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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa VA FA - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15723 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
TRA nato Napoli il 01.10.1982 (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti PISANIELLO MARIA e PEPE ELISA presso i quali elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti PISANIELLO MARIA e PEPE ELISA presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/07/2025, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
Napoli il 26.6.2009. Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli: Persona_1 nato a [...] il [...], e nata ad [...] il [...]. Rappresentavano la Persona_2 volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non
1 più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Con decreto di fissazione ex art. 473 bis 51 c.p.c., il Giudice relatore invitava le parti ad integrare gli accordi in merito all'importo dell'assegno di mantenimento previsto a carico del genitore non collocatario dei figli, concordato in misura eccessivamente esigua, e specificare l'importo dell'assegno unico per i figli e le modalità di percezione dello stesso.
Il P.M. esprimeva parere contrario per le stesse ragioni indicate nel decreto di fissazione udienza.
All'udienza cartolare del 30.10.2025 le parti, con rituali note di udienza depositate in data
23.10.2025, confermavano la volontà di accoglimento del ricorso, con i chiarimenti e le integrazioni ad esso apportate con le predette note.
Il Giudice relatore, preso atto, raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Al P.M. non era richiesto di formulare nuovamente le conclusioni, avendo le parti proceduto ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni degli accordi.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Cessazione della convivenza.
I coniugi vivranno separati fermo restando con l'obbligo del reciproco rispetto. Il sig. Parte_1 continuerà ad abitare nella casa coniugale con tutti gli arredi che la compongono, sita
[...] in Napoli alla Via Antonio della Valle n. 23 unitamente ai figli minori e Persona_1
sebbene l'affidamento degli stessi sarà condiviso tra i genitori come meglio Persona_2 specificato nei punti seguenti. La sig.ra domicilierà presso i suoi genitori in Controparte_1
Napoli alla Via Giuseppe Testa, 30 e successivamente trasferirà la propria residenza in
GL NO;
2) Responsabilità genitoriale – affidamento condiviso. Per_ i figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso il padre, dove la madre potrà vederli ed assistere liberamente. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il figli, di volta in volta, si troveranno al momento
2 dell'assunzione della decisione, comunicando all'altro genitore episodi rilevanti per la loro educazione ed i loro bisogni. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza qualora la situazione sia tale da non consentire preventivamente di contattare l'altro genitore;
fermo l'obbligo per il genitore che assumerà la decisione, di informare l'altro immediatamente e tempestivamente. Considerata la giovane e delicata età dei figli, al fine di consentire loro un sereno e progressivo adattamento alla nuova situazione familiare, i genitori concordano di non coinvolgerli immediatamente in nuove relazioni sentimentali e la comunicazione della nuova stabile e duratura relazione, laddove intrapresa da uno o da entrambi, dovrà essere previamente concordata da entrambi i genitori.
3) Modalità di visita. Per_ I figli minori e , sebbene in regime di affido condiviso, resteranno collocati in via Per_1 prevalente con il padre sig. presso la casa coniugale sita in Napoli alla Via Parte_1
Antonio della Valle n. 23 salvo variazioni di domicilio e residenza che il predetto si obbliga a comunicare tempestivamente alla sig.ra . La madre potrà Controparte_1 Controparte_1 vedere i figli ogni qual volta lo vorrà o quando i figli ne facciano richiesta, previa comunicazione anticipata al padre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori allo scopo di salvaguardarne il benessere e l'equilibrio psico – fisico. La sig.ra eserciterà il Controparte_1 diritto-dovere di visita secondo le seguenti modalità: - tre volte alla settimana, ovvero lunedì, Per_ mercoledì ed il venerdì dalle 14:00 alle 18:00; sarà la madre a prelevare all'scita di scuola e a provvedere ai pasti dei minori, alle attività ed agli impegni pomeridiani post scolastici e sportivi;
- a settimane alterne, dal sabato dalle ore 14.00 fino alle ore 20.00 della domenica;
- durante il periodo estivo (periodo compreso tra il giorno successivo la chiusura delle scuole ed il giorno antecedente l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo) trascorreranno con la madre l'intero periodo nella casa di vacanza di sua proprietà sita in GL NO mentre trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivamente o frazionati in due settimane da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con l'altro genitore;
- per le festività natalizie: i minori trascorreranno il periodo compreso dal 23 al 30 dicembre con un genitore e ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni;
- per le festività pasquali: i minori trascorreranno metà delle vacanze scolastiche pasquali con un genitore e metà con l'altro ad anni alterni. I sigg.ri e potranno concordare anche Controparte_1 Parte_1 ulteriori periodi in cui i figli potranno stare con la madre, compatibilmente con le esigenze dei figli stessi ed in ogni caso, stabilire variazioni degli orari e dei giorni di permanenza dei figli con
3 la madre anche in occasione ed a cagione di situazioni contingenti imprevedibili ed impreviste o di eventi particolari che impongano una diversa regolamentazione.
4) Mantenimento dei figli.
La sig.ra , in ragione del suo stato attuale di disoccupazione contribuirà al Controparte_1 mantenimento dei figli con il versamento di € 400,00 mensili sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, con decorrenza dal mese successivo all'emissione del provvedimento di omologa: a) versando al sig. entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di Parte_1
€. 400,00 da rivalutarsi annualmente;
b) tenendo a proprio carico o rimborsando al sig. in caso di anticipazione, il 50% delle spese extra-assegno obbligatorie Parte_1 debitamente documentate per le quali non è richiesta la previa concertazione (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto eventualmente acquistato con l'accordo di entrambi i genitori); c) tenendo a proprio carico o rimborsando al sig. in caso di anticipazione, il 50% delle spese extra-assegno subordinate al Parte_1 consenso di entrambi i genitori (rette di scuole private, del conservatorio, di università pubbliche e private, spese alloggiative per studi fuori sede, ripetizioni pomeridiane, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, viaggi studio e d'istruzione all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento di lingue straniere, corsi di informatica, musica ectc., conseguimento patente, attività sportive comprese l'attrezzatura e quanto necessario, spese medico-sanitarie (interventi chirurgici, spese ortodontiche, oculistiche, dermatologiche etc.) esami diagnostici, analisi cliniche non effettuate tramite SSN;
organizzazione di ricevimenti per festeggiamenti dedicati ai figli. Per tali spese a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dal genitore anticipatario, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio dissenso sempre per iscritto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore anticipatario è dovuto previa consegna di idonea documentazione della spesa entro il mese successivo alla formulazione della richiesta di rimborso. Per le spese extra-assegno di mantenimento, i coniugi richiamano il Protocollo d'intesa sulle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare sottoscritto dal Tribunale di Napoli in persona del Presidente p.t. ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in persona del Presidente p.t. I coniugi si riservano di proporre la modifica dell'assegno di mantenimento a seguito delle mutate esigenze dei figli in dipendenza della crescita ed anche a seguito di possibili modifiche reddituali.
4 L'importo dell'Assegno unico per i figli è pari ad euro 402,00 e sarà percepito integralmente dal genitore collocatario sig. Parte_1
5) Mantenimento del coniuge.
I coniugi dichiarano che esso percepisce “adeguati redditi propri” mentre Parte_1 viene stabilito ex art. 156 I° comma cod. civ in favore di essa attualmente Controparte_1 disoccupata, un assegno di mantenimento pari ad E.250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese successivo alla data di omologa.
6) Consenso all'espatrio.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sè stessi e per i figli minori.
7) Rapporti patrimoniali
I coniugi dichiarano che alla data del presente ricorso non hanno beni immobili in comunione legale;
il sig. è assegnatario della casa coniugale mentre la sig. è Parte_1 Controparte_1 proprietaria dell'immobile sito in GL-NO alla Via Vasco de Gama n.1 nel catasto fabbricati di GL-NO -sezione censuaria A, GL, fg 80, part.745 sub12, z.c.2, cat. A/3, cl.2, consistenza vani 4, atto per Notaio dott. stipulato in data Persona_3
18.02.2025 rep. n. 2201 racc. n. 1688 registrato in Cosenza il 19.02.2025 n. 3321 Serie 1T, trascritto in Cosenza in data 19.02. 2025 ai n.ri 4927 R.G. e 4007 R.P., il 14.05.2014 n. 1154
Serie 1T, trascritto in Isernia in data 15.05. 2014 ai n.ri 1602/1292.
Il prezzo dell'immobile in proprietà esclusiva della sig.ra è stato così Controparte_1 corrisposto:
E.10.000,00 con bonifico dal conto postale intestato a filiale 55111; Parte_1
E.14.200,00 con bonifico bancario dal conto MPS intestato a filiale;
Parte_1 CP_2
E.67.804,89 somma realizzata mediante la stipula di un contratto di mutuo con il Monte Paschi di
Siena rep. N.2202 racc.1689 atto per Notar dott. registrato a Cosenza il Persona_3
19.02.2025 al n.3323 serie IT, iscritto a Cosenza il 19.02.2025 ai n. ri 4929 R.G. e 484 R.P.
La rata mensile di rimborso della somma mutuata a decorrere dalla mensilità successiva al provvedimento di omologa sarà a carico totale ed esclusivo del sig. che Parte_1 resterà cointestatario del rapporto di c/c n. 40508/1000/3736 presso il Monte Paschi Siena.
I coniugi dichiarano, pertanto, di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e patrimoniale non avendo, perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli,
5 diritti-doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 28, parte I, sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno 2009); CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa VA FA dott. Raffaele Sdino
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