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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 4335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4335 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritte al n. 1647/2024 e 1649/24 R.G. promosse da
e , rappresentate e difese dall'avv. PEZZELLA Parte_1 Parte_2
DOMENICO come da procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
- resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene resa a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta per l'udienza del 20.10.2025.
Con ricorsi depositati in data 8.2.2024 e successivamente riuniti le ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-dichiarare il diritto del docente ad usufruire del beneficio economico di € Parte_1
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2021-22; - per l'effetto di tale declaratoria, condannare il a provvedere in tal senso erogando il bonus Controparte_1 di € 500,00 in ragione di anno tramite la citata Carta Elettronica. - dichiarare il diritto del docente ad usufruire del beneficio economico di € Parte_2
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23; - per l'effetto di tale declaratoria, condannare il a provvedere in tal senso Controparte_1 erogando il bonus di € 500,00 in ragione di anno tramite la citata Carta Elettronica.
Il non si è costituito in giudizio. CP_1
2.Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento in favore di
per l'anno scolastico 2021/2022 ed in favore di Parte_1 Parte_2 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/23 della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM 23.9.2015 in favore dei docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche.
Sulla specifica questione giuridica è intervenuta nel corso del giudizio la sentenza n. 29961 del
27.10.2023 della Corte di Cassazione con la quale, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In sintesi, con la pronuncia in esame si è chiarito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine: a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni.
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carte docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel DPCM
28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità
(par. 12).
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:
1) la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica
“annua””);
3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo.
Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16);
4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta
Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_1 diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19).
D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6);
b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16);
c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18);
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1).
3. Nella fattispecie in esame, i ricorrenti hanno dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30 giugno di ogni anno e precisamente, in favore di per l'anno scolastico Parte_1
2021/2022 ed in favore di per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/23 Parte_2
(cfr. contratti allegati ai ricorsi riuniti). Inoltre, i ricorrenti hanno documentato nel corso del giudizio di essere all'interno al sistema delle docenze scolastiche (cfr. documentazione depositata in data 20 ottobre 2025 per e in data 19 marzo 2025 per ). Pt_1 Pt_2
Il ricorso va pertanto accolto con condanna del resistente all'assegnazione della cd. CP_1
Carta Docente in favore di per l'anno scolastico 2021/2022 ed in favore Parte_1 di per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/23 con conseguente Parte_2 emissione in loro favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016. Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.Non spetta anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l.
724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, sulla base del valore della controversia indicato nel ricorso, dedotta dal computo la fase istruttoria e nei valori minimi data la serialità della causa;
il compenso è stato altresì incrementato del 30% ai sensi dell'articolo 4 comma secondo del D.M. 55/2014. Le spese sono da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- condanna il resistente all'assegnazione della “Carta elettronica per CP_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” in favore di per l'anno scolastico 2021/2022 ed Parte_1 in favore di per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/23, con Parte_2 conseguente emissione in loro favore dei relativi buoni elettronici, di importo di €
500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016 gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti CP_1 ricorrente che liquida in € 1.339,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del difensore.
Aversa, 7.11.2025 IL GIUDICE
dr.ssa Raffaela Sorrentino