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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2612/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Di Legami Rosario;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Di Legami Rosario;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note scritte depositate il
23/06/2025.
Conclusioni del P.M.: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 26/05/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza n.
782/1996 emessa da questo Tribunale il 21/03/1996 nei seguenti termini, parzialmente modificati con le note depositate il 13/06/2025:
“Si chiede che codesto Tribunale, previa fissazione udienza di comparizione delle parti, voglia disporre la modifica delle condizioni della sentenza di
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio del 21/03/1996, annullando e revocando il beneficio della assegnazione della casa familiare in favore della
Dott.ssa dell'immobile in via Lo Bianco, per le causali di cui in Parte_1 narrativa.”
2. Le superiori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, atteso che non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, uditi i procuratori della parti e il Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
1) prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e - Parte_1 Controparte_1 delle condizioni del divorzio pronunziato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 782/1996 del 21/03/1996;
2) nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2612/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Di Legami Rosario;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Di Legami Rosario;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note scritte depositate il
23/06/2025.
Conclusioni del P.M.: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 26/05/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza n.
782/1996 emessa da questo Tribunale il 21/03/1996 nei seguenti termini, parzialmente modificati con le note depositate il 13/06/2025:
“Si chiede che codesto Tribunale, previa fissazione udienza di comparizione delle parti, voglia disporre la modifica delle condizioni della sentenza di
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio del 21/03/1996, annullando e revocando il beneficio della assegnazione della casa familiare in favore della
Dott.ssa dell'immobile in via Lo Bianco, per le causali di cui in Parte_1 narrativa.”
2. Le superiori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, atteso che non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, uditi i procuratori della parti e il Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
1) prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e - Parte_1 Controparte_1 delle condizioni del divorzio pronunziato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 782/1996 del 21/03/1996;
2) nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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