Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/12/2025, n. 21715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21715 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21715/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11241/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11241 del 2025, proposto da
EN ES, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ernesto Lutrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fonte Nuova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Immobilfina 90 S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego espresso di accesso agli atti dell'Ente comunale resistente comunicato con nota telematica in data 11.08.2025 e ribadito con le medesime modalità in data 17.09.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fonte Nuova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa CE SA AY e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con istanza di accesso agli atti formulata ai sensi della l. n. 241/1990 e trasmessa in data 8 luglio 2025, l’Arch. EN ES, rappresentando di vantare un credito pecuniario nei confronti di diversi soggetti, oggetto di un contenzioso pendente dinanzi al Tribunale Civile di Tivoli e derivante da prestazioni professionali rese nei loro confronti (in relazione alla “ pratica edilizia di demolizione, ricostruzione e cambio di destinazione d'uso dell’immobile distinto al catasto dei terreni del Comune di Fonte Nuova al foglio n. 36, particella n. 742, sub. 1, giusto permesso di costruire in sanatoria n. 1579 del 4.11.2020 ”), ha chiesto al medesimo Comune di Fonte Nuova di rilasciare copia del “ ruolo debitorio, aggiornato, relativo alle pendenze erariali vantate a qualsivoglia titolo dal Comune ” nei confronti degli stessi soggetti;
- detta richiesta risulta motivata facendo valere l’“ interesse dell’odierno professionista istante (ad) assumere contezza se Codesto Comune ricevente risulti vantare nei confronti degli odierni proprietari dell’immobile sopra citato pretese erariali a qualsivoglia titolo, la cui coattiva riscossione potrebbe pregiudicare le ragioni creditorie hodie sub iudice ”, e dunque per “ fini di Giustizia ”, non ricorrendo le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990, né essendo l’istanza preordinata ad esercitare un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione ricevente;
- con nota prot. n. 33021/2025 dell’11 agosto 2025 il Comune ha rigettato l’istanza con la seguente motivazione: “ l'Ente non è autorizzato a comunicarLe eventuali pendenze vantate nei confronti dei contribuenti da Lei indicati salvo disposizioni stabilite da Giudici Ordinari o Tributari ”;
- con ulteriore istanza trasmessa con pec del 5 luglio 2025 l’istante, per il tramite di legale di fiducia, ha chiesto il riesame, in via di autotutela, del provvedimento di rigetto, sul rilievo che “ il diritto di accesso finalizzato alla difesa di un proprio interesse giuridico prevale sulle esigenze di riservatezza dei dati soggetti a trattamento ” e che il richiedente nel caso di specie vanta “ un interesse qualificato e diretto, indispensabile per poter esercitare pienamente il proprio diritto alla difesa processuale in sede civile ”, precisando che “ in assenza dell’ostensione richiesta parte scrivente si troverebbe nella preclusa facoltà di proporre un ricorso di sequestro cautelare in corso di causa non potendo argomentare né dimostrare il periculum in mora, elemento indefettibile per l’accoglimento di tale azione giudiziaria ”, ma l’amministrazione comunale, con successiva pec trasmessa in data 17 settembre 2025, ha confermato la propria determinazione negativa;
- con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., notificato in data 24 settembre 2025 e depositato il successivo 30 settembre, l’Arch. ES ha agito dinanzi a questo giudice per far valere il proprio diritto “ ad accedere ex art. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990 a copia conforme della documentazione istituzionale attestante la sussistenza di pretese erariali a qualsivoglia titolo vantate dal Comune di Fonte Nuova nei riguardi dei proprietari dell’immobile distinto al catasto dei terreni del Comune di Fonte Nuova al foglio n. 36, particella n. 742, sub. 1 ”, chiedendo l’annullamento del diniego frapposto dall’amministrazione comunale;
- il gravame è affidato ad un unico motivo (rubricato “ VIOLAZIONE E\O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22 E SS. DELLA L. N. 241/90 E DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BUON ANDAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, DI TRASPARENZA ”), con cui la parte, premessi cenni di ordine generale sull’istituto dell’accesso cd documentale ex agli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, deduce che la documentazione di cui è stata chiesta l’ostensione sarebbe “ funzionalmente strumentale alla tutela della propria pretesa creditoria (…), quale interesse giuridicamente rilevante, garantito e protetto dall’ordinamento ”, in quanto finalizzata alla “ acquisizione di dati, specificatamente individuati ed in possesso esclusivo dell’Ente resistente, imprescindibili e dirimenti per la tutela della propria posizione patrimoniale tutelanda con l’azione cautelare di sequestro conservativo che parte esponente ha necessità di proporre ”, e sarebbe pertanto conforme al dettato dell’art. 24, co. 7, in ragione della “ pendenza della iniziativa giudiziale intrapresa dal deducente ricorrente - che, indubbiamente, riveste l’interesse sotteso all’istanza di accesso de qua dei requisiti di concretezza ed attualità - nei confronti dei soggetti committenti l’attività professionale svolta in loro favore, la cui posizione erariale nei riguardi dell’Ente comunale de quo potrebbe pregiudicare le ragioni creditorie hodie sub iudice, per l’effetto, essendosi imposta l’esigenza per lo stesso ai fini di tutela di queste ultime di avvalersi della facoltà di proporre ricorso per sequestro cautelare in corso di causa, il cui accoglimento presuppone la dimostrazione del periculum in mora che può offrirsi soltanto in forza della documentazione oggetto dell’ostensione d’interesse ”. Aggiunge che gli strumenti processuali previsti nel processo civile per ottenere l’esibizione istruttoria degli atti (ex artt. 210, 211 e 213 c.p.c.) non precluderebbero la possibilità di esperire l’accesso documentale difensivo ex l. n. 241/1990, in quanto tendenzialmente residuali rispetto ad esso;
- il Comune di Fonte Nuova si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 7 novembre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso in ragione della eccepita inammissibilità dell'istanza di accesso, in quanto generica (essendo eccessivamente ampia e riguardando una pluralità indiscriminata di soggetti coinvolti, in totale 15) ed esplorativa, oltre che formulata in violazione del divieto di controllo generalizzato della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 24, co. 3 l. n. 241/1990. Inoltre, risulterebbero prevalenti le esigenze di riservatezza patrimoniale dei terzi controinteressati, non essendo applicabili al caso di specie i principi di diritto sanciti dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 19/2020 (sull’accesso ai dati patrimoniali e finanziari detenuti dalle amministrazioni), né avendo l’istante dimostrato che l’accesso è strettamente indispensabile alla tutela giudiziale dei propri interessi, e comunque potendo egli avvalersi degli strumenti specifici per la ricerca dei beni dei debitori previsti dall’ordinamento processuale civile, quale nello specifico quello di cui all’art. 492- bis c.p.c.;
- il ricorso è stato esperito anche nei confronti della Società Immobilfina 90 S.r.l., ossia uno dei soggetti controinteressati menzionati nell’istanza di accesso, la quale non si è costituita in giudizio;
- in data 20 novembre 2025 il ricorrente ha depositato memoria di replica;
- alla camera di consiglio del 25 novembre 2025 il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione;
Considerato che:
- in limine litis va disposto lo stralcio della memoria depositata dal ricorrente in data 20 novembre 2025, in quanto prodotta in violazione del termine dimezzato (di 10 liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso) di cui al combinato disposto degli artt. 73, co. 1, e 87, co. 3, cod. proc. amm.;
- nel merito, il ricorso è infondato;
- come condivisibilmente argomentato dalla difesa comunale, l’istanza di accesso presentata dall’Arch. ES è eccessivamente generica e di fatto esplorativa;
- essa, infatti, è finalizzata ad ottenere non già uno o più atti specifici detenuti dal resistente Comune e direttamente collegati alla posizione giuridica soggettiva vantata dall’istante, bensì piuttosto una mole consistente di documenti (estratti di ruolo debitori riferiti a 15 soggetti, che risultano essere i proprietari dell’immobile oggetto delle prestazioni professionali rese dal ricorrente), che implicano, in capo all’amministrazione municipale destinataria della richiesta, la ricerca ed elaborazione di dati e informazioni afferenti alla totalità dei crediti, di qualsiasi natura e “ qualsivoglia titolo ”, che l’Ente locale vanti nei confronti dei medesimi soggetti indicati in istanza, oltretutto in via del tutto ipotetica ed eventuale (non essendovi certezza sul punto);
- in altri termini, l’istanza è preordinata alla ricostruzione della complessiva esposizione debitoria di questi ultimi nei confronti del resistente Comune, così esulando dal perimetro e dalle finalità proprie dell’accesso documentale;
- nemmeno ricorrono i presupposti per il fruttuoso esperimento dell’accesso cd difensivo ai sensi dell’art. 24, co. 7, l. n. 241/1990, che, secondo granitica giurisprudenza condivisa anche da questa Sezione, implica “un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7458; id., 10 giugno 2025, n. 5008);
- in particolare, è stata affermata la “indispensabilità di un nesso di strumentalità cd necessaria fra l’accessibilità dei documenti amministrativi e le esigenze di tutela paventate dall’interessato: ciò si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (…) per la cura o la difesa dei propri interessi (cfr. Cons. Stato, A.P., n. 19/2020). Ne consegue che, in materia di accesso agli atti amministrativi, le finalità dell'accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione e suffragate con idonea documentazione, allo scopo di consentire all'Amministrazione detentrice del documento il vaglio di detto nesso di strumentalità necessaria, valutando se la documentazione richiesta presenti un’astratta pertinenza rispetto alla situazione finale controversa che l'istante intende curare o tutelare” (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 15 aprile 2023, n. 6485);
- nel caso di specie, il ricorrente, quale titolare di un credito pecuniario (peraltro di ammontare non indicato) nei confronti dei soggetti menzionati in istanza, per il quale pende controversia in sede civile dinanzi al Tribunale di Tivoli, ha addotto a fondamento della propria istanza di accesso l’esigenza di dimostrare l’esistenza di un periculum in mora da addurre a fondamento di un sequestro cautelare da proporsi in quella sede processuale, al fine di tutelare le proprie ragioni creditorie sub iudice ;
- tale motivazione si appalesa non sufficientemente puntuale né idonea a giustificare la necessità e l’indispensabilità degli estratti di ruolo richiesti al Comune, sia perché fa generico riferimento a circostanze meramente eventuali, ipotetiche e astratte (come sopra adombrato, non è certa l’esistenza di un’esposizione debitoria di uno o più controinteressati nei confronti dell’amministrazione municipale, di entità tale da compromettere il soddisfacimento in via esecutiva della pretesa creditoria della parte), sia perché, per altro verso, non può potenzialmente escludersi l’esistenza di crediti vantati da altri soggetti – pubblici o privati – che potrebbero pregiudicare tale possibilità, anche indipendentemente dalla esistenza di debiti verso l’Ente locale, e fermi restando, in ogni caso, i poteri istruttori disciplinati dal codice di rito;
- in conclusione, il ricorso va rigettato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del resistente Comune nella misura liquidata in dispositivo, mentre nulla si dispone nei confronti della Immobilfina 90 S.r.l., non costituitasi in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Fonte Nuova, da determinarsi nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori di legge. Nulla spese nei confronti di Immobilfina 90 S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA MA, Presidente
CE SA AY, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE SA AY | LA MA |
IL SEGRETARIO