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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8457 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21192/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21192/2025 tra
, con gli avv.ti BRAMBILLA Parte_1 Parte_2
MA e EN LI PARTE ATTRICE contro
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 6 novembre 2025 innanzi al dott. TO RR, sono comparsi:
per parte attrice l'avv. Enrica Bertolini la quale insiste nell'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento, previa dichiarazione di contumacia, evidenzia che l'immobile è stato rilasciato in data 22.10.2025, e chiede il pagamento di canoni ed accessori maturati a tale data pari ad € 44.683,00
per come evidenziato nella memoria integrativa. Evidenzia altresì di avere versato a titolo di contributo unificato la complessiva somma di € 804,00. E chiede la condanna al pagamento delle spese di lite.
per parte convenuta nessuno compare Il Giudice invita alla discussione. Esaurita la discussione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 420 comma 4 e 429 comma 1 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
TO RR
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
TO RR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21192 del R.G.A.C. dell'anno 2025, già 17303/2025, decisa all'esito della discussione orale all'udienza del 06.11.2025 e vertente
TRA
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianmario Brambilla ed Enrica CodiceFiscale_2
Bertolini;
ATTORI
E
(P.I. ) con sede in Milano, Via Colonna Vittoria 27, in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risoluzione per morosità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e premesso che con contratto sottoscritto in data Parte_1 Parte_2
01.05.2024, registrato alla agenzia delle entrate in data 30.5.2024 avevano concesso in locazione alla
P.I. , ad uso commerciale, l'unità immobiliare sita in Milano (MI), Viale CP_1 P.IVA_1
Cassiodoro 5, fg 340, part. 65, sub 75, cat C/1, RC 5965,44, con decorrenza a fare data dal 1.5.2024 al
30.4.2030 e con rinnovo automatico per altri sei anni, per un canone annuo di € 60.000,00 da corrispondersi in rate mensili anticipate scadenti il giorno 1 di ogni mese a partire dal mese di maggio
2024, oltre aggiornamento ISTAT e spese accessorie indicate al punto 8 del contratto, che la società
pagina 2 di 4 conduttrice aveva corrisposto solo parzialmente il canone di maggio 2024 per cui residuava un saldo di
€ 2.000,00, ed aveva omesso il pagamento per intero dei canoni di locazione e delle spese accessorie a partire dal mese di giugno 2024 sino al mese di aprile 2025, per cui risultava morosa per l'importo di €
49.683,00, intimava lo sfratto per morosità convenendo la società conduttrice davanti a questo giudice per la relativa convalida ovvero, in caso di opposizione, per la risoluzione del contratto per inadempimento e rilascio dell'immobile, e per l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere.
Il legale rappresentante della società intimata all'udienza del 06.06.2025 evidenziava di avere effettuato un bonifico di € 17.000,00 in data 05.06.2025, rilevava l'impossibilità di versare l'intera somma azionata, si opponeva alla convalida e dichiarava la disponibilità a versare € 18.000,00 entro sette giorni ed in resto della morosità entro la fine di giugno.
Il giudice rigettava l'istanza di convalida, concedeva ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento del rito.
Con memoria integrativa del 7.10.2025 gli attori contestavano il grave inadempimento della conduttrice per la morosità maturata, pari ad € 44.683,00 per canoni e spese condominiali e di registrazione del contratto, al netto degli acconti versati nella misura di € 35.000,00, e chiedeva di dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione con conferma dell'ordinanza di rilascio e condanna al pagamento della somma indicata oltre canoni a scadere sino al rilascio dell'immobile per cui è causa.
Nella fase di merito la società conduttrice restava contumace.
All'udienza del 06.11.2025 la causa veniva decisa con immediata lettura della sentenza.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del contratto di locazione per cui è causa, regolarmente registrato, peraltro non contestata dal legale rappresentante nella fase sommaria, che trova un preciso riscontro nella documentazione prodotta.
Tanto premesso, dev'essere accolta la domanda proposta dai locatore in quanto la morosità interessa un arco di tempo rilevante, essendo accertata la mancata corresponsione del canone e degli oneri accessori per complessivi € 44.683,00 ad ottobre scorso, in difetto di prova del pagamento da parte della società conduttrice, gravata dal relativo onere, e deve ritenersi di non scarsa importanza, atteso che supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 della pagina 3 di 4 legge n. 392/78 che, pur non applicabile alle locazioni destinate, come nel caso di specie, ad uso non abitativo, costituisce un criterio ispiratore ed orientativo del giudizio.
In base a tali considerazioni, deve dichiararsi la risoluzione del contratto e la società convenuta dev'essere condannata al pagamento della somma predetta oltre interessi come per legge, per la mancata corresponsione dei canoni azionati all'attualità, ed oltre interessi sino al soddisfo.
Dev'essere dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di rilascio atteso che parte attrice ha dato atto dell'intervenuta consegna dell'immobile in data 22.10.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della società conduttrice;
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di rilascio dell'immobile;
- Condanna la società al pagamento di € 44.683,00 a titolo di canoni di locazione ed CP_1
oneri accessori maturati all'attualità oltre interessi al soddisfo nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 804,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 6 novembre 2025
Il giudice
TO RR
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21192/2025 tra
, con gli avv.ti BRAMBILLA Parte_1 Parte_2
MA e EN LI PARTE ATTRICE contro
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 6 novembre 2025 innanzi al dott. TO RR, sono comparsi:
per parte attrice l'avv. Enrica Bertolini la quale insiste nell'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento, previa dichiarazione di contumacia, evidenzia che l'immobile è stato rilasciato in data 22.10.2025, e chiede il pagamento di canoni ed accessori maturati a tale data pari ad € 44.683,00
per come evidenziato nella memoria integrativa. Evidenzia altresì di avere versato a titolo di contributo unificato la complessiva somma di € 804,00. E chiede la condanna al pagamento delle spese di lite.
per parte convenuta nessuno compare Il Giudice invita alla discussione. Esaurita la discussione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 420 comma 4 e 429 comma 1 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
TO RR
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
TO RR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21192 del R.G.A.C. dell'anno 2025, già 17303/2025, decisa all'esito della discussione orale all'udienza del 06.11.2025 e vertente
TRA
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianmario Brambilla ed Enrica CodiceFiscale_2
Bertolini;
ATTORI
E
(P.I. ) con sede in Milano, Via Colonna Vittoria 27, in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risoluzione per morosità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e premesso che con contratto sottoscritto in data Parte_1 Parte_2
01.05.2024, registrato alla agenzia delle entrate in data 30.5.2024 avevano concesso in locazione alla
P.I. , ad uso commerciale, l'unità immobiliare sita in Milano (MI), Viale CP_1 P.IVA_1
Cassiodoro 5, fg 340, part. 65, sub 75, cat C/1, RC 5965,44, con decorrenza a fare data dal 1.5.2024 al
30.4.2030 e con rinnovo automatico per altri sei anni, per un canone annuo di € 60.000,00 da corrispondersi in rate mensili anticipate scadenti il giorno 1 di ogni mese a partire dal mese di maggio
2024, oltre aggiornamento ISTAT e spese accessorie indicate al punto 8 del contratto, che la società
pagina 2 di 4 conduttrice aveva corrisposto solo parzialmente il canone di maggio 2024 per cui residuava un saldo di
€ 2.000,00, ed aveva omesso il pagamento per intero dei canoni di locazione e delle spese accessorie a partire dal mese di giugno 2024 sino al mese di aprile 2025, per cui risultava morosa per l'importo di €
49.683,00, intimava lo sfratto per morosità convenendo la società conduttrice davanti a questo giudice per la relativa convalida ovvero, in caso di opposizione, per la risoluzione del contratto per inadempimento e rilascio dell'immobile, e per l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere.
Il legale rappresentante della società intimata all'udienza del 06.06.2025 evidenziava di avere effettuato un bonifico di € 17.000,00 in data 05.06.2025, rilevava l'impossibilità di versare l'intera somma azionata, si opponeva alla convalida e dichiarava la disponibilità a versare € 18.000,00 entro sette giorni ed in resto della morosità entro la fine di giugno.
Il giudice rigettava l'istanza di convalida, concedeva ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento del rito.
Con memoria integrativa del 7.10.2025 gli attori contestavano il grave inadempimento della conduttrice per la morosità maturata, pari ad € 44.683,00 per canoni e spese condominiali e di registrazione del contratto, al netto degli acconti versati nella misura di € 35.000,00, e chiedeva di dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione con conferma dell'ordinanza di rilascio e condanna al pagamento della somma indicata oltre canoni a scadere sino al rilascio dell'immobile per cui è causa.
Nella fase di merito la società conduttrice restava contumace.
All'udienza del 06.11.2025 la causa veniva decisa con immediata lettura della sentenza.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del contratto di locazione per cui è causa, regolarmente registrato, peraltro non contestata dal legale rappresentante nella fase sommaria, che trova un preciso riscontro nella documentazione prodotta.
Tanto premesso, dev'essere accolta la domanda proposta dai locatore in quanto la morosità interessa un arco di tempo rilevante, essendo accertata la mancata corresponsione del canone e degli oneri accessori per complessivi € 44.683,00 ad ottobre scorso, in difetto di prova del pagamento da parte della società conduttrice, gravata dal relativo onere, e deve ritenersi di non scarsa importanza, atteso che supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 della pagina 3 di 4 legge n. 392/78 che, pur non applicabile alle locazioni destinate, come nel caso di specie, ad uso non abitativo, costituisce un criterio ispiratore ed orientativo del giudizio.
In base a tali considerazioni, deve dichiararsi la risoluzione del contratto e la società convenuta dev'essere condannata al pagamento della somma predetta oltre interessi come per legge, per la mancata corresponsione dei canoni azionati all'attualità, ed oltre interessi sino al soddisfo.
Dev'essere dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di rilascio atteso che parte attrice ha dato atto dell'intervenuta consegna dell'immobile in data 22.10.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della società conduttrice;
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di rilascio dell'immobile;
- Condanna la società al pagamento di € 44.683,00 a titolo di canoni di locazione ed CP_1
oneri accessori maturati all'attualità oltre interessi al soddisfo nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 804,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 6 novembre 2025
Il giudice
TO RR
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