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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/09/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado iscritto al n. 51 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, instaurato da: nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Rebecchi C.F._1
Ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
Convenuta contumace e
(c.f. ), in persona del Presidente Controparte_2 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti
Convenuta
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Chiede all'Ecc.mo Tribunale di La Spezia, previa statuizione della quota ad essa spettante di ordinare all' , con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, Controparte_3 codice fiscale , Partita IVA n. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n.898/1970, il versamento, in favore della
Sig.ra della quota, della pensione di reversibilità sussistendone tutti i Parte_1 presupposti richiesti dall'ordinamento” Per : CP_2
“Decidere il ricorso e le domande avanzate dalla sig.ra secondo diritto e Parte_1 giustizia e nei limiti del giusto e del provato. Con compensazione delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La controversia in oggetto è disciplinata dal secondo e terzo comma dell'art. 9 L.898/70, come riformato dalla L.74/87.
Il secondo comma dell'art. 9 dispone che il coniuge divorziato “in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art.5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”.
Il terzo comma dispone, invece, che “qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.5 …”.
Con sentenza interpretativa di rigetto n. 419/1999 la Corte Costituzionale, ha precisato che all'espressione “tenendo conto” contenuta nell'art. 9 comma 3 L. 898/70 deve essere attribuito un significato meramente letterale e cioè il giudice dovrà “tenere conto” dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare, e che potrà anche, se del caso, avere valore preponderante o decisivo, ma non fino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, poiché in tal caso la valutazione si ridurrebbe ad un mero calcolo aritmetico. Pertanto, come sottolineato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 10391/2012): “La ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta "tenendo conto della durata del rapporto" cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del
1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, nè individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso”.
In altre parole, il parametro della durata legale del matrimonio non costituisce l'esclusivo criterio di valutazione ai fini del trattamento di reversibilità ma occorre prendere in considerazione anche altri dati di riferimento che attengano alle condizioni economiche delle parti ed alla natura assistenziale e solidale dell'assegno divorzile, di cui la quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato rappresenta la prosecuzione, oltre la morte, del contegno assistenziale tenuto in vita dal de cuius con la finalità di preservare il coniuge superstite dall'eventuale stato di bisogno che potesse derivare dalla morte del coniuge (tale è anche l'interpretazione costituzionalmente orientata data all'art. 9 L. 74/87, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost, dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
418/99).
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare al riguardo che non tutti gli elementi valutabili a tal fine devono necessariamente concorrere, nè essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (così
Cass. Sez. I n. 6272 del 30.3.2004) e fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del medesimo criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (Cass. Sez. I n. 2092 del 31.1.2007).
Tra gli altri parametri che possono essere presi in considerazione quali correttivi del mero criterio temporale (e “che non possono essere pretermessi per il solo fatto che sugli stessi non si sia aperto alcun contraddittorio” - Cass. Sez. I n. 5060 del 9.3.2006) assume rilevanza non solo l'eventuale separazione di fatto che abbia preceduto lo scioglimento del vincolo patrimoniale (Cass. Sez. I n.
23379 del 16.12.2004) ma anche la convivenza prematrimoniale (Cass. Sez. I n 2471 del 19.2.2003,
Cass. Sez. I nn. 4867 e 4868 del 7.3.2006) a condizione che la stessa sia caratterizzata da un grado di stabilità.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, devono porsi in evidenza i seguenti elementi:
- già titolare, con decorrenza dall'1.5.2018, della pensione di vecchiaia cat. VO Parte_2
n. 10047163, di importo mensile lordo, da ultimo, pari ad 1.543,66 euro, è deceduto il giorno
19.12.2023;
- la ricorrente ha contratto matrimonio con in data 16.10.1983; Pt_2
- la loro separazione consensuale risale al maggio del 1998, mentre il divorzio è stato pronunciato con sentenza n. 118/2002, emessa dal Tribunale della Spezia il 4.2.2002;
- con la sentenza di divorzio succitata è stato stabilito un assegno a carico di per il Pt_2 mantenimento dell'ex moglie di Lire 150,000 (rivalutato annualmente ed automaticamente sulla base degli indicati ISTAT);
- in data 29.6.2022 si è sposato con l'odierna convenuta;
Pt_2
- non ha, invece, contratto nuove nozze;
Pt_1
- la ricorrente ha dedotto di essere priva di occupazione, non per sua scelta;
- non si è costituita nel presente giudizio, la notifica nei suoi confronti essendo CP_1 stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
- la convenuta risulta non essere più residente in Italia sin dal 16.01.2006 (cfr. doc. 5 fasc.
) e, quale coniuge superstite, ad oggi non ha avanzato domanda per ottenere la pensione CP_2 di reversibilità.
Tanto detto, valutato il complesso delle risultanze in atti e tenuto conto dell'importo della pensione da suddividere tra le parti - circa 926,20 euro lordi (pari, ai sensi di legge, al 60% della pensione liquidata al de cuius), si ritiene di determinare la quota di spettanza sul trattamento in oggetto per il
75% in favore di e per il restante 25% in favore di . Pt_1 CP_1
Ciò in applicazione del criterio della durata del matrimonio temperato dai criteri correttivi richiamati in premessa;
potendosi in particolare presumere, in considerazione della risultanza anagrafica di cui sopra, che la convivenza di con la nuova moglie di fatto sia cessata dopo appena pochi anni Pt_2 dal matrimonio.
Si precisa che la presente sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato;
invero l'art. 9 L.898/70 ha esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità demandando al giudice la ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane pertanto quella stabilita dalla normativa pensionistica che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
Il soggetto tenuto all'adempimento della relativa prestazione non può che essere l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta;
solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa e potrà quindi recuperare dalla prima beneficiaria le somme versatele in eccesso e pagare alla seconda beneficiaria quelle a lei effettivamente spettante in base alla ripartizione delle quote stabilite nella presente sede.
La necessità della pronuncia giurisdizionale sulle quote della pensione giustifica la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le parti costituite e la dichiarazione di irripetibilità delle spese sostenute dalla ricorrente nei rapporti con la convenuta contumace.
PQM
Il Tribunale della Spezia, respinta ogni diversa istanza, ripartisce la pensione di reversibilità spettante al coniuge sulla pensione del defunto da erogarsi da parte dell' nella misura del 75% a favore CP_2 di e nella misura del 25% a favore di;
Pt_1 CP_1 dichiara tenuta e condanna a corrispondere le quote di cui sopra della pensione del de cuius, CP_2 con le relative perequazioni che si dovessero verificare, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso di Pt_2
Spese compensate nei rapporti tra la ricorrente e e da dichiararsi irripetibili nei rapporti della CP_2 prima con la convenuta contumace.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 18.9.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani