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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5121 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.2826/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2826/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 ta e difesa dall'avv. Michele Giovannone, presso C.F._1
o, alla via Posidonia nr. 171/H è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 omiciliato in Salerno alla via Gelso nr. 51 . Gianpaolo Durante che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E AVV. , nella qualità di curatore speciale della minore Controparte_2 Per_1
difesa da se medesima
[...]
TERZO CHIAMATO E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 30 marzo 2022, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio con CP_1 nel comune di Salerno e che, dall'unione c o nati due figli, Per_2
(30 agosto 1997) e (17 luglio 2010), ha chiesto:
[...] Persona_1 zione dal coniuge, co resistente;
b) l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocazione presso la stessa;
c) l'assegnazione a sé Per_1 della casa coniuga 'obbligo a carico del di corrispondere la somma Per_1 mensile di € 600,00 per il proprio mantenime er quello della figlia minore, oltre il 50% delle spese straordinarie. A fondamento delle proprie ragioni, la ricorrente, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale, con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, ha specificato che l'equilibrio matrimoniale è stato alterato dai comportamenti violenti, litigiosi e persecutori del resistente, precisando di essere stata costretta, in più occasioni, ad allertare le forze dell'ordine e a sporgere diverse querele;
ha inoltre dedotto, a fondamento della domanda di affidamento esclusivo, l'esistenza di pessimi rapporti tra il padre e , avendo quest'ultima assistito a numerosi Per_1 episodi di violenza e vessazioni essere dal resistente nei confronti della moglie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituito che, CP_1 aderendo alla domanda di separazione, ha contestato int anto dedotto dalla ricorrente, anche per ciò che concerne l'addebito. Per tali ragioni, ha chiesto: a) l'inammissibilità della richiesta di assegno a favore della moglie;
b) di disporre un assegno di mantenimento a favore della figlia nella misura non superiore ad €250,00, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie;
c) l'affido condiviso della figlia, con la sua collocazione prevalente presso la madre, oltre ad una puntuale disciplina del proprio diritto di visita.
2. In data 12 luglio 2022, le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato che, fallito il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti.
3. Con comparsa di costituzione e di risposta del 6 aprile 2023 si è costituita, nell'interesse di , la curatrice speciale, avv. , la quale Persona_1 Controparte_2 ha chiesto: a) la provvedimento del 4 lugl te in cui è stato disposto il monitoraggio della situazione per la minore da parte dei Servizi Sociali con supporto psicologico per , da effettuarsi presso la cooperativa Per_1
Insieme; b) l'invito, per la madre, si , di fare in modo che la figlia Parte_1 segua un percorso psicologico;
c) che genitori siano invitati sin da subito a seguire un percorso psicologico personale e di sostegno alla genitorialità tramite il SSTT, come già previsto dal Tribunale per i minorenni di Salerno alla luce di quanto emerso nella valutazioni dell'ASL in atti. 4. Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 3795/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti provvisori ed urgenti Ancora invia preliminare, giova dare atto che il Giudice Delegato, con il provvedimento del 27 luglio 2022, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
- ordina a di cessare le condotte pregiudizievoli, di allontanarsi dalla CP_1 casa familiare e di non farvi rientro, di non avvicinarsi a Parte_1
e ai figli e e ai luoghi dagli stessi abitualm Per_2 Per_1 casa di f e , luogo di lavoro, di studio e di attivita sportiva e ricreativa, etc…) e comunque di tenersi ad una distanza di almeno un Km dagli stessi;
- dispone che il suddetto ordine di protezione avra la durata di un anno decorrente dall'avvenuta esecuzione del presente decreto mediante consegna del provvedimento all'interessato da parte dei Carabinieri territorialmente competenti che dovranno verificarne altresì l'effettivo rispetto;
- dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 mma di € 300,00, oltre rivalutazione annuale Parte_1 tolo di mantenimento della figlia minore;
Per_1
- dispone l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc.);
- dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 mma di € 150,00, oltre rivalutazione annuale Parte_1
il suo mantenimento;
Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni, ad esclusione della domanda di addebito, per la quale deve dichiararsi cessata la materia del contendere, vista la rinuncia espressa alla domanda formulata dalla espressamente e volontariamente all'udienza del 9 luglio 2024. Parte_1
Decadenza della responsabilità genitoriale Al riguardo, occorre rilevare che la ricorrente ha richiesto l'affidamento esclusivo rafforzato a sé della figlia minore e che, con la propria comparsa conclusionale, la curatrice speciale ha concluso chiedendo il disporsi della decadenza dalla responsabilità genitoriale del sulla figlia minore, mentre il resistente ha Per_1 richiesto la previsione dell'affi to condiviso. Dunque, sul punto giova preliminarmente precisare che, anche a seguito della riforma operata con l. n. 219/2012 e delle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, i provvedimenti di cui all'art. 330 – almeno fino all'istituzione del Tribunale Unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie – restano di competenza del Tribunale per i minorenni (vd. Corte Cost. n. 134/2016). Tuttavia, già il dlgs nr. 154/2013 aveva stabilito che, in pendenza di un giudizio di separazione, di divorzio o di un procedimento ex art. 316 , e fino alla sua definitiva conclusione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale dovessero essere proposte dinanzi al giudice ordinario, da individuarsi nel Tribunale se fosse stato in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, in pendenza del termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello (Cass. 3490/2021; Cass. n. 17931/2016; Cass. n. 1349/2015). Se, invece, la domanda ex artt. 330 o 333 c.c. fosse stata proposta antecedentemente all'instaurazione del giudizio di separazione o divorzio o di regolamentazione dell'affido di figlio nato da convivenza more uxorio sarebbe rimasta ferma la giurisdizione del giudice minorile (Cass. n. 20202/2018), stante il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni (Cass. 16340/2021). L'art. 38 disp. Att. c.c. è stato tuttavia modificato dall'art. 1, comma 28, l. n. 206/2021 che, con decorrenza dal 22 giugno 2022, ha stabilito che la competenza del Tribunale ordinario si configura anche quando, successivamente all'instaurazione dinanzi al Tribunale per i minorenni di un procedimento ex artt. 330/333 c.c., venga promosso giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, ovvero procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore, sicché in questi casi il Tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. Ciò inteso, ritenuto quindi questo giudice competente a conoscere la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, quanto ai presupposti giuridici di quest'ultima, la norma, nella sua essenzialità, prevede che il giudice possa pronunziare la decadenza quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. I provvedimenti de quo, dunque, sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli (Cass. 18562/16); non costituiscono, quindi, una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma sono fondati sull'accertamento – da parte del giudice – degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale (Cass. 14145/2017). Più nello specifico, la decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. 12237/23, Cass. 14145/2023). Il grave pregiudizio per il minore viene solitamente individuato in re ipsa, nella difficile situazione ambientale nella quale versa il minore. Può trattarsi di un pregiudizio di natura sia morale che materiale, intendendosi, con il primo, la mancanza dell'irrinunciabile complesso di condizioni necessarie al normale svolgimento della vita materiale del minore. Per quanto concerne, infine, l'accertamento delle condotte pregiudizievoli, la Cassazione ha ritenuto illegittima la decisione che, nel non ritenere sussistenti i presupposti per la declaratoria di decadenza del padre, risulti fondata esclusivamente su dichiarazioni del minore rese nel corso di audizione giudiziale e sulla dedotta assenza di violenze direttamente esercitate su questi dal genitore, laddove manchi una approfondita disamina delle circostanze circa l'assistenza del minore alle violenze esercitate sulla madre, l'entità e la frequenza di tali evenienze e le ripercussioni che le condotte violente, denunziate dalla madre, possano avere avuto sul minore. Tali omissioni sono state reputate ancor più gravi alla luce degli specifici doveri e poteri istruttori officiosi di cui è titolare il giudice in materia minorile, da ritenersi tanto più intensi quanto più incisivo è l'oggetto dell'accertamento che deve essere eseguito in relazione alla valutazione prognostica del preminente interesse e del minor pregiudizio per i minori, come accade nei giudizi conformativi della responsabilità genitoriale (C. 24118/2022). Al contempo, è stato invece reputato illegittimo il provvedimento di revoca della responsabilità genitoriale dei genitori biologici nel caso in cui il progressivo allontanamento del minore – collocato in affido etero-familiare - dai genitori medesimi sia stato dettato dall'oggettiva mancanza di tempestiva e continuativa predisposizione di interventi adeguati da parte dei Servizi territoriali, incaricati dal giudice di rendere operativa la relazione con il minore (C. 33147/2022). Quanto al caso di specie, non privo di rilievo è il fatto che il Tribunale per i minorenni di Salerno, con il decreto numero 775 del 2022 ha sospeso CP_1
dalla responsabilità genitoriale su , ciò sulla scorta de
[...] Persona_1
dai maltrattamenti del , i per la sua possessività, Per_1 generativa di ripetute umiliazio enze. Nel decreto, infatti, si legge che i figli sono scossi dalle aggressioni anche verbali percepite in famiglia e le ripercussioni sulla psiche richiederanno un lungo tempo per la riparazione (pagina 2 del decreto). Al riguardo, innanzitutto, è da segnalare che il resistente, nel corso del processo, ha partecipato ai percorsi per il superamento dei comportamenti violenti e per il recupero delle capacità genitoriali, percorsi che sono stati interrotti il 17 marzo 2025 per via delle nuove disposizioni giudiziarie previste a suo carico. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene opportuno escludere una pronuncia di decadenza, considerato che il resistente si è attivato adeguatamente (come evidenziato nelle relazioni dei servizi sociali) per superare le problematiche evidenziate e per recuperare il rapporto con e che non ha concluso il Per_1 percorso per un'oggettiva impossibilità legata al suo stato di detenzione con conseguente impossibilità di verificare l'esito dei suddetti percorsi. Ciononostante, e per il medesimo motivo appena evidenziato, il Tribunale ritiene necessario confermare il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, non potendosi presumere un recupero delle capacità genitoriali nel breve periodo e ciò soprattutto nell'ottica dell'interesse prevalente della minore. D'altra parte, non può non tenersi in debita considerazione, il persistente rifiuto manifestato da a incontrare e frequentare il padre nonostante i diversi Per_1 tentativi posti i da parte del Tribunale;
al riguardo, sentita all'udienza del 9 luglio 2024, infatti, la ragazza ha raccontato di non vedere il padre da anni e di averlo incontrato solo per caso e, nonostante i tentativi del padre di riallacciare un rapporto (in questi due anni papà mi ha chiamato tante volte anche la notte;
mi ha chiamato dal telefono dei nonni e anche con il numero privato) si è Per_1 mostrata totalmente oppositiva specificando di non aver mai accettat che il non ha fatto il papà da quando sono nata, mamma l'ha sempre spinto a Per_1 fa se per me, precisando infine di avere fatto un percorso ma di non averne più bisogno, di voler stare tranquilla e di non voler cambiare idea sul punto (cfr. verbale di udienza). Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve confermarsi la sospensione dalla responsabilità genitoriale di nei confronti della CP_1 figlia minore , attribuendo, dunque, alla ltà di assumere da Per_1 sola tutte le d i, ordinarie e straordinarie, nell'interesse della figlia. Assegnazione della casa familiare Alla luce della precedente statuizione che comporta anche la residenza prevalente di presso la madre, deve disporsi l'assegnazione a Per_1 Parte_1
casa familiare, sita in Salerno alla Piazza Caduti
[...] ivervi con la figlia. Tempi di permanenza presso il padre. Al riguardo, tenuto conto della ferma volontà più volte espressa da e Per_1 dell'età della stessa (15 anni), il Tribunale dispone la sospensione degli ri padre-figlia, rimettendo alla volontà di quest'ultima la decisione in merito alla frequentazione del padre anche quanto a tempi e modalità. Mantenimento della figlia minore Sul punto, nella propria comparsa conclusionale, la ricorrente ha chiesto un contributo per il mantenimento della figlia minore nella misura di €400,00 al mese, deducendo di essere priva di reddito e di vivere con l'aiuto dell'altro figlio,
. Il resistente, d'altronde, nelle proprie conclusioni ha dedotto di essere Per_2 icenziato in virtù della detenzione carceraria e, per tali ragioni, ha chiesto la sospensione dall'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per il periodo necessario a scontare la pena. In merito alla documentazione depositata, si evidenzia che, nel fascicolo della ricorrente, non è stato allegato nulla che possa fornire una chiara indicazione sulla sua condizione economico – reddituale, mentre parte resistente ha prodotto la lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, segnatamente rappresentato dall'impossibilità a rendere la prestazione lavorativa per la detenzione penitenziaria. Tanto premesso, costituisce un principio di diritto quello secondo il quale in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di detenzione dell'obbligato non può considerarsi causa di forza maggiore giustificativa dell'inadempimento, in quanto la responsabilità per l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (vd. Cass. sent. nr. 13144 del 1/03/2022; cass. 12478 dell'8 maggio 2024). In sintesi, la giurisprudenza, con riferimento allo stato di detenzione, non esclude affatto la debenza dell'obbligo contributivo a favore dei figli: la responsabilità genitoriale, infatti, non viene meno ed il genitore è tenuto a contribuire alla crescita dei propri figli nonostante lo stato di detenzione. Tanto premesso, considerata l'incerta situazione patrimoniale della ricorrente, la mancanza di un mantenimento diretto della figlia da parte del padre e l'attuale stato di detenzione di quest'ultimo, il Tribunale ritiene allo stato equo disporre l'obbligo a carico di di versare a la CP_1 Parte_1 somma mensile di € di mantenim , Per_1 con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre al 50% alle spese straor (scolastiche, mediche, ricreative, sportive, etc…) che dovranno essere documentate. Mantenimento della moglie Al riguardo, in punto di diritto il Tribunale osserva che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c. c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi;
inoltre, la quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. (Cass. Civ., n. 14840 del 27/6/2006). Più nello specifico, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., da parte del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo (Cass. Civ. 7 gennaio 2025, n. 234, ord.), e neppure è collegato alla durata del matrimonio;
inoltre, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco (Cass. Civ. 13 dicembre 2024, n. 32349, ord.). Tanto premesso, seppure la costante giurisprudenza riconosca che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta (Cass. 17136/2004), quanto al caso di specie la non ha dato prova della propria attuale Parte_1 condizione economico red avendo allegato nulla a supporto delle proprie dichiarazioni (ad esempio, una certificazione negativa dell'Agenzia delle entrate); diversamente, il resistente ha dimostrato, vista la propria carcerazione, dell'impossibilità, allo stato, di garantire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Tenuto conto di ciò, nonché delle direttive giurisprudenziali sopra evidenziate, il Tribunale rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente e, pertanto, nulla è più dovuto alla stessa per il suo mantenimento con decorrenza dalla presente pronuncia. Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
b. dichiara sospeso dalla responsabilita genitoriale nei confronti CP_1 della figl;
Per_1
c. dispone la residen alente della figlia minore presso la madre e la Per_1 regolamentazione degli incontri con il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
d. assegna a la casa familiare, sita in Salerno alla Parte_1
Piazza Cad onvivervi con la figlia;
e. dispone l'obbligo a carico di di versare a CP_1 Parte_1
la somma mensile di € 2 di mantenim
[...]
, con decorrenza dalla presente pronuncia;
Per_1
f. e l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) per la figlia che documentate;
g. rigetta la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente con decorrenza dalla presente pronuncia h. condanna al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 delle spes ate in € 150,00 per spese , oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2826/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 ta e difesa dall'avv. Michele Giovannone, presso C.F._1
o, alla via Posidonia nr. 171/H è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 omiciliato in Salerno alla via Gelso nr. 51 . Gianpaolo Durante che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E AVV. , nella qualità di curatore speciale della minore Controparte_2 Per_1
difesa da se medesima
[...]
TERZO CHIAMATO E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 30 marzo 2022, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio con CP_1 nel comune di Salerno e che, dall'unione c o nati due figli, Per_2
(30 agosto 1997) e (17 luglio 2010), ha chiesto:
[...] Persona_1 zione dal coniuge, co resistente;
b) l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocazione presso la stessa;
c) l'assegnazione a sé Per_1 della casa coniuga 'obbligo a carico del di corrispondere la somma Per_1 mensile di € 600,00 per il proprio mantenime er quello della figlia minore, oltre il 50% delle spese straordinarie. A fondamento delle proprie ragioni, la ricorrente, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale, con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, ha specificato che l'equilibrio matrimoniale è stato alterato dai comportamenti violenti, litigiosi e persecutori del resistente, precisando di essere stata costretta, in più occasioni, ad allertare le forze dell'ordine e a sporgere diverse querele;
ha inoltre dedotto, a fondamento della domanda di affidamento esclusivo, l'esistenza di pessimi rapporti tra il padre e , avendo quest'ultima assistito a numerosi Per_1 episodi di violenza e vessazioni essere dal resistente nei confronti della moglie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituito che, CP_1 aderendo alla domanda di separazione, ha contestato int anto dedotto dalla ricorrente, anche per ciò che concerne l'addebito. Per tali ragioni, ha chiesto: a) l'inammissibilità della richiesta di assegno a favore della moglie;
b) di disporre un assegno di mantenimento a favore della figlia nella misura non superiore ad €250,00, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie;
c) l'affido condiviso della figlia, con la sua collocazione prevalente presso la madre, oltre ad una puntuale disciplina del proprio diritto di visita.
2. In data 12 luglio 2022, le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato che, fallito il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti.
3. Con comparsa di costituzione e di risposta del 6 aprile 2023 si è costituita, nell'interesse di , la curatrice speciale, avv. , la quale Persona_1 Controparte_2 ha chiesto: a) la provvedimento del 4 lugl te in cui è stato disposto il monitoraggio della situazione per la minore da parte dei Servizi Sociali con supporto psicologico per , da effettuarsi presso la cooperativa Per_1
Insieme; b) l'invito, per la madre, si , di fare in modo che la figlia Parte_1 segua un percorso psicologico;
c) che genitori siano invitati sin da subito a seguire un percorso psicologico personale e di sostegno alla genitorialità tramite il SSTT, come già previsto dal Tribunale per i minorenni di Salerno alla luce di quanto emerso nella valutazioni dell'ASL in atti. 4. Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 3795/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti provvisori ed urgenti Ancora invia preliminare, giova dare atto che il Giudice Delegato, con il provvedimento del 27 luglio 2022, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
- ordina a di cessare le condotte pregiudizievoli, di allontanarsi dalla CP_1 casa familiare e di non farvi rientro, di non avvicinarsi a Parte_1
e ai figli e e ai luoghi dagli stessi abitualm Per_2 Per_1 casa di f e , luogo di lavoro, di studio e di attivita sportiva e ricreativa, etc…) e comunque di tenersi ad una distanza di almeno un Km dagli stessi;
- dispone che il suddetto ordine di protezione avra la durata di un anno decorrente dall'avvenuta esecuzione del presente decreto mediante consegna del provvedimento all'interessato da parte dei Carabinieri territorialmente competenti che dovranno verificarne altresì l'effettivo rispetto;
- dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 mma di € 300,00, oltre rivalutazione annuale Parte_1 tolo di mantenimento della figlia minore;
Per_1
- dispone l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc.);
- dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 mma di € 150,00, oltre rivalutazione annuale Parte_1
il suo mantenimento;
Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni, ad esclusione della domanda di addebito, per la quale deve dichiararsi cessata la materia del contendere, vista la rinuncia espressa alla domanda formulata dalla espressamente e volontariamente all'udienza del 9 luglio 2024. Parte_1
Decadenza della responsabilità genitoriale Al riguardo, occorre rilevare che la ricorrente ha richiesto l'affidamento esclusivo rafforzato a sé della figlia minore e che, con la propria comparsa conclusionale, la curatrice speciale ha concluso chiedendo il disporsi della decadenza dalla responsabilità genitoriale del sulla figlia minore, mentre il resistente ha Per_1 richiesto la previsione dell'affi to condiviso. Dunque, sul punto giova preliminarmente precisare che, anche a seguito della riforma operata con l. n. 219/2012 e delle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, i provvedimenti di cui all'art. 330 – almeno fino all'istituzione del Tribunale Unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie – restano di competenza del Tribunale per i minorenni (vd. Corte Cost. n. 134/2016). Tuttavia, già il dlgs nr. 154/2013 aveva stabilito che, in pendenza di un giudizio di separazione, di divorzio o di un procedimento ex art. 316 , e fino alla sua definitiva conclusione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale dovessero essere proposte dinanzi al giudice ordinario, da individuarsi nel Tribunale se fosse stato in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, in pendenza del termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello (Cass. 3490/2021; Cass. n. 17931/2016; Cass. n. 1349/2015). Se, invece, la domanda ex artt. 330 o 333 c.c. fosse stata proposta antecedentemente all'instaurazione del giudizio di separazione o divorzio o di regolamentazione dell'affido di figlio nato da convivenza more uxorio sarebbe rimasta ferma la giurisdizione del giudice minorile (Cass. n. 20202/2018), stante il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni (Cass. 16340/2021). L'art. 38 disp. Att. c.c. è stato tuttavia modificato dall'art. 1, comma 28, l. n. 206/2021 che, con decorrenza dal 22 giugno 2022, ha stabilito che la competenza del Tribunale ordinario si configura anche quando, successivamente all'instaurazione dinanzi al Tribunale per i minorenni di un procedimento ex artt. 330/333 c.c., venga promosso giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, ovvero procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore, sicché in questi casi il Tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. Ciò inteso, ritenuto quindi questo giudice competente a conoscere la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, quanto ai presupposti giuridici di quest'ultima, la norma, nella sua essenzialità, prevede che il giudice possa pronunziare la decadenza quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. I provvedimenti de quo, dunque, sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli (Cass. 18562/16); non costituiscono, quindi, una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma sono fondati sull'accertamento – da parte del giudice – degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale (Cass. 14145/2017). Più nello specifico, la decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. 12237/23, Cass. 14145/2023). Il grave pregiudizio per il minore viene solitamente individuato in re ipsa, nella difficile situazione ambientale nella quale versa il minore. Può trattarsi di un pregiudizio di natura sia morale che materiale, intendendosi, con il primo, la mancanza dell'irrinunciabile complesso di condizioni necessarie al normale svolgimento della vita materiale del minore. Per quanto concerne, infine, l'accertamento delle condotte pregiudizievoli, la Cassazione ha ritenuto illegittima la decisione che, nel non ritenere sussistenti i presupposti per la declaratoria di decadenza del padre, risulti fondata esclusivamente su dichiarazioni del minore rese nel corso di audizione giudiziale e sulla dedotta assenza di violenze direttamente esercitate su questi dal genitore, laddove manchi una approfondita disamina delle circostanze circa l'assistenza del minore alle violenze esercitate sulla madre, l'entità e la frequenza di tali evenienze e le ripercussioni che le condotte violente, denunziate dalla madre, possano avere avuto sul minore. Tali omissioni sono state reputate ancor più gravi alla luce degli specifici doveri e poteri istruttori officiosi di cui è titolare il giudice in materia minorile, da ritenersi tanto più intensi quanto più incisivo è l'oggetto dell'accertamento che deve essere eseguito in relazione alla valutazione prognostica del preminente interesse e del minor pregiudizio per i minori, come accade nei giudizi conformativi della responsabilità genitoriale (C. 24118/2022). Al contempo, è stato invece reputato illegittimo il provvedimento di revoca della responsabilità genitoriale dei genitori biologici nel caso in cui il progressivo allontanamento del minore – collocato in affido etero-familiare - dai genitori medesimi sia stato dettato dall'oggettiva mancanza di tempestiva e continuativa predisposizione di interventi adeguati da parte dei Servizi territoriali, incaricati dal giudice di rendere operativa la relazione con il minore (C. 33147/2022). Quanto al caso di specie, non privo di rilievo è il fatto che il Tribunale per i minorenni di Salerno, con il decreto numero 775 del 2022 ha sospeso CP_1
dalla responsabilità genitoriale su , ciò sulla scorta de
[...] Persona_1
dai maltrattamenti del , i per la sua possessività, Per_1 generativa di ripetute umiliazio enze. Nel decreto, infatti, si legge che i figli sono scossi dalle aggressioni anche verbali percepite in famiglia e le ripercussioni sulla psiche richiederanno un lungo tempo per la riparazione (pagina 2 del decreto). Al riguardo, innanzitutto, è da segnalare che il resistente, nel corso del processo, ha partecipato ai percorsi per il superamento dei comportamenti violenti e per il recupero delle capacità genitoriali, percorsi che sono stati interrotti il 17 marzo 2025 per via delle nuove disposizioni giudiziarie previste a suo carico. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene opportuno escludere una pronuncia di decadenza, considerato che il resistente si è attivato adeguatamente (come evidenziato nelle relazioni dei servizi sociali) per superare le problematiche evidenziate e per recuperare il rapporto con e che non ha concluso il Per_1 percorso per un'oggettiva impossibilità legata al suo stato di detenzione con conseguente impossibilità di verificare l'esito dei suddetti percorsi. Ciononostante, e per il medesimo motivo appena evidenziato, il Tribunale ritiene necessario confermare il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, non potendosi presumere un recupero delle capacità genitoriali nel breve periodo e ciò soprattutto nell'ottica dell'interesse prevalente della minore. D'altra parte, non può non tenersi in debita considerazione, il persistente rifiuto manifestato da a incontrare e frequentare il padre nonostante i diversi Per_1 tentativi posti i da parte del Tribunale;
al riguardo, sentita all'udienza del 9 luglio 2024, infatti, la ragazza ha raccontato di non vedere il padre da anni e di averlo incontrato solo per caso e, nonostante i tentativi del padre di riallacciare un rapporto (in questi due anni papà mi ha chiamato tante volte anche la notte;
mi ha chiamato dal telefono dei nonni e anche con il numero privato) si è Per_1 mostrata totalmente oppositiva specificando di non aver mai accettat che il non ha fatto il papà da quando sono nata, mamma l'ha sempre spinto a Per_1 fa se per me, precisando infine di avere fatto un percorso ma di non averne più bisogno, di voler stare tranquilla e di non voler cambiare idea sul punto (cfr. verbale di udienza). Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve confermarsi la sospensione dalla responsabilità genitoriale di nei confronti della CP_1 figlia minore , attribuendo, dunque, alla ltà di assumere da Per_1 sola tutte le d i, ordinarie e straordinarie, nell'interesse della figlia. Assegnazione della casa familiare Alla luce della precedente statuizione che comporta anche la residenza prevalente di presso la madre, deve disporsi l'assegnazione a Per_1 Parte_1
casa familiare, sita in Salerno alla Piazza Caduti
[...] ivervi con la figlia. Tempi di permanenza presso il padre. Al riguardo, tenuto conto della ferma volontà più volte espressa da e Per_1 dell'età della stessa (15 anni), il Tribunale dispone la sospensione degli ri padre-figlia, rimettendo alla volontà di quest'ultima la decisione in merito alla frequentazione del padre anche quanto a tempi e modalità. Mantenimento della figlia minore Sul punto, nella propria comparsa conclusionale, la ricorrente ha chiesto un contributo per il mantenimento della figlia minore nella misura di €400,00 al mese, deducendo di essere priva di reddito e di vivere con l'aiuto dell'altro figlio,
. Il resistente, d'altronde, nelle proprie conclusioni ha dedotto di essere Per_2 icenziato in virtù della detenzione carceraria e, per tali ragioni, ha chiesto la sospensione dall'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per il periodo necessario a scontare la pena. In merito alla documentazione depositata, si evidenzia che, nel fascicolo della ricorrente, non è stato allegato nulla che possa fornire una chiara indicazione sulla sua condizione economico – reddituale, mentre parte resistente ha prodotto la lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, segnatamente rappresentato dall'impossibilità a rendere la prestazione lavorativa per la detenzione penitenziaria. Tanto premesso, costituisce un principio di diritto quello secondo il quale in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di detenzione dell'obbligato non può considerarsi causa di forza maggiore giustificativa dell'inadempimento, in quanto la responsabilità per l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (vd. Cass. sent. nr. 13144 del 1/03/2022; cass. 12478 dell'8 maggio 2024). In sintesi, la giurisprudenza, con riferimento allo stato di detenzione, non esclude affatto la debenza dell'obbligo contributivo a favore dei figli: la responsabilità genitoriale, infatti, non viene meno ed il genitore è tenuto a contribuire alla crescita dei propri figli nonostante lo stato di detenzione. Tanto premesso, considerata l'incerta situazione patrimoniale della ricorrente, la mancanza di un mantenimento diretto della figlia da parte del padre e l'attuale stato di detenzione di quest'ultimo, il Tribunale ritiene allo stato equo disporre l'obbligo a carico di di versare a la CP_1 Parte_1 somma mensile di € di mantenim , Per_1 con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre al 50% alle spese straor (scolastiche, mediche, ricreative, sportive, etc…) che dovranno essere documentate. Mantenimento della moglie Al riguardo, in punto di diritto il Tribunale osserva che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c. c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi;
inoltre, la quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. (Cass. Civ., n. 14840 del 27/6/2006). Più nello specifico, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., da parte del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo (Cass. Civ. 7 gennaio 2025, n. 234, ord.), e neppure è collegato alla durata del matrimonio;
inoltre, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco (Cass. Civ. 13 dicembre 2024, n. 32349, ord.). Tanto premesso, seppure la costante giurisprudenza riconosca che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta (Cass. 17136/2004), quanto al caso di specie la non ha dato prova della propria attuale Parte_1 condizione economico red avendo allegato nulla a supporto delle proprie dichiarazioni (ad esempio, una certificazione negativa dell'Agenzia delle entrate); diversamente, il resistente ha dimostrato, vista la propria carcerazione, dell'impossibilità, allo stato, di garantire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Tenuto conto di ciò, nonché delle direttive giurisprudenziali sopra evidenziate, il Tribunale rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente e, pertanto, nulla è più dovuto alla stessa per il suo mantenimento con decorrenza dalla presente pronuncia. Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
b. dichiara sospeso dalla responsabilita genitoriale nei confronti CP_1 della figl;
Per_1
c. dispone la residen alente della figlia minore presso la madre e la Per_1 regolamentazione degli incontri con il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
d. assegna a la casa familiare, sita in Salerno alla Parte_1
Piazza Cad onvivervi con la figlia;
e. dispone l'obbligo a carico di di versare a CP_1 Parte_1
la somma mensile di € 2 di mantenim
[...]
, con decorrenza dalla presente pronuncia;
Per_1
f. e l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) per la figlia che documentate;
g. rigetta la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente con decorrenza dalla presente pronuncia h. condanna al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 delle spes ate in € 150,00 per spese , oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario