenuanti”.
Calando i suddetti principi nel caso oggetto della presente disamina, deve osservarsi che dalla lettura della delibera impugnata emerge chiaramente che la resistente abbia motivato la scelta della sanzione irrogata in ragione dei canoni sopra descritti, dando atto della “gravità delle violazioni” in ragione delle frasi pronunciate alle Forze 20
dell'Ordine, dell'elemento psicologico del “dolo o della colpa” in ragione della intenzionalità delle predette affermazioni a cui sono, poi, seguite, le lesioni inferte al carabiniere, e del “danno provocato”, rappresentato dai giorni di prognosi derivanti dalla perpetrata aggressione.
Consegue a quanto sopra, la corretta applicazione da parte della resistente delle norme del codice deontologico e, stante la gravità del fatto, nonché la violazione di due norme del predetto codice (artt.6 e 11), la congruità della sanzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 3137/2025, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Rigetta il ricorso;
❖ condanna parte ricorrente a rifondere al resistente costituita le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 2.906,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 24.3.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE