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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2323/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2323/2024
Il Giudice, dott.ssa Enrica Nasti, visto il decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta, viste le note depositate dalle parti e le istanze ivi contenute
P.Q.M.
Decide come da separata sentenza.
Benevento, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, sezione prima, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Enrica Nasti, ha pronunciato all'udienza del 12 maggio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2323/2024 R.G., avente ad oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare-spese condominiali, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliata in Calvi (BN), alla via Appia Parte_1 Parte_2
Nuova 50, presso lo studio dell'avv. Angela Argenio da cui sono rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti
Ricorrenti
E
in persona dell'amministratore, rapp.te legale p.t. elettivamente Controparte_1
domiciliato in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Roma 105, presso lo studio dell'avv. Angelina
Serino, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
Resistente
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.7.24 e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento il , in Controparte_2
persona del suo amministratore, legale rappresentante p.t., per sentire accogliere l'opposizione alla pagina 2 di 5 delibera assembleare adottata in data 15 aprile 2024 e per l'effetto dichiararla nulla, con condanna al risarcimento dei danni subiti e vittoria di spese.
In particolare, lamentavano -tra l'altro- la tardività e l'inesistenza della comunicazione della delibera impugnata, nonchè la violazione del diritto di proprietà privata e degli artt. 1135 comma 1, n. 4, e 1130 bis cc.
Costituitosi in giudizio il in persona dell'amministratore, rappresentante legale p.t., CP_1 chiedeva in via preliminare la cessata materia del contendere, stante l'intervenuta revoca della delibera impugnata ed eccepiva l'improcedibilità della domanda, attesa l'erronea introduzione del giudizio con ricorso;
nel merito deduceva l'infondatezza dell'impugnazione.
In via preliminare si evidenzia che l'introduzione del processo con forme diverse da quelle proprie non inficia la validità degli atti posti in essere secondo le regole del procedimento impropriamente utilizzato, in quanto il rito non costituisce condizione necessaria perché il giudice possa decidere nel merito la causa.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che l'introduzione di un processo con forme diverse da quelle sue proprie non comporta, di per sè, il rigetto della domanda per motivi di mera procedura, ma solo la possibilità che, a seguito di eccezione di parte od anche di rilievo officioso, lo stesso processo prosegua, previo mutamento di rito, secondo diverse regole processuali, e si concluda con sentenza nel merito ovvero con sentenza in rito, ove l'errore abbia inciso sul rispetto di termini perentori. Peraltro,
l'omesso cambiamento del rito, per quanto obbligatorio, non spiega di per sè effetti invalidanti sulla sentenza, che non è ne' inesistente ne' nulla e può essere impugnata, deducendo l'errore consistito nell'utilizzazione di un diverso rito processuale come motivo di impugnazione, soltanto ove si indichi lo specifico pregiudizio che ne sia derivato, per avere inciso sulla determinazione della competenza ovvero sul contraddittorio o sui diritti di difesa (Cass. n. 13751del 2003).
Ciò premesso, va dichiarata la cessata materia del contendere, stante l'intervenuta revoca della delibera impugnata come da delibera successiva del 19 luglio 2024.
E' noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
pagina 3 di 5 Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: deve sopravvenire un mutamento della situazione sostanziale che costituisce l'oggetto del giudizio (Cass. S. U. n. 13969 del 2004, Cass. n. 11931 del 2006) e tale mutamento sostanziale deve determinare l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti (Cass. S.U. n. 1048 del 2000, Cass. n. 7185 del 2010, Cass. n.
12887 del 2009)
Deve trattarsi, inoltre, di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Come può agevolmente desumersi dall'esposizione che precede, nella fattispecie in esame concorrono tutti gli elementi sopra evidenziati.
Ed invero, è stata depositata in atti la delibera successiva con cui l'assemblea ha annullato e reso priva di efficacia la delibera assembleare oggetto di impugnazione.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni subiti, non avendo gli attori fornito sul punto alcuna prova ed essendo inammissibile la prova orale articolata, in quanto relativa a circostanze da provare per tabulas e generiche.
Quanto alle spese, va rilevato che la pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere deve contenere un duplice accertamento: costituisce oggetto di verifica, infatti, oltre l'esistenza del fatto e della sua incisione estintiva sul diritto fatto valere, la responsabilità processuale.
pagina 4 di 5 L'onere delle spese giudiziali, infatti, è disciplinato dal principio cosiddetto della soccombenza virtuale: a tal fine, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite.
Nel caso di specie, sussistono giustificati motivi per la compensazione totale delle spese di lite, non potendosi ritenere virtualmente soccombente il , atteso che, come si evince agevolmente CP_1 dagli atti di causa, la convocazione dell'assemblea straordinaria del 18 luglio 2024 in prma convocazione e del 19 luglio 2024 in seconda convocazione, avente ad oggetto anche la discussione del punto relativo alla revoca della delibera del 15 aprile 2024, risulta ritirata con firma della ricorrente in data 13 luglio 2024, a fronte di un ricorso depositato in data 19 luglio 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, sezione prima, in persona della dott.ssa Enrica Nasti, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere sull'impugnazione della delibera assembleare;
rigetta per il resto la domanda;
compensa integralmente le spese di lite.
Benevento, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2323/2024
Il Giudice, dott.ssa Enrica Nasti, visto il decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta, viste le note depositate dalle parti e le istanze ivi contenute
P.Q.M.
Decide come da separata sentenza.
Benevento, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, sezione prima, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Enrica Nasti, ha pronunciato all'udienza del 12 maggio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2323/2024 R.G., avente ad oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare-spese condominiali, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliata in Calvi (BN), alla via Appia Parte_1 Parte_2
Nuova 50, presso lo studio dell'avv. Angela Argenio da cui sono rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti
Ricorrenti
E
in persona dell'amministratore, rapp.te legale p.t. elettivamente Controparte_1
domiciliato in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Roma 105, presso lo studio dell'avv. Angelina
Serino, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
Resistente
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.7.24 e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento il , in Controparte_2
persona del suo amministratore, legale rappresentante p.t., per sentire accogliere l'opposizione alla pagina 2 di 5 delibera assembleare adottata in data 15 aprile 2024 e per l'effetto dichiararla nulla, con condanna al risarcimento dei danni subiti e vittoria di spese.
In particolare, lamentavano -tra l'altro- la tardività e l'inesistenza della comunicazione della delibera impugnata, nonchè la violazione del diritto di proprietà privata e degli artt. 1135 comma 1, n. 4, e 1130 bis cc.
Costituitosi in giudizio il in persona dell'amministratore, rappresentante legale p.t., CP_1 chiedeva in via preliminare la cessata materia del contendere, stante l'intervenuta revoca della delibera impugnata ed eccepiva l'improcedibilità della domanda, attesa l'erronea introduzione del giudizio con ricorso;
nel merito deduceva l'infondatezza dell'impugnazione.
In via preliminare si evidenzia che l'introduzione del processo con forme diverse da quelle proprie non inficia la validità degli atti posti in essere secondo le regole del procedimento impropriamente utilizzato, in quanto il rito non costituisce condizione necessaria perché il giudice possa decidere nel merito la causa.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che l'introduzione di un processo con forme diverse da quelle sue proprie non comporta, di per sè, il rigetto della domanda per motivi di mera procedura, ma solo la possibilità che, a seguito di eccezione di parte od anche di rilievo officioso, lo stesso processo prosegua, previo mutamento di rito, secondo diverse regole processuali, e si concluda con sentenza nel merito ovvero con sentenza in rito, ove l'errore abbia inciso sul rispetto di termini perentori. Peraltro,
l'omesso cambiamento del rito, per quanto obbligatorio, non spiega di per sè effetti invalidanti sulla sentenza, che non è ne' inesistente ne' nulla e può essere impugnata, deducendo l'errore consistito nell'utilizzazione di un diverso rito processuale come motivo di impugnazione, soltanto ove si indichi lo specifico pregiudizio che ne sia derivato, per avere inciso sulla determinazione della competenza ovvero sul contraddittorio o sui diritti di difesa (Cass. n. 13751del 2003).
Ciò premesso, va dichiarata la cessata materia del contendere, stante l'intervenuta revoca della delibera impugnata come da delibera successiva del 19 luglio 2024.
E' noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
pagina 3 di 5 Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: deve sopravvenire un mutamento della situazione sostanziale che costituisce l'oggetto del giudizio (Cass. S. U. n. 13969 del 2004, Cass. n. 11931 del 2006) e tale mutamento sostanziale deve determinare l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti (Cass. S.U. n. 1048 del 2000, Cass. n. 7185 del 2010, Cass. n.
12887 del 2009)
Deve trattarsi, inoltre, di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Come può agevolmente desumersi dall'esposizione che precede, nella fattispecie in esame concorrono tutti gli elementi sopra evidenziati.
Ed invero, è stata depositata in atti la delibera successiva con cui l'assemblea ha annullato e reso priva di efficacia la delibera assembleare oggetto di impugnazione.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni subiti, non avendo gli attori fornito sul punto alcuna prova ed essendo inammissibile la prova orale articolata, in quanto relativa a circostanze da provare per tabulas e generiche.
Quanto alle spese, va rilevato che la pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere deve contenere un duplice accertamento: costituisce oggetto di verifica, infatti, oltre l'esistenza del fatto e della sua incisione estintiva sul diritto fatto valere, la responsabilità processuale.
pagina 4 di 5 L'onere delle spese giudiziali, infatti, è disciplinato dal principio cosiddetto della soccombenza virtuale: a tal fine, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite.
Nel caso di specie, sussistono giustificati motivi per la compensazione totale delle spese di lite, non potendosi ritenere virtualmente soccombente il , atteso che, come si evince agevolmente CP_1 dagli atti di causa, la convocazione dell'assemblea straordinaria del 18 luglio 2024 in prma convocazione e del 19 luglio 2024 in seconda convocazione, avente ad oggetto anche la discussione del punto relativo alla revoca della delibera del 15 aprile 2024, risulta ritirata con firma della ricorrente in data 13 luglio 2024, a fronte di un ricorso depositato in data 19 luglio 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, sezione prima, in persona della dott.ssa Enrica Nasti, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere sull'impugnazione della delibera assembleare;
rigetta per il resto la domanda;
compensa integralmente le spese di lite.
Benevento, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5