Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 24/06/2025, n. 4712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4712 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 04712/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01376/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sviluppo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per
a) quanto al ricorso introduttivo:
- la restituzione e/o il risarcimento del danno conseguenti al decreto di occupazione temporanea n.44 del 15.11.1999 emesso dal Comune di Acerra e di ogni altro atto successivo;
b) quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 novembre 2024, l’annullamento:
- della Deliberazione della Giunta Municipale di Acerra n.103 del 19 settembre 2024 avente ad oggetto l’approvazione dell’acquisizione sanante ai sensi dell’art.42 bis del D.P.R.N.327/2001 delle aree di proprietà della Sviluppo s.r.l. riportate in Catasto al folio 42, p.lle 3211, 3210, 3212, 3213, 3209, 3214, 2084, 3183, 3184, 3185 e 2089 (già p.lle 295 e 296) e di proposta al Consiglio Comunale di adozione della relativa deliberazione, in uno all’all.to A di individuazione delle Aree e, per quanto possa occorrere, dell’All.to B concernente la “Relazione di Stima del Valore Venale delle Aree”M
2) della Deliberazione del Consiglio Comunale di Acerra n.72 del 25 settembre 2024 avente ad oggetto l’acquisizione sanante ai sensi dell’art.42 bis del D.P.R.N.327/2001 di aree site nel Comune di Acerra – località Marchesa, sopra riportate (sottoposta al C.C. con la citata delibera della Giunta n.103 del 19 settembre 2024).
3) del Decreto Dirigenziale – Ufficio Espropriazioni, a firma dell’ing. VA Soria, n.76 del 1 ottobre 2014, con il quale è stata disposta in favore del Comune di Acerra l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R.N.327/2001 delle aree innanzi indicate di proprietà della Sviluppo s.r.l. fissando la relativa indennità in € 6.831,01 con il relativo deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Acerra;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 26 marzo 2021 e depositato il 1 aprile 2021, la società ricorrente – già incorporante della C.G.A. Invest di VA IC & C. s.n.c. (22 ottobre 2019) e proprietaria di un suolo sito in Acerra, località Marchesa, riportato in catasto al foglio 42 originarie p.lle 295 e 296 – deduceva che:
- con Decreto dirigenziale n.44 del 15 novembre 1999 il Comune di Acerra, al fine della realizzazione delle opere infrastrutturali del P.I.P., 1° lotto, aveva disposto l’occupazione d’urgenza di mq. 3.322 della p.lla 296 e di mq.824 della p.lla 295, di fatto avvenuta il 6 dicembre 1999;
- nonostante l’avvenuta realizzazione dell’opera e numerosi incontri e riunioni finalizzati a comporre la questione, il procedimento espropriativo non era giunto a definizione;
- quindi, con atto stragiudiziale notificato il 30 aprile 2020, aveva chiesto al Comune resistente di procedere all’acquisizione dell’area e con nota del 22 giugno 2020, l’ente, riconoscendo il mancato perfezionamento della procedura espropriativa, si era dichiarato disposto ad attivare il procedimento di cui all’art.42 bis D.P.R. n. 327/2001;
- a tale manifestazione di volontà non aveva tuttavia fatto seguito l’avvio del procedimento di acquisizione sanante.
1.1. - Tanto premesso in fatto, la ricorrente chiedeva dichiararsi l’inefficacia del decreto di occupazione del 1999, riguardante i beni innanzi indicati, nonché (a) la condanna, per l’effetto, del Comune di Acerra alla restituzione, previa riduzione in pristino, della superficie occupata in data 6 dicembre 1999 (per complessivi mq 4.146) in esecuzione del decreto Dirigenziale n.44 del 15 novembre 1999, ed al risarcimento dei danni subiti durante tutto il tempo della illecita detenzione ovvero (b) “all’acquisizione, nei modi di legge, dei beni […] illecitamente detenuti, previo il pagamento del controvalore degli stessi, da determinarsi ai sensi dell’art.42 bis D.P.R. n.327/2001 e di tutte le partite risarcitorie e/o indennitarie previste da tale disposizione, tenendo espressamente conto delle superfici che per effetto dell’acquisizione avrebbero reliquati di modesta estensione del tutto avulsi dalla restante proprietà e, pertanto, da acquisire, ovvero da indennizzare”.
2. – Si costituiva in giudizio il Comune di Acerra, con atto di mero stile (20 aprile 2021).
3. - Il 13 settembre 2021 parte ricorrente depositava documenti (tra i quali una relazione tecnica asseverata dell’Arch. Anna Gianattanasio, datata 8 settembre 2021) ed il 2 ottobre 2024 l’Amministrazione resistente depositava memoria con cui rappresentava che “pendente il giudizio, il Comune di Acerra, previa comunicazione avvio del procedimento, con deliberazione del Consiglio comunale n.72 del 25 settembre 2024 [che allegava], ha disposto l’acquisizione sanante delle aree ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/01 s.m.i. Detta deliberazione consiliare è stata eseguita con decreto dirigenziale n. 76 del 1 ottobre 2024 che ha, tra l’altro, disposto il versamento delle somme dovute alla ricorrente. Deliberazione consiliare e decreto dirigenziale di esecuzione sono stati notificati a Sviluppo S.r.l. in data 2 ottobre 2024. Nella medesima data […], il Comune ha versato le somme dovute ex art. 42 D.P.R. n. 327/01, a Sviluppo S.r.l. depositandole presso il MEF”. Su tali basi, il Comune chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4. – Con memoria depositata in data 9 ottobre 2024, parte ricorrente, rappresentando, invece, di aver interesse all’impugnazione degli atti sopravvenuti, chiedeva un breve differimento dell’udienza già calendarizzata per il 13 novembre successivo, che era quindi rinviata.
5. – Il 22 novembre 2024, parte ricorrente depositava motivi aggiunti (notificati il 18 novembre 2024) impugnando, unitamente agli atti connessi, la Deliberazione della Giunta Municipale di Acerra n.103 del 19 settembre 2024 avente ad oggetto l’approvazione dell’acquisizione sanante ai sensi dell’art.42 bis del D.P.R.N.327/2001 delle aree riportate in Catasto al foglio 42, p.lle 3211, 3210, 3212, 3213, 3209, 3214, 2084, 3183, 3184, 3185 e 2089 (già p. lle 295 e 296), contestando, a mezzo di un unico motivo (“ Violazione dell’art. 42 bis del T.U.ES. di cui al D.P.R. n.327/2001; assenza di presupposti; eccesso e sviamento di potere; omessa istruttoria; motivazione perplessa e contraddittoria; obbligo del risarcimento del danno ”) l’eccedenza, in suo pregiudizio, della superficie acquisita (mq 3432) rispetto a quella trasformata (pari a soli mq.753), sicché sarebbero stati «assenti entrambi i presupposti [per l’acquisizione sanante], in quanto: a) l’area assoggettata ad acquisizione non è stata trasformata, se non in minima parte; b) i provvedimenti impugnati non assolvono all’obbligo della specifica motivazione limitandosi ad affermare che “i lavori infrastrutturali ad oggi risultano conclusi” […] e che sussiste “il rilevante interesse pubblico che l’opera realizzata riveste e l’utilità ed arricchimento derivante all’Ente dall’acquisizione dell’area utilizzata per la realizzazione dell’opera”» Rimandava, a sostegno, ad una nuova e diversa relazione tecnica a firma dell’Arch. Peluso datata 7 novembre 2024 e depositata il 22 novembre 2024.
6. - Il 5 marzo 2025, il Comune di Acerra depositava documenti.
7. - In vista dell’udienza, le parti depositavano memorie (14 aprile 2025) e repliche (24 aprile 2025 e 2 maggio 2025), il Comune insistendo nell’improcedibilità del ricorso principale e nell’infondatezza del gravame aggiunto.
8.- All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 maggio 2025, tenutasi mediante collegamento via TEAMS, il ricorso ed i motivi aggiunti erano trattenuti in decisione.
9. – Vengono all’attenzione del Collegio:
- 1) con il ricorso principale, le domande – alternative - di condanna del Comune di Acerra:
- a) alla restituzione, previa riduzione in pristino, dell’area, di proprietà della ricorrente, sita in località Marchesa, già riportata in catasto al foglio 42 originarie p.lle 295 e 296 (poi p.lle 3211, 3210, 3212, 3213, 3209, 3214, 2084, 3183, 3184, 3185 e 2089) ed illegittimamente occupata sin dal 6 dicembre 1999 in assenza di valido titolo espropriativo, area sulla quale è stata costruita un’infrastruttura stradale funzionale alla realizzazione del P.I.P.;
- b) “all’acquisizione, nei modi di legge [della medesima area], previo il pagamento del controvalore degli stessi, da determinarsi ai sensi dell’art.42 bis D.P.R. n.327/2001 e di tutte le partite risarcitorie e/o indennitarie previste da tale disposizione, tenendo espressamente conto delle superfici che per effetto dell’acquisizione avrebbero reliquati di modesta estensione del tutto avulsi dalla restante proprietà e, pertanto, da acquisire, ovvero da indennizzare”.
- 2) con i motivi aggiunti depositati il 22 novembre 2024, la domanda di annullamento degli atti, infine adottati dal Comune di Acerra, per l’acquisizione sanante dell’area (Deliberazione della Giunta Municipale di Acerra n.103 del 19 settembre 2024 e Deliberazione del Consiglio Comunale di Acerra n.72 del 25 settembre 2024), unitamente agli atti connessi,
9.1. – In questi termini sinteticamente delineato il thema decidendum , ritiene il Collegio doversi anzitutto dichiarare l’improcedibilità delle domande ( sub 1), lett. a) e b)) di cui al ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, per come eccepito dal Comune di Acerra nelle proprie difese (memorie del 2 ottobre 2024 e del 14 aprile 2025) ed in ragione dell’avvenuta adozione degli atti, impugnati con i motivi aggiunti, con i quali è stata infine disposta, nelle more di questo giudizio, l’acquisizione sanante dell’area ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
9.2. – Venendo quindi all’esame dei residui motivi aggiunti ( sub 2)), si osserva quanto segue.
9.2.1. - Sostiene la ricorrente l’illegittimità della disposta acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, per aver attratto al patrimonio comunale un’area sensibilmente maggiore (mq 3.432) rispetto a quella effettivamente utilizzata per la realizzazione dell’infrastruttura stradale, pari a soli mq.753, rimanendo peraltro incolto ed in totale stato di abbandono il terreno circostante. Circostanza, questa che, oltre a privare il provvedimento di un valido presupposto, renderebbe evidente una carenza istruttoria/motivazionale alla base dell’adottata determinazione.
9.2.2. - La doglianza, così sintetizzata, non convince. Occorre anzitutto premettere che, per come pacifico e riscontrato agli atti del giudizio, le aree di cui è causa, identificate presso l’Agenzia dell’Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Napoli al foglio 42, p.lle 3211, 3210, 3212, 3213, 3209, 3214 (porzione), 2084, 3183, 3184, 3185, 2089, (originarie p.lle 295 e 296) sono collocate in “prossimità dei confini occidentali del Comune di Acerra con quelli di Afragola e Caivano, in località Marchesa, nell’area destinata ad insediamenti produttivi, delimitata a nord e ad est dal tracciato dei Regi Laghi che la separa dal nucleo residenziale, a sud dalla strada ANAS 543 – Asse Mediano, già ex SS162 NC”. Ancora, “il vigente Piano Regolatore del Comune di Acerra, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.70 del 28.10.1980, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campana n. 8642 del 26.10.1982 e successive modificazioni e integrazioni, [le] classifica come “D1 - Piccole Industrie e Artigiane” soggett[e] alla redazione di un Piano per Insediamenti Produttivi, ai sensi della Legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il P. I. P. in località Marchesa è stato adottato con Delibera di C.C. n. 16 del 31.03.1999 e successivamente oggetto di rielaborazione approvata con Delibera di G. C. n. 233 del 22.12.2016”. Orbene, a quanto consta in atti, “non essendo ancora completati tutti gli interventi prescritti”, la Giunta Comunale, con delibera n. 233 del 22 dicembre 2016 ha ripreso l’attuazione del P.I.P., a tal fine approvando “la rielaborazione dello strumento urbanistico con la reiterazione dei vincoli espropriativi per avviare il processo di riqualificazione urbana del tessuto infrastrutturale già delineato e attuare quanto previsto dal P.R.G., dando impulso allo sviluppo economico e produttivo del territorio comunale. Il nuovo piano individua due nuovi comparti A e B posti rispettivamente a sud e a nord dell’area e soggetti a PIP oltre l’area già urbanizzata da sottoporre a futura pianificazione attuativa”, e ricomprende, nel comparto A, ovvero a cavallo di quest’ultimo e dell’ “area già urbanizzata da sottoporre a futura pianificazione attuativa”, le particelle ex 295 ed ex 296, nelle parti già soggette ad occupazione illegittima ed a successivo provvedimento di acquisizione sanante. Ciò posto e dato atto che, “in seguito a sopralluogo effettuato in data 30.06.2021, si è avuto modo di riscontrare che le aree occupate sono attraversate da opere di urbanizzazione primaria propedeutiche all’insediamento delle nuove attività produttive [le reti per la distribuzione idrica, dell’energia elettrica e del gas, la rete fognaria per lo smaltimento distinto delle “acque bianche” e delle “acque nere”, oltre le strade], l’individuazione, assai circoscritta, delle aree trasformate ed acquisite, operata dalla ricorrente, alla sola “sede stradale” (per come argomentata e chiaramente evincibile dai grafici riportati nella seconda relazione peritale depositata il 22 novembre 2024), non persuade, in quanto: i) smentita dagli atti del giudizio, in particolare dalla relazione peritale, dell’Arch. Gianattanasio, in atti, dep. 13 settembre 2021, ove si dà conto delle opere diverse ed ulteriori rispetto alla strada, utili al successivo insediamento industriale (vd. p. 3 e ss. e, in particolare, grafici di cui a p. 6); ii) fondata sulla sola trasformazione “visibile” dell’area e non anche sull’esistenza di opere accessorie e funzionali al P.I.P. (come visto, documentata in atti); iii) comunque, incompatibile con il contesto complessivo dell’intervento, non limitato alla realizzazione di un solo, isolato, segmento stradale, ma di un più ampio progetto, mai abbandonato, in parte già attuato e in fase di progressivo sviluppo, in cui si inserisce, quale parte di un tutto, il tracciato indicato dalla ricorrente e che sfrutta, in chiave funzionale ad una zona industriale non ancora completa ma già dotata di infrastrutture, le aree precedentemente occupate. Non è un caso – come peraltro sottolineato dal Comune resistente – che nella stessa relazione dell’Arch. Gianattanasio, si legga: “le aree di proprietà della Sviluppo Industriale S.r.l. risultano pertanto, come previsto dagli strumenti urbanistici, tra le aree interessate da importanti opere infrastrutturali, che hanno modificato radicalmente l’uso del suolo. L’eventuale ripristino dello stato ante operam , renderebbe impossibile il compimento del P.I.P. ed in particolare la realizzazione degli interventi previsti nel comparto A e già in fase di completamento, che includono il completamento con la viabilità principale dell’Asse Mediano, oltre le aree destinate a parcheggio (c. 12.000 mq) e verde pubblico e di uso pubblico (c. 18.000 mq)”.
9.2.3. - Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, correttamente è stata individuata la complessiva superficie da acquisire, che non poteva essere limitata alla sola superficie (mq 753) occupata dalla sede stradale.
9.2.4. – Ne consegue l’infondatezza del gravame aggiunto, anche in relazione i profili di doglianza relativi alla carenza istruttoria e motivazionale.
9.2.5. – Inammissibili, infine, i profili risarcitori, non essendo stata formulata apposita ed esplicita domanda in tal senso, ma essendo stato formulato un generico riferimento, peraltro non ribadito nelle conclusioni (“In ordine alla domanda risarcitoria si contestano ed impugnano i dati economici ai quali ha fatto riferimento l’Amministrazione trattandosi di valori di riferimento non coevi alla data di acquisizione”) soltanto nelle memorie di replica del 24 aprile 2025.
9.3. – Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato improcedibile ed i motivi aggiunti vanno respinti.
9.4. – La specificità e peculiarità della vicenda sottesa giustificano l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- respinge i motivi aggiunti;
- compensa le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO