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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/09/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3735 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al 3735/2023 R.G., avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione”, riservato per la decisione all'udienza del 10 Settembre 2025 e proposto
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Sora Parte_1
(FR) Viale San Domenico n. 58, presso lo studio dell'Avv. MONICA VITALE che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Sora (FR) Viale Controparte_1
San Domenico n.13/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio Carugno che la rappresenta e difende, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
1 N. R.G. 3735 / 2023
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte d'udienza del 10.9.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.12.2023, , premesso che con sentenza di Parte_1 omologa n. 1304/2023 del 19.10.2023 il Tribunale di Cassino dichiarava la separazione personale dei coniugi e (alle seguenti condizioni: affido del figlio Parte_1 Controparte_1 Per_1 ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla sig.ra regolamentazione dell'esercizio di visita paterno, obbligo a carico del sig. CP_1 Pt_1 al versamento di euro 450,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie, assegno unico corrisposto interamente alla madre), che a causa di una grave patologia accertata nell'ottobre 2023 non riusciva più a far fronte agli impegni presi in sede di separazione, chiedeva: 1) la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del minore da 450,00 euro mensili ad 300,00 euro o ad altra somma ritenuta equa;
2) la riduzione del contributo per le spese straordinarie in favore del figlio dal 70% al 50%; 3) disporre l'affido condiviso del cagnolino Per_
e la ripartizione delle spese nella misura del 50%, ovvero confermare gli accordi assunti in Per_ sede di separazione, stabilendo che il sig. potrà vedere il cagnolino durante i giorni di Pt_1 visita con EA, continuando a provvedere al suo sostentamento mediante il 50% della somma
(pari ad Euro 150,00), per i buoni pasto di cui già usufruisce la sig.ra CP_1
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza, si costituiva Controparte_1 opponendosi alle istanze del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del Sig.
al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa. Pt_1
Previo ascolto delle parti, con ordinanza del 27.09.2024, il giudice, dato atto delle condizioni economiche delle parti, del peggioramento della situazione patrimoniale del ricorrente e della circostanza che il minore non frequentava più il padre, in parziale modifica delle condizione di separazione disponeva in via temporanea una riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del
Sig. in favore del figlio nella misura di euro 400,00, ponendo le spese straordinarie al 50% Pt_1
a carico di entrambi i genitori.
All'udienza cartolare del 10.09.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate.
Preliminarmente vanno revocate le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita del figlio in quanto egli è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio. Per_1
In ordine alle domande concernenti la revisione del contributo economico, occorre premettere che, come noto, per costante giurisprudenza, il giudice non può procedere ad una nuova
2 N. R.G. 3735 / 2023
e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale. (Cass. n.
32529 del 2018; Cass. n. 214 del 11/01/2016, n. 14143 del 20/06/2014).
Nel caso di specie, in sede di separazione i coniugi avevano concordato a carico del Sig. Pt_1
l'obbligo di versamento nella misura di euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al
70% delle spese straordinarie.
Orbene, il ricorrente risulta percepire uno stipendio medio di circa 1800-2000,00 euro, vivendo nella casa materna;
è onerato di due finanziamenti e deve sostenere le spese mediche per la patologia di cui è affetto;
la convenuta percepisce un reddito mensile di circa 900,00 euro, oltre ad euro 200,00 a titolo di assegno unico, vive nella ex casa coniugale in comproprietà tre le parti.
Ciò posto, risulta dimostrato il peggioramento della situazione reddituale del ricorrente, tenuto conto da un lato del decremento dello stipendio conseguente alla cassa integrazione e dall'altro alla patologia medica sopravvenuta.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto della attuale situazione reddituale delle parti, si reputano sussistenti i presupposti per confermare l'ordinanza del 27.09.2024, ponendo a carico del padre un obbligo al versamento di euro 400,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo altresì che l'assegno unico venga percepito per intero dalla sig.ra Non può essere disposto il versamento diretto in favore del figlio CP_1 divenuto maggiorenne, in difetto di specifica domanda dello stesso.
In merito alla richiesta di affidamento del cane si osserva come manchi, allo stato, nel nostro ordinamento, una norma di riferimento che disciplini l'affidamento di un animale domestico, in caso di separazione dei coniugi o dei conviventi, non essendo state di fatto approvate due proposte di legge formulate. E ciò, nonostante l'art. 9 della Costituzione, come modificato dall'art. 1, comma
1, della L. Cost. 11 febbraio 2022, n. 1, è entrato in vigore il 09/03/2022, disponga che “La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Secondo parte della giurisprudenza, sebbene l'animale da compagnia vada senz'altro riconosciuto come “essere senziente” e non possa essere considerato una res, tuttavia, in assenza di una disciplina normativa e in assenza di accordi tra le parti, la domanda di affidamento dell'animale domestico all'interno di un procedimento di separazione giudiziale deve ritenersi inammissibile, non essendo possibile giungere ad istituire un'equiparazione, in diritto, tra i figli minori e gli animali da compagnia dal momento che solo i primi, nel nostro diritto interno ed in quello internazionale,
3 N. R.G. 3735 / 2023
sono persone fisiche. Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, è possibile regolamentare la gestione dell'animale domestico, sia sotto il profilo relazionale, sia sotto il profilo economico. Il
Giudice deve applicare in via analogica la disciplina prevista per i figli minori di una coppia, e dunque, in assenza di controindicazioni, l'affidamento condiviso con suddivisione dei tempi di permanenza dell'animale presso ciascuno e ripartizione degli oneri di accudimento e di mantenimento.
Tale orientamento, peraltro, si allinea perfettamente alla consapevolezza e al riconoscimento, a livello sovranazionale, dell'”importanza degli animali da compagnia per il contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società” (Convenzione di Strasburgo del 13 novembre 1986 ratificata in Italia con la Legge 4 novembre 2010 n. 201). E ancora, in un passaggio dell'art. 13 del Trattato di Lisbona leggiamo che
“l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”.
Anche la riforma del codice penale a tutela degli animali (Legge 82/2025, detta "Legge
Brambilla"), entrata in vigore il 1° luglio 2025, ha introdotto nuove e più severe pene per i reati contro gli animali, come maltrattamento e uccisione, e rafforzando la protezione degli animali come soggetti vulnerabili.
Nel caso di specie, le parti in sede di separazione consensuale avevano concordato il collocamento del cane presso il figlio, stabilendo che il sig. lo avrebbe potuto vedere Pt_1 durante i giorni di visita con EA, continuando a provvedere al suo sostentamento mediante i buoni pasto di cui già usufruisce la sig.ra CP_1
Come noto, la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali e non del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" in quanto la modifica può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015).
Pertanto, nulla può essere disposto in ordine a tali pattuizioni.
Sussistono le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della
Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv.con mod. nella L. n. 162/2014) per
4 N. R.G. 3735 / 2023
dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel presente procedimento, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1) revoca le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita del figlio, nelle more divenuto maggiorenne;
2) conferma l'ordinanza del 27.09.2024 in merito alla riduzione dell'obbligo a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio nella misura di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) dichiara inammissibile la domanda di affidamento del cane;
4) compensa le spese di lite.
Cassino, 10/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al 3735/2023 R.G., avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione”, riservato per la decisione all'udienza del 10 Settembre 2025 e proposto
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Sora Parte_1
(FR) Viale San Domenico n. 58, presso lo studio dell'Avv. MONICA VITALE che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Sora (FR) Viale Controparte_1
San Domenico n.13/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio Carugno che la rappresenta e difende, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
1 N. R.G. 3735 / 2023
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte d'udienza del 10.9.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.12.2023, , premesso che con sentenza di Parte_1 omologa n. 1304/2023 del 19.10.2023 il Tribunale di Cassino dichiarava la separazione personale dei coniugi e (alle seguenti condizioni: affido del figlio Parte_1 Controparte_1 Per_1 ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla sig.ra regolamentazione dell'esercizio di visita paterno, obbligo a carico del sig. CP_1 Pt_1 al versamento di euro 450,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie, assegno unico corrisposto interamente alla madre), che a causa di una grave patologia accertata nell'ottobre 2023 non riusciva più a far fronte agli impegni presi in sede di separazione, chiedeva: 1) la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del minore da 450,00 euro mensili ad 300,00 euro o ad altra somma ritenuta equa;
2) la riduzione del contributo per le spese straordinarie in favore del figlio dal 70% al 50%; 3) disporre l'affido condiviso del cagnolino Per_
e la ripartizione delle spese nella misura del 50%, ovvero confermare gli accordi assunti in Per_ sede di separazione, stabilendo che il sig. potrà vedere il cagnolino durante i giorni di Pt_1 visita con EA, continuando a provvedere al suo sostentamento mediante il 50% della somma
(pari ad Euro 150,00), per i buoni pasto di cui già usufruisce la sig.ra CP_1
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza, si costituiva Controparte_1 opponendosi alle istanze del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del Sig.
al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa. Pt_1
Previo ascolto delle parti, con ordinanza del 27.09.2024, il giudice, dato atto delle condizioni economiche delle parti, del peggioramento della situazione patrimoniale del ricorrente e della circostanza che il minore non frequentava più il padre, in parziale modifica delle condizione di separazione disponeva in via temporanea una riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del
Sig. in favore del figlio nella misura di euro 400,00, ponendo le spese straordinarie al 50% Pt_1
a carico di entrambi i genitori.
All'udienza cartolare del 10.09.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate.
Preliminarmente vanno revocate le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita del figlio in quanto egli è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio. Per_1
In ordine alle domande concernenti la revisione del contributo economico, occorre premettere che, come noto, per costante giurisprudenza, il giudice non può procedere ad una nuova
2 N. R.G. 3735 / 2023
e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale. (Cass. n.
32529 del 2018; Cass. n. 214 del 11/01/2016, n. 14143 del 20/06/2014).
Nel caso di specie, in sede di separazione i coniugi avevano concordato a carico del Sig. Pt_1
l'obbligo di versamento nella misura di euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al
70% delle spese straordinarie.
Orbene, il ricorrente risulta percepire uno stipendio medio di circa 1800-2000,00 euro, vivendo nella casa materna;
è onerato di due finanziamenti e deve sostenere le spese mediche per la patologia di cui è affetto;
la convenuta percepisce un reddito mensile di circa 900,00 euro, oltre ad euro 200,00 a titolo di assegno unico, vive nella ex casa coniugale in comproprietà tre le parti.
Ciò posto, risulta dimostrato il peggioramento della situazione reddituale del ricorrente, tenuto conto da un lato del decremento dello stipendio conseguente alla cassa integrazione e dall'altro alla patologia medica sopravvenuta.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto della attuale situazione reddituale delle parti, si reputano sussistenti i presupposti per confermare l'ordinanza del 27.09.2024, ponendo a carico del padre un obbligo al versamento di euro 400,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo altresì che l'assegno unico venga percepito per intero dalla sig.ra Non può essere disposto il versamento diretto in favore del figlio CP_1 divenuto maggiorenne, in difetto di specifica domanda dello stesso.
In merito alla richiesta di affidamento del cane si osserva come manchi, allo stato, nel nostro ordinamento, una norma di riferimento che disciplini l'affidamento di un animale domestico, in caso di separazione dei coniugi o dei conviventi, non essendo state di fatto approvate due proposte di legge formulate. E ciò, nonostante l'art. 9 della Costituzione, come modificato dall'art. 1, comma
1, della L. Cost. 11 febbraio 2022, n. 1, è entrato in vigore il 09/03/2022, disponga che “La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Secondo parte della giurisprudenza, sebbene l'animale da compagnia vada senz'altro riconosciuto come “essere senziente” e non possa essere considerato una res, tuttavia, in assenza di una disciplina normativa e in assenza di accordi tra le parti, la domanda di affidamento dell'animale domestico all'interno di un procedimento di separazione giudiziale deve ritenersi inammissibile, non essendo possibile giungere ad istituire un'equiparazione, in diritto, tra i figli minori e gli animali da compagnia dal momento che solo i primi, nel nostro diritto interno ed in quello internazionale,
3 N. R.G. 3735 / 2023
sono persone fisiche. Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, è possibile regolamentare la gestione dell'animale domestico, sia sotto il profilo relazionale, sia sotto il profilo economico. Il
Giudice deve applicare in via analogica la disciplina prevista per i figli minori di una coppia, e dunque, in assenza di controindicazioni, l'affidamento condiviso con suddivisione dei tempi di permanenza dell'animale presso ciascuno e ripartizione degli oneri di accudimento e di mantenimento.
Tale orientamento, peraltro, si allinea perfettamente alla consapevolezza e al riconoscimento, a livello sovranazionale, dell'”importanza degli animali da compagnia per il contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società” (Convenzione di Strasburgo del 13 novembre 1986 ratificata in Italia con la Legge 4 novembre 2010 n. 201). E ancora, in un passaggio dell'art. 13 del Trattato di Lisbona leggiamo che
“l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”.
Anche la riforma del codice penale a tutela degli animali (Legge 82/2025, detta "Legge
Brambilla"), entrata in vigore il 1° luglio 2025, ha introdotto nuove e più severe pene per i reati contro gli animali, come maltrattamento e uccisione, e rafforzando la protezione degli animali come soggetti vulnerabili.
Nel caso di specie, le parti in sede di separazione consensuale avevano concordato il collocamento del cane presso il figlio, stabilendo che il sig. lo avrebbe potuto vedere Pt_1 durante i giorni di visita con EA, continuando a provvedere al suo sostentamento mediante i buoni pasto di cui già usufruisce la sig.ra CP_1
Come noto, la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali e non del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" in quanto la modifica può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015).
Pertanto, nulla può essere disposto in ordine a tali pattuizioni.
Sussistono le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della
Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv.con mod. nella L. n. 162/2014) per
4 N. R.G. 3735 / 2023
dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel presente procedimento, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1) revoca le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita del figlio, nelle more divenuto maggiorenne;
2) conferma l'ordinanza del 27.09.2024 in merito alla riduzione dell'obbligo a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio nella misura di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) dichiara inammissibile la domanda di affidamento del cane;
4) compensa le spese di lite.
Cassino, 10/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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