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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 2756/2025 V.G. promossa con ricorso depositato il 14/03/2025
da
, con l'avv. ZAGO STEFANIA Parte_1
e
, con l'avv. ZAGO STEFANIA Controparte_1
e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale.
Con ricorso congiunto depositato il 14/03/2025 le parti, non coniugate,
rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo in ordine all'affidamento, alla regolamentazione delle visite e al mantenimento dei figli minori Persona_1
, nato il [...] in [...], e , nata il [...] a
[...] Persona_2
Monselice: 2
Pers
“1. disporsi l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori con residenza prevalente Per_2
presso la madre che continuerà a risiedere con i figli nella casa familiare di Monselice (PD) - Via
Sabino n.6 che viene a lei assegnata con tutti gli arredi in essa contenuti. Il IG. Controparte_1
si impegna a rilasciare detto bene e a trasferirsi presso altra abitazione entro e non oltre la data del
30/04/2025. Si precisa che fino a che continua la convivenza entrambi i genitori non potranno ospitare in casa terze persone senza il consenso dell'altra parte. Si precisa che la IG.ra Parte_1
non potrà convivere con altre persone estranee alla propria sfera di parenti nella casa
[...]
familiare; Il padre potrà vedere i figli quando vorrà e tenerli con sé con le modalità che di seguito si precisano:
▪ il fine settimana a settimane alterne dal venerdì indicativamente dalle ore 18 sino alla domenica sera alle 18.
▪ Nelle settimane in cui i bambini trascorrono il fine settimana con il padre: un pomeriggio durante la settimana, indicativamente il martedì, quando il padre si recherà a prenderli all'uscita da scuola alle ore 16.00 per poi riaccompagnarli la stessa sera entro le 19.
▪ Nelle settimane in cui i bambini non trascorrono il fine settimana con il padre: due pomeriggi durante la settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, quando il padre si recherà a prenderli all'uscita da scuola alle ore 16.00 per poi riaccompagnarli la stessa sera dalla madre,
entro le ore 19.00.
▪ Due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicarsi entro il giorno
31/05 di ogni anno, oltre 5 giorni per le vacanze invernali e tre giorni per quelle pasquali,
alternando tra i genitori le maggiori festività;
farsi obbligo al IG. di versare preferibilmente mediante bonifico Controparte_1
sul conto corrente della IG.ra , entro e non oltre il giorno 20 ( Parte_1
venti) di ciascun mese, i seguenti importi:
- per il mantenimento ordinario la somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), con le precisazioni che la stessa è soggetta a rivalutazione ISTAT come per legge e che l'importo dell'assegno sarà versato per 12 mensilità, le parti concordano che l'assegno unico sarà
interamente percepito dalla IG.ra . Pt_1 3
- per le spese straordinarie come da Protocollo vigente del Tribunale di Padova, che di seguito si riporta saranno suddivise tra le parti nella misura il 50%:
Spese Mediche:
Che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di euro 500 annui complessivi, d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
Che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di euro 500 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
Spese scolastiche:
Che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
Che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernotto;
d) corsi di recupero lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extra scolastiche:
Che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
Che
richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport)
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze, c) spese di custodia, baby-sitter.
Le parti espressamente individuano la seguente spesa straordinaria che non richiede preventivo accordo: mensa scolastica.
Si specifica altresì che la richiesta di compartecipazione ad una spesa straordinaria che richieda preventiva autorizzazione andrà manifestato in forma scritta (whatsapp o e-mail) alla quale andrà
fornita tempestiva risposta da parte dell'altro genitore (entro cinque giorni) e che in assenza di riscontro la stessa si avrà per condivisa;
il rimborso della spesa straordinaria alla parte che l'ha 4
sostenuta andrà fatto entro 15 giorni dalla richiesta nella quale verrà inviata anche l'attestazione di pagamento che potrà essere fatta anche tramite whatsapp o e-mail;
4. In esecuzione della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti il IG.
[...]
si impegna a trasferire senza corrispettivo alcuno alla IG.ra Controparte_1 [...]
il 50% della proprietà della casa familiare sita a Monselice Via Sabino n.6 ( per la Parte_1
provenienza si fa riferimento all' atto del Notaio Rep. n. 17976 Racc.n. 15416 Persona_3
del 20/11/2020) entro un mese dalla emissione della sentenza di regolamentazione dei rapporti genitori figli di cui al presente ricorso su semplice richiesta della IG.ra Parte_1
con atto notarile avanti Notaio scelto dalla stessa. La IG.ra si farà carico a partire
[...] Pt_1
dalla data del rogito del pagamento del 50% della rata di mutuo pendente su detto immobile e del
50% delle rate relative ai finanziamenti indicati in premessa, il IG. si farà carico del CP_1
pagamento nella misura del 50% delle multe per violazione del Codice della strada a tutt'oggi non pagate e la IG.ra si farà carico nella misura del 50% delle bollette relative alle utenze di Pt_1
acqua luce e gas ad oggi non pagate.
5. le parti manifestano reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti dei figli validi per l'espatrio;
6. Spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Reg. UE n.
1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda,
ovvero nel caso in esame il giudice italiano;
si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja 19 ottobre 1996.
Quanto all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore dei figli minori, trova applicazione il regolamento (CE) n. 4/2009 del ConIGlio,
del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento 5
e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari",
in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal 18 giugno 2011. Il regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quale criterio generale di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 3 lettera b, la residenza del creditore della prestazione alimentare.
Si ritiene applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3 Protocollo dell'Aja
del 23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009).
Preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori e ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minore e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori;
rilevato che la condizione di cui al n. 4, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà
negoziale delle parti;
nulla sulle spese
P.Q.M.
prende atto delle condizioni contenute nell'accordo intervenuto tra le parti.
Nulla sulle spese.
Padova, 13.5.2025
Il Presidente rel.
Dott. Alina Rossato