Ordinanza cautelare 9 febbraio 2024
Sentenza 26 maggio 2025
Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Improcedibile
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 26/05/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 00922/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale socio amministratore unico pro tempore della -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e quale amministratore unico pro tempore della -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Righi, Alberto Morbidelli e Federico Faldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Pistoia, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Paci e Claudia Galigani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. -OMISSIS- del Comune di Pistoia, Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio, Responsabile del procedimento Arch. -OMISSIS-, “di demolizione ai sensi dell'art. 196 LR 65/14 e contestuale annullamento in autotutela di sanzione pecuniaria prot. -OMISSIS-”;
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del Comune di Pistoia, Servizio Sviluppo Economico e Demografico, U.O.C. SUAP Privacy e Statistica, notificato il 28/12/2023, avente ad oggetto “Provvedimento di chiusura della media struttura di vendita ubicata in -OMISSIS-, ai sensi dell''art. 113, comma 1, L.R. 62/2018 (Codice del Commercio), per violazione dell''art. 18, comma 1, della medesima legge, e contestuale archiviazione del procedimento finalizzato alla decadenza dei titoli autorizzatori (subingressi n. -OMISSIS-) relativi alla media struttura di vendita ubicata presso la “serra a V”, corrispondente all''attuale -OMISSIS-, ai sensi dell''art. 125, comma 1, lett. c), della L.R. 62/2018”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6/12/2024:
- del provvedimento del -OMISSIS- del Comune di Pistoia, Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio, di diniego di permesso di costruire condizionato ai sensi dell'art. 17 comma 7 del Regolamento edilizio comunale, a firma dell'Arch. Flosi Cheli, avente ad oggetto “pratica suap n. -OMISSIS- diniego all'endoprocedimento per parere urbanistico ed edilizio relativo a richiesta di permesso di costruire, pratica edilizia nr. -OMISSIS-, trasmesso ai ricorrenti con nota prot. -OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29/4/2025:
per l'accertamento:
- dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso serbato dal Comune di Pistoia in relazione all'istanza presentata in data -OMISSIS- di “richiesta permesso di costruire per l'installazione di serre e manufatti aziendali agricoli come definito dall'art. 70 comma 3 lett. a) e b) della L.R. 65/2014 con procedura prevista dall'art. 17 comma 7 del Regolamento edilizio del Comune di Pistoia”
nonché, in subordine, per l'accertamento:
- del silenzio-inadempimento del Comune di Pistoia in relazione sull'istanza presentata in data -OMISSIS- di “richiesta permesso di costruire per l'installazione di serre e manufatti aziendali agricoli come definito dall'art. 70 comma 3 lett. a) e b) della L.R. 65/2014 con procedura prevista dall'art. 17 comma 7 del Regolamento edilizio del Comune di Pistoia” e per la
condanna della medesima Amministrazione all'adempimento dell'obbligo a provvedere positivamente sull'istanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
o in via alternativa per l'annullamento:
- del silenzio-rigetto formatosi in relazione all'istanza presentata in data in data -OMISSIS- di “richiesta permesso di costruire per l'installazione di serre e manufatti aziendali agricoli come definito dall'art. 70 comma 3 lett. a) e b) della L.R. 65/2014 con procedura prevista dall'art. 17 comma 7 del Regolamento edilizio del Comune di Pistoia”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ai fini della decisione della causa, rilevano le seguenti circostanze di fatto:
- nel maggio 2010, la P.M. del Comune di Pistoia accertava l’esecuzione di opere abusive su un suolo in proprietà del sig. -OMISSIS-, identificato al NCT del Comune di Pistoia al -OMISSIS-, e consistenti nella “ Realizzazione di nuova costruzione in assenza di permesso per costruire e più precisamente di una insieme di opere e strutture tra loro organicamente collegate e aventi utilizzazione commerciale costituenti la struttura di vendita (Garden-Center) della azienda GreenHouse s.r.l.. Le strutture sono date da un grande spazio espositivo coperto (struttura 1) da una serra coperta (struttura 2) e da uno spazio di collegamento. ”;
- in particolare, si trattava della realizzazione di due strutture, di cui la prima, estesa per una superficie di mq 3190, era adibita a spazio espositivo, e la seconda, costituente una serra con una estensione di mq 1500 circa; dette strutture erano collegate da una zona aperta utilizzata come spazio espositivo avente una superficie di mq 410;
- per le suddette opere, i ricorrenti presentavano domanda di sanatoria, che veniva denegata con provvedimento del -OMISSIS-;
- avverso il prefato diniego, i ricorrenti proponevano ricorso al Tar AN, che, con sentenza n. 953/2017, lo rigettava;
- in data -OMISSIS-, il Comune di Pistoia adottava l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui ingiungeva ai ricorrenti la demolizione delle descritte opere abusive;
- nel dicembre 2017, i ricorrenti presentavano due distinte istanze di sanatoria edilizia, che venivano denegate con provvedimenti del -OMISSIS-;
- avverso l’ordinanza di demolizione del 2017, i ricorrenti proponevano un nuovo ricorso al Tar AN, che, con sentenza n. 175/2019, lo dichiarava improcedibile, attesa la successiva presentazione delle domande di sanatoria;
- avverso i predetti due dinieghi di sanatoria, i ricorrenti proponevano due distinti ricorsi innanzi al Tar AN, recanti nrg 180/2019 e nrg 182/2019, definiti con sentenze di rigetto n. 896/2023 e 898/2023, avverso le quali parte ricorrente proponeva appello, ad oggi pendente;
- in data -OMISSIS-, la P.M. del Comune di Pistoia accertava l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-/2017 e, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, l’Ufficio comunale competente irrogava la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis , d.P.R. n. 380/2001;
- in data -OMISSIS-, il Comune di Pistoia adottava l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui annullava in autotutela il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria e ingiungeva nuovamente ai ricorrenti la demolizione delle descritte opere edilizie;
- in data -OMISSIS-, il SUAP del Comune di Pistoia, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, disponeva la chiusura della media struttura di vendita esercitata nei predetti immobili abusivi;
- detti ultimi provvedimenti venivano impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
- in data 22 dicembre 2023, con istanza prima modificata in data 14 marzo 2024 e poi sostituita in data 28 giugno 2024, i ricorrenti richiedevano al Comune di Pistoia il rilascio di permesso di costruire ai sensi dell’art. 17, comma 7, del R.E. dell’ente locale
- la Sezione, con ordinanza del 8 febbraio 2024, n. 82, accoglieva la proposta domanda cautelare, sulla base della pendenza della prefata istanza di rilascio di permesso di costruire;
- con provvedimento del -OMISSIS-, il Comune di Pistoia respingeva la predetta richiesta di permesso di costruire;
- avverso il prefato diniego i ricorrenti proponevano un primo ricorso per motivi aggiunti.
- in prossimità dell’udienza di merito, parte ricorrente proponeva un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, recante una domanda di accertamento di formazione del silenzio assenso sull’ulteriore istanza di rilascio di permesso di costruire presentata in data 12 dicembre 2024 e, in subordine, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Pistoia sulla medesima istanza e, in via alternativa, per l’annullamento del silenzio-rigetto eventualmente formatosi sulla medesima istanza.
2. Con il ricorso introduttivo, proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e l’ordine di chiusura dell’attività, sono stati prospettati i seguenti motivi:
- “ I. IMPROCEDIBILITÀ PER L’INTERVENUTA CADUCAZIONE DELL’ORIGINARIA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. -OMISSIS- DEL -OMISSIS-. SULL’ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. ”.
Con il primo mezzo di ricorso i ricorrenti chiedono la declaratoria di improcedibilità del ricorso conseguente alla asserita caducazione dell’ordinanza di demolizione determinata dalla presentazione, successiva alla sua adozione, dell’istanza di rilascio del permesso di costruire.
Ad avviso dei ricorrenti, detto effetto caducatorio si estenderebbe anche al provvedimento di chiusura dell’esercizio di vendita adottato dal SUAP.
- “ II. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA SANATORIA EDILIZIA DEL -OMISSIS-, IN DIPENDENZA DELL’APPELLO AVVERSO LE SENTENZE DELLA III SEZIONE DEL TAR TOSCANA NN. 896 E 898 DEL 6.10.2023 ”.
Con il mezzo in esame, i ricorrenti deducono che la proposizione di appello avverso le sentenze della Sezione di rigetto dei ricorsi proposti avverso i dinieghi di sanatoria, assunti a fondamento dell’ordinanza di demolizione impugnata, genererebbero un effetto viziante nei confronti dell’ingiunzione medesima.
In sostanza, l’eventuale accoglimento degli appelli determinerebbe la caducazione dell’unico presupposto assunto dall’ordinanza impugnata, costituito dai prefati dinieghi di sanatoria.
- “ III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 E DELL’ART. 113 DELLA L.R. 62/2018; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI; ULTERIORE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA SANATORIA EDILIZIA DEL -OMISSIS- IN RELAZIONE AL PRIMO MOTIVO DI RICORSO. ”.
Con il motivo in esame parte ricorrente censura in particolare il provvedimento di chiusura della struttura di vendita, che sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 18, comma 4, della L.R. n. 62/2018 sul commercio, nella parte in cui statuisce che: “ L’autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso di costruire ”.
Nella prospettazione attorea, “ l’auspicato ” accoglimento dell’appello avverso la sentenza di rigetto del ricorso proposto avverso il diniego di sanatoria costituirebbe fattore dirimente della questione, perché la sanatoria costituirebbe l’idoneo titolo edilizio per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita.
- “ IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 113, COMMA 1, E DELL’ART. 18 DELLA L.R. 62/2018; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI; ULTERIORE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ”.
Nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi che il provvedimento di chiusura dell’attività fosse riconducibile ad un esercizio abusivo del commercio, esso sarebbe illegittimo, perché al massimo si tratterebbe nel caso di specie di chiusura per difetto del titolo edilizio.
3. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso il diniego di rilascio di permesso di costruire del -OMISSIS-, sono stati proposte le seguenti censure:
- “ I. PRIMO MOTIVO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI RICAVABILI DALL’ART. 1, COMMI 1, 2 E 2 BIS, DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI RICAVABILI DALL’ART. 3 DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE (CON RIFERIMENTO AL PRIMO MOTIVO OSTATIVO DEL DINIEGO DEL 1° OTTOBRE 2024) DEGLI ARTT. 76 E 91, COMMA 1, DELLE N.T.A. DEL R.U. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ”.
In primo luogo, parte ricorrente censura il diniego impugnato nella parte in cui esso ha assunto che l’istanza fosse da rubricare come rilascio di permesso di costruire ai sensi dell’art. 134 della LRT n. 65/2014 e non come permesso di costruire cd “ condizionato ”, ai sensi dell’art. 17, comma 7, del Regolamento Edilizio comunale.
Ad avviso dei ricorrenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 e 91 del Regolamento Urbanistico, essi avrebbero legittimamente richiesto il prefato titolo, trattandosi di area agricola dove è possibile realizzare una serra per la protezione culturale e la correlata commercializzazione dei prodotti agricoli connessi con l’attività agricola esercitata.
Nella prospettazione di parte ricorrente, sarebbe erroneo il richiamo nel provvedimento impugnato della prescrizione di cui all’art. 70, comma 3, lett. a) e b), della LRT n. 65/2014.
In secondo luogo, le censure di parte ricorrente si affiggono sul riferimento contenuto nel provvedimento impugnato alla “ DE ”, quale ditta titolare di un contratto di comodato d’uso con la GLR Immobiliare, proprietaria del fondo e sul conseguente difetto di legittimazione dei ricorrenti a richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Con riferimento alla contestazione del mancato deposito di contratti d’affitto registrati, i ricorrenti assumono di aver depositato agli atti del procedimento i richiesti contratti d’affitto, modificati in data 28 giugno 2024 e che i medesimi sono stati poi registrati in data -OMISSIS-.
Con riferimento alla terza motivazione ostativa, riguardante il rischio idraulico, parte ricorrente ritiene di avere esaustivamente adempiuto agli obblighi procedimentali tramite delle relazioni tecniche, e, in particolare, con la relazione geologica, che ha esposto le modalità di superamento del rischio idrogeologico.
- “ II. SECONDO MOTIVO ILLEGITTIMA RIATTIVAZIONE DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. -OMISSIS- DEL -OMISSIS- ORMAI CADUCATA E INEFFICACE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE DEL 22 DICEMBRE 2023 AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO. ”.
Con il secondo motivo, parte ricorrente censura il diniego impugnato nella parte in cui dispone la “ riattivazione ” degli effetti dell’ordinanza di demolizione.
4. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha domandato l’accertamento del silenzio assenso su una nuova istanza di rilascio di titolo in sanatoria dalla medesima presentata in data 12 dicembre 2024, ovvero, in via subordinata, per la declaratoria della illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla predetta istanza, ovvero ancora per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sulla medesima richiesta, ove qualificata istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria.
4.1 In particolare, a sostegno del predetto ricorso parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
- “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, comma 8, DPR 6 giugno 2001 n. 380 nonché dell’art. 20 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 141 e 142 della Legge Regionale AN 10 novembre 2014 n. 65. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e dei principi di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione. ”.
Con il primo mezzo, parte ricorrente assume che sull’istanza di rilascio di permesso di costruire presentata in data 12 dicembre 2024 si sia formato il silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 142, comma 13, della LRT n. 65/2014.
- “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 L. 241/1990 in relazione all’art. 20 D.P.R 380/2001 e 142 LRT 65/2014. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, dei principi di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta. ”.
Il secondo motivo reca la domanda subordinata di declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza del 12 dicembre 2024 di rilascio di permesso di costruire.
- “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 comma 3 D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 209 LRT del 10 novembre 2014 n. 65. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, dei principi di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta. ”.
Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto la domanda caducatoria conseguente alla qualificazione del silenzio serbato dal Comune di Pistoia sulla predetta istanza come silenzio rigetto del permesso di costruire in sanatoria.
5. Il Comune di Pistoia si è costituito in giudizio e ha depositato documentazione e memorie difensive, concludendo per il rigetto dei gravami proposti.
6. All’udienza del 30 aprile 2025 le parti hanno rinunciato a verbale ai termini a difesa in relazione al secondo ricorso per motivi aggiunti e la causa è stata assunta in decisione previo avviso ex art. 73, comma 3, cpa circa una possibile inammissibilità in parte del ricorso introduttivo per violazione dell’art. 40, comma 1, cpa.
7. Ritiene il Collegio di prendere abbrivio dall’esame del ricorso introduttivo, il quale è manifestamente infondato per le ragioni che seguono.
8. Quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi come esso non rechi un mezzo di impugnazione, ma una domanda atipica di declaratoria di improcedibilità, sulla base di un preteso effetto caducante dell’ordinanza di demolizione impugnata, determinato dalla presentazione di una domanda di rilascio di permesso di costruire successivamente alla sua adozione.
8.1 Al netto della inammissibilità del predetto mezzo di impugnazione, atteso che esso non reca alcuna censura, in violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), cpa, detto motivo risulta manifestamente infondato alla luce delle seguenti considerazioni.
Invero, la Sezione ritiene di rimeditare l’orientamento sinora dalla stessa seguito e sulla base del quale dalla presentazione di un’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria sorgeva un effetto caducante dell’ordinanza di demolizione oggetto della domanda caducatoria, determinando la conseguente pronuncia di improcedibilità della medesima per carenza sopravvenuta di interesse.
Il rigetto della richiesta della declaratoria di improcedibilità veicolata con il mezzo in esame si fonda sull’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui il Collegio intende aderire, secondo cui: “ deve ritenersi superato l'orientamento per il quale la presentazione dell'istanza di sanatoria debba per ciò solo comportare l'improcedibilità del ricorso proposto avverso la misura sanzionatoria dell'abuso. Come la Sezione ha avuto modo di affermare, con posizione non soggetta a successive rimeditazioni, la presentazione di una istanza di accertamento di conformità "non determina l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza di demolizione, ma comporta soltanto un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria. ” (Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 2 dicembre 2022, n. 10590; ex pluris in senso conforme: Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 4 gennaio 2023, n. 137; Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 8 luglio 2022, n. 5746; Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 1 dicembre 2020, n. 7614).
Peraltro, il predetto orientamento del Consiglio di Stato è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza di primo grado, che afferma condivisibilmente che: “ la proposizione della istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 non valga, di per sé, ad incidere sulla legittimità del precedente provvedimento repressivo, causandone, al più, una temporanea inefficacia in relazione alla decorrenza del termine di 60 giorni previsto dalla norma stessa perché l’Amministrazione si pronunci, decorso il quale si forma appunto il silenzio – rigetto sull’istanza. Se infatti si sostenesse che l’Amministrazione, nell’ipotesi in cui debba operare un rigetto esplicito o implicito dell’istanza di accertamento di conformità, abbia l’obbligo di riadottare l’ordinanza di demolizione, ciò equivarrebbe a riconoscere in capo ad un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, un inammissibile potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento (cfr. in termini T.A.R. Palermo, sez. II, 7 settembre, 2020 n. 1838 e 27 dicembre 2022, n. 3751).
In sostanza, la mera presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non ha efficacia caducante rispetto all’ordinanza di demolizione, ma ne determina solo la temporanea inefficacia e ineseguibilità fino all’eventuale rigetto della domanda, a seguito del quale riprende a decorrere il termine per l’esecuzione e, in caso d’inottemperanza, può essere disposta l’acquisizione dell’opera abusiva senza necessità dell’adozione di una nuova ingiunzione o concessione di un nuovo termine di novanta giorni (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. II, 18 dicembre 2024, n. 10180; sez. VII, 15 giugno 2023, n. 5909; sez. VI, 25 ottobre 2022, n. 9070). ” ( ex pluris : Tar Palermo, II Sezione, sentenza del 28 aprile 2025, n. 905).
8.1 Alla luce delle superiori considerazioni va pertanto respinta la richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, perché essa risulta in stato di quiescenza, senza che la presentazione di istanze di rilascio di permessi di costruire postumi possa incidere sul regime giuridico della sua validità.
9. Del pari è manifestamente infondato il secondo mezzo di ricorso, che assume l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per la pendenza dell’appello in Consiglio di Stato proposto avverso le sentenze di questo Tribunale, che hanno rigettato i ricorsi proposti avverso i dinieghi di sanatoria costituenti il substrato fattuale dell’ingiunzione impugnata con il ricorso in scrutinio.
9.1 In tale prospettiva, va rilevato che la mera pendenza del giudizio di appello avverso le sentenze del questo Tar, che hanno rigettato i ricorsi avverso i dinieghi di sanatoria, non solo non esplica un effetto viziante sul regime di validità dell’ordinanza di demolizione impugnata, ma rappresenta ragione della doverosità della sua adozione, atteso che le sentenze non sospese del giudice di primo grado sono esecutive ( cfr. art. 112, lett. b), cpa) e, pertanto, si impongono nel loro contenuto cogente ai soggetti tenuti ad ottemperare alle stesse.
10. Del pari manifestamente infondate sono le censure proposte avverso il provvedimento di chiusura dell’attività commerciale esercitata da parte ricorrente sugli immobili per cui è causa.
In senso reiettivo, è sufficiente richiamare il chiaro dettato della disposizione recata dall’art. 18, comma 4, della LRT n. 62/2018, in base alla quale le autorizzazioni all’apertura delle medie strutture di vendita è “ … rilasciata contestualmente al permesso di costruire ”, con ciò traguardando l’elementare esigenza che non può essere legittimamente esercitata un’attività commerciale in un immobile abusivamente realizzato, quale, per le ragioni viste, è da considerare la struttura in titolarità di parte ricorrente perlomeno al momento di adozione del provvedimento di chiusura.
Quanto alla possibilità di far discendere un effetto viziante dalla mera proposizione dell’appello avverso le sentenze di rigetto dei ricorsi per l’annullamento dei dinieghi di sanatoria, valgono le considerazioni già svolte sub 9.1, che, per sinteticità, si danno per richiamate.
11. In definitiva, il ricorso introduttivo è complessivamente infondato e da rigettare.
12. Del pari infondato è il primo ricorso per motivi aggiunti.
13. Con il gravame in scrutinio parte ricorrente ha veicolato la domanda caducatoria del diniego di permesso di costruire della corrispondente istanza dalla medesima presentata al Comune di Pistoia in data 22 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 17, comma 7, del Regolamento edilizio comunale.
In particolare, il predetto diniego è fondato sulle seguenti ragioni: “ la GH Piante Societa’ Agricola Semplice intestataria della domanda si qualifica nella richiesta di permesso per costruire, quadro a) come “locatario”; necessita pertanto idoneo titolo a intervenire al fine della definizione del procedimento in oggetto; - Si rileva inoltre che come indicato nella relazione agli atti, la serra denominata a “V” risulta di proprietà della GLR immobiliare con contratto di comodato con la società Greenhouse, non risulta pertanto presente titolo ad intervenire al fine della definizione del procedimento in oggetto; - L’oggetto della domanda di permesso per costruire ai sensi dell’art.134 della l.r.65/2014, è indicato agli atti come “Permesso di Costruire Condizionato ai sensi dell’art. 17 comma 7 del rec per realizzazione di un garden center”. La nuova progettazione potrà riguardare l’”installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’art.70 comma 3 lettera a)e b) l.r.t. 65/2014”che non possono avere funzione diversa da quella di protezione colturale, si richiede pertanto la rettifica della domanda e di tutta la documentazione agli atti; … ”.
13.1 Il diniego impugnato si inquadra, pertanto, nella categoria degli atti plurimotivati, in quanto fondato su una pluralità di ragioni ostative autonome e per il quale è dunque “… sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici per sostenere il provvedimento, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi, poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 29 settembre 2023, n. 08593; Cons. Stato, sez. II, 16 giugno 2022, n. 4939 con richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 3160 del 2022; n. 3026 del 2022; Sez. IV, n. 438 del 2022 e n. 2403 del 2020). ” (da ultimo ed ex pluris : Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 20 maggio 2025, n. 4320).
13.2 Così fissato il thema decidendum , rileva il Collegio che la disposizione recata dal prefato art. 17, comma 7, del Regolamento Edilizio del Comune di Pistoia così recita: “ Qualora si debba provvedere alla demolizione di opere realizzate o mantenute in essere senza averne titolo, e tale demolizione comporti l’interruzione di attività produttive, siano esse commerciali, manufatturiere od agricole, su istanza dell’impresa interessata può essere concordato con l’Amministrazione, per atto scritto e registrato ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 della legge 241, un programma di lavori di demolizione delle opere abusive, della durata massima di tre anni e garantito da fidejussioni adeguate, che consenta il mantenimento, anche se ridotto, delle attività di impresa, quando gli edifici od i manufatti di qualsiasi genere necessari per l’esercizio dell’attività siano consentiti dagli strumenti urbanistici in vigore e dalla normativa regionale, in tal caso, dietro prestazione di apposita garanzia escutibile a prima richiesta dall’Amministrazione in caso di mancato rispetto di quanto convenuto, potrà essere rilasciato il titolo necessario per i manufatti da realizzare, cui sarà allegato l’atto scritto e registrato inerente il cronoprogramma dei lavori di demolizione e nuova costruzione. L’agibilità dei nuovi edifici sarà condizionata all’avvenuta completa demolizione delle opere abusive. ”.
13.3 Prima di procedere alla interpretazione della predetta disposizione regolamentare, il Collegio ritiene necessario premettere alcune considerazioni sul quadro generale di riferimento.
In detta prospettiva, rileva anzitutto il Collegio che la materia “ governo del territorio ”, ricomprendente l’edilizia e l’urbanistica, è assegnata alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione.
In subiecta materia , il riparto tra competenze legislative statali e competenze legislative regionali si declina nel senso di ritenere riservata alla legislazione statale la determinazione dei principi fondamentali della materia, a cui deve uniformarsi la conseguente competenza legislativa regionale.
In tale contesto, la individuazione delle tipologie dei titoli edilizi, con la correlativa indicazione degli interventi con essi assentibili, appartiene alla competenza legislativa statale esclusiva, costituendo la corrispondente previsione principio generale della materia, idoneo a vincolare l’esercizio della concorrente competenza legislativa regionale.
Deve anche osservarsi che la legislazione statale che prevede la disciplina dei titoli edilizi rappresenta altresì norma di riforma economica sociale, costituente precipuo limite anche all’esercizio della competenza legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale.
In tale ambito, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che: “ le norme del t.u. edilizia concernenti i titoli abilitativi sono norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto di queste condividono "le caratteristiche salienti" che vanno individuate "nel contenuto riformatore e nell'attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza" (sentenza n. 24 del 2022). Esse, d'altro canto, "rispond[o]no complessivamente ad un interesse unitario ed esig[o]no, pertanto, un'attuazione su tutto il territorio nazionale" (sentenza n. 198 del 2018). ” (Corte costituzionale, sentenza del 9 maggio 2023, n. 90).
13.4 Ciò posto in termini generali, rileva il Collegio che l’art. 17, comma 7, del Regolamento edilizio del Comune di Pistoia non può essere letto come disposizione che introduce nell’ordinamento un titolo edilizio eccentrico e diverso rispetto a quelli previsti dalla normativa statale come recata dal d.P.R. n. 380/2001.
La predetta interpretazione della disposizione in esame condurrebbe alla sua disapplicazione d’ufficio da parte del giudice amministrativo, in applicazione del generale canone del iura novit curia .
13.5 In detto contesto, non può pertanto condividersi l’impostazione di parte ricorrente, nella parte in cui essa ricostruisce la predetta disposizione regolamentare come legittimante il rilascio di un permesso di costruire cd. condizionato al parziale rispristino delle opere abusive, perché la predetta interpretazione contrasterebbe frontalmente con la tipicità dei titoli edilizi previsti dal d.P.R. n. 380/2001, costituente, sul punto, normativa recante principi fondamentali della materia.
In sostanza, ciò che non è consentito alla legge regionale a fortiori non può essere consentito ad un Regolamento edilizio comunale, il cui inserimento nella gerarchia delle fonti è peraltro persino dubbio ( cfr. Tar Liguria, II Sezione, sentenza del 14 marzo 2025, nr. 304).
14. Ad avviso del Collegio, la disposizione regolamentare in scrutinio va correttamente interpretata nel senso che essa prevede un particolare iter procedimentale di rilascio di un titolo edilizio “ tipico ”.
In sostanza, la divisata disposizione prevede che, nel caso, come quello di specie, in cui la demolizione di opere realizzate sine titulo possa determinare l’interruzione di attività produttive, gli interessati possono concludere un accordo con il Comune, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/90, avente ad oggetto un cronoprogramma delle demolizioni, di durata massima triennale, al fine di consentire l’esercizio a regime ridotto dell’attività produttiva; solo a seguito dell’integrale demolizione, gli interessati possono richiedere il rilascio di un permesso di costruire per l’esecuzione di opere finalizzate alla realizzazione di manufatti parzialmente assimilabili alla preesistenza abusiva e solo ove conformi alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche.
Pertanto, la disposizione regolamentare in esame, in conformità alla legislazione di riferimento, prevede espressamente che la demolizione delle opere abusive deve essere integrale, tanto che l’ultima alinea della stessa prevede che: “ L’agibilità dei nuovi edifici sarà condizionata all’avvenuta completa demolizione delle opere abusive ” e che solo in seguito alla demolizione integrale delle opere abusive nel rispetto del cronoprogramma, e previa verifica della conformità urbanistica ed edilizia, “potrà essere rilasciato il titolo necessario per i manufatti da realizzare” e non da conservare o da altrimenti sanare .
In altre parole, non è condivisibile la prospettazione attorea nella parte in cui essa muove dall’assunto che la disposizione regolamentare divisata preveda un peculiare titolo edilizio idoneo a evitare la demolizione di parte delle opere abusive, con un implicito effetto di sanatoria.
Come visto, la predetta impostazione determinerebbe il paradossale effetto di consentire ad un regolamento comunale di prevedere un condono edilizio, conducendo alla sicura disapplicazione della disposizione in esame.
È in tale contesto interpretativo che va pertanto letto il provvedimento impugnato, nella parte in cui esso richiama l’art. 70, comma 3, lett. a) e lett. b), della LRT n. 64/2015, quanto alle opere assentibili, che, a sua volta, rinvia all’art. 134 della medesima legge regionale quanto al titolo occorrente (permesso di costruire), legittimamente dichiarando improcedibile l’istanza presentata dai ricorrenti, laddove nel provvedimento impugnato il Comune fa espresso riferimento al fatto che: “ … La nuova progettazione potrà riguardare l’”installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’art.70 comma 3 lettera a)e b) l.r.t. 65/2014”che non possono avere funzione diversa da quella di protezione colturale, si richiede pertanto la rettifica della domanda e di tutta la documentazione agli atti; … “.
Detta ragione ostativa è peraltro dirimente, attesa la sua autosufficienza a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, secondo la teorica dell’atto plurimotivato.
15 In definitiva, il primo ricorso per motivi aggiunti è infondato e da rigettare.
16. Anche il secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato.
17. Con il predetto atto, parte ricorrente ha premesso di avere presentato una nuova istanza di rilascio di permesso di costruire cd condizionato, asseritamente conforme alle richieste di integrazione documentale prospettate dal Comune di Pistoia.
In ragione del silenzio serbato dall’amministrazione comunale, la ricorrente ha graduato tre diverse domande: la prima di accertamento del silenzio assenso sulla richiesta come presentata, ai sensi dell’art. 20, comma 8 del d.P.R. n. 380/2001; la seconda, subordinata alla prima, di declaratoria della illegittimità del silenzio; la terza di caducazione del provvedimento di rigetto tacito dell’istanza, nell’ipotesi in cui l’istanza dovesse essere qualificata come tendente al rilascio di un titolo in sanatoria.
18. Quanto alla domanda di accertamento del silenzio assenso, come già rilevato in sede di scrutinio del primo ricorso per motivi aggiunti, non è configurabile un obbligo di provvedere a carico del Comune rispetto ad un’istanza di rilascio di permesso di costruire formulata ai sensi dell’art. 17, comma 7, del Regolamento edilizio comunale senza la necessaria previa demolizione di tutte le opere edilizie abusive realizzate, se del caso, previo accordo con il medesimo Comune avente ad oggetto il cronoprogramma degli interventi demolitori.
18.1 Per la stessa ragione non è configurabile un silenzio inadempimento del Comune di Pistoia, stante l’inconfigurabilità dell’obbligo di provvedere sull’istanza.
18.2 La domanda caducatoria è inconducente, visto che l’istanza proposta non può essere qualificata come domanda di sanatoria edilizia e ciò, oltre che per la ragioni viste, anche in considerazione della già avvenuta delibazione delle richieste di sanatoria proposte dalla società, che sono state denegate dal Comune di Pistoia con provvedimenti impugnati con ricorsi respinti da questo Tar con sentenza non riformate né altrimenti sospese nella loro efficacia esecutiva.
18.3 Su tale ultimo aspetto, non può non rilevarsi la contrarietà a buona fede del comportamento complessivamente tenuto da parte ricorrente nella vicenda che ci occupa, comportamento tendente a generare un’attività amministrativa meramente defatigatoria, determinante un inutile dispendio di risorse in aperta violazione dell’obbligo di leale cooperazione e buona fede scolpito nell’art. 1, comma 2 bis , della legge n. 241/90.
Infatti, non può non rilevarsi che dal 2011 parte ricorrente ha proposto cinque istanze di rilascio di permesso di costruire, variamente dirette non tanto a sanare gli abusi perpetrati, ma a dilazionare gli effetti repressivi veicolati dalle ordinanze di demolizione che si sono succedute nel tempo, in tal modo lucrando la rendita parassitaria connessa alla illegittima (ed illecita) utilizzazione a fini commerciali di immobili abusivamente realizzati e mantenuti.
In sostanza, il comportamento di parte ricorrente si risolve in un abuso del diritto, vietato ai sensi dell’art. 2 della Costituzione e dall’art. 1175 del c.c., come declinato, quanto ai rapporti giuridici amministrativi, dall’art. 1, comma 2 bis della legge n. 241/90.
Peraltro, l’abuso della sanatoria edilizia, consistente in un utilizzo strumentale e deviante dell’istituto, è stato stigmatizzato di recente dal Consiglio di Stato, che ha affermato che: “ La strumentalizzazione dell’istituto della sanatoria, utilizzato scientemente e sistematicamente per uno scopo concreto diverso e antitetico rispetto alla finalità a cui è per legge deputato (id est la sanatoria in via eccezionale di abusi formali minori e non quella di sottrarre l’intervento al rilascio del titolo edilizio ex ante e all’accertamento di compatibilità urbanistica ex post), ha immediate ricadute sul piano procedimentale e processuale con riguardo:
a) all’insussistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere poiché il ricorso abusivo all’istituto in esame ne determina un ingiustificato sviamento dal fine tipico ed integra una fattispecie di abuso del diritto, nonché di violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede (cfr. Cons. Stato sez. IV, n. 7843 del 2022 ove si rileva l’insussistenza dell’obbligo di provvedere in caso di comportamento del privato violativo dei doveri di collaborazione e buona fede; Cons. Stato, sez. II, n. 2329 del 2024 che ha concluso per la natura abusiva delle reiterate istanze di sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001, presentate al solo scopo di sospendere sine die l’efficacia dell’ordinanza di demolizione, le quali, anziché porre fine all’abuso, finiscono irragionevolmente per protrarlo);
b) alla conseguente inconfigurabilità, in capo alla ditta ricorrente, di una situazione soggettiva suscettibile di tutela nelle forme del rito del silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per la natura illegittima, emulativa ed elusiva dell’interesse rivendicato (sull’impossibilità di tutela del c.d. interesse illegittimo o emulativo, cfr. fra le tante Cons. Stato, sez. I, parere n. 1034 del 2024, sez. IV, nn. 1734 del 2022, 2698 del 2016, sez. V, n. 5870 del 2015).
Le suindicate argomentazioni sono coerenti con le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza più rigorosa circa l’inconfigurabilità di un obbligo a provvedere espressamente, pur a fronte di quanto previsto dal novellato art. 2, comma 1, l. n. 241 del 1990, allorquando l’Amministrazione sia sollecitata a esercitare i propri poteri di autotutela (Cons. Stato, sez. IV, n. 6915 del 2022). ” (Consiglio di Stato, II sezione, sentenza del 19 febbraio 2025, nr. 1394)
19. In definitiva, anche il secondo ricorso per motivi aggiunti è complessivamente infondato e da rigettare.
20. In ultimo, precisa il Collegio che la ritenuta validità dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-/2023, impugnata con il ricorso introduttivo, è efficace a partire dal momento della sua notificazione ai ricorrenti, in quanto l’improcedibilità dell’istanza di rilascio di permesso di costruire, non costituendo una determinazione sul merito della richiesta, in uno con l’attuale efficacia dei dinieghi di sanatoria già intervenuti, sono tutte circostanze idonee ad escludere il possibile ulteriore differimento del dies a quo del termine di novanta giorni per l’esecuzione della demolizione ordinata con la prefata ordinanza.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo, commisurata al numero dei gravami proposti e al conseguente aggravio dell’attività difensiva svolta dal Comune di Pistoia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del costituito Comune di Pistoia, che liquida in complessivi euro 9.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.