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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 927/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 990/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IIACC2021 563 DEL 20.09.2024 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il Comune di Monreale, avverso e per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. IIACC2021- 563 del 20.09.2024, notificato il 14.01.2025, con il quale le veniva richiesto l'importo complessivo di euro 13.251,00 (in esso compresi sanzioni ed interessi) in relazione ad IMU per l'anno 2021.
Eccepiva la violazione dell'art. 52 comma 5 del D.lgs n. 446/97,dell'art. 1 comma 162 L. 296/2006, dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 della L. n.212/2000 nonché la violazione dell'art. 97 Cost..
In particolare, la ricorrente deduceva che gli immobili assoggettati a tassazione erano stati incomprensibilmente riepilogati in un unico codice 3918, invece che nei tre codici tributo 3918 (Altri
Fabbricati), 3916 (Aree Fabbricabili) e 3914 (Terreni), così determinando la carenza motivazionale dell'atto opposto e la compressione del suo diritto di difesa, giacchè non era stata posta nelle condizioni di comprendere come si era pervenuti al valore imponibile < come “Aree Fabbricabili” nella Sezione “Dettaglio Immobili dichiarati” …>> e, inoltre, non era possibile comprendere < con importi diversi tra loro e n. 2 immobili (Aree fabbricabili) con rendita di migliaia di euro evidentemente errata>>.
Si costituiva in giudizio il Comune di Monreale, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 16.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianze svolte non possono trovare accoglimento.
Al riguardo si osserva che l'avviso di accertamento ha carattere di “provocatio ad opponendum” e soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni volta che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an” e il “quantum debeatur”. Non può pertanto essere dichiarata la nullità per carenza di motivazione di un avviso di accertamento che indichi il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'ufficio finanziario.
Sicchè, l'avviso di accertamento IMU, secondo la Suprema Corte, risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa. Il requisito motivazionale dell'avviso di accertamento Ici/Imu richiede, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa (cfr. tra le altre Cass. n. 5509/2024).
Ciò posto, va rilevato che l'atto impugnato richiama le leggi ed i regolamenti comunali applicabili in materia di IMU e riporta in maniera dettagliata tutti gli elementi oggettivi posti alla base della pretesa tributaria, specificando nella tabella denominata “dettaglio accertamenti” il tributo dovuto (IMU), l'anno di imposta (2021), il tipo di violazione (omesso/parziale versamento), l'importo accertato (€.12.926,00), l'importo versato considerato (€.3.334,00), il maggiore importo accertato (€.9.592,00), l'importo delle sanzioni
(€.2.877,60), l'importo degli interessi pretesi (€.772,98), le spese di notifica (€.8,00). Inoltre, elenca tutti gli immobili, i terreni e le aree edificabili di proprietà della ricorrente, identificandoli con l'indicazione del foglio, del numero di particella, sub e località. Infine, indica i mesi di possesso, la categoria, la rendita, il valore imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta lorda annua in aderenza al dettato di cui agli artt. 3 della L. n.
241/1990 e 7 della L. n. 212/2000.
Nel caso di specie, dunque, l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
Per completezza, si osserva che dall'esame dell'avviso di accertamento risulta che:- il tributo 3918 - IMU
Altri Fabbricati è correttamente distinto dagli altri codici tributo;
-ciascun immobile è classificato secondo la propria categoria catastale;
- gli importi sono calcolati applicando le aliquote vigenti per ciascuna tipologia di immobile.
In definitiva, quindi, il ricorso della contribuente appare infondato e va respinto.
In considerazione della particolarità della questione, si compensano tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa, tra le parti, le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 990/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IIACC2021 563 DEL 20.09.2024 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il Comune di Monreale, avverso e per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. IIACC2021- 563 del 20.09.2024, notificato il 14.01.2025, con il quale le veniva richiesto l'importo complessivo di euro 13.251,00 (in esso compresi sanzioni ed interessi) in relazione ad IMU per l'anno 2021.
Eccepiva la violazione dell'art. 52 comma 5 del D.lgs n. 446/97,dell'art. 1 comma 162 L. 296/2006, dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 della L. n.212/2000 nonché la violazione dell'art. 97 Cost..
In particolare, la ricorrente deduceva che gli immobili assoggettati a tassazione erano stati incomprensibilmente riepilogati in un unico codice 3918, invece che nei tre codici tributo 3918 (Altri
Fabbricati), 3916 (Aree Fabbricabili) e 3914 (Terreni), così determinando la carenza motivazionale dell'atto opposto e la compressione del suo diritto di difesa, giacchè non era stata posta nelle condizioni di comprendere come si era pervenuti al valore imponibile < come “Aree Fabbricabili” nella Sezione “Dettaglio Immobili dichiarati” …>> e, inoltre, non era possibile comprendere < con importi diversi tra loro e n. 2 immobili (Aree fabbricabili) con rendita di migliaia di euro evidentemente errata>>.
Si costituiva in giudizio il Comune di Monreale, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 16.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianze svolte non possono trovare accoglimento.
Al riguardo si osserva che l'avviso di accertamento ha carattere di “provocatio ad opponendum” e soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni volta che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an” e il “quantum debeatur”. Non può pertanto essere dichiarata la nullità per carenza di motivazione di un avviso di accertamento che indichi il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'ufficio finanziario.
Sicchè, l'avviso di accertamento IMU, secondo la Suprema Corte, risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa. Il requisito motivazionale dell'avviso di accertamento Ici/Imu richiede, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa (cfr. tra le altre Cass. n. 5509/2024).
Ciò posto, va rilevato che l'atto impugnato richiama le leggi ed i regolamenti comunali applicabili in materia di IMU e riporta in maniera dettagliata tutti gli elementi oggettivi posti alla base della pretesa tributaria, specificando nella tabella denominata “dettaglio accertamenti” il tributo dovuto (IMU), l'anno di imposta (2021), il tipo di violazione (omesso/parziale versamento), l'importo accertato (€.12.926,00), l'importo versato considerato (€.3.334,00), il maggiore importo accertato (€.9.592,00), l'importo delle sanzioni
(€.2.877,60), l'importo degli interessi pretesi (€.772,98), le spese di notifica (€.8,00). Inoltre, elenca tutti gli immobili, i terreni e le aree edificabili di proprietà della ricorrente, identificandoli con l'indicazione del foglio, del numero di particella, sub e località. Infine, indica i mesi di possesso, la categoria, la rendita, il valore imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta lorda annua in aderenza al dettato di cui agli artt. 3 della L. n.
241/1990 e 7 della L. n. 212/2000.
Nel caso di specie, dunque, l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
Per completezza, si osserva che dall'esame dell'avviso di accertamento risulta che:- il tributo 3918 - IMU
Altri Fabbricati è correttamente distinto dagli altri codici tributo;
-ciascun immobile è classificato secondo la propria categoria catastale;
- gli importi sono calcolati applicando le aliquote vigenti per ciascuna tipologia di immobile.
In definitiva, quindi, il ricorso della contribuente appare infondato e va respinto.
In considerazione della particolarità della questione, si compensano tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa, tra le parti, le spese di lite.