TRIBACQUE
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 10/12/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone degli
Ill.mi Sig.ri:
1. Dott. Antonio Pietro M. Lamorgese - Presidente
2. Dott. Antonio Scarpa - Consigliere di Cassazione
3. Dott. Stefano Oliva - Consigliere di Cassazione
4. Dott.ssa Cecilia Altavista - Consigliere di Stato
5. Dott.ssa Diana Caminiti - Consigliere di Stato – Rel.
6. Dott. Maurizio Santise - Consigliere di Stato
7. Dott. Ing. Adriano De Vito - Esperto tecnico
GIUDICI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in sede di legittimità, iscritta nel ruolo generale al n. 150
dell'anno 2023, vertita
T R A
in persona del Sindaco pro tem- Parte_1
pore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione,
dall'Avv. Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC registri di giu-
stizia;
RICORRENTE
CONTRO 2
, in persona del Presidente pro tempore, rappresen- Controparte_1
tata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione,
dall'Avv. Rosanna Panariello dell'Avvocatura Regionale, presso la quale elettivamente domicilia in Roma, Via Poli n. 29, e con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia;
OGGETTO: PER L'ANNULLAMENTO a seguito di ricorso in riassun-
zione, stante la declinatoria di difetto di giurisdizione di cui alla sentenza del
T.a.r. sez. I, 13 gennaio 2023, n. 305 in favore di questo Tribunale CP_1
Superiore delle acque pubbliche:
a) della diffida/ordinanza della
[...]
Controparte_2
, ,
[...] Controparte_3
prot. n. 2018.0525613, del 9 agosto 2018;
b) degli atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi tra cui, in parti-
colare: 1) la nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione Gene-
rale per il Governo del Territorio – i Lavori Pubblici e la Protezione Civile,
, prot. n. Controparte_3
2017.0428401, del 21 giugno 2017; 2) la nota della Giunta Regionale della
Campania – Direzione Generale per il Governo del Territorio – i Lavori Pub-
blici e la Protezione Civile, Controparte_3
, prot. n. 2016.0361450, del 26 maggio 2016.
[...]
FATTO
1. Con ricorso al T.a.r. per la Campania, notificato in data 26 ottobre 2018 e depositato il successivo 5 novembre (R.G. n. 4241/2018), il Parte_2
è insorto avverso gli atti regionali indicati in epigrafe, con cui la
[...] 3
competente articolazione regionale dell'Ufficio del Genio Civile lo diffidava ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie ad impedire la fruizione,
da parte del pubblico, del c.d. “percorso avventura nelle gole del Cacca-
viola”, ordinando di provvedere, entro trenta giorni, al ripristino dello stato dei luoghi, mediante rimozione delle strutture ed attrezzature facenti parte del percorso e ricadenti all'interno degli alvei e delle pertinenze dei torrenti
TI e ON TA.
1.1. Esponeva il che, sin dai primi anni duemila, nell'ambito degli Pt_1
interventi rientranti nell'accordo di programma quadro “sistemi urbani” di cui all'intesa istituzionale di programma tra Governo e Controparte_1
ebbe ad elaborare un progetto di riqualificazione avente ad oggetto le aree in questione.
Detto progetto, di cui l'amministrazione regionale sarebbe stata a cono-
scenza, quantomeno, sin dall'agosto 2003 – periodo al quale risaliva una re-
lazione tecnico-descrittiva dell'intervento, con allegato quadro economico,
dal quale si doveva desumere che le opere in questione sarebbero state inte-
ramente finanziate con i fondi di cui all'accordo di programma sopra citato,
per un totale di Euro 990.000,00 – avrebbe avuto ad oggetto il miglioramento delle condizioni di fruibilità della gola del fiume TI, in zona Fontana
TO e AL, al fine di implementarne la vocazione turistica, senza operare modifiche del contesto naturalistico, ma semplicemente sostituendo e riqualificando gli elementi già presenti ed utilizzati per le escursioni.
Il medesimo progetto, secondo la prospettazione del avendo acqui- Pt_1
sito tutti i prescritti pareri delle autorità competenti in materia, sarebbe stato infine sottoposto a collaudo, con esito positivo, il 21 settembre 2012 mentre, 4
con delibera del 26 giugno 2014, sarebbe stato attivato il servizio di guida turistica lungo il percorso.
Proseguiva il rammentando come, a seguito di sopralluoghi, il com- Pt_1
petente avrebbe riscontrato l'assenza, per le opere eseguite, Controparte_4
delle necessarie autorizzazioni idrauliche, giacché esse avrebbero interferito con gli alvei dei corsi d'acqua insistenti nella zona, dando avvio ad un'attività
procedimentale che sfociava, infine, nell'emanazione dei provvedimenti gra-
vati.
2. Il T.a.r. per la sez. I, con sentenza 13 gennaio 2023, n. 305 CP_1
dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del G.A.,
stante la sussistenza della giurisdizione del TSAP.
3.Il ha quindi provveduto a riassumere il ricorso in Parte_1
questa sede, riproponendo in via integrale le relative censure.
4. Dalle allegazioni agli atti di causa e dalla documentazione in atti risulta che con nota del 30 giugno 2015, acquisita al prot. reg. n. 491213 del 15
luglio 2015 un cittadino denunciava alla Procura di , alla Guardia CP_3
di Finanza di e al Corpo Forestale dello Stato, attività abusive CP_3
perpetrate lungo il Torrente ON TA (località Calvario) e lungo il Tor-
rente TI (località Fontana TO – Gole di Caccaviola).
4.1. In riscontro a tale esposto, l'Amministrazione regionale eseguiva appo-
siti sopralluoghi, i cui contenuti venivano riportati in atti con relazione prot.
RI.2015.0005705 del 12 ottobre 2015.
4.2. Successivamente, con nota prot. reg. n. 361450 del 26 maggio 2016, ve-
nivano comunicati, al alla Procura della Repub- Parte_1
blica c/o Tribunale di Benevento, al Corpo Forestale dello Stato Stazione di 5
RE NI e al Corpo Forestale dello Stato di , gli esiti dei CP_3
suddetti sopralluoghi, nonché quelli derivanti dal sopralluogo congiunto tra
Forestale di RE NI, Responsabile UTC del Parte_3
[.. e un funzionario dell'Ufficio del Genio Civile, effettuato in data 02 marzo
2016.
Con la medesima nota, inoltre:
- veniva comunicato che i lavori eseguiti per la realizzazione dei cc.dd. “per-
corsi avventura” negli alvei e nelle aree di pertinenza dei Torrenti Caccaviola
e ON TA, risultavano sprovvisti di autorizzazioni/concessioni idrauli-
che regionali, in violazione dell'art. 93 del r.d. 523/1904;
- veniva prescritto al Comune di di provvedere alla regolariz- Parte_1
zazione delle opere eseguite, presentando apposita istanza di autorizza-
zione/concessione in sanatoria, corredata degli atti amministrativi prescritti per legge.
4.2.1. Con nota prot. 4368 del 03 marzo 2016, acquisita al prot. reg. n.
383078 del 06 marzo 2016, il Responsabile dell'UTC di chie- Parte_1
deva una proroga di 60 giorni per la redazione di un idoneo progetto.
4.3. Successivamente l'Amministrazione regionale, con nota prot. reg. n.
428401 del 21 giugno 2017, non avendo il Comune ottem- Parte_1
perato a quanto richiesto, avuto riguardo al notevole lasso di tempo trascorso rispetto al termine assegnato per la regolarizzazione, avviava il procedimento volto alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 378,
l. 2248 del 20/03/1865, allegato F.
4.4. Con successivo atto prot. reg. n. 525613 del 9 agosto 2018, indirizzato al alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale Parte_1 6
di Benevento, al Gruppo Carabinieri Forestale di , alla Stazione CP_3
Carabinieri Forestali di RE NI e all' , veniva Controparte_5
diffidato il ai sensi dell'art. 378 l.. 2248 del 20.03.1865, (allegato Pt_1
F), a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto già prean-
nunciato nella nota di avvio del procedimento.
In particolare veniva evidenziato che nel collaudo del percorso delle Gole di
Caccaviola redatto ad opera dell'ing. al paragrafo 4. “Stato Persona_1
di fatto delle pareti”, emergeva quanto segue: “…I fenomeni di frana, di-
stacco di blocchi – ribaltamento di pareti – colate di detrito, determinano
pericolo costante ed ineliminabile;
conseguentemente, il percorso è caratte-
rizzato da un livello di rischio significativo ed ineliminabile…”
In considerazione di tali rilievi, rilevata l'insussistenza delle condizioni mi-
nime di sicurezza idraulica e di stabilità delle sponde, condizioni necessarie a consentire la fruizione dei cc.dd. “percorsi avventura”, la adottava CP_1
il provvedimento di diffida, con cui prescriveva al di Pt_1 Parte_1
di adottare, ad horas, i provvedimenti e le misure necessarie ed efficaci per impedire la fruizione, da parte del pubblico, dei suddetti “percorsi attrezzati”,
ordinando la rimozione delle relative strutture/attrezzature, ricadenti, sia pure parzialmente, o in attraversamento aereo, all'interno degli alvei e delle perti-
nenze dei citati Torrenti.
5. Il ha articolato i seguenti motivi avverso gli atti oggetto di impu- Pt_1
gnativa:
I – ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO
DEI LUOGHI PER: 7
1) eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, contradditto-
rietà, illogicità, difetto di istruttoria;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 378 della l. 20 marzo 1865, n. 224,
all. F;
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 97 e 98 r.d. n. 523/1904;
II – ILLEGITTIMITA' DELLA DIFFIDA AD IMPEDIRE LA FRUIZIONE
DEI PERCORSI ATTREZZATI, PER:
1) violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e seguenti legge 7 agosto
1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
2) eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto;
carenza d'istruttoria e di motivazione;
illogicità.
6. Si è costituita la rappresentando che nelle more del Controparte_1
giudizio innanzi al T.a.r. per la Campania, con nota prot. 8243 del
06/11/2019, acquisita al prot. reg. n. 671212 del 07/11/2019, il Responsabile
dell'UTC del comunicava che sarebbe stato confe- Parte_1
rito all'Ing. l'incarico di elaborare uno studio idrologico e Parte_4
idraulico dei fiumi Caccaviola e ON TA. A seguito dell'ulteriore sopral-
luogo, esperito in data 6 novembre 2019 da un tecnico regionale, unitamente al Responsabile dell'UTC del Comune di le cui risultanze ve- Parte_1
nivano riportate con relazione prot. RI. 5561 del 11 novembre 2019, emer-
geva che lo stato dei luoghi risultava immutato, rispetto a quanto accertato dai funzionari regionali, in quanto il non aveva adottato alcun prov- Pt_1
vedimento né disposto alcuna attività finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto, in riscontro alla nota prot. n. 6360 del 07/10/2020, acquisita al prot. reg. n. 467280 del 07/10/2020, con cui il Comune di Parte_1 8
aveva trasmesso lo studio idraulico e presentato istanza per l'espressione del parere di competenza, l'Amministrazione regionale, con nota prot. reg. n.
580830 del 22/11/2021, comunicava i motivi ostativi al rilascio dell'autoriz-
zazione idraulica. Avverso l'indicato parere negativo non risultava proposta dal alcuna impugnativa. Pt_1
7. Ciò posto, ha insistito per il rigetto del ricorso.
8.Precisate le conclusioni innanzi al G.D., la causa è stata trattenuta in deci-
sione all'esito dell'udienza collegiale del 9 aprile 2025.
DIRITTO
9. Oggetto della presente impugnativa sono gli atti in epigrafe indicati, con cui la competente articolazione regionale del' Ufficio del Genio Civile ha diffidato il ad adottare i provvedimenti e le misure Parte_1
necessarie ad impedire la fruizione, da parte del pubblico, del c.d. “percorso
avventura nelle gole del Caccaviola”, ordinando di provvedere, entro trenta giorni, al ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione delle strutture ed attrezzature facenti parte del percorso e ricadenti all'interno degli alvei e delle pertinenze dei torrenti TI e ON TA, già impugnati innanzi al
T.a.r. per la Campania, che con sentenza della sez. I, 13 gennaio 2023, n. 30,
ha declinato la propria giurisdizione in favore di questo TSAP, innanzi al quale il ricorso è stato riassunto, con riproduzione integrale delle doglianze.
10. Segnatamente il ha censurato la diffida/ordi- Parte_1
nanza della
[...]
, Controparte_2 [...]
prot. n. Controparte_3
2018.0525613, del 9 agosto 2018 sia nella parte in cui ordina il ripristino 9
dello stato dei luoghi, sia nella parte in cui ordina al di impedire la Pt_1
fruizione al pubblico del percorso avventura di cui è causa.
11. Con il primo motivo di ricorso, rivolto avverso l'ordine di ripristino, il deduce l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, Pt_1
contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, violazione e falsa applica-
zione dell'art. 378 della l. 20 marzo 1865, n. 224, all. F e violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 97 e 98 r.d. n. 523/1904.
Secondo la prospettazione attorea la contraddittorietà sarebbe intrinseca al provvedimento, giacché l'atto impugnato, da un lato riconoscerebbe che i documenti acquisiti in sede di sopralluogo presso il comune ricorrente “sono
assolutamente insufficienti affinché possa essere espletata qualsivoglia va-
lutazione tecnica in ordine alle interferenze che i percorsi costituirebbero
con l'alveo dei torrenti e la loro officiosità idraulica”, ma dall'altro riter-
rebbe di dover ordinare la rimozione delle opere, in quanto prive di valuta-
zione idraulica da parte dell'amministrazione.
Da ciò ne scaturirebbe anche il difetto di istruttoria del provvedimento gra-
vato, in quanto emanato in assenza di un sufficiente apporto documentale. In
realtà, ad avviso del l'intervento effettuato consisterebbe esclusi- Pt_1
vamente in semplici chiodature metalliche con corde d'acciaio ancorate sulle pareti rocciose, come del resto correttamente rilevato dall' Controparte_4
in occasione dei due sopralluoghi svolti nell'estate 2015. In sostanza, l'am-
ministrazione regionale avrebbe ordinato la rimozione delle opere integranti il percorso in questione in assenza di qualsivoglia valutazione tecnica, ema-
nando un provvedimento asseritamente sproporzionato rispetto all'effettiva 10
portata degli interventi compiuti i quali, consistendo in funi e chiodature me-
talliche, non interferirebbero in alcun modo con gli alvei dei torrenti. Il prov-
vedimento, inoltre, prosegue il Comune ricorrente, sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti di legge. Infatti, il fondamento del potere attribuito al Genio Civile dall'art. 378 della l. n. 2248/1865, all. F, risiederebbe nel preservare l'uso del bene pubblico da parte della collettività, ove frustrato dall'indebita interferenza dei singoli. Tale non sarebbe il caso delle opere poste in essere dal le quali non impedirebbero la fruizione pubblica Pt_1
di beni demaniali ma, al contrario, avrebbero lo scopo di rendere meglio ac-
cessibili i luoghi in questione per finalità escursionistiche. Tali percorsi non inciderebbero affatto sull'uso pubblico del demanio idrico: al contrario, gli stessi avrebbero lo scopo di rendere accessibile le gole, per finalità escursio-
nistiche, sotto la guida di personale esperto e con l'assunzione di ogni neces-
saria cautela. Di talché, risulterebbe evidente come l'ordinanza impugnata sia stata adottata in difetto dei presupposti di legge. Parimenti, infondata sa-
rebbe la violazione delle disposizioni di cui al r.d. n. 523/1904, in quanto le opere realizzate non rientrerebbero nel novero di quelle che, ai sensi dell'art. 96 del precitato r.d., sono vietate in quanto interferenti con le acque pubbli-
che, dovendo, in tesi attorea, l'art. 93 del r.d. n. 523/1904 leggersi in com-
binato disposto con l'art. 96 , non interferendo con gli alvei;
né le medesime,
secondo il rientrerebbero tra quelle sottoposte a regime autorizza- Pt_1
torio, anche postumo, trattandosi di opere sottratte a qualunque atto di as-
senso da parte dell'amm.ne preposta alla tutela del bene demaniale. Il pro-
getto attuato dall'Amministrazione ricorrente non soltanto non altererebbe, 11
in tesi, lo stato dei luoghi, limitandone la fruizione, ma – inoltre – non rap-
presenterebbe alcuna fonte di pericolo o rischio connesso al libero deflusso delle acque e a eventuali fenomeni esondativi, che la norma in esame inten-
derebbe impedire.
Secondo la prospettazione attorea anche l'indicazione proveniente dal Genio
Civile circa la necessità che il si munisse di autorizzazioni o con- Pt_1
cessioni in sanatoria (cfr. nota del 26 maggio 2016) non sarebbe coerente con la normativa di settore. Infatti, l'art. 97 r.d. n. 523/1904 specificherebbe quali siano interventi assentibili, anche ex post, da parte dell'Amministrazione di competenza.
12. I motivi sono destituiti di fondamento.
Infatti, come risultante dalla nota del 26 maggio 2026 prot. 2016, inviata dalla al a seguito del sopral- Controparte_1 Parte_1
luogo eseguito in data 29 luglio 2015 veniva accertato che:
- il tratto di alveo del Torrente ON TA, che si si insinua in una gola tra i rilievi di Calvario e Fontana Vecchia, dove assume una morfologia tipica-
mente torrentizia con improvvisi salti di quota (oltre i 2 metri) per poi con-
fluire nel Torrente Reviola, risultava interessato da un percorso naturistico:
per tali finalità sulle pareti rocciose che costituiscono i versanti dei Torrente,
erano state poste in opera corde di acciaio mediante chiodature metalliche.
Con il successivo sopralluogo del 7 agosto 2015 veniva accertato che:
-il tratto di alveo del Torrente TI, in località Fontana TO, che si insi-
nua in una gola chiamata Forra- del TI, meglio conosciuta come le Gole
di Caccaviola, dove assume una morfologia tipicamente torrentizia con im-
provvisi salti di quota (oltre i 5 metri), risultava interessato da un ulteriore 12
percorso avventura;
la "strada ferrata" di detto percorso era costituita da una serie di cavi metallici ancorati agli alberi mentre nel tratto incassato sulle pareti rocciose dei versanti altri cavi in acciaio erano stati fissati sempre con l'ausilio di chiodature metalliche.
Inoltre, in data 2 marzo 2016, a seguito della richiesta del Corpo Forestale
dello Stato — Comando Stazione di RE NI, veniva espletato un ul-
teriore sopralluogo lungo il Torrente ON TA, con il quale veniva ulte-
riormente accertata la presenza dei cavi metallici alle pareti rocciose.
Pertanto, non avendo l'Ufficio del Genio Civile riscontrato autorizza-
zioni/concessioni idrauliche riferite all'allestimento dei percorsi sopra de-
scritti, con particolare riferimento a tutte le opere realizzate per raggiungere e frequentare gli stessi, tra cui staccionate, ponticelli e quanto altro interfe-
rente con gli alvei dei corsi d'acqua demaniali e relative fasce di servitù idrau-
liche, ravvisando la violazione dell'art. 93 r.d. 523/1904, invitava il Pt_1
alla regolarizzazione;
non avendo il provveduto in tal senso, dopo Pt_1
la comunicazione di avvio del procedimento del 22 giungo 2017, finalizzata all'adozione dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 378 della l. n. 2248 del 1865, all. F, si è proceduto all'adozione di detta ordinanza prot. n. 2018.0525613, del 9 agosto 2018, poi impugnata dal
Pt_1
12.1. Ciò posto, le censure del circa la non necessità di alcuna au- Pt_1
torizzazione, sono destituite di fondamento in quanto è indiscusso che siano state eseguite le opere innanzi indicate per la fruizione del percorso avventura nell'ambito dell'alveo del Torrente ON TA e del Torrente TI senza il nulla osta idraulico prescritto dall'art. 93 del Regio decreto 25/07/1904 13
(“Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici
e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde
fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.
Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi
e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti”).
12.2. Emerge claris verbis dalla lettura della norma come detta autorizza-
zione debba essere richiesta per ogni opera da realizzare all'interno degli al-
vei delle acque pubbliche (fra cui i torrenti).
12.2.1. Non appare pertanto ravvisabile alcuna contraddittorietà nell'ordi-
nanza oggetto di impugnativa, adottata sulla base del presupposto che il Co-
mune di non aveva proceduto a richiedere detto nulla osta, Parte_1
neppure in sanatoria, come pure richiesto dall'Ufficio del Genio Civile, in quanto il richiamo relativo alla mancanza di documenti atti a dimostrare l'in-
terferenza dei percorsi con l'alveo dei torrenti, non implica affatto la non necessità dell'autorizzazione prescritta dall'art. 93 del r.d. 523/1904, essendo semmai riferita alla non autorizzabilità delle indicate opere, ai sensi del cen-
nato articolo, che demanda alla discrezionalità tecnica dell'Ufficio del Genio
Civile la relativa valutazione – previa redazione dello studio idraulico da parte dell'istante - in quanto in grado di interferire con il regime delle acque o alla non autorizzabilità, ex se, delle stesse, ai sensi del successivo art. 96.
Infatti l'art. 96 contiene un'elencazione di lavori ed atti vietati in modo asso-
luto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese (Cass. civ., Sez. II, 24
gennaio 2013, n. 1744) in quanto presuntivamente ritenuti pericolosi, sulla base della stessa valutazione compiuta dal legislatore (Corte cost. ord., 03
dicembre 1987, n. 471). 14
12.2.2. Non coglie poi nel segno la deduzione attorea, secondo la quale solo le opere indicate nel successivo art. 97 necessiterebbero di espressa autoriz-
zazione, posto che detto articolo, nell'individuare alcune ipotesi necessitanti di espressa autorizzazione del Prefetto – successivamente Ingegneri capo de-
gli Uffici del Genio Civile - e sotto l'osservanza delle condizioni dal mede-
simo imposte, individua delle opere che per loro natura possono essere auto-
rizzate (solo) nell'osservanza di determinate condizioni, senza escludere la necessità di autorizzazione di tutte le opere da realizzarsi all'interno degli alvei, ai sensi del precedente art. 93, avente una propria autonomia e che altrimenti sarebbe privo di senso.
12.3. Da ciò la legittimità dell'ordinanza di rimessione in pristino.
12.3.1. Infatti, come ritenuto da Cass. pen., sez. VI, Sentenza, 22 gennaio
2015, n. 11308., il divieto di eseguire opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi,
scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'au-
torità amministrativa, di cui all'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, integra una contravvenzione la cui permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori e delle opere non autorizzate poste in essere, mentre gli ulteriori effetti dannosi o pericolosi derivanti dal mantenimento delle opere eseguite non integrano ipotesi di reato ma determinano l'eventuale intervento della P.A., tenuta, in attuazione dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. F, all'esecu-
zione degli indispensabili lavori di ripristino.
Essendo state le opere non autorizzate eseguite dal il relativo ripri- Pt_1
stino non poteva pertanto che essere a carico del medesimo ente locale.
13. Con i motivi di ricorso articolati avverso la diffida ad impedire la frui-
zione di percorsi attrezzati il deduce la violazione delle garanzie Pt_1 15
partecipative previste dalla l. n. 241/90 ed eccesso di potere per erronea va-
lutazione dei presupposti di fatto, carenza di istruttoria e di motivazione.
L'amministrazione regionale infatti, ad avviso del non avrebbe pre- Pt_1
ventivamente significato, con la comunicazione di avvio del procedimento,
all'ente i profili di pericolosità dei percorsi naturalistici in questione, impe-
dendo così alla parte ricorrente di adeguatamente controdedurre ex art. 10, l.
241/90, in ordine ad essi nel corso del procedimento il quale, viceversa, sa-
rebbe stato interamente imperniato sulla presunta assenza di autorizzazioni idrauliche da parte degli impianti, in tesi attorea muniti per contro di attesta-
zione di conformità alle norme internazionali in materia di percorsi acroba-
tici. Né, in tesi, sarebbe applicabile l'art. 21 octies, comma 2 l. 241/90, posto che il avrebbe potuto rappresentare l'assenza di pericolosità dei per- Pt_1
corsi nel corso del procedimento.
13.1. Le censure sono prive di pregio in quanto, come evidenziato nel prov-
vedimento, la pericolosità del percorso, tra l'altro privo del necessario nulla osta idraulico, oltre che risultare dagli esiti del sopralluogo era evincibile dallo stesso collaudo effettuato dai competenti Uffici comunali, richiamato nell'ordinanza di diffida, laddove richiama il paragrafo 4 “Stato di fatto delle
pareti” che precisa “I fenomeni di frana, distacco di blocco – ribaltamento
di pareti – colate di detrito, determinano pericolo costante ed ineliminabile;
conseguentemente il percorso è caratterizzato da un livello di rischio signi-
ficativo ed ineliminabile”.
Ciò posto l'Ufficio del Genio Civile, in assenza tra l'altro di ogni richiesta di autorizzazione, ex art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 da parte del Pt_1
idonea a comprovare la sicurezza idraulica e la stabilità delle sponde, e stante 16
l'accertata – ad opera dello stesso tecnico del – in sede di collaudo, Pt_1
pericolosità del percorso, ha legittimamente, non solo ordinato il ripristino dello stato dei luoghi ma, nelle more di detto ripristino, vietato la fruizione del percorso.
13.2. Pertanto ben può applicarsi alla fattispecie de qua il disposto dell'art. 21 octies, comma 2 l. 241/90, essendo risultato all'esito del giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, non avendo tra l'altro il neppure nel corso del Pt_1
giudizio, depositato alcuna documentazione tecnica atta a dimostrare la non pericolosità del percorso de quo e allegato in che modo la sua partecipazione al procedimento avrebbe potuto condurre ad un diverso esito.
13.2.1. Come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons.
Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2024 n. 7968) l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241 del 1990 non inficia la legittimità
del provvedimento finale, in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, laddove l'amministrazione dimostri in giudizio che il con-
tenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in con-
creto adottato. Attesa peraltro la natura di prova diabolica della dimostra-
zione richiesta all'amministrazione, essa di traduce nell'onere, per il privato,
di dimostrare che, "ove fosse stato reso edotto dell'avvio del procedimento,
sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da orientare in modo diverso le scelte dell'amministrazione procedente" (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2024 n. 6449 nonché, di recente, 20
marzo 2025 n. 2287).
Conseguentemente, alla stregua di quanto rilevato e illustrato più sopra, non 17
emergono circostanze che militino per l'inapplicabilità della previsione nor-
mativa di cui al citato art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990.
13.3. Peraltro solo ad abundantiam, non risultando intervenuto il provvedi-
mento finale di diniego, atto a determinare l'improcedibilità del presente ri-
corso per sopravvenuta carenza di interesse, si evidenzia come dalle difese della si evinca come la stessa abbia nelle more del giudizio innanzi CP_1
al T.a.r. Campania, a seguito della successiva richiesta di autorizzazione idraulica da parte del adottato una nota di comunicazione dei motivi Pt_1
ostativi all'accoglimento di tale autorizzazione.
14. Il ricorso va dunque respinto.
15. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di lite,
avendo la articolato mere difese in fatto, senza prendere posizione CP_1
sui motivi di ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione in epigrafe indicato:
Lo rigetta
Compensa le spese di lite.
Così deciso nelle camere di consiglio tenute in data 9 aprile 2025 e 8 maggio
2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Diana CAMINITI Dott. Antonio Pietro M. LAMORGESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone degli
Ill.mi Sig.ri:
1. Dott. Antonio Pietro M. Lamorgese - Presidente
2. Dott. Antonio Scarpa - Consigliere di Cassazione
3. Dott. Stefano Oliva - Consigliere di Cassazione
4. Dott.ssa Cecilia Altavista - Consigliere di Stato
5. Dott.ssa Diana Caminiti - Consigliere di Stato – Rel.
6. Dott. Maurizio Santise - Consigliere di Stato
7. Dott. Ing. Adriano De Vito - Esperto tecnico
GIUDICI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in sede di legittimità, iscritta nel ruolo generale al n. 150
dell'anno 2023, vertita
T R A
in persona del Sindaco pro tem- Parte_1
pore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione,
dall'Avv. Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC registri di giu-
stizia;
RICORRENTE
CONTRO 2
, in persona del Presidente pro tempore, rappresen- Controparte_1
tata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione,
dall'Avv. Rosanna Panariello dell'Avvocatura Regionale, presso la quale elettivamente domicilia in Roma, Via Poli n. 29, e con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia;
OGGETTO: PER L'ANNULLAMENTO a seguito di ricorso in riassun-
zione, stante la declinatoria di difetto di giurisdizione di cui alla sentenza del
T.a.r. sez. I, 13 gennaio 2023, n. 305 in favore di questo Tribunale CP_1
Superiore delle acque pubbliche:
a) della diffida/ordinanza della
[...]
Controparte_2
, ,
[...] Controparte_3
prot. n. 2018.0525613, del 9 agosto 2018;
b) degli atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi tra cui, in parti-
colare: 1) la nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione Gene-
rale per il Governo del Territorio – i Lavori Pubblici e la Protezione Civile,
, prot. n. Controparte_3
2017.0428401, del 21 giugno 2017; 2) la nota della Giunta Regionale della
Campania – Direzione Generale per il Governo del Territorio – i Lavori Pub-
blici e la Protezione Civile, Controparte_3
, prot. n. 2016.0361450, del 26 maggio 2016.
[...]
FATTO
1. Con ricorso al T.a.r. per la Campania, notificato in data 26 ottobre 2018 e depositato il successivo 5 novembre (R.G. n. 4241/2018), il Parte_2
è insorto avverso gli atti regionali indicati in epigrafe, con cui la
[...] 3
competente articolazione regionale dell'Ufficio del Genio Civile lo diffidava ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie ad impedire la fruizione,
da parte del pubblico, del c.d. “percorso avventura nelle gole del Cacca-
viola”, ordinando di provvedere, entro trenta giorni, al ripristino dello stato dei luoghi, mediante rimozione delle strutture ed attrezzature facenti parte del percorso e ricadenti all'interno degli alvei e delle pertinenze dei torrenti
TI e ON TA.
1.1. Esponeva il che, sin dai primi anni duemila, nell'ambito degli Pt_1
interventi rientranti nell'accordo di programma quadro “sistemi urbani” di cui all'intesa istituzionale di programma tra Governo e Controparte_1
ebbe ad elaborare un progetto di riqualificazione avente ad oggetto le aree in questione.
Detto progetto, di cui l'amministrazione regionale sarebbe stata a cono-
scenza, quantomeno, sin dall'agosto 2003 – periodo al quale risaliva una re-
lazione tecnico-descrittiva dell'intervento, con allegato quadro economico,
dal quale si doveva desumere che le opere in questione sarebbero state inte-
ramente finanziate con i fondi di cui all'accordo di programma sopra citato,
per un totale di Euro 990.000,00 – avrebbe avuto ad oggetto il miglioramento delle condizioni di fruibilità della gola del fiume TI, in zona Fontana
TO e AL, al fine di implementarne la vocazione turistica, senza operare modifiche del contesto naturalistico, ma semplicemente sostituendo e riqualificando gli elementi già presenti ed utilizzati per le escursioni.
Il medesimo progetto, secondo la prospettazione del avendo acqui- Pt_1
sito tutti i prescritti pareri delle autorità competenti in materia, sarebbe stato infine sottoposto a collaudo, con esito positivo, il 21 settembre 2012 mentre, 4
con delibera del 26 giugno 2014, sarebbe stato attivato il servizio di guida turistica lungo il percorso.
Proseguiva il rammentando come, a seguito di sopralluoghi, il com- Pt_1
petente avrebbe riscontrato l'assenza, per le opere eseguite, Controparte_4
delle necessarie autorizzazioni idrauliche, giacché esse avrebbero interferito con gli alvei dei corsi d'acqua insistenti nella zona, dando avvio ad un'attività
procedimentale che sfociava, infine, nell'emanazione dei provvedimenti gra-
vati.
2. Il T.a.r. per la sez. I, con sentenza 13 gennaio 2023, n. 305 CP_1
dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del G.A.,
stante la sussistenza della giurisdizione del TSAP.
3.Il ha quindi provveduto a riassumere il ricorso in Parte_1
questa sede, riproponendo in via integrale le relative censure.
4. Dalle allegazioni agli atti di causa e dalla documentazione in atti risulta che con nota del 30 giugno 2015, acquisita al prot. reg. n. 491213 del 15
luglio 2015 un cittadino denunciava alla Procura di , alla Guardia CP_3
di Finanza di e al Corpo Forestale dello Stato, attività abusive CP_3
perpetrate lungo il Torrente ON TA (località Calvario) e lungo il Tor-
rente TI (località Fontana TO – Gole di Caccaviola).
4.1. In riscontro a tale esposto, l'Amministrazione regionale eseguiva appo-
siti sopralluoghi, i cui contenuti venivano riportati in atti con relazione prot.
RI.2015.0005705 del 12 ottobre 2015.
4.2. Successivamente, con nota prot. reg. n. 361450 del 26 maggio 2016, ve-
nivano comunicati, al alla Procura della Repub- Parte_1
blica c/o Tribunale di Benevento, al Corpo Forestale dello Stato Stazione di 5
RE NI e al Corpo Forestale dello Stato di , gli esiti dei CP_3
suddetti sopralluoghi, nonché quelli derivanti dal sopralluogo congiunto tra
Forestale di RE NI, Responsabile UTC del Parte_3
[.. e un funzionario dell'Ufficio del Genio Civile, effettuato in data 02 marzo
2016.
Con la medesima nota, inoltre:
- veniva comunicato che i lavori eseguiti per la realizzazione dei cc.dd. “per-
corsi avventura” negli alvei e nelle aree di pertinenza dei Torrenti Caccaviola
e ON TA, risultavano sprovvisti di autorizzazioni/concessioni idrauli-
che regionali, in violazione dell'art. 93 del r.d. 523/1904;
- veniva prescritto al Comune di di provvedere alla regolariz- Parte_1
zazione delle opere eseguite, presentando apposita istanza di autorizza-
zione/concessione in sanatoria, corredata degli atti amministrativi prescritti per legge.
4.2.1. Con nota prot. 4368 del 03 marzo 2016, acquisita al prot. reg. n.
383078 del 06 marzo 2016, il Responsabile dell'UTC di chie- Parte_1
deva una proroga di 60 giorni per la redazione di un idoneo progetto.
4.3. Successivamente l'Amministrazione regionale, con nota prot. reg. n.
428401 del 21 giugno 2017, non avendo il Comune ottem- Parte_1
perato a quanto richiesto, avuto riguardo al notevole lasso di tempo trascorso rispetto al termine assegnato per la regolarizzazione, avviava il procedimento volto alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 378,
l. 2248 del 20/03/1865, allegato F.
4.4. Con successivo atto prot. reg. n. 525613 del 9 agosto 2018, indirizzato al alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale Parte_1 6
di Benevento, al Gruppo Carabinieri Forestale di , alla Stazione CP_3
Carabinieri Forestali di RE NI e all' , veniva Controparte_5
diffidato il ai sensi dell'art. 378 l.. 2248 del 20.03.1865, (allegato Pt_1
F), a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto già prean-
nunciato nella nota di avvio del procedimento.
In particolare veniva evidenziato che nel collaudo del percorso delle Gole di
Caccaviola redatto ad opera dell'ing. al paragrafo 4. “Stato Persona_1
di fatto delle pareti”, emergeva quanto segue: “…I fenomeni di frana, di-
stacco di blocchi – ribaltamento di pareti – colate di detrito, determinano
pericolo costante ed ineliminabile;
conseguentemente, il percorso è caratte-
rizzato da un livello di rischio significativo ed ineliminabile…”
In considerazione di tali rilievi, rilevata l'insussistenza delle condizioni mi-
nime di sicurezza idraulica e di stabilità delle sponde, condizioni necessarie a consentire la fruizione dei cc.dd. “percorsi avventura”, la adottava CP_1
il provvedimento di diffida, con cui prescriveva al di Pt_1 Parte_1
di adottare, ad horas, i provvedimenti e le misure necessarie ed efficaci per impedire la fruizione, da parte del pubblico, dei suddetti “percorsi attrezzati”,
ordinando la rimozione delle relative strutture/attrezzature, ricadenti, sia pure parzialmente, o in attraversamento aereo, all'interno degli alvei e delle perti-
nenze dei citati Torrenti.
5. Il ha articolato i seguenti motivi avverso gli atti oggetto di impu- Pt_1
gnativa:
I – ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO
DEI LUOGHI PER: 7
1) eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, contradditto-
rietà, illogicità, difetto di istruttoria;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 378 della l. 20 marzo 1865, n. 224,
all. F;
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 97 e 98 r.d. n. 523/1904;
II – ILLEGITTIMITA' DELLA DIFFIDA AD IMPEDIRE LA FRUIZIONE
DEI PERCORSI ATTREZZATI, PER:
1) violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e seguenti legge 7 agosto
1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
2) eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto;
carenza d'istruttoria e di motivazione;
illogicità.
6. Si è costituita la rappresentando che nelle more del Controparte_1
giudizio innanzi al T.a.r. per la Campania, con nota prot. 8243 del
06/11/2019, acquisita al prot. reg. n. 671212 del 07/11/2019, il Responsabile
dell'UTC del comunicava che sarebbe stato confe- Parte_1
rito all'Ing. l'incarico di elaborare uno studio idrologico e Parte_4
idraulico dei fiumi Caccaviola e ON TA. A seguito dell'ulteriore sopral-
luogo, esperito in data 6 novembre 2019 da un tecnico regionale, unitamente al Responsabile dell'UTC del Comune di le cui risultanze ve- Parte_1
nivano riportate con relazione prot. RI. 5561 del 11 novembre 2019, emer-
geva che lo stato dei luoghi risultava immutato, rispetto a quanto accertato dai funzionari regionali, in quanto il non aveva adottato alcun prov- Pt_1
vedimento né disposto alcuna attività finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto, in riscontro alla nota prot. n. 6360 del 07/10/2020, acquisita al prot. reg. n. 467280 del 07/10/2020, con cui il Comune di Parte_1 8
aveva trasmesso lo studio idraulico e presentato istanza per l'espressione del parere di competenza, l'Amministrazione regionale, con nota prot. reg. n.
580830 del 22/11/2021, comunicava i motivi ostativi al rilascio dell'autoriz-
zazione idraulica. Avverso l'indicato parere negativo non risultava proposta dal alcuna impugnativa. Pt_1
7. Ciò posto, ha insistito per il rigetto del ricorso.
8.Precisate le conclusioni innanzi al G.D., la causa è stata trattenuta in deci-
sione all'esito dell'udienza collegiale del 9 aprile 2025.
DIRITTO
9. Oggetto della presente impugnativa sono gli atti in epigrafe indicati, con cui la competente articolazione regionale del' Ufficio del Genio Civile ha diffidato il ad adottare i provvedimenti e le misure Parte_1
necessarie ad impedire la fruizione, da parte del pubblico, del c.d. “percorso
avventura nelle gole del Caccaviola”, ordinando di provvedere, entro trenta giorni, al ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione delle strutture ed attrezzature facenti parte del percorso e ricadenti all'interno degli alvei e delle pertinenze dei torrenti TI e ON TA, già impugnati innanzi al
T.a.r. per la Campania, che con sentenza della sez. I, 13 gennaio 2023, n. 30,
ha declinato la propria giurisdizione in favore di questo TSAP, innanzi al quale il ricorso è stato riassunto, con riproduzione integrale delle doglianze.
10. Segnatamente il ha censurato la diffida/ordi- Parte_1
nanza della
[...]
, Controparte_2 [...]
prot. n. Controparte_3
2018.0525613, del 9 agosto 2018 sia nella parte in cui ordina il ripristino 9
dello stato dei luoghi, sia nella parte in cui ordina al di impedire la Pt_1
fruizione al pubblico del percorso avventura di cui è causa.
11. Con il primo motivo di ricorso, rivolto avverso l'ordine di ripristino, il deduce l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, Pt_1
contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, violazione e falsa applica-
zione dell'art. 378 della l. 20 marzo 1865, n. 224, all. F e violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 97 e 98 r.d. n. 523/1904.
Secondo la prospettazione attorea la contraddittorietà sarebbe intrinseca al provvedimento, giacché l'atto impugnato, da un lato riconoscerebbe che i documenti acquisiti in sede di sopralluogo presso il comune ricorrente “sono
assolutamente insufficienti affinché possa essere espletata qualsivoglia va-
lutazione tecnica in ordine alle interferenze che i percorsi costituirebbero
con l'alveo dei torrenti e la loro officiosità idraulica”, ma dall'altro riter-
rebbe di dover ordinare la rimozione delle opere, in quanto prive di valuta-
zione idraulica da parte dell'amministrazione.
Da ciò ne scaturirebbe anche il difetto di istruttoria del provvedimento gra-
vato, in quanto emanato in assenza di un sufficiente apporto documentale. In
realtà, ad avviso del l'intervento effettuato consisterebbe esclusi- Pt_1
vamente in semplici chiodature metalliche con corde d'acciaio ancorate sulle pareti rocciose, come del resto correttamente rilevato dall' Controparte_4
in occasione dei due sopralluoghi svolti nell'estate 2015. In sostanza, l'am-
ministrazione regionale avrebbe ordinato la rimozione delle opere integranti il percorso in questione in assenza di qualsivoglia valutazione tecnica, ema-
nando un provvedimento asseritamente sproporzionato rispetto all'effettiva 10
portata degli interventi compiuti i quali, consistendo in funi e chiodature me-
talliche, non interferirebbero in alcun modo con gli alvei dei torrenti. Il prov-
vedimento, inoltre, prosegue il Comune ricorrente, sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti di legge. Infatti, il fondamento del potere attribuito al Genio Civile dall'art. 378 della l. n. 2248/1865, all. F, risiederebbe nel preservare l'uso del bene pubblico da parte della collettività, ove frustrato dall'indebita interferenza dei singoli. Tale non sarebbe il caso delle opere poste in essere dal le quali non impedirebbero la fruizione pubblica Pt_1
di beni demaniali ma, al contrario, avrebbero lo scopo di rendere meglio ac-
cessibili i luoghi in questione per finalità escursionistiche. Tali percorsi non inciderebbero affatto sull'uso pubblico del demanio idrico: al contrario, gli stessi avrebbero lo scopo di rendere accessibile le gole, per finalità escursio-
nistiche, sotto la guida di personale esperto e con l'assunzione di ogni neces-
saria cautela. Di talché, risulterebbe evidente come l'ordinanza impugnata sia stata adottata in difetto dei presupposti di legge. Parimenti, infondata sa-
rebbe la violazione delle disposizioni di cui al r.d. n. 523/1904, in quanto le opere realizzate non rientrerebbero nel novero di quelle che, ai sensi dell'art. 96 del precitato r.d., sono vietate in quanto interferenti con le acque pubbli-
che, dovendo, in tesi attorea, l'art. 93 del r.d. n. 523/1904 leggersi in com-
binato disposto con l'art. 96 , non interferendo con gli alvei;
né le medesime,
secondo il rientrerebbero tra quelle sottoposte a regime autorizza- Pt_1
torio, anche postumo, trattandosi di opere sottratte a qualunque atto di as-
senso da parte dell'amm.ne preposta alla tutela del bene demaniale. Il pro-
getto attuato dall'Amministrazione ricorrente non soltanto non altererebbe, 11
in tesi, lo stato dei luoghi, limitandone la fruizione, ma – inoltre – non rap-
presenterebbe alcuna fonte di pericolo o rischio connesso al libero deflusso delle acque e a eventuali fenomeni esondativi, che la norma in esame inten-
derebbe impedire.
Secondo la prospettazione attorea anche l'indicazione proveniente dal Genio
Civile circa la necessità che il si munisse di autorizzazioni o con- Pt_1
cessioni in sanatoria (cfr. nota del 26 maggio 2016) non sarebbe coerente con la normativa di settore. Infatti, l'art. 97 r.d. n. 523/1904 specificherebbe quali siano interventi assentibili, anche ex post, da parte dell'Amministrazione di competenza.
12. I motivi sono destituiti di fondamento.
Infatti, come risultante dalla nota del 26 maggio 2026 prot. 2016, inviata dalla al a seguito del sopral- Controparte_1 Parte_1
luogo eseguito in data 29 luglio 2015 veniva accertato che:
- il tratto di alveo del Torrente ON TA, che si si insinua in una gola tra i rilievi di Calvario e Fontana Vecchia, dove assume una morfologia tipica-
mente torrentizia con improvvisi salti di quota (oltre i 2 metri) per poi con-
fluire nel Torrente Reviola, risultava interessato da un percorso naturistico:
per tali finalità sulle pareti rocciose che costituiscono i versanti dei Torrente,
erano state poste in opera corde di acciaio mediante chiodature metalliche.
Con il successivo sopralluogo del 7 agosto 2015 veniva accertato che:
-il tratto di alveo del Torrente TI, in località Fontana TO, che si insi-
nua in una gola chiamata Forra- del TI, meglio conosciuta come le Gole
di Caccaviola, dove assume una morfologia tipicamente torrentizia con im-
provvisi salti di quota (oltre i 5 metri), risultava interessato da un ulteriore 12
percorso avventura;
la "strada ferrata" di detto percorso era costituita da una serie di cavi metallici ancorati agli alberi mentre nel tratto incassato sulle pareti rocciose dei versanti altri cavi in acciaio erano stati fissati sempre con l'ausilio di chiodature metalliche.
Inoltre, in data 2 marzo 2016, a seguito della richiesta del Corpo Forestale
dello Stato — Comando Stazione di RE NI, veniva espletato un ul-
teriore sopralluogo lungo il Torrente ON TA, con il quale veniva ulte-
riormente accertata la presenza dei cavi metallici alle pareti rocciose.
Pertanto, non avendo l'Ufficio del Genio Civile riscontrato autorizza-
zioni/concessioni idrauliche riferite all'allestimento dei percorsi sopra de-
scritti, con particolare riferimento a tutte le opere realizzate per raggiungere e frequentare gli stessi, tra cui staccionate, ponticelli e quanto altro interfe-
rente con gli alvei dei corsi d'acqua demaniali e relative fasce di servitù idrau-
liche, ravvisando la violazione dell'art. 93 r.d. 523/1904, invitava il Pt_1
alla regolarizzazione;
non avendo il provveduto in tal senso, dopo Pt_1
la comunicazione di avvio del procedimento del 22 giungo 2017, finalizzata all'adozione dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 378 della l. n. 2248 del 1865, all. F, si è proceduto all'adozione di detta ordinanza prot. n. 2018.0525613, del 9 agosto 2018, poi impugnata dal
Pt_1
12.1. Ciò posto, le censure del circa la non necessità di alcuna au- Pt_1
torizzazione, sono destituite di fondamento in quanto è indiscusso che siano state eseguite le opere innanzi indicate per la fruizione del percorso avventura nell'ambito dell'alveo del Torrente ON TA e del Torrente TI senza il nulla osta idraulico prescritto dall'art. 93 del Regio decreto 25/07/1904 13
(“Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici
e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde
fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.
Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi
e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti”).
12.2. Emerge claris verbis dalla lettura della norma come detta autorizza-
zione debba essere richiesta per ogni opera da realizzare all'interno degli al-
vei delle acque pubbliche (fra cui i torrenti).
12.2.1. Non appare pertanto ravvisabile alcuna contraddittorietà nell'ordi-
nanza oggetto di impugnativa, adottata sulla base del presupposto che il Co-
mune di non aveva proceduto a richiedere detto nulla osta, Parte_1
neppure in sanatoria, come pure richiesto dall'Ufficio del Genio Civile, in quanto il richiamo relativo alla mancanza di documenti atti a dimostrare l'in-
terferenza dei percorsi con l'alveo dei torrenti, non implica affatto la non necessità dell'autorizzazione prescritta dall'art. 93 del r.d. 523/1904, essendo semmai riferita alla non autorizzabilità delle indicate opere, ai sensi del cen-
nato articolo, che demanda alla discrezionalità tecnica dell'Ufficio del Genio
Civile la relativa valutazione – previa redazione dello studio idraulico da parte dell'istante - in quanto in grado di interferire con il regime delle acque o alla non autorizzabilità, ex se, delle stesse, ai sensi del successivo art. 96.
Infatti l'art. 96 contiene un'elencazione di lavori ed atti vietati in modo asso-
luto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese (Cass. civ., Sez. II, 24
gennaio 2013, n. 1744) in quanto presuntivamente ritenuti pericolosi, sulla base della stessa valutazione compiuta dal legislatore (Corte cost. ord., 03
dicembre 1987, n. 471). 14
12.2.2. Non coglie poi nel segno la deduzione attorea, secondo la quale solo le opere indicate nel successivo art. 97 necessiterebbero di espressa autoriz-
zazione, posto che detto articolo, nell'individuare alcune ipotesi necessitanti di espressa autorizzazione del Prefetto – successivamente Ingegneri capo de-
gli Uffici del Genio Civile - e sotto l'osservanza delle condizioni dal mede-
simo imposte, individua delle opere che per loro natura possono essere auto-
rizzate (solo) nell'osservanza di determinate condizioni, senza escludere la necessità di autorizzazione di tutte le opere da realizzarsi all'interno degli alvei, ai sensi del precedente art. 93, avente una propria autonomia e che altrimenti sarebbe privo di senso.
12.3. Da ciò la legittimità dell'ordinanza di rimessione in pristino.
12.3.1. Infatti, come ritenuto da Cass. pen., sez. VI, Sentenza, 22 gennaio
2015, n. 11308., il divieto di eseguire opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi,
scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'au-
torità amministrativa, di cui all'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, integra una contravvenzione la cui permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori e delle opere non autorizzate poste in essere, mentre gli ulteriori effetti dannosi o pericolosi derivanti dal mantenimento delle opere eseguite non integrano ipotesi di reato ma determinano l'eventuale intervento della P.A., tenuta, in attuazione dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. F, all'esecu-
zione degli indispensabili lavori di ripristino.
Essendo state le opere non autorizzate eseguite dal il relativo ripri- Pt_1
stino non poteva pertanto che essere a carico del medesimo ente locale.
13. Con i motivi di ricorso articolati avverso la diffida ad impedire la frui-
zione di percorsi attrezzati il deduce la violazione delle garanzie Pt_1 15
partecipative previste dalla l. n. 241/90 ed eccesso di potere per erronea va-
lutazione dei presupposti di fatto, carenza di istruttoria e di motivazione.
L'amministrazione regionale infatti, ad avviso del non avrebbe pre- Pt_1
ventivamente significato, con la comunicazione di avvio del procedimento,
all'ente i profili di pericolosità dei percorsi naturalistici in questione, impe-
dendo così alla parte ricorrente di adeguatamente controdedurre ex art. 10, l.
241/90, in ordine ad essi nel corso del procedimento il quale, viceversa, sa-
rebbe stato interamente imperniato sulla presunta assenza di autorizzazioni idrauliche da parte degli impianti, in tesi attorea muniti per contro di attesta-
zione di conformità alle norme internazionali in materia di percorsi acroba-
tici. Né, in tesi, sarebbe applicabile l'art. 21 octies, comma 2 l. 241/90, posto che il avrebbe potuto rappresentare l'assenza di pericolosità dei per- Pt_1
corsi nel corso del procedimento.
13.1. Le censure sono prive di pregio in quanto, come evidenziato nel prov-
vedimento, la pericolosità del percorso, tra l'altro privo del necessario nulla osta idraulico, oltre che risultare dagli esiti del sopralluogo era evincibile dallo stesso collaudo effettuato dai competenti Uffici comunali, richiamato nell'ordinanza di diffida, laddove richiama il paragrafo 4 “Stato di fatto delle
pareti” che precisa “I fenomeni di frana, distacco di blocco – ribaltamento
di pareti – colate di detrito, determinano pericolo costante ed ineliminabile;
conseguentemente il percorso è caratterizzato da un livello di rischio signi-
ficativo ed ineliminabile”.
Ciò posto l'Ufficio del Genio Civile, in assenza tra l'altro di ogni richiesta di autorizzazione, ex art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 da parte del Pt_1
idonea a comprovare la sicurezza idraulica e la stabilità delle sponde, e stante 16
l'accertata – ad opera dello stesso tecnico del – in sede di collaudo, Pt_1
pericolosità del percorso, ha legittimamente, non solo ordinato il ripristino dello stato dei luoghi ma, nelle more di detto ripristino, vietato la fruizione del percorso.
13.2. Pertanto ben può applicarsi alla fattispecie de qua il disposto dell'art. 21 octies, comma 2 l. 241/90, essendo risultato all'esito del giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, non avendo tra l'altro il neppure nel corso del Pt_1
giudizio, depositato alcuna documentazione tecnica atta a dimostrare la non pericolosità del percorso de quo e allegato in che modo la sua partecipazione al procedimento avrebbe potuto condurre ad un diverso esito.
13.2.1. Come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons.
Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2024 n. 7968) l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241 del 1990 non inficia la legittimità
del provvedimento finale, in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, laddove l'amministrazione dimostri in giudizio che il con-
tenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in con-
creto adottato. Attesa peraltro la natura di prova diabolica della dimostra-
zione richiesta all'amministrazione, essa di traduce nell'onere, per il privato,
di dimostrare che, "ove fosse stato reso edotto dell'avvio del procedimento,
sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da orientare in modo diverso le scelte dell'amministrazione procedente" (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2024 n. 6449 nonché, di recente, 20
marzo 2025 n. 2287).
Conseguentemente, alla stregua di quanto rilevato e illustrato più sopra, non 17
emergono circostanze che militino per l'inapplicabilità della previsione nor-
mativa di cui al citato art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990.
13.3. Peraltro solo ad abundantiam, non risultando intervenuto il provvedi-
mento finale di diniego, atto a determinare l'improcedibilità del presente ri-
corso per sopravvenuta carenza di interesse, si evidenzia come dalle difese della si evinca come la stessa abbia nelle more del giudizio innanzi CP_1
al T.a.r. Campania, a seguito della successiva richiesta di autorizzazione idraulica da parte del adottato una nota di comunicazione dei motivi Pt_1
ostativi all'accoglimento di tale autorizzazione.
14. Il ricorso va dunque respinto.
15. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di lite,
avendo la articolato mere difese in fatto, senza prendere posizione CP_1
sui motivi di ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione in epigrafe indicato:
Lo rigetta
Compensa le spese di lite.
Così deciso nelle camere di consiglio tenute in data 9 aprile 2025 e 8 maggio
2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Diana CAMINITI Dott. Antonio Pietro M. LAMORGESE