Articolo 508 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 508.
(Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari)


Agli effetti dell'articolo 1086 del codice, la meta' della somme versate a titolo di pene pecuniarie e' devoluta come segue: per i reati concernenti il lavoro portuale al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali; per i reati marittimi alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
L'autorita' che procede all'esecuzione delle sentenze o dei decreti di condanna, o che riceve le oblazioni, ovvero che applica la pena disciplinare, nell'ordine di introito designa la cassa o il fondo a cui, a norma dei commi precedenti, spetta la meta' delle somme versate a titolo di pene pecuniarie. Nel caso previsto al n. 3 dell'articolo 1252 del colore i capi di circondario esigono dal comandante della nave le relative somme e le versano alla cassa.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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