Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1956/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1956/2022 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc) promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2
(C.F. , Parte_3 P.IVA_3 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_4 C.F._1 Parte_5
, C.F. ), qua- C.F._2 Parte_3 C.F._3 li eredi accettanti con beneficio di inventario di tutti Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. RONDINELLI MICHELE. APPELLANTI contro
(C.F. ) tramite la mandataria Controparte_2 P.IVA_4 [...]
(C.F. . CP_3 P.IVA_5
APPELLATA CONTUMACE
1
FAELLA BEATRICE.
INTERVENUTA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 755/2022 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 05/07/2022
CONCLUSIONI
In data 26 settembre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza e previa am- missione in rito del presente appello:
- ritenere e dichiarare la nullità della sentenza n. 755/2022, pubblicata il 5/7/2022 dal
Tribunale di Arezzo nella causa n. 2007/2015 R.G. nella parte in cui il Tribunale con- danna in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, in persona del suo legale rappre- Parte_3 sentante pro-tempore, Parte_6
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
, , , in solido, a pagare a Parte_5 Parte_7 Parte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di CP_3 mandataria procuratrice di in persona del suo legale rap- Controparte_5 presentante pro-tempore, € 10.044.612,36, oltre interessi, come da motivazione;
- per l'effetto, riformare, per quanto di ragione ed avuto riguardo anche agli altri mo- tivi di gravame proposti, la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale condan- na in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
in persona del suo legale rappresentante Parte_3 pro-tempore, Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...] Parte_5
, , , in solido, a pagare a
[...] Parte_7 Parte_3 Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di mandataria
2 procuratrice di in persona del suo legale rappresentante Controparte_5 pro-tempore, € 10.044.612,36, oltre interessi, come da motivazione;
- ritenere e dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui il Tribunale omette di pronunciarsi sulla domanda proposta dagli eredi del sig. GG.ri Controparte_1
, e , di contenimento del dovuto Parte_7 Parte_5 Parte_3 nei limiti dell'eredità beneficiata e li condanna in solido tra loro, ed in solido con
[...]
Parte_8 Parte_3 [...] al pagamento della somma complessiva di euro Parte_6
10.044.612,36, oltre interessi;
- per l'effetto, preso atto dell'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del sig.
salvi ed impregiudicati gli altri motivi di impugnazione proposti con Controparte_1 il presente atto, contenere la condanna dei GG.ri , e Parte_7 Parte_5
al valore dei beni ricevuti, riformare altresì la sentenza nella parte Parte_3 in cui il Tribunale condanna personalmente i GG.ri , Parte_7 Parte_9
[...
e , in solido con le altre parti del giudizio, a rifondere le spese di Parte_3 lite in favore della convenuta omettendo in proposito qualsivoglia condanna personale degli stessi;
- ritenere e dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice acco- glie la domanda proposta dalla appellata di seguito riportata “In caso meramente su- bordinato di declaratoria di nullità totale del mutuo ipotecario rep. 110254, si agisce comunque in via riconvenzionale nei confronti di tutte le parti attrici in solido tra loro e del garante , (e per esso oggi gli eredi , Controparte_1 Parte_5 Parte_10
e ) per la restituzione immediata dell'importo comunque ero-
[...] Parte_3 gato, anche a titolo di indebito, oltre interessi di legge ed interessi ex art 1283 cc dalla domanda” in difetto di accoglimento della domanda principale proposta dagli odierni appellanti;
- per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale si pro- nuncia sulla domanda proposta dalla appellata di seguito riportata “In caso meramen- te subordinato di declaratoria di nullità totale del mutuo ipotecario rep. 110254, si agi-
3 sce comunque in via riconvenzionale nei confronti di tutte le parti attrici in solido tra loro e del garante , (e per esso oggi gli eredi , Controparte_1 Parte_5 [...]
e ) per la restituzione immediata dell'importo co- Persona_1 Parte_3 munque erogato, anche a titolo di indebito, oltre interessi di legge ed interessi ex art
1283 cc dalla domanda” omettendo, atteso il rigetto della domanda di nullità del mu- tuo, qualsivoglia pronuncia in merito;
- ritenere e dichiarare: • la qualità di terzo datore di ipoteca della
[...] in relazione al contratto di c/ipotecario 10 (as- Parte_6 sociato al contratto di mutuo rep. 31984 – all.
6.1 atto di citazione all. A fascicolo primo grado). • la qualità di terzo datore di ipoteca della Parte_6
e dell' in relazione ai contratti di
[...] Parte_3
c/ipotecario 16 (associato al contratto di mutuo rep. 21635 – all.
5.1 atto di citazio- ne) e mutuo rep. 110254 (all.
7.1 all'atto di citazione);
- per l'effetto: • rigettare la domanda riconvenzionale di parte convenuta di condanna della al pagamento del saldo contabile del c/ipotecario Parte_6
10 pari ad €. 8.305.998,07 dal 24.7.2013 oltre interessi di mora;
• rigettare la do- manda riconvenzionale di parte convenuta di condanna della Parte_11
e della società al pagamento del saldo contabile del c/ipotecario
[...] Parte_3
16 pari a €. 547.220,87 dal 24.7.2013 oltre interessi di mora;
• rigettare la doman- da riconvenzionale di parte convenuta di condanna della Parte_6
e della società alla restituzione immediata dell'importo erogato con il
[...] Parte_3 mutuo rep. 110254;
- ferma ed impregiudicata ogni altra domanda, rigettare la domanda riconvenzionale di parte convenuta di condanna della in solido con il Sig. Parte_1 [...]
, e quindi dei suoi eredi con beneficio di inventario, al pagamento del saldo Parte_12 contabile del c/c 91209 pari ad €. 362.532,30 dal 24.7.2013 oltre interessi di mora, e per l'effetto in accogliento della domanda rideterminare il saldo in euro 521.673,25 a credito della correntista alla data del 18.9.2013;
4 - ferma ed impregiudicata ogni altra domanda, rigettare la domanda riconvenzionale di parte convenuta di condanna della in solido con gli eredi del Parte_1 sig. e quindi dei suoi eredi con beneficio di inventario, al pagamento Controparte_1 della somma di €. 24.508,70 dal 19.9.2013 per la chiusura del contratto derivato;
- rideterminare il corretto dare avere dare avere tra le parti in relazione a tutti i rap- porti oggetto di controversia e secondo la corretta imputabilità discendente da quanto provato nel giudizio di primo grado.
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da attribuire allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art 93 c.p.c., ponen- do altresì definitivamente ed integralmente le spese di ctu svolta nel primo grado di giudizio oltre alla refusione delle spese sostenute per la redazione delle perizie di parte
(doc. 56 allegato alla comparsa conclusionale di primo grado “G”).
In via istruttoria, in accoglimento dei motivi di appello ammettere ctu al fine di ride- terminare il corretto dare avere in relazione a tutti i rapporti dedotti in causa e secon- do la corretta imputabilità degli stessi a tutte le parti del giudizio come provata in pri- mo grado.”
Per : CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis,
- rigettare l'appello proposto da Parte_1 Parte_3
,
[...] Parte_6 Parte_7
e perché infondato in fatto ed in diritto, per le Parte_3 Parte_5 ragioni tutte di cui al presente atto, nonché per quelle espresse negli atti del primo gra- do di giudizio, con conseguente conferma della sentenza di primo grado come richiesto in narrativa. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio.”
5
Fatti di causa
- svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado Cont 1. (già ), Parte_1 Parte_6
e on-
[...] Parte_3 venivano davanti al Tribunale di Arezzo la
[...]
, esponendo: Parte_13
- che la aveva intrattenuto con la banca convenuta Parte_1 vari rapporti: conto corrente ordinario n. 91209, con collegato conto anticipi fatture n.
30091209; finanziamento del 13/12/2011, n. Rep. 21635 mediante apertura di credito sul conto corrente n. 16, con garanzia ipotecaria delle altre due società attrici;
finanzia- mento n. 10 del 5/4/2007, n. Rep. 319824 mediante apertura di credito sul conto corrente, con garanzia ipotecaria della Parte_6
C; mutuo ipotecario del 23/11/2010, n. Rep. 110254, con garanzia ipotecaria della
[...] [...]
Parte_14 Parte_3
- che sussistevano plurime nullità, con riferimento ai rapporti indicati (assenza del- la forma scritta per i contratti di conto corrente ordinario e anticipi fatture;
interessi ul- tralegali, illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi, commissione e spese non pattuite, interessi usurari, nullità-simulazione dei finanziamenti contratti per ripianare passività inesistenti, etc.).
Le società attrici chiedevano quindi accertarsi le nullità dedotte, con ridetermina- zione degli importi dovuti.
Si costituiva in giudizio in Parte_13 amministrazione straordinaria, contestando le domande ed esponendo:
- che i tre conti correnti, a seguito di revoca degli affidamenti e costituzione in mo- ra, erano passati a sofferenza il 24 luglio 2013, con saldi a debito del cliente: €
362.532,30 per il conto corrente n. 91209; € 8.305.998,07 per il conto corrente ipoteca- rio n. 10; € 547.220,87 per il conto corrente ipotecario n. 16;
- che, inoltre, la banca era creditrice della di € 24.550,00 Parte_1 per chiusura derivato e di € 804.000,00, derivanti dal credito di firma N.
152/10002758;
6 - che per tutte le esposizioni debitorie della aveva presta- Parte_1 to fideiussione personale che chiedeva di chiamare in giudizio. Controparte_1
La banca convenuta chiedeva quindi in via riconvenzionale la condanna della
[...]
al pagamento degli importi dovuti per tutti i rapporti indicati in Parte_8 solido con in solido con la per i conti Controparte_1 Parte_6 correnti ipotecari n. 10 e n. 16; in solido con la per il conto corrente Parte_3 ipotecario n. 16; per il mutuo ipotecario del 23/11/2010, con garanzia ipotecaria an- che della chiedeva “in caso meramente subor- Parte_3 dinato di declaratoria di nullità totale del mutuo” la condanna delle società attrici e del garante alla “restituzione immediata dell'importo comunque erogato, anche a titolo di indebito, oltre interessi”.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato formulando le medesi- Controparte_1 me conclusioni delle società attrici.
In corso di causa interveniva in giudizio in Controparte_7 proprio e come mandataria di quali cessionarie del credito già di Controparte_3 [...]
del . Parte_13 Controparte_8
Il giudizio era interrotto a seguito del decesso del terzo chiamato Controparte_1 ed era riassunto dalle parti intervenute, con costituzione in giudizio di , Pt_7 Pt_5 ed quali eredi accettanti con beneficio di inventario di Parte_3 Parte_15
[...]
Istruita la causa con documenti e CT contabile il Tribunale con sentenza n.
755/2022 pubblicata il 05/07/2022 così statuiva:
“- Condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, in persona del suo legale rap- Parte_3 presentante pro-tempore, Parte_6
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
, , , in solido, a pagare a Parte_5 Parte_7 Parte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di CP_3 mandataria procuratrice di in persona del suo legale rap- Controparte_5 presentante pro-tempore, € 10.044.612,36, oltre interessi, come da motivazione;
7 - condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, in persona del suo legale rap- Parte_3 presentante pro-tempore, Parte_6
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
, , , in solido, alle spese di giudi- Parte_5 Parte_7 Parte_3 zio per € 10.898,00 oltre accessori, come da motivazione;
con distrazione, come richie- sto;
- condanna in persona del suo legale rappresentan-te Parte_1 pro-tempore, in persona del suo legale rap- Parte_3 presentante pro-tempore, Parte_6
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
, , , in solido, alle spese di C.T.U. Parte_5 Parte_7 Parte_3 per € 9.500,00, oltre accessori, come da motivazione”.
Per quanto ancora rileva in questa sede il Tribunale:
- per il conto corrente 91209 accertava una “differenza a favore del correntista, al- la data del 18/09/2013, pari a € 159.140,95”;
- per il conto corrente ipotecario n. 10 e collegate accertava “differenze dovute dal correntista alla banca per complessivi € 8.305.978,13”;
- per il conto corrente ipotecario n. 16 accertava “differenze dovute dal corren- tista alla banca per complessivi € 486.013,32”;
- riconosceva il credito della banca di € 24.550,00, derivanti dalla chiusura del con- tratto derivato del 23/11/2010;
- rigettava la domanda riconvenzionale della banca di € 804.000,00, derivanti dal credito di firma N. 152/10002758;
- condannava in solido le società attrici e gli eredi del terzo chiamato al pagamento dell'importo complessivo di € 10.044.612,36, considerando anche il credito di €
1.387.211,86 derivante dal contratto di mutuo ipotecario del 23/11/2010, n. Rep. 110254
(“previa rideterminazione del rispettivo dare ed avere tra le parti, in accoglimento di alcune delle domande riconvenzionali proposte da parte convenuta, gli attori e i terzi
8 chiamati dovranno essere condannati al pagamento, nei confronti della stessa, di €
10.020.062,36+24550,00= € 10.044.612,36, in via fra loro solidale”).
L'appello.
2. Proponevano appello , Parte_1 [...]
, Parte_16 [...]
e , ed qua- Parte_3 Pt_7 Pt_5 Parte_3 li eredi accettanti con beneficio di inventario di ritenendo la sen- Controparte_1 tenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) error in procedendo;
pronuncia ultrapetita sulla domanda di condanna proposta in via riconvenzionale dalla convenuta con conseguente nullità della sentenza;
omessa motivazione;
2) omesso riconoscimento dei SI.ri , e Parte_7 Parte_5 [...] quali di eredi con beneficio di inventario del sig. ; Parte_17 Controparte_1
3) pronuncia extrapetita sulla domanda proposta in via subordinata dalla appellata in relazione al contratto di mutuo ipotecario rep. 110254 con conseguente nullità della sentenza;
4) erroneità della condanna dei terzi datori d'ipoteca; carenza di legittimazione passiva;
proponibilità in ogni stato e grado del giudizio e rilevabilità d'ufficio;
5) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla condanna personale dei
SI.ri , e lle spese di lite;
Parte_5 Parte_3 Pt_5
6) violazione falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. in relazione all'accoglimento della domanda di condanna del saldo debitore del contratto di c/c
91209 e collegato c/a 30091209;
7) violazione falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. in relazione all'accoglimento della domanda di condanna del saldo debitore del contratto derivato;
difetto di forma scritta;
mancata prova del quantum.
Per tali ragioni veniva formulata dagli appellanti richiesta di riforma della senten- za, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della con- troparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
9 rimaneva contumace;
si costituiva in giu- Controparte_7 dizio quale cessionaria del credito, che contestava le censure mosse da CP_4 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la confer- ma con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 26 settembre 2024, sulle conclu- sioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato.
3. Possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, il primo ed il quar- to motivo.
Con il primo motivo (“error in procedendo;
pronuncia ultrapetita sulla domanda di condanna proposta in via riconvenzionale dalla convenuta con conseguente nullità della sentenza;
omessa motivazione”) parte appellante in sintesi deduce: “la banca arti- colava le singole domande di condanna proposte in via riconvenzionale individuando, in relazione ad ogni singolo rapporto, i soggetti ritenuti obbligati. Il Tribunale, invece, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, ha disposto la condanna di tutti gli appellanti in solido tra loro a pagare la complessiva somma di € 10.044.612,36, oltre interessi, in favore di senza, peraltro, addurre alcuna motivazione”. Controparte_3
Con il quarto motivo (erroneità della condanna dei terzi datori d'ipoteca; carenza di legittimazione passiva;
proponibilità in ogni stato e grado del giudizio e rilevabilità
d'ufficio”) parte appellante deduce: “la società e Parte_3 la si costituivano nel giudizio di Parte_6 primo grado esclusivamente quali terzi datori di ipoteca della società Parte_18
[…] La società e la
[...] Parte_3 [...] risultano quindi carenti di titolarità della posizione Parte_6 soggettiva fatta valere dalla avversaria e quindi carenti di legittimazione passiva ri- spetto a tutte le domande proposte nei loro confronti dalla creditrice”.
I motivi sono fondati.
10 La banca convenuta aveva formulato domanda riconvenzionale di condanna nei confronti della società , della Pt_3 Parte_3 [...] limitatamente ai rapporti per i quali le stesse erano Parte_6 terzi datori di ipoteca (la . per i conti correnti ipotecari n. Parte_6
10 e n. 16; la società per il conto corrente ipotecario n. 16); il Parte_3
Tribunale ha condannato le due società al pagamento dell'importo complessivo dovuto dalla società debitrice (e dal fideiussore Parte_1 Controparte_1 per tutti i rapporti;
peraltro, come chiarito dai giudici di legittimità “il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non sono obbligati in solido col de- bitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del rap- porto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d'inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato” (vedi Cassa- zione civile sez. III, 24/09/2019, n.23648) e quindi, in base alla stessa prospettazione della domanda riconvenzionale erano privi di legitimatio ad causam.
4. Possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, il secondo ed il quinto motivo.
Con il secondo motivo (“omesso riconoscimento dei SI.ri , Parte_7
e quali di eredi con beneficio di inventario del Parte_5 Parte_3 sig. ”) parte appellante deduce in sintesi: “con la comparsa depositata Controparte_1 in data 30.10.2019 i sgg.ri , e Parte_7 Parte_5 Parte_3 intervenivano nel giudizio di primo grado costituendosi quali eredi del sig. CP_1 allegando e documentando di averne accettato l'eredità con beneficio di in-
[...] ventario (doc. A – B allegati alla Comparsa di costituzione a seguito di riassunzione – doc. F fascicolo primo grado appellanti) del Sig. Di tal che, nelle con- Controparte_1 clusioni formulate in comparsa chiedevano, in via del tutto subordinata, al punto “11.”
“nel non creduto caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di controparte, contenere la condanna degli eredi del Sig. nei limiti dell'eredità bene- Controparte_1 ficiata”. […] l'omesso riconoscimento dei GG.ri , e Parte_7 Parte_5
di eredi con beneficio di inventario e l'omessa pronuncia sulla do- Parte_3
11 manda di contenimento, come sopra riportata, con conseguente condanna degli stessi in solido con le altre parti al pagamento delle spese di lite e di quelle di ctu, costituisce ulteriore motivo di nullità della sentenza”.
Con il quinto motivo (“nullità della sentenza per omessa motivazione sulla con- danna personale dei SI.ri , e alle spe- Parte_5 Parte_3 Pt_5 se di lite”) parte appellante in sintesi deduce: “in tema la Suprema Corte più volte così si è espressa “a norma dell'art. 94 c.p.c. gli eredi beneficiati possono essere condannati personalmente alle spese processuali, riguardo a giudizi promossi con riferimento a rapporti già facenti capo al de cuius soltanto per gravi motivi che il giudice deve speci- ficare in sentenza;
ed è, pertanto, illegittima la decisione che condanni al pagamento delle spese giudiziali gli eredi che, in quanto beneficiati, sarebbero tenuti anche all'obbligazione in parola intra vires, senza alcuna specificazione, e quindi personal- mente, omettendo l'indicazione dei gravi motivi” (Cass. Civ. n. 1712/1981; Cass. Civ.
Ord. N. 20531/2020)”.
I motivi sono infondati, ma è opportuno procedere in dispositivo alla precisazione espressa circa la qualità di eredi con beneficio di inventario.
In seguito alla riassunzione del giudizio , ed si Pt_7 Pt_5 Parte_3 costituivano in giudizio quali eredi accettanti con beneficio di inventario del fideiussore deceduto documentando tale qualità, che non era oggetto di contesta- Controparte_1 zione.
Nella sentenza è omessa la specificazione della conseguente limitazione della re- sponsabilità (anche in intestazione è indicata solo la qualità di eredi, senza menzione del beneficio di inventario: “ , , Parte_5 Parte_7 Parte_3
n.q. eredi di ”); le condanne in dispositivo al pagamento
[...] Controparte_1 della somma capitale ed alle spese di giudizio sono testualmente pronunziate “in solido” nei confronti di “ , , ”. Parte_5 Parte_7 Parte_3
I giudici di legittimità hanno peraltro chiarito che “in tema di eredità beneficiata, ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio di inventa- rio e tale qualità non sia stata contestata, le conseguenze della sua soccombenza, anche in relazione alle spese giudiziali, sono a essa riferibili nella qualità suddetta, indipen-
12 dentemente da una espressa statuizione sul punto. Quella parte, pertanto, non sarà te- nuta oltre il pagamento dei beni ereditari a lei pervenuti, e ciò sia quanto alla efficacia della decisione tra le parti, che ai fini delle eventuali attività relative alle successive vi- cende della eredità beneficiata” (vedi Cass, 20/06/2018, n.16198).
Pur non essendo necessaria una espressa statuizione è comunque opportuno speci- ficare che la pronunzia di condanna, anche alle spese di giudizio, nei confronti di Pt_4
[...
ed è relativa alla loro qualità di eredi accettanti con be- Pt_5 Parte_3 neficio di con conseguente limitazione intra vires hereditatis. Controparte_1
5. Con il terzo motivo (“pronuncia extrapetita sulla domanda proposta in via su- bordinata dalla appellata in relazione al contratto di mutuo ipotecario rep. 110254 con conseguente nullità della sentenza”) parte appellante in sintesi deduce: “si rileva la nul- lità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice accoglie la domanda proposta dalla appellata di seguito riportata al “In caso meramente subordinato di declaratoria di nullità totale del mutuo ipotecario rep. 110254, si agisce comunque in via riconven- zionale nei confronti di tutte le parti attrici in solido tra loro e del garante Parte_19
, (e per esso oggi gli eredi , e
[...] Parte_5 Parte_7 Parte_20
) per la restituzione immediata dell'importo comunque erogato, anche a titolo di
[...] indebito, oltre interessi di legge ed interessi ex art 1283 cc dalla domanda”. […] Appare quindi palese l'errore in cui è incorso il Giudice di primo grado che non avrebbe potuto esaminare e poi pronunciarsi sulla domanda proposta in via subordinata dalla conve- nuta in quanto condizionata all'accoglimento della domanda attorea di nullità del con- tratto di mutuo”.
Il motivo è fondato.
La condanna al pagamento del complessivo importo di € 10.044.612,36 è compren- siva anche delle somme dovute per il contratto di mutuo ipotecario del 23/11/2010, n.
Rep. 110254 (€ 8.305.978,13 per il conto corrente ipotecario n. 10 + € 486.013,32 per il conto corrente ipotecario n. 16 + € 24.550,00, derivanti dalla chiusura del contrat- to derivato del 23/11/2010 + € 1.387.211,86 per il contratto di mutuo ipotecario del
13 23/11/2010 -, a detrarre, € 159.140,95 quale saldo a credito del correntista ricalcolato per il conto corrente 91209: vedi tavole 35 bis e 56 bis della CT).
In realtà con riferimento al mutuo ipotecario del 23/11/2010 la banca convenuta aveva proposto una domanda riconvenzionale in via “meramente subordinata”, di resti- tuzione degli importi erogati a titolo di indebito nel caso di accoglimento della domanda di nullità proposta dalle società attrici (vedi conclusioni: “In caso meramente subordi- nato di declaratoria di nullità totale del mutuo ipotecario rep. 110254, si agisce comun- que in via riconvenzionale nei confronti di tutte le parti attrici in solido tra loro e del garante , per la restituzione immediata dell'importo comunque ero- Controparte_1 gato, anche a titolo di indebito, oltre interessi di legge ed interessi ex art 1283 cc dalla domanda”); a seguito del rigetto delle domande attrici di nullità del mutuo, non poteva quindi esaminarsi ed accogliersi la domanda meramente subordinata e condizionata re- lativa a tale mutuo.
6. Con il sesto motivo “(6) violazione falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 116
c.p.c. in relazione all'accoglimento della domanda di condanna del saldo debitore del contratto di c/c 91209 e collegato c/a 30091209”) parte appellante in sintesi sostiene che in realtà le differenze complessive riconosciute dal CT per il conto corrente 91209
e collegato conto anticipi (€ 521.673,25) dovevano essere interamente riconosciute, sen- za scomputo del saldo banca debitorio finale di € 362.532,30 (“parte appellante, già in sede di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, aveva contestato il ricalcolo del c/c e collegate linee di credito 91209 e collegato c/a 30091209 effettuata dal CT il quale aveva considerato il conto come passato a sofferenza in difetto di prova docu- mentale […] il c/c 30091209 non risulta azzerato per estinzione sofferenza ma solo az- zerato per estinzione […] Il saldo dovrà quindi essere rideterminato con il ricalcolo di cui alla ipotesi di cui alla tabella 13 bis pag. 286 ctu (applicata dal Giudice di primo grado), considerato il saldo al 18.9.2013 pari a zero, in euro 521.673,25 a credito della correntista ”). Parte_1
Il motivo è infondato.
14 La prova di un effettivo pagamento finale ad estinzione del saldo banca debitorio gravava su parte attrice e tale prova non è stata fornita, né può desumersi unicamente dalla dizione utilizzata dall'istituto di credito per l'annotazione contabile (“azzeramento saldo per estinzione” piuttosto che “azzeramento saldo per estinzione sofferenza”), co- me correttamente osservato anche dal CT in replica alle osservazioni del CT :
“l'annotazione contabile …, invero, non attiene in nessun modo ad un movimento con- tabile per l'intervenuto pagamento del saldo passivo in essere a quella data, in quanto non è rilevato alcun movimento avere (attivo) per effetto di disposizioni di pagamento da parte del correntista di qualsivoglia natura (bonifici, assegni giroconti, ecc..). Ciò è provato dalla pagina 2/2 dell'estratto conto … dove nel “riassunto scalare” è rappre- sentato il “saldo liquido finale” pari a euro 351.962,02. Da detto riassunto scalare (par- te integrante dell'estratto conto de quo) non è rilevabile alcun movimento contabile di segno avere in grado di azzerare il saldo passivo indicato;
con ciò significando che nes- sun pagamento era intervenuto per l'azzeramento del conto e che dunque l'annotazione indicante l'azzeramento era certamente non dovuta all'effetto di una transazione reale
(pagamento), bensì al passaggio a sofferenza del conto”.
7. Con il settimo motivo (“7) violazione falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. in relazione all'accoglimento della domanda di condanna del saldo debitore del contratto derivato;
difetto di forma scritta;
mancata prova del quantum”) parte at- trice contesta la condanna di primo grado relativamente all'importo di € 24.550,00 in relazione al residuo dovuto per la chiusura del contratto derivato del 23/11/2010, dedu- cendo che la banca “produceva .. copia del contratto quadro (doc. 28 fascicolo primo grado convenuta – doc. XI) e le conferme d'ordine (doc. 36 fascicolo primo grado con- venuta – doc. XII), entrambi i documenti risultano sottoscritti esclusivamente dalla e sono privi di data. Detti tuttavia non risultano conse- CP_9 Parte_1 gnati alla società cliente contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure
…Del che il contratto doveva essere dichiarato nullo per mancanza di forma scritta […]
Ancora, la decisione del Tribunale deve ritenersi errata in quanto la banca, attrice in
15 via riconvenzionale, non ha fornito alcuna prova circa il quantum della sua pretesa creditoria”.
Il motivo è fondato.
Il contratto quadro risulta regolarmente sottoscritto e, contrariamente a quanto in- dicato da parte appellante, contiene anche la dichiarazione relativa alla consegna di co- pia.
Tuttavia, in ordine all'origine, sussistenza e quantificazione dello specifico credito derivante dallo strumento finanziario risulta essere stata prodotta unicamente la missiva della banca di decadenza dal termine e richiesta di pagamento, insufficiente ad assolvere l'onere della prova.
(vedi doc. 20 di parte convenuta in primo grado)
8. Conclusivamente la condanna al pagamento deve essere limitata alla società de- bitrice in solido con gli eredi con beneficio di inventario del fi- Parte_1 deiussore e rideterminata nell'importo di € 8.632.850,50 (€ Controparte_1
10.044.612,36 - € 1.387.211,86 per il contratto di mutuo ipotecario del 23/11/2010 - €
24.550,00 per contratto derivato).
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le al-
16 tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Nella fattispecie all'esito del giudizio la e gli eredi con be- Parte_1 neficio di inventario del fideiussore sono stati riconosciuti comunque Controparte_1 debitori per € 8.632.850,50; le società terze datrici di ipoteca Pt_3 Parte_3 [...]
e sono comunque Pt_20 Pt_3 Parte_6 soccombenti rispetto alle plurime domande di nullità ed accertamento negativo proposte con la citazione;
le spese di entrambi i gradi di giudizio possono quindi compensarsi nel- la misura di un quarto, i residui tre quarti, unitamente alle spese di CT di primo grado devono porsi, secondo prevalente soccombenza a carico delle parti appellanti;
le spese di primo grado possono liquidarsi, per l'intero, come da sentenza di primo grado e per il presente giudizio di appello in € 16.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
Parte_21
,
[...] Parte_3 Pt_7
ed quali eredi con beneficio di inventario di Pt_5 Parte_3 [...] avverso la sentenza n. 755/2022 del Tribunale di Arezzo pubblicata il Persona_2
05/07/2022, così provvede
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
- condanna in solido la e Parte_1 Pt_10
, ed quali eredi con beneficio di inventario di
[...] Pt_5 Parte_3 al pagamento a favore dell'intervenuta quale Controparte_1 CP_4 cessionaria del credito di € 8.632.850,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiara parzialmente compensate, nella misura di un quarto, le spese di lite;
condanna in solido le parti appellanti al rimborso dei residui tre quarti delle spese di lite, che liquida per l'intero, quanto al primo grado, come da sentenza impugnata e per il pre-
17 sente giudizio di appello in € 16.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
pone a carico degli appellanti le spese di CT di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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