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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/11/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 230/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Responsabilità extra- contrattuale”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 230 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 5394/2023 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 29/12/2023
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'Avv. Pietro Gaetano Nacci Manara e dall'Avv. Annalisa Ladisa ed elettivamente domiciliato alla Via Cognetti n. 38 in Bari presso lo studio dell'Avv. Pietro Gaetano Nacci Manara APPELLANTE CONTRO
(p.iva ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore APPELLATO CONTUMACE
E
(p.iva ) in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 mpore, elettivamente domiciliata alla Via Domenico Morea n. 42 in Bari presso lo pagina 1 di 7 studio dell'Avv. Fabio Campese dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti APPELLATO E
(p.iva ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata alla Via Nicolai n. 177 in Bari presso lo studio dell'Avv. Nicola Viniero dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 15.10.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. adiva, con atto di citazione del 13.06.2013, il Tribunale di Parte_1
Bari, lamentando di aver subito la lesione del suo onore e della sua reputazione a causa delle affermazioni profuse da tale “ Ceglie del Campo” (non identificato) Per_1 all'interno del programma radiofonico “Controcorrente” e mandate in diretta tv dall'emittente “ ”, il giorno 5/4/2012, alle ore 12.30 circa. Chiedeva pertanto CP_1 il risarcimento dei danni nella misura di € 25.000,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta dal Tribunale. Più precisamente, riteneva diffamatoria la seguente conversazione: la Per_2 settimana Santa ti perdona per le parole che hai speso, però il Bari ce lo abbiamo nel cuore, dobbiamo tifare perché tifiamo la maglia, non come quei mercenari, bastardi e pezzi di merda… e pago l'abbonamento… anche questa gente di Bari che si dà tanta importanza per mille lire in più che ha in tasca tipo questo Parte_1
Venerdì vieni a Ceglie del Campo con le telecamere a riprendere la processione dei Santi io ho anche un mistero a Ceglie, e c'è anche questo che ne ha Parte_1 due… sono dei bastardi e giocano alle spalle nostre, e noi poveri cittadini che Per_2 paghiamo l'abbonamento”. In particolare, il Sig. addebitava a di non aver controllato e Parte_1 CP_1 vigilato sul contenuto del programma radiofonico mandato in onda, permettendo, così, la diffusione delle frasi diffamatorie del radio-spettatore, in violazione dell'art. 2043 c.c.
“ si costituiva in giudizio, contestava l'intera ricostruzione attorea, sia Controparte_1 per questioni processuali, che di merito, e, debitamente autorizzata, chiamava in causa -
pagina 2 di 7 per essere tenuta indenne in caso di condanna - la “ e le “ CP_2 [...]
, CP_4
Con distinte comparse si costituivano “ e CP_2 Controparte_4 chiedendo entrambe il rigetto di ogni pretesa con vittoria di spese
Il Tribunale di Bari, dopo aver ritenuto ultroneo lo svolgimento dell'istruttoria, con sentenza n. 5394/2023 pubblicata il 29.12.23 rigettava la domanda e condannava il
[...]
1) al pagamento della metà delle spese processuali in favore di Pt_1 Controparte_1 compensando la restante metà; 2) al pagamento dei due terzi delle spese processuali sia in favore di “ sia in favore di “ CP_2 Controparte_4
In sintesi il Tribunale riteneva che: - non fosse certo che “ il Parte_1 menzionato nella registrazione fosse quello implicato nella vicenda scandalo del calcio scommesse, dal momento che l'attore non aveva riferito di essere implicato nella predetta vicenda;
- mancava la prova del danno riconducibile alla divulgazione della registrazione.
……………
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il chiedendo Parte_1
l'accoglimento della sua domanda originaria, per i motivi che a breve saranno illustrati, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio
“ , cui è stato notificato regolarmente l'atto di appello, non si è costituita Controparte_1 in giudizio, rimanendo contumace.
Si sono, invece, costituite separatamente “ e , Controparte_4 CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
All'udienza collegiale del 15.10.2025, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento. I primi due motivi di gravame possono essere trattati unitamente data la loro stretta connessione. La difesa dell'appellante lamenta di non aver potuto provare il nesso causale, tra fatto e danno evento e il danno conseguenza perché il giudice di primo grado non avrebbe consentito le escussioni testimoniali richieste, oltre a non aver utilizzato le pagina 3 di 7 presunzioni. Rileva inoltre che in considerazione del contesto temporale in cui si sono svolti i fatti, ben poteva essere individuato nella persona dell'attore, quel “ Persona_3
menzionato nella registrazione.
[...]
Ed invero la Corte, conviene con la difesa di parte appellante poichè ritiene che il sig.
menzionato nelle dichiarazioni oggetto di causa, sia se non individuato, Parte_1 quantomeno individuabile, dato che l'episodio oggetto di contestazione si colloca in uno spazio temporale di qualche giorno successivo alla comparsa di tale nome su giornali a tiratura nazionale, in qualità di soggetto coinvolto nelle indagini svolte dalla Procura di Bari sul c.d. calcio-scommesse. Il sig. come risulta dai giornali allegati in Parte_1 atti, viene indicato come uno dei tre ristoratori indagati assieme ai calciatori del Bari e di altre squadre, in relazione a presunte combine di partite, sul cui risultato finale, pilotato, scommettevano. Il programma radiofonico, in cui tale ” è intervenuto, Persona_4 trattava in quel momento proprio le notizie dell'indagine condotta dalla magistratura barese. Ne deriva, che il ristoratore citato nella dichiarazione non Parte_1 poteva che essere quello stesso già apparso, come da atti allegati, sugli organi Parte_1 di informazione nei giorni precedenti - fatto notorio nel barese. Nondimeno manca del tutto una dichiarazione diffamatoria da censurare. In particolare, dall'ascolto che ha fatto la Corte del dvd allegato in atti dallo stesso attore emerge come i turpiloqui e gli insulti siano stati rivolti ad una generalità indistinta di soggetti, probabilmente i calciatori del Bari coinvolti nello scandalo, e mai verso il
[...]
Pt_1
Quanto detto emerge sia dalla scansione cronologica del filmato, sia dall'analisi grammaticale della frase. Sotto il primo aspetto si evidenzia come: 1) dal minuto 00:50 a 00:53 si ascolta “ la settimana Santa ti perdona per le parole che hai speso, però Per_2 il Bari ce lo abbiamo nel cuore, dobbiamo tifare perché tifiamo la maglia, non come quei mercenari, bastardi e pezzi di merda” – rivolto a soggetti non meglio specificati;
2) segue una querelle tra il conduttore ed il radio-ascoltatore sulla città di provenienza di quest'ultimo; 3) dal minuto 1:31 al minuto 1:50 si sente “anche questa gente di Bari che si dà tanta importanza per mille lire in più che ha in tasca tipo questo Parte_1
Venerdì vieni a Ceglie del Campo con le telecamere a riprendere la processione
[...] dei Santi io ho anche un mistero a Ceglie, e c'è anche questo che Parte_1 ne ha due”; subito dopo, dal minuto 1:51 il conduttore chiede di non parlare degli assenti che non possono difendersi, per evitare qualsiasi tipo di problema, ribadendo il suo sdegno per quanto sta emergendo dall'indagine; 4) così, al minuto 2:03, agganciandosi all'indignazione su quanto emerso, il radio-ascoltatore riprende lo sproloquio verso ignoti “sono dei bastardi Tommy, e giocano alle spalle nostre, e noi poveri cittadini che paghiamo l'abbonamento”. Si comprende come le espressioni (al plurale) sicuramente pagina 4 di 7 offensive sono rivolte verso una comunità indistinta di soggetti e quindi non lesive di alcun diritto soggettivo. Inoltre, quando il radiospettatore si rivolge al usa l'avverbio “anche”, ossia in Parte_1 aggiunta a quei soggetti indistinti e mal apostrofati, “c'è questa altra gente come
[...]
, al quale viene addebitato di darsi importanza “per qualche soldo che ha e di Pt_1 avere due misteri nella processione pasquale di Ceglie del Campo”. Peraltro l'attore non allega alcunchè sulla lesione causata da queste espressioni, rendendo impossibile comprendere quale sia la carica lesiva contenuta nell'affermare
“di sentirsi importanti” perché benestanti (non si rintraccia alcuna capitis deminutio, anzi una sorta di esaltazione della capacità imprenditoriale), ovvero di avere due misteri nella processione pasquale (non avendo allegato di essere ateo, o di religione diversa da quella cattolica). In altre parole, non è allegato, neppure a livello assertivo, prima ancora che provato, dall'attore il danno evento, ossia la lesione dell'interesse alla tutela della propria reputazione, meritevole di protezione giuridica. Inoltre, come già sostenuto dal giudice di primo grado, affinchè nasca l'obbligazione risarcitoria occorre, oltre al danno evento, anche il danno conseguenza, che non è minimamente stato allegato, né risultano risolutive le presunzioni, così come le escussioni testimoniali chieste. L'appellante nulla dice circa le conseguenze subite a causa di quanto andato in onda il 5/4/2012, limitandosi a riportare varie e risalenti pronunce giurisprudenziali che accertano l'esistenza del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. Ora, che il danno non patrimoniale, relativo alla lesione di diritti fondamentali della persona sia risarcibile non è oggetto di discussione da svariati anni, ma per giurisprudenza consolidata, non sussiste un danno in re ipsa. Pertanto, in un contesto del genere – e senza specifiche indicazioni del – Parte_1 risultano impraticabili le presunzioni che da un fatto noto consentono di risalire ad un fatto ignoto, visto che partendo dalle dichiarazioni oggetto di causa non si può ragionevolmente risalire ad una lesione della reputazione, né ad un pregiudizio economico (es diminuzione di clienti al ristorante). Inoltre, le testimonianze richieste non sono dirimenti, in quanto i capitoli di prova proposti, oltrechè valutativi, non sono in grado di provare che il discredito sociale sia sorto a seguito della messa in onda delle dichiarazioni prima esaminate e non invece dagli sviluppi dell'indagine ormai nota da giorni. Neppure il riferimento alla liquidazione equitativa del danno coglie nel segno, perché l'art. 1226 c.c. consente la determinazione equitativa (quando non sia altrimenti quantificabile) del danno che deve, però, essere provato nell'an, anche per presunzioni.
pagina 5 di 7 Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, nella parte in cui lo condanna a rifondere le spese sostenute dai terzi chiamati in causa dal convenuto. Anche tale doglianza è infondata. La Corte osserva come, per consolidata giurisprudenza, in caso di chiamata in causa del terzo si applicano i principi di causazione e soccombenza, in base ai quali quando la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto è necessaria per difendersi dalle prospettazioni dell'attore e non risulta essere eccentrica, radicalmente non pertinente o abusiva, in caso di infondatezza delle pretese attoree, spetta a quest'ultimo pagare le spese in favore dei terzi chiamati. Nella causa esaminata, dati i rapporti contrattuali tra
“ e “ e l'uso da parte di quest'ultima di materiale formato Controparte_1 CP_2 all'interno del programma radiofonico in onda sulle frequenze gestite da
[...]
, non si può ritenere la chiamata in causa dei terzi come abusiva, non CP_4 pertinente o eccentrica.
Le spese del presente giudizio sono a carico dell'appellante e a favore degli appellati costituiti, secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2021 ( valori tra i minimi e i medi, con esclusione della fase di trattazione poiché non risulta nella predetta fase alcuna attività difensiva), spese a distrarsi per “ in favore dell'Avv. Nicola Viniero e per Controparte_4 in favore dell'Avv. Fabio Campese, entrambi i difensori dichiaratisi CP_2 antistatari.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con atto di citazione, nei confronti di , “ Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...
, avverso la sentenza n. 5394/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_4
Bari, pubblicata il 29/12/2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2)condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
“ e “ liquidate in complessivi € 2500,00, ciascuna, CP_2 Controparte_4 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, pagina 6 di 7 Co I.V.A. e C.P.A. come per legge, spese a distrarsi per “ in Controparte_4 favore dell'Avv. Nicola Viniero e per in favore dell'Avv. Fabio Campese CP_2 dichiaratisi antistatari. 3)dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dot.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Domenico Dell'Aera
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Responsabilità extra- contrattuale”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 230 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 5394/2023 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 29/12/2023
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'Avv. Pietro Gaetano Nacci Manara e dall'Avv. Annalisa Ladisa ed elettivamente domiciliato alla Via Cognetti n. 38 in Bari presso lo studio dell'Avv. Pietro Gaetano Nacci Manara APPELLANTE CONTRO
(p.iva ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore APPELLATO CONTUMACE
E
(p.iva ) in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 mpore, elettivamente domiciliata alla Via Domenico Morea n. 42 in Bari presso lo pagina 1 di 7 studio dell'Avv. Fabio Campese dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti APPELLATO E
(p.iva ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata alla Via Nicolai n. 177 in Bari presso lo studio dell'Avv. Nicola Viniero dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 15.10.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. adiva, con atto di citazione del 13.06.2013, il Tribunale di Parte_1
Bari, lamentando di aver subito la lesione del suo onore e della sua reputazione a causa delle affermazioni profuse da tale “ Ceglie del Campo” (non identificato) Per_1 all'interno del programma radiofonico “Controcorrente” e mandate in diretta tv dall'emittente “ ”, il giorno 5/4/2012, alle ore 12.30 circa. Chiedeva pertanto CP_1 il risarcimento dei danni nella misura di € 25.000,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta dal Tribunale. Più precisamente, riteneva diffamatoria la seguente conversazione: la Per_2 settimana Santa ti perdona per le parole che hai speso, però il Bari ce lo abbiamo nel cuore, dobbiamo tifare perché tifiamo la maglia, non come quei mercenari, bastardi e pezzi di merda… e pago l'abbonamento… anche questa gente di Bari che si dà tanta importanza per mille lire in più che ha in tasca tipo questo Parte_1
Venerdì vieni a Ceglie del Campo con le telecamere a riprendere la processione dei Santi io ho anche un mistero a Ceglie, e c'è anche questo che ne ha Parte_1 due… sono dei bastardi e giocano alle spalle nostre, e noi poveri cittadini che Per_2 paghiamo l'abbonamento”. In particolare, il Sig. addebitava a di non aver controllato e Parte_1 CP_1 vigilato sul contenuto del programma radiofonico mandato in onda, permettendo, così, la diffusione delle frasi diffamatorie del radio-spettatore, in violazione dell'art. 2043 c.c.
“ si costituiva in giudizio, contestava l'intera ricostruzione attorea, sia Controparte_1 per questioni processuali, che di merito, e, debitamente autorizzata, chiamava in causa -
pagina 2 di 7 per essere tenuta indenne in caso di condanna - la “ e le “ CP_2 [...]
, CP_4
Con distinte comparse si costituivano “ e CP_2 Controparte_4 chiedendo entrambe il rigetto di ogni pretesa con vittoria di spese
Il Tribunale di Bari, dopo aver ritenuto ultroneo lo svolgimento dell'istruttoria, con sentenza n. 5394/2023 pubblicata il 29.12.23 rigettava la domanda e condannava il
[...]
1) al pagamento della metà delle spese processuali in favore di Pt_1 Controparte_1 compensando la restante metà; 2) al pagamento dei due terzi delle spese processuali sia in favore di “ sia in favore di “ CP_2 Controparte_4
In sintesi il Tribunale riteneva che: - non fosse certo che “ il Parte_1 menzionato nella registrazione fosse quello implicato nella vicenda scandalo del calcio scommesse, dal momento che l'attore non aveva riferito di essere implicato nella predetta vicenda;
- mancava la prova del danno riconducibile alla divulgazione della registrazione.
……………
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il chiedendo Parte_1
l'accoglimento della sua domanda originaria, per i motivi che a breve saranno illustrati, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio
“ , cui è stato notificato regolarmente l'atto di appello, non si è costituita Controparte_1 in giudizio, rimanendo contumace.
Si sono, invece, costituite separatamente “ e , Controparte_4 CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
All'udienza collegiale del 15.10.2025, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento. I primi due motivi di gravame possono essere trattati unitamente data la loro stretta connessione. La difesa dell'appellante lamenta di non aver potuto provare il nesso causale, tra fatto e danno evento e il danno conseguenza perché il giudice di primo grado non avrebbe consentito le escussioni testimoniali richieste, oltre a non aver utilizzato le pagina 3 di 7 presunzioni. Rileva inoltre che in considerazione del contesto temporale in cui si sono svolti i fatti, ben poteva essere individuato nella persona dell'attore, quel “ Persona_3
menzionato nella registrazione.
[...]
Ed invero la Corte, conviene con la difesa di parte appellante poichè ritiene che il sig.
menzionato nelle dichiarazioni oggetto di causa, sia se non individuato, Parte_1 quantomeno individuabile, dato che l'episodio oggetto di contestazione si colloca in uno spazio temporale di qualche giorno successivo alla comparsa di tale nome su giornali a tiratura nazionale, in qualità di soggetto coinvolto nelle indagini svolte dalla Procura di Bari sul c.d. calcio-scommesse. Il sig. come risulta dai giornali allegati in Parte_1 atti, viene indicato come uno dei tre ristoratori indagati assieme ai calciatori del Bari e di altre squadre, in relazione a presunte combine di partite, sul cui risultato finale, pilotato, scommettevano. Il programma radiofonico, in cui tale ” è intervenuto, Persona_4 trattava in quel momento proprio le notizie dell'indagine condotta dalla magistratura barese. Ne deriva, che il ristoratore citato nella dichiarazione non Parte_1 poteva che essere quello stesso già apparso, come da atti allegati, sugli organi Parte_1 di informazione nei giorni precedenti - fatto notorio nel barese. Nondimeno manca del tutto una dichiarazione diffamatoria da censurare. In particolare, dall'ascolto che ha fatto la Corte del dvd allegato in atti dallo stesso attore emerge come i turpiloqui e gli insulti siano stati rivolti ad una generalità indistinta di soggetti, probabilmente i calciatori del Bari coinvolti nello scandalo, e mai verso il
[...]
Pt_1
Quanto detto emerge sia dalla scansione cronologica del filmato, sia dall'analisi grammaticale della frase. Sotto il primo aspetto si evidenzia come: 1) dal minuto 00:50 a 00:53 si ascolta “ la settimana Santa ti perdona per le parole che hai speso, però Per_2 il Bari ce lo abbiamo nel cuore, dobbiamo tifare perché tifiamo la maglia, non come quei mercenari, bastardi e pezzi di merda” – rivolto a soggetti non meglio specificati;
2) segue una querelle tra il conduttore ed il radio-ascoltatore sulla città di provenienza di quest'ultimo; 3) dal minuto 1:31 al minuto 1:50 si sente “anche questa gente di Bari che si dà tanta importanza per mille lire in più che ha in tasca tipo questo Parte_1
Venerdì vieni a Ceglie del Campo con le telecamere a riprendere la processione
[...] dei Santi io ho anche un mistero a Ceglie, e c'è anche questo che Parte_1 ne ha due”; subito dopo, dal minuto 1:51 il conduttore chiede di non parlare degli assenti che non possono difendersi, per evitare qualsiasi tipo di problema, ribadendo il suo sdegno per quanto sta emergendo dall'indagine; 4) così, al minuto 2:03, agganciandosi all'indignazione su quanto emerso, il radio-ascoltatore riprende lo sproloquio verso ignoti “sono dei bastardi Tommy, e giocano alle spalle nostre, e noi poveri cittadini che paghiamo l'abbonamento”. Si comprende come le espressioni (al plurale) sicuramente pagina 4 di 7 offensive sono rivolte verso una comunità indistinta di soggetti e quindi non lesive di alcun diritto soggettivo. Inoltre, quando il radiospettatore si rivolge al usa l'avverbio “anche”, ossia in Parte_1 aggiunta a quei soggetti indistinti e mal apostrofati, “c'è questa altra gente come
[...]
, al quale viene addebitato di darsi importanza “per qualche soldo che ha e di Pt_1 avere due misteri nella processione pasquale di Ceglie del Campo”. Peraltro l'attore non allega alcunchè sulla lesione causata da queste espressioni, rendendo impossibile comprendere quale sia la carica lesiva contenuta nell'affermare
“di sentirsi importanti” perché benestanti (non si rintraccia alcuna capitis deminutio, anzi una sorta di esaltazione della capacità imprenditoriale), ovvero di avere due misteri nella processione pasquale (non avendo allegato di essere ateo, o di religione diversa da quella cattolica). In altre parole, non è allegato, neppure a livello assertivo, prima ancora che provato, dall'attore il danno evento, ossia la lesione dell'interesse alla tutela della propria reputazione, meritevole di protezione giuridica. Inoltre, come già sostenuto dal giudice di primo grado, affinchè nasca l'obbligazione risarcitoria occorre, oltre al danno evento, anche il danno conseguenza, che non è minimamente stato allegato, né risultano risolutive le presunzioni, così come le escussioni testimoniali chieste. L'appellante nulla dice circa le conseguenze subite a causa di quanto andato in onda il 5/4/2012, limitandosi a riportare varie e risalenti pronunce giurisprudenziali che accertano l'esistenza del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. Ora, che il danno non patrimoniale, relativo alla lesione di diritti fondamentali della persona sia risarcibile non è oggetto di discussione da svariati anni, ma per giurisprudenza consolidata, non sussiste un danno in re ipsa. Pertanto, in un contesto del genere – e senza specifiche indicazioni del – Parte_1 risultano impraticabili le presunzioni che da un fatto noto consentono di risalire ad un fatto ignoto, visto che partendo dalle dichiarazioni oggetto di causa non si può ragionevolmente risalire ad una lesione della reputazione, né ad un pregiudizio economico (es diminuzione di clienti al ristorante). Inoltre, le testimonianze richieste non sono dirimenti, in quanto i capitoli di prova proposti, oltrechè valutativi, non sono in grado di provare che il discredito sociale sia sorto a seguito della messa in onda delle dichiarazioni prima esaminate e non invece dagli sviluppi dell'indagine ormai nota da giorni. Neppure il riferimento alla liquidazione equitativa del danno coglie nel segno, perché l'art. 1226 c.c. consente la determinazione equitativa (quando non sia altrimenti quantificabile) del danno che deve, però, essere provato nell'an, anche per presunzioni.
pagina 5 di 7 Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, nella parte in cui lo condanna a rifondere le spese sostenute dai terzi chiamati in causa dal convenuto. Anche tale doglianza è infondata. La Corte osserva come, per consolidata giurisprudenza, in caso di chiamata in causa del terzo si applicano i principi di causazione e soccombenza, in base ai quali quando la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto è necessaria per difendersi dalle prospettazioni dell'attore e non risulta essere eccentrica, radicalmente non pertinente o abusiva, in caso di infondatezza delle pretese attoree, spetta a quest'ultimo pagare le spese in favore dei terzi chiamati. Nella causa esaminata, dati i rapporti contrattuali tra
“ e “ e l'uso da parte di quest'ultima di materiale formato Controparte_1 CP_2 all'interno del programma radiofonico in onda sulle frequenze gestite da
[...]
, non si può ritenere la chiamata in causa dei terzi come abusiva, non CP_4 pertinente o eccentrica.
Le spese del presente giudizio sono a carico dell'appellante e a favore degli appellati costituiti, secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2021 ( valori tra i minimi e i medi, con esclusione della fase di trattazione poiché non risulta nella predetta fase alcuna attività difensiva), spese a distrarsi per “ in favore dell'Avv. Nicola Viniero e per Controparte_4 in favore dell'Avv. Fabio Campese, entrambi i difensori dichiaratisi CP_2 antistatari.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con atto di citazione, nei confronti di , “ Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...
, avverso la sentenza n. 5394/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_4
Bari, pubblicata il 29/12/2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2)condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
“ e “ liquidate in complessivi € 2500,00, ciascuna, CP_2 Controparte_4 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, pagina 6 di 7 Co I.V.A. e C.P.A. come per legge, spese a distrarsi per “ in Controparte_4 favore dell'Avv. Nicola Viniero e per in favore dell'Avv. Fabio Campese CP_2 dichiaratisi antistatari. 3)dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dot.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Domenico Dell'Aera
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