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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3025/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 3025/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. PORTESI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA
e
(C.F. ), con l'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
PACCANI CHIARA,
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1) affidamento condiviso del figlio minore con esercizio della responsabilità genitoriale Per_1 separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione e con espresso impegno dei genitori a cooperare e mantenere un dialogo rispettoso nell'interesse del figlio;
2) collocazione prevalente del minore presso la madre e diritto di visita paterno secondo la Per_1 seguente calendarizzazione: almeno due pomeriggi a settimana (il martedì e il giovedì) dall'uscita da scuola e sino alle ore 20:30 nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 9:30 al lunedì
1 mattina, quando il padre lo riaccompagnerà all'asilo o a scuola con pernottamento del bambino presso la casa paterna;
il presente calendario sarà seguito anche durante le vacanze scolastiche estive, con facoltà per le parti di aggiungere ulteriori giorni, da concordare, di volta în volta e con congruo anticipo, fra i genitori;
il padre potrà tenere con sé il figlio 8 giorni durante le vacanze natalizie (da intendersi nel periodo tra il 23 dicembre e il 7 gennaio) di cui 4 consecutivi e 4 non consecutivi che comprendano, con alternanza di anno in anno, il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano e il 31 dicembre o ìl 1 gennaio;
il padre potrà tenere con sé il figlio tre giorni anche non consecutivi che comprendano con alternanza di anno in anno Pasqua o Pasquetta;
il compleanno di nonché Per_1 tutte le ulteriori festività infrasettimanali verranno trascorse dal minore con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza di anno in anno;
ì compleanni dei genitori saranno trascorsi con il figlio a prescindere dal calendario, salvo diverso accordo;
i periodi di permanenza presso ciascun genitore dovranno essere comunicati e concordati entro il 15 maggio 2024; i genitori si impegnano reciprocamente a garantire in ogni caso contatti giornalieri telefonici o in video chiamata con l'altro genitore;
per le vacanze estive, il figlio minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
3) Assegnazione della casa familiare alla signora la quale si farà carico di Parte_1 ogni spesa di gestione e manutenzione ordinaria;
4) ll signor contribuirà al mantenimento del figlio con il Parte_2 versamento di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili somma da corrispondere ogni mese entro il giorno 20, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat;
la somma di euro
300,00 verrà versata dal padre dal deposito del presente ricorso;
da maggio 2026, a fronte della scadenza di ulteriori finanziamenti contratti in costanza di matrimonio, il padre verserà in favore del figlio la somma mensile di euro 350,00, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo Per_1 gli indici Istat;
il tutto oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d''intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» del Tribunale di Brescia, eccettuate le spese mediche legate al ritardo cognitivo di che saranno sostenute al 100% dalla madre collocataria Per_1 la quale percepirà in forma esclusiva la pensione di invalidità del figlio;
5) l'assegno unico universale per il figlio verrà percepito nella misura del 100% dalla madre, Per_1 all'uopo il signor presta il suo consenso all'erogazione integrale in favore della madre del Parte_2 minore;
6) darsi atto dell'impegno del ricorrente a continuare a pagare mediante versamento alla sig.ra sul conto presso cui i finanziamenti sono domiciliati, la propria quota del 50% dei Pt_1 finanziamenti e/o mutui attualmente in corso e contratti nell'interesse della famiglia (nella misura di euro 415,00 mensili o nella diversa somma a seguito di estinzione). Resta inteso che a fronte del
2 progressivo venir meno degli impegni economici, il relativo contributo verrà proporzionalmente ridotto sino al totale esaurimento.
7) Le parti si dichiarano economicamente autonome ed attestano di aver risolto tra loro qualsiasi questione di natura economico — patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
8) Le parti si rilasciano fin da ora il consenso per il rinnovo dei rispettivi documenti e di quello del figlio;
9) spese di giudizio interamente compensate;
10) le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Brescia (BS) in data 18.3.2017, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 52, parte I, anno 2017.
Dall'unione è nato il figlio il 22.7.2018. Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2537/2024, pubblicata in data 12.6.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
3 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 3025/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. PORTESI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA
e
(C.F. ), con l'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
PACCANI CHIARA,
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1) affidamento condiviso del figlio minore con esercizio della responsabilità genitoriale Per_1 separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione e con espresso impegno dei genitori a cooperare e mantenere un dialogo rispettoso nell'interesse del figlio;
2) collocazione prevalente del minore presso la madre e diritto di visita paterno secondo la Per_1 seguente calendarizzazione: almeno due pomeriggi a settimana (il martedì e il giovedì) dall'uscita da scuola e sino alle ore 20:30 nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 9:30 al lunedì
1 mattina, quando il padre lo riaccompagnerà all'asilo o a scuola con pernottamento del bambino presso la casa paterna;
il presente calendario sarà seguito anche durante le vacanze scolastiche estive, con facoltà per le parti di aggiungere ulteriori giorni, da concordare, di volta în volta e con congruo anticipo, fra i genitori;
il padre potrà tenere con sé il figlio 8 giorni durante le vacanze natalizie (da intendersi nel periodo tra il 23 dicembre e il 7 gennaio) di cui 4 consecutivi e 4 non consecutivi che comprendano, con alternanza di anno in anno, il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano e il 31 dicembre o ìl 1 gennaio;
il padre potrà tenere con sé il figlio tre giorni anche non consecutivi che comprendano con alternanza di anno in anno Pasqua o Pasquetta;
il compleanno di nonché Per_1 tutte le ulteriori festività infrasettimanali verranno trascorse dal minore con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza di anno in anno;
ì compleanni dei genitori saranno trascorsi con il figlio a prescindere dal calendario, salvo diverso accordo;
i periodi di permanenza presso ciascun genitore dovranno essere comunicati e concordati entro il 15 maggio 2024; i genitori si impegnano reciprocamente a garantire in ogni caso contatti giornalieri telefonici o in video chiamata con l'altro genitore;
per le vacanze estive, il figlio minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
3) Assegnazione della casa familiare alla signora la quale si farà carico di Parte_1 ogni spesa di gestione e manutenzione ordinaria;
4) ll signor contribuirà al mantenimento del figlio con il Parte_2 versamento di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili somma da corrispondere ogni mese entro il giorno 20, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat;
la somma di euro
300,00 verrà versata dal padre dal deposito del presente ricorso;
da maggio 2026, a fronte della scadenza di ulteriori finanziamenti contratti in costanza di matrimonio, il padre verserà in favore del figlio la somma mensile di euro 350,00, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo Per_1 gli indici Istat;
il tutto oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d''intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» del Tribunale di Brescia, eccettuate le spese mediche legate al ritardo cognitivo di che saranno sostenute al 100% dalla madre collocataria Per_1 la quale percepirà in forma esclusiva la pensione di invalidità del figlio;
5) l'assegno unico universale per il figlio verrà percepito nella misura del 100% dalla madre, Per_1 all'uopo il signor presta il suo consenso all'erogazione integrale in favore della madre del Parte_2 minore;
6) darsi atto dell'impegno del ricorrente a continuare a pagare mediante versamento alla sig.ra sul conto presso cui i finanziamenti sono domiciliati, la propria quota del 50% dei Pt_1 finanziamenti e/o mutui attualmente in corso e contratti nell'interesse della famiglia (nella misura di euro 415,00 mensili o nella diversa somma a seguito di estinzione). Resta inteso che a fronte del
2 progressivo venir meno degli impegni economici, il relativo contributo verrà proporzionalmente ridotto sino al totale esaurimento.
7) Le parti si dichiarano economicamente autonome ed attestano di aver risolto tra loro qualsiasi questione di natura economico — patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
8) Le parti si rilasciano fin da ora il consenso per il rinnovo dei rispettivi documenti e di quello del figlio;
9) spese di giudizio interamente compensate;
10) le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Brescia (BS) in data 18.3.2017, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 52, parte I, anno 2017.
Dall'unione è nato il figlio il 22.7.2018. Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2537/2024, pubblicata in data 12.6.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
3 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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