Art. 9. Immissione in ruolo di personale non docente incaricato
Il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1977 con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042 , e' immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti riservati al predetto personale ai sensi dell' articolo 8 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 .
Il personale cui e' stato conferito, in data anteriore al 1 luglio 1977, un incarico nelle more dei concorsi su posti vacanti in organico, e' immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante l'utilizzazione dei posti per i quali sono stati conferiti gli incarichi stessi.
Le relative dotazioni organiche sono aumentate fino alla concorrenza dell'eventuale eccedenza delle unita' di personale immesso in ruolo ai sensi dei commi precedenti rispetto alle disponibilita' effettive dei rispettivi ruoli.
Salvo quanto previsto dal successivo comma, sono revocati i concorsi gia' indetti per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle universita', degli istituti di istruzione universitari, degli osservatori astronomici e vesuviano, non pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale cui sia stato conferito un incarico nelle more dei concorsi dopo la data del 30 giugno 1977 e' mantenuto in servizio fino all'espletamento dei concorsi stessi; tali concorsi dovranno essere espletati entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1977 con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042 , e' immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti riservati al predetto personale ai sensi dell' articolo 8 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 .
Il personale cui e' stato conferito, in data anteriore al 1 luglio 1977, un incarico nelle more dei concorsi su posti vacanti in organico, e' immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante l'utilizzazione dei posti per i quali sono stati conferiti gli incarichi stessi.
Le relative dotazioni organiche sono aumentate fino alla concorrenza dell'eventuale eccedenza delle unita' di personale immesso in ruolo ai sensi dei commi precedenti rispetto alle disponibilita' effettive dei rispettivi ruoli.
Salvo quanto previsto dal successivo comma, sono revocati i concorsi gia' indetti per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle universita', degli istituti di istruzione universitari, degli osservatori astronomici e vesuviano, non pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale cui sia stato conferito un incarico nelle more dei concorsi dopo la data del 30 giugno 1977 e' mantenuto in servizio fino all'espletamento dei concorsi stessi; tali concorsi dovranno essere espletati entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.