CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 262/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale: CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2403/2024 depositato il 28/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7434/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220007919087000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220007919087000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte DE e depositato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Reggio Calabria il Signor Ricorrente_1 si era opposto alla cartella di pagamento n. 094 2022 00079190 87 000 che era stata emessa per tassa auto anni 2017 e 2018 e notificata in data 15 giugno 2022. Parte contribuente aveva eccepito, tra l'altro, nullità della cartella di pagamento e dell'iscrizione a ruolo quale conseguenza dell'omessa notifica dei prodromici accertamenti e nullità della cartella impugnata di quelli presupposti per intervenuta prescrizione del credito azionato.
L'Agenzia delle entrate - Riscossione si era costituita per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, sollecitare la Regione Calabria all'intervento nel giudizio e per controdedurre nel merito.
La Regione Calabria, con intervento volontario, si era costituita in data 13 novembre 2023, aveva prodotto copia della documentazione afferente alla notifica degli accertamenti presupposti ed aveva controdedotto nel merito.
L'adita Corte di primo grado, all'udienza dell'1 dicembre 2023, aveva rigettato il ricorso ed aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di entrambe le parti resistenti.
Avverso quella decisione parte contribuente proponeva appello, oltre che per ribadire in devoluzione i motivi dedotti in primo grado (che sono stati sopra richiamati), per erroneità della motivazione della sentenza impugnata. Tanto sia sotto il profilo della inutilizzabilità probatoria della documentazione depositata dalla
Regione Calabria in sede di costituzione in giudizio a causa dell'inammissibilità del relativo intervento volontario per violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, sia sotto l'ulteriore profilo della tardività della documentazione prodotta, che non è stata rispettosa del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, per come disposto dall'art. 32, D. Lgs. N. 546/92. Chiedeva la riforma della sentenza nel senso di dichiarare nulla la cartella opposta ed il sotteso ruolo, con riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione. La Regione Calabria si costituiva per controdedurre e chiedere il rigetto dell'altrui appello con riconoscimento di competenze e spese del giudizio.
In data 3 febbraio 2026 l'Agenzia delle entrate - Riscossione si era costituita per controdedurre e per chiedere il rigetto dell'appello del contribuente, con riconoscimento di competenze e spese del giudizio.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza pubblica, la Corte osserva che il ricorso in appello è fondato.
La Regione Calabria, intervenendo volontariamente, si era costituita tardivamente. Ciò nonostante, la stessa era legittimata ad effettuare produzioni documentali, ma pur sempre nel rispetto del termine di cui all'art. 32,
D. Lgs. n. 546/92.
Nel caso sottoposto a scrutinio, detto termine non è stato rispettato. Tanto basta a ritenere inutilizzabile la produzione documentale effettuata in punto di notifica dell'avviso degli accertamenti presupposti e tale evenienza induce a considerare invalida la sequenza procedimentale di iscrizione a ruolo e di emissione della cartella opposta, che deve essere conseguentemente dichiarata illegittima.
L'appello deve essere, pertanto, accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze, anche di quelle ribadite in devoluzione.
La soccombenza delle parti appellate postula la condanna alle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria - V sezione accoglie l'appello proposto e dichiara illegittima la cartella opposta. Le spese per entrambi i gradi di giudizio si liquidano in € 260,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA a carico di ciascuna delle parti appellate.-
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale: CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2403/2024 depositato il 28/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7434/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220007919087000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220007919087000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte DE e depositato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Reggio Calabria il Signor Ricorrente_1 si era opposto alla cartella di pagamento n. 094 2022 00079190 87 000 che era stata emessa per tassa auto anni 2017 e 2018 e notificata in data 15 giugno 2022. Parte contribuente aveva eccepito, tra l'altro, nullità della cartella di pagamento e dell'iscrizione a ruolo quale conseguenza dell'omessa notifica dei prodromici accertamenti e nullità della cartella impugnata di quelli presupposti per intervenuta prescrizione del credito azionato.
L'Agenzia delle entrate - Riscossione si era costituita per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, sollecitare la Regione Calabria all'intervento nel giudizio e per controdedurre nel merito.
La Regione Calabria, con intervento volontario, si era costituita in data 13 novembre 2023, aveva prodotto copia della documentazione afferente alla notifica degli accertamenti presupposti ed aveva controdedotto nel merito.
L'adita Corte di primo grado, all'udienza dell'1 dicembre 2023, aveva rigettato il ricorso ed aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di entrambe le parti resistenti.
Avverso quella decisione parte contribuente proponeva appello, oltre che per ribadire in devoluzione i motivi dedotti in primo grado (che sono stati sopra richiamati), per erroneità della motivazione della sentenza impugnata. Tanto sia sotto il profilo della inutilizzabilità probatoria della documentazione depositata dalla
Regione Calabria in sede di costituzione in giudizio a causa dell'inammissibilità del relativo intervento volontario per violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, sia sotto l'ulteriore profilo della tardività della documentazione prodotta, che non è stata rispettosa del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, per come disposto dall'art. 32, D. Lgs. N. 546/92. Chiedeva la riforma della sentenza nel senso di dichiarare nulla la cartella opposta ed il sotteso ruolo, con riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione. La Regione Calabria si costituiva per controdedurre e chiedere il rigetto dell'altrui appello con riconoscimento di competenze e spese del giudizio.
In data 3 febbraio 2026 l'Agenzia delle entrate - Riscossione si era costituita per controdedurre e per chiedere il rigetto dell'appello del contribuente, con riconoscimento di competenze e spese del giudizio.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza pubblica, la Corte osserva che il ricorso in appello è fondato.
La Regione Calabria, intervenendo volontariamente, si era costituita tardivamente. Ciò nonostante, la stessa era legittimata ad effettuare produzioni documentali, ma pur sempre nel rispetto del termine di cui all'art. 32,
D. Lgs. n. 546/92.
Nel caso sottoposto a scrutinio, detto termine non è stato rispettato. Tanto basta a ritenere inutilizzabile la produzione documentale effettuata in punto di notifica dell'avviso degli accertamenti presupposti e tale evenienza induce a considerare invalida la sequenza procedimentale di iscrizione a ruolo e di emissione della cartella opposta, che deve essere conseguentemente dichiarata illegittima.
L'appello deve essere, pertanto, accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze, anche di quelle ribadite in devoluzione.
La soccombenza delle parti appellate postula la condanna alle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria - V sezione accoglie l'appello proposto e dichiara illegittima la cartella opposta. Le spese per entrambi i gradi di giudizio si liquidano in € 260,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA a carico di ciascuna delle parti appellate.-