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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 6042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6042 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Pia Mazzocca, all'esito dello svolgimento della udienza del 10/7/2025 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. Rg 6190/2024 e vertente TRA
Per la Sig.ra nata a [...] il [...] CF. Parte_1
moglie del de cuius nato a [...] il C.F._1 Persona_1 13/07/1951 CF. deceduto in Napoli il 12/09/2023 con avv. Ciro C.F._2 Cappabianca CF. elettivamente domiciliato presso lo studio dello C.F._3 stesso, alla Via Giulio Natta n. 4 Napoli – RICORRENTE Contro l' (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino (c.f. - p.e.c. C.F._4 t - n. fax 0817552455) e (CF: Email_1 Controparte_2
); giusta procura generale alle liti Notar in Fiumicino C.F._5 Persona_2 (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 -raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' in Napoli, via Alcide De CP_1 Gasperi n. 55; RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Il Sig. con ricorso depositato in data 15/09/2022, iscritto al RG. Persona_1 16075/22 adiva il Tribunale di Napoli Sez. Lavoro e Previdenza ex art. 445 bis c.p.c. volto al riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione previdenziale evocata indennità di accompagnamento ed il riconoscimento della condizioni di portatore di Handicap in situazione di gravità (art.3 comma 3); Che il Giudice dott.ssa M.P. MAZZOCCA fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti per la data del 22/12/2022, data nella quale veniva conferito incarico al dott.
[...] ; Per_3 a) Che mai nessuna convocazione veniva inviata per l'inizio delle operazioni peritali da parte del CT nominato, b) Che in data 12/09/2023 è morto il Sig. Persona_1 c) Che la moglie unica erede interveniva nel giudizio in corso chiedendo la Parte_1 definizione di quanto in oggetto richiesto con lo studio degli atti;
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo che non sussistesse il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento
1 Che la nella qualità prestava il dissenso avverso il predetto giudizio medico, ritenendo Pt_1 che non potesse essere condiviso, in quanto riduttivo, e non corrispondente al quadro clinico del fu Persona_1 Ciò in quanto Il CT in primis era stato omissivo nell'incarico ricevuto, non rispettando i termini stabiliti dal Giudice, se CT avesse convocato per tempo il Sig. Persona_1 dato che l'incarico è stato conferito in data 5/12/2022, alla data del decesso (12/09/2023) il CT avrebbe avuto una condizione ben differente delle condizioni del con una Persona_1 buona anamnesi, soggetto che si vuole ricordare cardiopatico in classe NHYA 4; Affermava che le valutazioni del CT a erano basate solo ed esclusivamente sulla cartella clinica richiesta successivamente alla visita degli atti dal CT, ricovero che si vuole ricordare a portato poi al decesso del Sig. senza che il CT valutasse tutta la corposa Persona_1 documentazione riversata in atti al momento dell'iscrizione a ruolo. f) In particolare, con riferimento all'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, va tenuto conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore (così Cass. 3 aprile 1999, n. 3228), concetto. Chiedeva pertanto rinnovarsi la ctu riconoscendo in capo al de cuius l' indennità di accompagnamento dalla domanda al decesso CP_ Si costituiva l'' eccependo l' inammissibilità del ricorso e la esaustività della relazione resa nella fase di ATP . Veniva disposta integrazione della CT medico legale per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento . All' udienza del 10/7/2025, disposta la trattazione della causa, ex art 127 ter c.p.c. il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, emetteva la presente sentenza. Il ricorso è infondato e pertanto la domanda di riconoscimento del requisito sanitario per la indennità di accompagnamento va rigettata .
Il ctu nella integrazione in primis rappresentava che i tempi per il deposito della relazione nella fase di ATP erano stati determinato dal fatto che solo in data28/9/2023 gli era stato consentito l' accesso al fascicolo telematico . Quindi osservava che “ Il legale di parte ricorrente nel dissenso ma, soprattutto nel ricorso di opposizione, ai fini del nostro elaborato peritale, riporta: «[…] A tal uopo, si resta perplessi dinanzi alle perplessità avanzate dal CT a riguardo di tale definizione, valutazioni basate solo ed esclusivamente sulla cartella clinica richiesta successivamente alla visita degli atti dal CT, ricovero che si vuole ricordare a portato poi al decesso del Sig. senza Persona_1 che il CT valutasse tutta la corposa documentazione riversata in atti al momento dell'iscrizione a ruolo». Appare evidente come il ricorso di opposizione presentato dall'avv. Cappabianca, sia supportato da un dissenso, ancorché legittimo, assolutamente generico, perché non sostanziato da alcuna osservazione di carattere medico legale. Ad ogni buon conto, segnatamente alla documentazione in allegazione al momento dell'iscrizione a ruolo, è sufficiente fare riferimento alla “ANAMNESI FONDAMENTALE DESUNTA IN ATTI” dell'Accertamento Tecnico Preventivo (pagg. 7-9) per avere contezza del fatto che abbiamo pedissequamente analizzato tutta la documentazione sanitaria, rappresentando “con minuzie” tutto il percorso sanitario del fu . Persona_4
2 A tal proposito va certamente precisato che, al di là di due cartelle cliniche relative ai ricoveri del gennaio e dell'agosto 2023, abbiamo esclusivamente documentazione (frontespizi di cartelle cliniche e certificazioni) che va dal 2015 e si ferma al 2021!!! Tale precisazione è assolutamente pregnante, perché dimostra la necessità di aver dovuto effettuare la nostra valutazione medico legale esclusivamente su quanto riportato (peraltro con estrema puntualità) sulle uniche due cartelle cliniche più recenti. Come ben noto alla S. V. Ill.ma, trattandosi di un giudizio sugli atti, va effettuata una valutazione “ora per allora”, basandosi necessariamente ed esclusivamente, sulla documentazione in allegazione. Ciò premesso, quindi, riteniamo certamente esaustive le riflessioni effettuate già in occasione dei chiarimenti richiesti (quelli si, di carattere medico legale) all'epoca dell'Accertamento Tecnico Preventivo, che brevemente riportiamo. La documentazione meritevole di particolare esame è certamente quella relativa al ricovero dell'agosto 2023, ovvero il mese prima del decesso del dante causa. Nelle more di quel ricovero, oltre alle condizioni riportate dal sanitario (Pz sveglio, vigile, autonomo), non possono essere ignorate le valutazioni relative alle condizioni cliniche effettuate in occasione della degenza che, come a Lei ben noto, ma che forse non conoscono i “non addetti” ai lavori, sono realizzate mediante l'ausilio di scale valutative validate a livello internazionale. Tra queste, sono state utilizzate quella di HE (ADL e IADL), che hanno dato una valutazione pari a 100, ovvero di piena autonomia per il soggetto. Inoltre, sono state utilizzate anche le scale di AD e di RT plus che, parimenti, hanno accertato l'assenza di qualsivoglia rischio da lesioni da decubito. In ultimo, sempre in ambiente Nosocomiale, al fu è stato calcolato Persona_1 anche l'indice di Conley, che è uno strumento il cui scopo è quello di prevedere il rischio di cadute del paziente con età > 65 anni. Anche in questo caso è stato escluso un pur minimo rischio di cadute, contrariamente a quanto asserito nel ricorso di opposizione. In conclusione, bisogna evidenziare come, tra il 2021 (epoca delle ultime certificazioni) e i ricoveri del 2023, non sia stata allegata nessuna consulenza specialistica, ovvero nessuna certificazione, anche del medico curante, che attesti la sussistenza di condizioni cliniche scadenti né, inoltre, sia presente alcuna prescrizione per ausili deambulatori e di incontinenza, che ci possano consentire di effettuare una valutazione diversa. Pertanto, possiamo ribadire che, stante quanto emerso dalla cartella clinica dell'ultimo ricovero, le condizioni cliniche del fu , ancorché clinicamente Persona_1 importanti, non avevano (ancora) determinato uno stato di impossibilità alla gestione autonoma degli atti quotidiani della vita e che il decesso del de cuius è da ascrivere a un repentino e improvviso peggioramento delle condizioni cliniche. In base a quanto emerso dalla documentazione versata in atti, avuto contezza delle osservazioni avanzate dal Legale di parte ricorrente, possiamo affermare, con sufficiente certezza clinica e medico legale, che il fu , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in data 12.9.2023, era affetto da : Cardiopatia dilatativa su base ischemica, con moderata riduzione della funzione ventricolare sinistra, in soggetto portatore PMK bicamerale e già sottoposto a PTCA+2DES su CDx.
Insufficienza renale cronica (IV stadio). Diabete mellito di tipo 2, in trattamento insulinico. Carcinoma poco differenziato e con prevalente componente di tipo neuro- endocrino, metastatizzato e non si trovava nell'impossibilità di deambulare
3 autonomamente e/o compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, ai sensi delle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1988”. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CT e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 14386/2023 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CT come da separato decreto. b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi Napoli 10/7/2025 Il Giudice del Lavoro
Maria Pia Mazzocca
e
4
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Pia Mazzocca, all'esito dello svolgimento della udienza del 10/7/2025 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. Rg 6190/2024 e vertente TRA
Per la Sig.ra nata a [...] il [...] CF. Parte_1
moglie del de cuius nato a [...] il C.F._1 Persona_1 13/07/1951 CF. deceduto in Napoli il 12/09/2023 con avv. Ciro C.F._2 Cappabianca CF. elettivamente domiciliato presso lo studio dello C.F._3 stesso, alla Via Giulio Natta n. 4 Napoli – RICORRENTE Contro l' (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino (c.f. - p.e.c. C.F._4 t - n. fax 0817552455) e (CF: Email_1 Controparte_2
); giusta procura generale alle liti Notar in Fiumicino C.F._5 Persona_2 (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 -raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' in Napoli, via Alcide De CP_1 Gasperi n. 55; RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Il Sig. con ricorso depositato in data 15/09/2022, iscritto al RG. Persona_1 16075/22 adiva il Tribunale di Napoli Sez. Lavoro e Previdenza ex art. 445 bis c.p.c. volto al riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione previdenziale evocata indennità di accompagnamento ed il riconoscimento della condizioni di portatore di Handicap in situazione di gravità (art.3 comma 3); Che il Giudice dott.ssa M.P. MAZZOCCA fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti per la data del 22/12/2022, data nella quale veniva conferito incarico al dott.
[...] ; Per_3 a) Che mai nessuna convocazione veniva inviata per l'inizio delle operazioni peritali da parte del CT nominato, b) Che in data 12/09/2023 è morto il Sig. Persona_1 c) Che la moglie unica erede interveniva nel giudizio in corso chiedendo la Parte_1 definizione di quanto in oggetto richiesto con lo studio degli atti;
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo che non sussistesse il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento
1 Che la nella qualità prestava il dissenso avverso il predetto giudizio medico, ritenendo Pt_1 che non potesse essere condiviso, in quanto riduttivo, e non corrispondente al quadro clinico del fu Persona_1 Ciò in quanto Il CT in primis era stato omissivo nell'incarico ricevuto, non rispettando i termini stabiliti dal Giudice, se CT avesse convocato per tempo il Sig. Persona_1 dato che l'incarico è stato conferito in data 5/12/2022, alla data del decesso (12/09/2023) il CT avrebbe avuto una condizione ben differente delle condizioni del con una Persona_1 buona anamnesi, soggetto che si vuole ricordare cardiopatico in classe NHYA 4; Affermava che le valutazioni del CT a erano basate solo ed esclusivamente sulla cartella clinica richiesta successivamente alla visita degli atti dal CT, ricovero che si vuole ricordare a portato poi al decesso del Sig. senza che il CT valutasse tutta la corposa Persona_1 documentazione riversata in atti al momento dell'iscrizione a ruolo. f) In particolare, con riferimento all'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, va tenuto conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore (così Cass. 3 aprile 1999, n. 3228), concetto. Chiedeva pertanto rinnovarsi la ctu riconoscendo in capo al de cuius l' indennità di accompagnamento dalla domanda al decesso CP_ Si costituiva l'' eccependo l' inammissibilità del ricorso e la esaustività della relazione resa nella fase di ATP . Veniva disposta integrazione della CT medico legale per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento . All' udienza del 10/7/2025, disposta la trattazione della causa, ex art 127 ter c.p.c. il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, emetteva la presente sentenza. Il ricorso è infondato e pertanto la domanda di riconoscimento del requisito sanitario per la indennità di accompagnamento va rigettata .
Il ctu nella integrazione in primis rappresentava che i tempi per il deposito della relazione nella fase di ATP erano stati determinato dal fatto che solo in data28/9/2023 gli era stato consentito l' accesso al fascicolo telematico . Quindi osservava che “ Il legale di parte ricorrente nel dissenso ma, soprattutto nel ricorso di opposizione, ai fini del nostro elaborato peritale, riporta: «[…] A tal uopo, si resta perplessi dinanzi alle perplessità avanzate dal CT a riguardo di tale definizione, valutazioni basate solo ed esclusivamente sulla cartella clinica richiesta successivamente alla visita degli atti dal CT, ricovero che si vuole ricordare a portato poi al decesso del Sig. senza Persona_1 che il CT valutasse tutta la corposa documentazione riversata in atti al momento dell'iscrizione a ruolo». Appare evidente come il ricorso di opposizione presentato dall'avv. Cappabianca, sia supportato da un dissenso, ancorché legittimo, assolutamente generico, perché non sostanziato da alcuna osservazione di carattere medico legale. Ad ogni buon conto, segnatamente alla documentazione in allegazione al momento dell'iscrizione a ruolo, è sufficiente fare riferimento alla “ANAMNESI FONDAMENTALE DESUNTA IN ATTI” dell'Accertamento Tecnico Preventivo (pagg. 7-9) per avere contezza del fatto che abbiamo pedissequamente analizzato tutta la documentazione sanitaria, rappresentando “con minuzie” tutto il percorso sanitario del fu . Persona_4
2 A tal proposito va certamente precisato che, al di là di due cartelle cliniche relative ai ricoveri del gennaio e dell'agosto 2023, abbiamo esclusivamente documentazione (frontespizi di cartelle cliniche e certificazioni) che va dal 2015 e si ferma al 2021!!! Tale precisazione è assolutamente pregnante, perché dimostra la necessità di aver dovuto effettuare la nostra valutazione medico legale esclusivamente su quanto riportato (peraltro con estrema puntualità) sulle uniche due cartelle cliniche più recenti. Come ben noto alla S. V. Ill.ma, trattandosi di un giudizio sugli atti, va effettuata una valutazione “ora per allora”, basandosi necessariamente ed esclusivamente, sulla documentazione in allegazione. Ciò premesso, quindi, riteniamo certamente esaustive le riflessioni effettuate già in occasione dei chiarimenti richiesti (quelli si, di carattere medico legale) all'epoca dell'Accertamento Tecnico Preventivo, che brevemente riportiamo. La documentazione meritevole di particolare esame è certamente quella relativa al ricovero dell'agosto 2023, ovvero il mese prima del decesso del dante causa. Nelle more di quel ricovero, oltre alle condizioni riportate dal sanitario (Pz sveglio, vigile, autonomo), non possono essere ignorate le valutazioni relative alle condizioni cliniche effettuate in occasione della degenza che, come a Lei ben noto, ma che forse non conoscono i “non addetti” ai lavori, sono realizzate mediante l'ausilio di scale valutative validate a livello internazionale. Tra queste, sono state utilizzate quella di HE (ADL e IADL), che hanno dato una valutazione pari a 100, ovvero di piena autonomia per il soggetto. Inoltre, sono state utilizzate anche le scale di AD e di RT plus che, parimenti, hanno accertato l'assenza di qualsivoglia rischio da lesioni da decubito. In ultimo, sempre in ambiente Nosocomiale, al fu è stato calcolato Persona_1 anche l'indice di Conley, che è uno strumento il cui scopo è quello di prevedere il rischio di cadute del paziente con età > 65 anni. Anche in questo caso è stato escluso un pur minimo rischio di cadute, contrariamente a quanto asserito nel ricorso di opposizione. In conclusione, bisogna evidenziare come, tra il 2021 (epoca delle ultime certificazioni) e i ricoveri del 2023, non sia stata allegata nessuna consulenza specialistica, ovvero nessuna certificazione, anche del medico curante, che attesti la sussistenza di condizioni cliniche scadenti né, inoltre, sia presente alcuna prescrizione per ausili deambulatori e di incontinenza, che ci possano consentire di effettuare una valutazione diversa. Pertanto, possiamo ribadire che, stante quanto emerso dalla cartella clinica dell'ultimo ricovero, le condizioni cliniche del fu , ancorché clinicamente Persona_1 importanti, non avevano (ancora) determinato uno stato di impossibilità alla gestione autonoma degli atti quotidiani della vita e che il decesso del de cuius è da ascrivere a un repentino e improvviso peggioramento delle condizioni cliniche. In base a quanto emerso dalla documentazione versata in atti, avuto contezza delle osservazioni avanzate dal Legale di parte ricorrente, possiamo affermare, con sufficiente certezza clinica e medico legale, che il fu , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in data 12.9.2023, era affetto da : Cardiopatia dilatativa su base ischemica, con moderata riduzione della funzione ventricolare sinistra, in soggetto portatore PMK bicamerale e già sottoposto a PTCA+2DES su CDx.
Insufficienza renale cronica (IV stadio). Diabete mellito di tipo 2, in trattamento insulinico. Carcinoma poco differenziato e con prevalente componente di tipo neuro- endocrino, metastatizzato e non si trovava nell'impossibilità di deambulare
3 autonomamente e/o compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, ai sensi delle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1988”. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CT e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 14386/2023 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CT come da separato decreto. b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi Napoli 10/7/2025 Il Giudice del Lavoro
Maria Pia Mazzocca
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