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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
V N. R.G. 697/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefania Deiana - Presidente
Dott. Marta Guadalupi - Giudice
Dott. Ilaria Bradamante - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 255/24, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Giovannina Fresi, in forza e virtù di C.F._1 procura speciale in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura in Sassari alla via Giuseppe Mazzini n. 6, ricorrente
CONTRO
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), residente in [...] CP_1 C.F._2
nella via Risorgimento n. 2, rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta dall'Avv. Gian Mario Fois del Foro di Sassari, elettivamente domicilio in Sassari presso e nello studio del predetto difensore, nella via A. Diaz n. 3, resistente nonché con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
b) disporre l'affido condiviso del minore figlio ad entrambi i genitori. Il minore dovrà Per_1
ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi, e con i rispettivi parenti e ascendenti;
c) disporre che le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, vengano adottate congiuntamente da entrambi i genitori;
d) stabilire che limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale venga esercitata separatamente;
stabilire che i genitori provvederanno al pagamento delle spese mediche, scolastiche (tasse scolastiche, materiale didattico, gite, libri di testo, corredo di inizio anno, canone locazione per frequenza sede scolastica superiore e/o universitaria fuori sede) ricreative
(preventivamente concordate), in misura pari al 50% ognuno;
c) il minore vivrà con la madre nella casa familiare, con facoltà per il padre di incontrarlo e Per_1
trattenerlo con sé due volte a settimana il lunedì, il mercoledì, compatibilmente con le esigenze del minore e a settimane alterne il sabato e la domenica. Durante le festività natalizie, pasquali ed estive il padre avrà facoltà di stare con il figlio per un periodo di tempo da determinarsi di volta in volta in accordo con la madre per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal
31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni Pasqua con uno e lunedì dell'Angelo con l'altro; per due settimane, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive in periodo da concordarsi;
in occasione delle altre festività infrasettimanali
(comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
d) considerati i redditi di entrambi i genitori e le condizioni di vita godute durante il matrimonio,
contribuirà al mantenimento dei figli , maggiorenne non autonomo economicamente e CP_1 Per_2
versando entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile non inferiore a € 700,00, Per_1 da aggiornarsi annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT, partecipando alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche sportive e ricreative e, in genere tutte quelle straordinarie – concordate o necessitate e documentate - per il minore nella misura del 50%, oltre assegno unico;
pagina 2 di 7 e) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento”.
Resistente: “
1) Voglia il Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Disporre l'affido condiviso del minore figlio ad entrambi i genitori. Il minore dovrà Per_1
ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi e con i rispettivi parenti ascendenti;
Le decisioni di maggiore interesse per il minore saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori, ed in particolare quelle relative a scelte educative e scolastiche, cure mediche , indirizzo religioso, attività sportive, viaggi d'istruzione e vago.
4. Tutte le spese di ordinaria necessità del minore, come quelle suddette saranno divise in misura pari al 50% tra i genitori.
5. Il minore vivrà nella casa familiare con la madre con possibilità per il padre di incontrarlo Per_1
e trattenerlo con sè ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici e di studio.
In ogni caso il padre lo potrà tenere con sè il sabato e la domenica alternativamente, così come alternativamente trascorrerà con lui le festività pasquali e natalizie, previo accordo con la madre da comunicarsi a tempo debito.
6. Considerati i rispettivi redditi si chiede che il Tribunale voglia disporre un assegno di mantenimento, in favore dei figli, in capo al pari ad € 400 oltre le spese mediche non coperte Pt_2
dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ricreative, ed in genere di tutte quelle straordinarie concordate e documentate, nella misura del 50 % oltre l'assegno unico.
7. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.01.2024 ha introdotto la separazione giudiziale dal Parte_1
coniuge.
Premesso che i coniugi in data 24 novembre 2001 hanno contratto matrimonio, in Uri (SS) e in regime di comunione dei beni, con il rito civile;
atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Uri dell'anno 2001 Numero 4 Parte I, Serie Ufficio 1 e che dall'unione coniugale sono nati due figli: nato a [...] in data [...] e nato a [...] il [...], ha Per_2 Per_1 dedotto che nel corso degli anni la vita matrimoniale è divenuta insostenibile a ragione dell'insanabile incompatibilità di carattere e dell'impossibilità di instaurare un clima familiare sereno e armonioso pagina 3 di 7 soprattutto a causa dell'atteggiamento ostile ed arrogante di , privo di interesse e CP_1
collaborazione nei confronti della moglie, staccato ed assente dalla vita familiare.
Ha lamentato che il resistente avrebbe abbandonato la residenza familiare fin dal mese di gennaio 2023, intrattenendo una relazione sentimentale extraconiugale, divenuta di dominio pubblico nel contesto sociale e familiare in cui vivono i coniugi, inoltre non provvederebbe adeguatamente al mantenimento dei figli, né tantomeno alle spese di vita quotidiana della casa familiare, tanto che la ricorrente sarebbe costretta a richiedere il sostegno economico di alcuni parenti o amici. Ha dedotto la sproporzione tra i redditi propri e quelli del coniuge, poiché il presterebbe attività lavorativa in Sassari presso CP_1
l'Ospedale Civile Santa Annunziata in Sassari, con qualifica di operatore socio sanitario – OSS e contratto di lavoro a tempo indeterminato, percependo una retribuzione mensile pari a circa €.
2.000,00, mentre la eserciterebbe attività lavorativa come operatore sociosanitario alle dipendenze Pt_1
di una società con sede lavorativa in Sassari, percependo una retribuzione mensile Controparte_2 pari a circa €. 1000,00. Ha dedotto, inoltre, che la violazione dell'obbligo di fedeltà posta in essere da oltreché la violazione dell'obbligo di collaborazione all'assistenza morale e materiale della CP_1
famiglia, integrerebbe gli estremi della dichiarazione di addebito in capo al resistente.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito il resistente confermando che è venuta a mancare la comunione materiale CP_1
e spirituale tra i coniugi e che non vi sono possibilità di addivenire ad una riconciliazione e associandosi pertanto alla richiesta di separazione personale. In particolare, ha dedotto che da qualche anno la vita matrimoniale tra il e la è divenuta insostenibile per gravi incompatibilità CP_1 Pt_1
caratteriali; in particolare dal 2021, anno in cui il ha subito un importante intervento chirurgico CP_1
per un tumore alla prostata con tutte le conseguenze fisiche e psicologiche che ne sono derivate. Dopo il predetto intervento ed il periodo di malattia e convalescenza conseguente, i rapporti tra i coniugi si sarebbero ulteriormente deteriorati perché si sarebbe allontanata definitivamente dal Parte_1
marito, dimostrando evidenti carenze affettive nei confronti dello stesso, tanto da non voler più essere toccata o avvicinata. Tra i coniugi sarebbe intervenuto un accordo che di fatto li vedeva separati in casa, con l'unico obiettivo di garantire la presenza e l'assistenza totale nei confronti dei figli. La convivenza tra i coniugi si sarebbe protratta fino al mese di settembre del 2023; ma l'aggravarsi e l'acuirsi delle tensioni tra i coniugi avrebbe determinato l'allontanamento dell'odierno convenuto, che sarebbe andato a vivere a casa dei genitori sempre in Uri, previa comunicazione alla moglie. Ha negata di intrattenere relazioni extraconiugali e ha dedotto di aver provveduto a versare mensilmente alla
[...] la somma di €. 400,00 per il mantenimento dei figli e di aver sempre contribuito alle spese Parte_1
pagina 4 di 7 dei ragazzi, versando le somme richieste dalla sulla sua PostePay. Ha contestato la sproporzione Pt_1
dei redditi dei coniugi dedotta dalla ricorrente, adducendo che la percepirebbe uno stipendio Pt_1
mensile dalla Società Seriana 2000 e altra busta paga ed altro reddito derivante da prestazioni di lavoro dalla Cooperativa Multiservice S.A.R.L per un totale di €. 1488,00. Ha contestato la fondatezza delle richieste di addebito, non essendo stata allegata alcuna circostanza specifica e ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 14 maggio 2024, comparivano entrambi i ricorrenti, il Giudice tentava la conciliazione tra le parti che aveva, però, esito negativo. Autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava per i provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 17.05.2024 il Giudice emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dispone l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre Parte_1
3) assegna al genitore collocatario la casa coniugale sita in Uri, via Risorgimento n. Parte_1
2, presso cui il minore conserverà la sua residenza. Il sig. lascerà definitivamente la CP_1
casa coniugale, liberandola dei suoi effetti personali, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
4) il padre potrà vedere e stare con il minore due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì, Per_1 salvo migliore accordo in conformità alle esigenze del minore, dall'uscita da scuola del minore alle ore 21 nonché, a settimane alternate, dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica con pernottamento.
Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza su accordo tra i genitori: un anno dal 23 al 30 dicembre e un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni Pasqua con uno e lunedì dell'Angelo con l'altro.
Durante il periodo estivo il padre potrà stare con il minore per quindici giorni anche non consecutivi.
5) pone a carico di l'obbligo di versare la somma di € 450,00 a favore di CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento della prole, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con
[...]
decorrenza da maggio 2024, oltre le spese straordinarie pari al 50% secondo il protocollo C.N.F.;
6) dispone che le somme percepite a titolo di assegno unico siano percepite integralmente dal genitore maggiormente collocatario , Parte_1
e fissava udienza per il prosieguo al 26.11.2024.
pagina 5 di 7 L'ordinanza veniva reclamata dinanzi alla Corte d'Appello solo per la parte relativa al contributo economico. La Corte rigettava il reclamo, condividendo il provvedimento del Giudice poiché basato sulla comparazione dei redditi dei coniugi.
All'udienza del 26.11.2024, il difensore del comunicava la disponibilità di quest'ultimo a CP_1 continuare a versare l'assegno mensile di €. 450,00 a titolo di mantenimento. Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue.
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni di entrambe le parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti e sussistendo pertanto i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c.
Quanto alle condizioni della separazione, devono essere confermate quelle dettate in sede di provvedimenti provvisori, in quanto la congruità dell'assegno, oltre ad emergere dagli atti - è stata vagliata dal Giudice e confermata dalla Corte d'Appello e il si è dichiarato disponibile a CP_1 continuare a versarlo;
quanto all'assegnazione della casa coniugale non vi sono discussioni sul punto e il ha già liberato l'abitazione ancora prima del deposito del ricorso per separazione e non ha CP_1
formulato richiesta di assegnazione nelle proprie conclusioni. Nessuna questione si pone anche per il diritto di visita, sul quale i coniugi, in prima udienza, hanno riferito di essersi accordati e tenuto conto del buon rapporto che il mantiene con i propri figli. CP_1
Quanto, da ultimo, all'addebito della separazione in capo al va rilevato innanzitutto che la CP_1
questione è stata solo genericamente dedotta nel ricorso introduttivo ma non trasfusa nelle conclusioni, poiché la ricorrente ha chiesto solo la declaratoria della separazione e non la pronuncia di addebito.
Nessun accenno nemmeno negli scritti successivi e nei verbali di udienza. In ogni caso, non può darsi luogo alla pronuncia di addebito, poiché la relazione extraconiugale determinante per la cessazione della comunione materiale e spirituale non è stata provata e, quanto alla mancata assistenza morale e materiale, vi sono in atti ricevute di versamenti effettuati dal in favore della con causali CP_1 Pt_1
riconducibili alle spese di famiglia (materiale scuola , libri , attività sportive ecc.) e Per_1 Per_1
anche il buon rapporto che il mantiene con i figli depone per il fatto che la sua presenza e CP_1
assistenza non sia mai venuta meno.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
05.10.1973, residente a [...], (c.f. ) e C.F._1
, nato a [...] l'[...] (c.f. ) alle condizioni di CP_1 C.F._2 cui all'ordinanza del 17.05.2024 da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Uri (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio ivi contratto in data 24 novembre 2001, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Uri dell'anno 2001 Numero 4 Parte I,
Serie Ufficio 1,
- rigetta nel resto;
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Deiana
IL GIUDICE est.
Dott.ssa Ilaria Bradamante
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefania Deiana - Presidente
Dott. Marta Guadalupi - Giudice
Dott. Ilaria Bradamante - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 255/24, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Giovannina Fresi, in forza e virtù di C.F._1 procura speciale in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura in Sassari alla via Giuseppe Mazzini n. 6, ricorrente
CONTRO
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), residente in [...] CP_1 C.F._2
nella via Risorgimento n. 2, rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta dall'Avv. Gian Mario Fois del Foro di Sassari, elettivamente domicilio in Sassari presso e nello studio del predetto difensore, nella via A. Diaz n. 3, resistente nonché con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
b) disporre l'affido condiviso del minore figlio ad entrambi i genitori. Il minore dovrà Per_1
ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi, e con i rispettivi parenti e ascendenti;
c) disporre che le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, vengano adottate congiuntamente da entrambi i genitori;
d) stabilire che limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale venga esercitata separatamente;
stabilire che i genitori provvederanno al pagamento delle spese mediche, scolastiche (tasse scolastiche, materiale didattico, gite, libri di testo, corredo di inizio anno, canone locazione per frequenza sede scolastica superiore e/o universitaria fuori sede) ricreative
(preventivamente concordate), in misura pari al 50% ognuno;
c) il minore vivrà con la madre nella casa familiare, con facoltà per il padre di incontrarlo e Per_1
trattenerlo con sé due volte a settimana il lunedì, il mercoledì, compatibilmente con le esigenze del minore e a settimane alterne il sabato e la domenica. Durante le festività natalizie, pasquali ed estive il padre avrà facoltà di stare con il figlio per un periodo di tempo da determinarsi di volta in volta in accordo con la madre per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal
31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni Pasqua con uno e lunedì dell'Angelo con l'altro; per due settimane, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive in periodo da concordarsi;
in occasione delle altre festività infrasettimanali
(comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
d) considerati i redditi di entrambi i genitori e le condizioni di vita godute durante il matrimonio,
contribuirà al mantenimento dei figli , maggiorenne non autonomo economicamente e CP_1 Per_2
versando entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile non inferiore a € 700,00, Per_1 da aggiornarsi annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT, partecipando alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche sportive e ricreative e, in genere tutte quelle straordinarie – concordate o necessitate e documentate - per il minore nella misura del 50%, oltre assegno unico;
pagina 2 di 7 e) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento”.
Resistente: “
1) Voglia il Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Disporre l'affido condiviso del minore figlio ad entrambi i genitori. Il minore dovrà Per_1
ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi e con i rispettivi parenti ascendenti;
Le decisioni di maggiore interesse per il minore saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori, ed in particolare quelle relative a scelte educative e scolastiche, cure mediche , indirizzo religioso, attività sportive, viaggi d'istruzione e vago.
4. Tutte le spese di ordinaria necessità del minore, come quelle suddette saranno divise in misura pari al 50% tra i genitori.
5. Il minore vivrà nella casa familiare con la madre con possibilità per il padre di incontrarlo Per_1
e trattenerlo con sè ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici e di studio.
In ogni caso il padre lo potrà tenere con sè il sabato e la domenica alternativamente, così come alternativamente trascorrerà con lui le festività pasquali e natalizie, previo accordo con la madre da comunicarsi a tempo debito.
6. Considerati i rispettivi redditi si chiede che il Tribunale voglia disporre un assegno di mantenimento, in favore dei figli, in capo al pari ad € 400 oltre le spese mediche non coperte Pt_2
dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ricreative, ed in genere di tutte quelle straordinarie concordate e documentate, nella misura del 50 % oltre l'assegno unico.
7. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.01.2024 ha introdotto la separazione giudiziale dal Parte_1
coniuge.
Premesso che i coniugi in data 24 novembre 2001 hanno contratto matrimonio, in Uri (SS) e in regime di comunione dei beni, con il rito civile;
atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Uri dell'anno 2001 Numero 4 Parte I, Serie Ufficio 1 e che dall'unione coniugale sono nati due figli: nato a [...] in data [...] e nato a [...] il [...], ha Per_2 Per_1 dedotto che nel corso degli anni la vita matrimoniale è divenuta insostenibile a ragione dell'insanabile incompatibilità di carattere e dell'impossibilità di instaurare un clima familiare sereno e armonioso pagina 3 di 7 soprattutto a causa dell'atteggiamento ostile ed arrogante di , privo di interesse e CP_1
collaborazione nei confronti della moglie, staccato ed assente dalla vita familiare.
Ha lamentato che il resistente avrebbe abbandonato la residenza familiare fin dal mese di gennaio 2023, intrattenendo una relazione sentimentale extraconiugale, divenuta di dominio pubblico nel contesto sociale e familiare in cui vivono i coniugi, inoltre non provvederebbe adeguatamente al mantenimento dei figli, né tantomeno alle spese di vita quotidiana della casa familiare, tanto che la ricorrente sarebbe costretta a richiedere il sostegno economico di alcuni parenti o amici. Ha dedotto la sproporzione tra i redditi propri e quelli del coniuge, poiché il presterebbe attività lavorativa in Sassari presso CP_1
l'Ospedale Civile Santa Annunziata in Sassari, con qualifica di operatore socio sanitario – OSS e contratto di lavoro a tempo indeterminato, percependo una retribuzione mensile pari a circa €.
2.000,00, mentre la eserciterebbe attività lavorativa come operatore sociosanitario alle dipendenze Pt_1
di una società con sede lavorativa in Sassari, percependo una retribuzione mensile Controparte_2 pari a circa €. 1000,00. Ha dedotto, inoltre, che la violazione dell'obbligo di fedeltà posta in essere da oltreché la violazione dell'obbligo di collaborazione all'assistenza morale e materiale della CP_1
famiglia, integrerebbe gli estremi della dichiarazione di addebito in capo al resistente.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito il resistente confermando che è venuta a mancare la comunione materiale CP_1
e spirituale tra i coniugi e che non vi sono possibilità di addivenire ad una riconciliazione e associandosi pertanto alla richiesta di separazione personale. In particolare, ha dedotto che da qualche anno la vita matrimoniale tra il e la è divenuta insostenibile per gravi incompatibilità CP_1 Pt_1
caratteriali; in particolare dal 2021, anno in cui il ha subito un importante intervento chirurgico CP_1
per un tumore alla prostata con tutte le conseguenze fisiche e psicologiche che ne sono derivate. Dopo il predetto intervento ed il periodo di malattia e convalescenza conseguente, i rapporti tra i coniugi si sarebbero ulteriormente deteriorati perché si sarebbe allontanata definitivamente dal Parte_1
marito, dimostrando evidenti carenze affettive nei confronti dello stesso, tanto da non voler più essere toccata o avvicinata. Tra i coniugi sarebbe intervenuto un accordo che di fatto li vedeva separati in casa, con l'unico obiettivo di garantire la presenza e l'assistenza totale nei confronti dei figli. La convivenza tra i coniugi si sarebbe protratta fino al mese di settembre del 2023; ma l'aggravarsi e l'acuirsi delle tensioni tra i coniugi avrebbe determinato l'allontanamento dell'odierno convenuto, che sarebbe andato a vivere a casa dei genitori sempre in Uri, previa comunicazione alla moglie. Ha negata di intrattenere relazioni extraconiugali e ha dedotto di aver provveduto a versare mensilmente alla
[...] la somma di €. 400,00 per il mantenimento dei figli e di aver sempre contribuito alle spese Parte_1
pagina 4 di 7 dei ragazzi, versando le somme richieste dalla sulla sua PostePay. Ha contestato la sproporzione Pt_1
dei redditi dei coniugi dedotta dalla ricorrente, adducendo che la percepirebbe uno stipendio Pt_1
mensile dalla Società Seriana 2000 e altra busta paga ed altro reddito derivante da prestazioni di lavoro dalla Cooperativa Multiservice S.A.R.L per un totale di €. 1488,00. Ha contestato la fondatezza delle richieste di addebito, non essendo stata allegata alcuna circostanza specifica e ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 14 maggio 2024, comparivano entrambi i ricorrenti, il Giudice tentava la conciliazione tra le parti che aveva, però, esito negativo. Autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava per i provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 17.05.2024 il Giudice emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dispone l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre Parte_1
3) assegna al genitore collocatario la casa coniugale sita in Uri, via Risorgimento n. Parte_1
2, presso cui il minore conserverà la sua residenza. Il sig. lascerà definitivamente la CP_1
casa coniugale, liberandola dei suoi effetti personali, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
4) il padre potrà vedere e stare con il minore due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì, Per_1 salvo migliore accordo in conformità alle esigenze del minore, dall'uscita da scuola del minore alle ore 21 nonché, a settimane alternate, dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica con pernottamento.
Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza su accordo tra i genitori: un anno dal 23 al 30 dicembre e un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni Pasqua con uno e lunedì dell'Angelo con l'altro.
Durante il periodo estivo il padre potrà stare con il minore per quindici giorni anche non consecutivi.
5) pone a carico di l'obbligo di versare la somma di € 450,00 a favore di CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento della prole, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con
[...]
decorrenza da maggio 2024, oltre le spese straordinarie pari al 50% secondo il protocollo C.N.F.;
6) dispone che le somme percepite a titolo di assegno unico siano percepite integralmente dal genitore maggiormente collocatario , Parte_1
e fissava udienza per il prosieguo al 26.11.2024.
pagina 5 di 7 L'ordinanza veniva reclamata dinanzi alla Corte d'Appello solo per la parte relativa al contributo economico. La Corte rigettava il reclamo, condividendo il provvedimento del Giudice poiché basato sulla comparazione dei redditi dei coniugi.
All'udienza del 26.11.2024, il difensore del comunicava la disponibilità di quest'ultimo a CP_1 continuare a versare l'assegno mensile di €. 450,00 a titolo di mantenimento. Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue.
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni di entrambe le parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti e sussistendo pertanto i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c.
Quanto alle condizioni della separazione, devono essere confermate quelle dettate in sede di provvedimenti provvisori, in quanto la congruità dell'assegno, oltre ad emergere dagli atti - è stata vagliata dal Giudice e confermata dalla Corte d'Appello e il si è dichiarato disponibile a CP_1 continuare a versarlo;
quanto all'assegnazione della casa coniugale non vi sono discussioni sul punto e il ha già liberato l'abitazione ancora prima del deposito del ricorso per separazione e non ha CP_1
formulato richiesta di assegnazione nelle proprie conclusioni. Nessuna questione si pone anche per il diritto di visita, sul quale i coniugi, in prima udienza, hanno riferito di essersi accordati e tenuto conto del buon rapporto che il mantiene con i propri figli. CP_1
Quanto, da ultimo, all'addebito della separazione in capo al va rilevato innanzitutto che la CP_1
questione è stata solo genericamente dedotta nel ricorso introduttivo ma non trasfusa nelle conclusioni, poiché la ricorrente ha chiesto solo la declaratoria della separazione e non la pronuncia di addebito.
Nessun accenno nemmeno negli scritti successivi e nei verbali di udienza. In ogni caso, non può darsi luogo alla pronuncia di addebito, poiché la relazione extraconiugale determinante per la cessazione della comunione materiale e spirituale non è stata provata e, quanto alla mancata assistenza morale e materiale, vi sono in atti ricevute di versamenti effettuati dal in favore della con causali CP_1 Pt_1
riconducibili alle spese di famiglia (materiale scuola , libri , attività sportive ecc.) e Per_1 Per_1
anche il buon rapporto che il mantiene con i figli depone per il fatto che la sua presenza e CP_1
assistenza non sia mai venuta meno.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
05.10.1973, residente a [...], (c.f. ) e C.F._1
, nato a [...] l'[...] (c.f. ) alle condizioni di CP_1 C.F._2 cui all'ordinanza del 17.05.2024 da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Uri (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio ivi contratto in data 24 novembre 2001, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Uri dell'anno 2001 Numero 4 Parte I,
Serie Ufficio 1,
- rigetta nel resto;
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Deiana
IL GIUDICE est.
Dott.ssa Ilaria Bradamante
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