TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4154/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4154/2023 vertente tra: TRA
con l'avv. BERTOLINI;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. CILLONI;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'esito di trattazione scritta ex art. 127-ter, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 15/06/2002 a GG IL (atto n. 88, parte 2, serie A, anno 2002). Dal matrimonio è nato in Per_1 data 27/09/2010. La casa coniugale è di proprietà dei coniugi a Bagnolo in Piano, via Alta n. 2 a convenuto in giudizio il marito per Parte_1 chiedere che sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶che la fine del matrimonio è da imputarsi al comportamento aggressivo e violento del marito, che l'ha percossa anche in presenza del figlio;
▶di occuparsi in via esclusiva della gestione e del mantenimento del minore, in quanto il marito ha cessato di contribuire a ogni spesa;
▶che sussiste una forte differenza economica tra le parti, in quanto lei lavora part-time percependo un reddito di circa € 600, mentre lui ha guadagni mensili per circa € 5000 e ha sempre garantito alla famiglia un elevato tenore di vita. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'addebito della separazione al resistente. Ha, chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo (dopo aver inizialmente chiesto un regime condiviso) del figlio con collocazione presso di sé nella casa coniugale, e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso con un importo mensile di € 700 oltre al 60% delle spese straordinarie, nonché di versarle un assegno di mantenimento di € 300. si è costituito e non si è opposto alla Controparte_1 pro stato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che la separazione non gli è addebitabile, in quanto la crisi coniugale è stata causata dall'infedeltà della moglie;
▶che la ricorrente trascura il figlio, lo lascia solo in casa e si dimentica di portarlo a scuola;
▶che la moglie è dotata di capacità lavorativa e ha entrate superiori rispetto a quanto dichiarato. Ha, pertanto, chiesto a sua volta l'addebito della separazione alla moglie, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso di sé nella casa coniugale, stabilendo che la madre possa vederlo e tenerlo con sé la prima settimana il mercoledì con pernottamento e il week-end (dal venerdì al lunedì), la seconda settimana dal mercoledì al venerdì. Ha, inoltre, offerto di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 300, oltre all'80% delle spese straordinarie. In sede di precisazione delle conclusioni, ha mutato le proprie richieste chiedendo che il minore sia affidato ai Servizi Sociali e che questi si occupino di organizzare gli incontri con lui, e ha chiesto di limitare a € 300 l'importo a suo carico, oltre al 50% delle spese straordinarie. IL TRIBUNALE, con provvedimenti provvisori del 30/04/2024 ha temporaneamente stabilito l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre nella casa coniugale e che il padre possa vedere il figlio a week-end alternati (dal venerdì alla domenica) e un giorno infrasettimanale, con pernottamento, nelle settimane in cui non avrà con sé il figlio nel week- end. Ha, inoltre, posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie la somma di € 500, oltre al 60% delle spese straordinarie, quale contribuito al mantenimento di nonché la somma di € 300 per il mantenimento Per_1 di lei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti, dalle accuse reciproche e dalla fine della convivenza.
2. Richiesta di addebito Le reciproche domande di addebito avanzate dalle parti sono infondate. Sul punto, va premesso che l'addebito della separazione è disciplinato dall'art. 151, co. 2, c.c., secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l'accertamento dell'attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013); la prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l'addebito (cfr. Cass. 2059/2012). Nel caso per cui si procede, la ha allegato di aver subito Parte_1 violenze da parte del mentre quest'ultimo ha accusato la moglie di CP_1 aver intrattenuto una relazione extraconiugale nel corso del matrimonio. Nessuna delle due ricostruzioni è stata adeguatamente provata: 1) quanto alla prima, bisogna osservare che nessuno dei testimoni ascoltati nel corso del procedimento ha confermato di aver assistito ad aggressioni del ai danni della né ha menzionato fatti da CP_1 Parte_1 cui ricavare in via indiziaria prove a supporto della ricostruzione della ricorrente;
i testi hanno, piuttosto, riferito alquanto genericamente di fatti raccontati dalla stessa anni dopo, o – nel caso della teste Parte_1 Tes_1
– relativi a un episodio verificatisi dopo l'inizio della crisi;
nessuna rilevanza probatoria ha neppure quanto dichiarato dal teste (che ha Testimone_2 riferito di una telefonata proveniente del figlio delle parti), trattandosi di dichiarazioni de relato che non hanno trovato conferme;
2) quanto alla seconda, bisogna osservare che il non è stato in CP_1 grado di dimostrare che l'attuale relazione della con il nuovo Parte_1 compagno fosse cominciata prima dell'inizi coniugale, o Per_2 che ne fosse la causa;
i testimoni ascoltati nel corso del procedimento non hanno fornito elementi in tal senso, e la relazione investigativa prodotta, oltre ad avere una rilevanza probatoria del tutto parziale, riguarda comunque un periodo successivo alla crisi.
3. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, sono emersi elementi per derogare al regime generale. Bisogna, infatti, considerare quanto segue: 1) All'esito della CTU svolta tra le parti, il perito del Tribunale, dott.ssa aveva in un primo momento ritenuto i genitori adeguati a gestire in Per_3 condiviso l'educazione e la cura del figlio. 2) Tuttavia, subito dopo la fine delle operazioni peritali, nell'ottobre 2024 si è verificato un grave episodio (una rissa che ha coinvolto il CP_1 la e il nuovo compagno di quest'ultima) che ha indotto l Parte_1
a modificare le conclusioni, suggerendo l'affidamento del minore ai Per_3
Servizi Sociali per un periodo di un anno al fine di “proteggerlo dalle espressioni conflittuali, sia dirette che indirette, dei genitori”. 3) La CTU aveva suggerito tale soluzione ritenendola preferibile rispetto ad un affidamento esclusivo alla madre, per facilitare la frequentazione paterna (“Un affidamento esclusivo del minore al padre si considera al momento soluzione impraticabile e non accettabile per il minore. Un affidamento esclusivo del minore alla madre non eliminerebbe la necessità di frequentazione del minore con il padre, né le necessità di gestione del relativo calendario con il sig. questione che le evidenze mostrano CP_1 al momento non possibile per ). Parte_1
4) La medesima CTU aveva, comunque, ricondotto l'episodio di rissa prevalentemente all'indole aggressiva del precisando che – al CP_1 termine di un periodo di 12 mesi – sarebbe comunque opportuno disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre (“Si ritiene, considerata anche l'attuale età del minore, che il provvedimento di affidamento al Servizio Sociale non sia opportuno abbia durata superiore a mesi 12 (dodici). A conclusione di tale periodo, qualora permanessero le condotte omissive e aggressive del sig. come segnalate da parte CP_1 si indica la possibilità che il minore venga affidato in via Parte_1 esclusiva alla madre, sig.ra ). Parte_1
5) E' pacifico che, dop dell'ottobre 2024, il ha CP_1 stabilito unilateralmente di interrompere gli incontri con il figlio Per_1 dichiarando la propria intenzione di attendere le determinazioni del Giudice
o l'intervento dei Servizi Sociali.
Ebbene, il Collegio ritiene che, in base a questi elementi, sia opportuno disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre. Ciò perché, da un lato, le ragioni addotte dalla CTU per motivare un affidamento ai Servizi non appaiono chiare (non essendo emersi reali elementi in tal senso) o completamente coerenti (dal momento che è la stessa CTU a prospettarlo come temporaneo e legato esclusivamente alle condotte del , e perché, dall'altro lato, la scelta unilaterale del CP_1 di i re le visite rende manifeste le gravi difficoltà del CP_1 resistente – peraltro da lui stesso ammesse – a gestire le proprie emozioni nell'interesse del figlio, aggrava il percorso individuato dal CTU e rende improbabile che questo possa compiersi nei dodici mesi individuati dalla dott.ssa Per_3
Vist hieste delle parti e dello stesso le visite dovranno CP_1 essere mediate dai Servizi Sociali che – alla luce dell'attuale interruzione dei rapporti – si occuperanno di determinarne le modalità e la calendarizzazione, con l'obiettivo di arrivare gradualmente a implementare il calendario definito dalla CTU, che qui si riporta:
“-Prima settimana: il minore sarà con il padre dal venerdì pomeriggio al riaccompagnamento a scuola il successivo lunedì mattina.
-Seconda settimana: il minore sarà con il padre dal venerdì pomeriggio al riaccompagnamento a scuola il successivo sabato mattina.
-Nelle vacanze scolastiche natalizie, il minore trascorrerà con ciascun genitore cinque giorni anche non consecutivi, alternando di anno in anno le giornate del 24 e del 25 dicembre, e del 31 dicembre e dell'1 gennaio.
-Nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la domenica Pasquale, con l'altro il lunedì di pasquetta.
-Durante il periodo estivo, da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno scolastico, il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane consecutive o non, garantendo una comunicazione telefonica quotidiana col genitore assente. Per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo di vacanza e l'eventuale località in cui porteranno con sé il minore, e concordare in tal senso, entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito al periodo di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con il figlio, la madre deciderà per gli anni dispari, il padre in quelli pari. In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive”.
4. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (13 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a quest'ultime, si osserva quanto segue: 1) la ricorrente lavora come fiorista part-time con una retribuzione mensile di circa € 600-650; tale dato risulta confermato dalla busta paga di febbraio (doc. 8) e dalle dichiarazioni dei redditi in atti che attestano un reddito annuale medio netto di circa € 6.256 (cfr. CU 2021, 2022, 2023 doc. 9, 10, 11); è proprietaria del 50% della casa coniugale, ed è cointestataria del mutuo di € 500; 2) il resistente dal 2020 è imprenditore e ha costituito la ditta individuale Tecno Service di EL Alessandro, con ricavi netti mensili di circa € 3.000-4.000 (ciò, peraltro, è confermato dalle dichiarazioni dei redditi in atti); è proprietario di un furgone Ford e un motociclo KTM 450, ed è comproprietario della casa coniugale e cointestatario del mutuo. Ebbene, in base a questi dati, il Collegio ritiene di rilevare una forte disparità reddituale tra le parti, che costituisce evidentemente conseguenza di scelte condivise tra i coniugi nel corso della convivenza matrimoniale. Tale disparità non può considerarsi modificata dal fatto che, nel 2025, il ha chiuso la propria ditta, dal momento che tale scelta – oltre a CP_1 non rappresentare una reale prova di una diminuzione delle sue condizioni reddituali – non è stata neppure realmente motivata dal resistente, il quale si è limitato ad affermare di non riuscire più a lavorare “serenamente” a causa delle vicende separative. Il Collegio ritiene pertanto di quantificare in € 700 l'importo mensile a carico del per il mantenimento di oltre al 60% delle spese CP_1 Per_1 straordin
5. Mantenimento della moglie La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie è fondata. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2 c.c., «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. 2445/15). Ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017). La giurisprudenza ha anche chiarito che la misura dell'assegno di mantenimento va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 17199/2013). Nel caso per cui procede, si è già detto in ordine alla disparità di condizioni economiche sussistente tra le parti.
Considerato che
non vi è prova che la ricorrente abbia iniziato una nuova convivenza more uxorio con l'attuale partner, il quale risulta frequentare solo sporadicamente la sua abitazione, la domanda di assegno di mantenimento deve essere accolta. L'importo disposto in sede di udienza presidenziale deve quindi essere confermato.
6. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza prevalente del resistente, le spese devono essere poste a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti, che avevano contratto matrimonio il 15/06/2002 a GG IL (atto n. 88, parte 2, serie A, anno 2002);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile di GG IL;
-rigetta le domande di addebito;
-affida la prole in via esclusiva alla madre con collocazione presso quest'ultima, cui è assegnata la casa familiare;
-incarica i Servizi Sociali di vigilare sul nucleo familiare, svolgere un'attività di intermediazione e supporto, e occuparsi di organizzare e calendarizzare le visite paterne con l'obiettivo di implementare gradualmente il calendario predisposto dalla CTU e riportato in motivazione, con facoltà di modificarlo e/o di individuare le modalità più adeguate per favorire il riavvicinamento tra padre e figlio;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 700 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 60% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di GG IL;
-pone altresì a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento mensile di € 300, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.800 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
GG IL, 17/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4154/2023 vertente tra: TRA
con l'avv. BERTOLINI;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. CILLONI;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'esito di trattazione scritta ex art. 127-ter, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 15/06/2002 a GG IL (atto n. 88, parte 2, serie A, anno 2002). Dal matrimonio è nato in Per_1 data 27/09/2010. La casa coniugale è di proprietà dei coniugi a Bagnolo in Piano, via Alta n. 2 a convenuto in giudizio il marito per Parte_1 chiedere che sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶che la fine del matrimonio è da imputarsi al comportamento aggressivo e violento del marito, che l'ha percossa anche in presenza del figlio;
▶di occuparsi in via esclusiva della gestione e del mantenimento del minore, in quanto il marito ha cessato di contribuire a ogni spesa;
▶che sussiste una forte differenza economica tra le parti, in quanto lei lavora part-time percependo un reddito di circa € 600, mentre lui ha guadagni mensili per circa € 5000 e ha sempre garantito alla famiglia un elevato tenore di vita. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'addebito della separazione al resistente. Ha, chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo (dopo aver inizialmente chiesto un regime condiviso) del figlio con collocazione presso di sé nella casa coniugale, e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso con un importo mensile di € 700 oltre al 60% delle spese straordinarie, nonché di versarle un assegno di mantenimento di € 300. si è costituito e non si è opposto alla Controparte_1 pro stato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che la separazione non gli è addebitabile, in quanto la crisi coniugale è stata causata dall'infedeltà della moglie;
▶che la ricorrente trascura il figlio, lo lascia solo in casa e si dimentica di portarlo a scuola;
▶che la moglie è dotata di capacità lavorativa e ha entrate superiori rispetto a quanto dichiarato. Ha, pertanto, chiesto a sua volta l'addebito della separazione alla moglie, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso di sé nella casa coniugale, stabilendo che la madre possa vederlo e tenerlo con sé la prima settimana il mercoledì con pernottamento e il week-end (dal venerdì al lunedì), la seconda settimana dal mercoledì al venerdì. Ha, inoltre, offerto di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 300, oltre all'80% delle spese straordinarie. In sede di precisazione delle conclusioni, ha mutato le proprie richieste chiedendo che il minore sia affidato ai Servizi Sociali e che questi si occupino di organizzare gli incontri con lui, e ha chiesto di limitare a € 300 l'importo a suo carico, oltre al 50% delle spese straordinarie. IL TRIBUNALE, con provvedimenti provvisori del 30/04/2024 ha temporaneamente stabilito l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre nella casa coniugale e che il padre possa vedere il figlio a week-end alternati (dal venerdì alla domenica) e un giorno infrasettimanale, con pernottamento, nelle settimane in cui non avrà con sé il figlio nel week- end. Ha, inoltre, posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie la somma di € 500, oltre al 60% delle spese straordinarie, quale contribuito al mantenimento di nonché la somma di € 300 per il mantenimento Per_1 di lei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti, dalle accuse reciproche e dalla fine della convivenza.
2. Richiesta di addebito Le reciproche domande di addebito avanzate dalle parti sono infondate. Sul punto, va premesso che l'addebito della separazione è disciplinato dall'art. 151, co. 2, c.c., secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l'accertamento dell'attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013); la prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l'addebito (cfr. Cass. 2059/2012). Nel caso per cui si procede, la ha allegato di aver subito Parte_1 violenze da parte del mentre quest'ultimo ha accusato la moglie di CP_1 aver intrattenuto una relazione extraconiugale nel corso del matrimonio. Nessuna delle due ricostruzioni è stata adeguatamente provata: 1) quanto alla prima, bisogna osservare che nessuno dei testimoni ascoltati nel corso del procedimento ha confermato di aver assistito ad aggressioni del ai danni della né ha menzionato fatti da CP_1 Parte_1 cui ricavare in via indiziaria prove a supporto della ricostruzione della ricorrente;
i testi hanno, piuttosto, riferito alquanto genericamente di fatti raccontati dalla stessa anni dopo, o – nel caso della teste Parte_1 Tes_1
– relativi a un episodio verificatisi dopo l'inizio della crisi;
nessuna rilevanza probatoria ha neppure quanto dichiarato dal teste (che ha Testimone_2 riferito di una telefonata proveniente del figlio delle parti), trattandosi di dichiarazioni de relato che non hanno trovato conferme;
2) quanto alla seconda, bisogna osservare che il non è stato in CP_1 grado di dimostrare che l'attuale relazione della con il nuovo Parte_1 compagno fosse cominciata prima dell'inizi coniugale, o Per_2 che ne fosse la causa;
i testimoni ascoltati nel corso del procedimento non hanno fornito elementi in tal senso, e la relazione investigativa prodotta, oltre ad avere una rilevanza probatoria del tutto parziale, riguarda comunque un periodo successivo alla crisi.
3. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, sono emersi elementi per derogare al regime generale. Bisogna, infatti, considerare quanto segue: 1) All'esito della CTU svolta tra le parti, il perito del Tribunale, dott.ssa aveva in un primo momento ritenuto i genitori adeguati a gestire in Per_3 condiviso l'educazione e la cura del figlio. 2) Tuttavia, subito dopo la fine delle operazioni peritali, nell'ottobre 2024 si è verificato un grave episodio (una rissa che ha coinvolto il CP_1 la e il nuovo compagno di quest'ultima) che ha indotto l Parte_1
a modificare le conclusioni, suggerendo l'affidamento del minore ai Per_3
Servizi Sociali per un periodo di un anno al fine di “proteggerlo dalle espressioni conflittuali, sia dirette che indirette, dei genitori”. 3) La CTU aveva suggerito tale soluzione ritenendola preferibile rispetto ad un affidamento esclusivo alla madre, per facilitare la frequentazione paterna (“Un affidamento esclusivo del minore al padre si considera al momento soluzione impraticabile e non accettabile per il minore. Un affidamento esclusivo del minore alla madre non eliminerebbe la necessità di frequentazione del minore con il padre, né le necessità di gestione del relativo calendario con il sig. questione che le evidenze mostrano CP_1 al momento non possibile per ). Parte_1
4) La medesima CTU aveva, comunque, ricondotto l'episodio di rissa prevalentemente all'indole aggressiva del precisando che – al CP_1 termine di un periodo di 12 mesi – sarebbe comunque opportuno disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre (“Si ritiene, considerata anche l'attuale età del minore, che il provvedimento di affidamento al Servizio Sociale non sia opportuno abbia durata superiore a mesi 12 (dodici). A conclusione di tale periodo, qualora permanessero le condotte omissive e aggressive del sig. come segnalate da parte CP_1 si indica la possibilità che il minore venga affidato in via Parte_1 esclusiva alla madre, sig.ra ). Parte_1
5) E' pacifico che, dop dell'ottobre 2024, il ha CP_1 stabilito unilateralmente di interrompere gli incontri con il figlio Per_1 dichiarando la propria intenzione di attendere le determinazioni del Giudice
o l'intervento dei Servizi Sociali.
Ebbene, il Collegio ritiene che, in base a questi elementi, sia opportuno disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre. Ciò perché, da un lato, le ragioni addotte dalla CTU per motivare un affidamento ai Servizi non appaiono chiare (non essendo emersi reali elementi in tal senso) o completamente coerenti (dal momento che è la stessa CTU a prospettarlo come temporaneo e legato esclusivamente alle condotte del , e perché, dall'altro lato, la scelta unilaterale del CP_1 di i re le visite rende manifeste le gravi difficoltà del CP_1 resistente – peraltro da lui stesso ammesse – a gestire le proprie emozioni nell'interesse del figlio, aggrava il percorso individuato dal CTU e rende improbabile che questo possa compiersi nei dodici mesi individuati dalla dott.ssa Per_3
Vist hieste delle parti e dello stesso le visite dovranno CP_1 essere mediate dai Servizi Sociali che – alla luce dell'attuale interruzione dei rapporti – si occuperanno di determinarne le modalità e la calendarizzazione, con l'obiettivo di arrivare gradualmente a implementare il calendario definito dalla CTU, che qui si riporta:
“-Prima settimana: il minore sarà con il padre dal venerdì pomeriggio al riaccompagnamento a scuola il successivo lunedì mattina.
-Seconda settimana: il minore sarà con il padre dal venerdì pomeriggio al riaccompagnamento a scuola il successivo sabato mattina.
-Nelle vacanze scolastiche natalizie, il minore trascorrerà con ciascun genitore cinque giorni anche non consecutivi, alternando di anno in anno le giornate del 24 e del 25 dicembre, e del 31 dicembre e dell'1 gennaio.
-Nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la domenica Pasquale, con l'altro il lunedì di pasquetta.
-Durante il periodo estivo, da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno scolastico, il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane consecutive o non, garantendo una comunicazione telefonica quotidiana col genitore assente. Per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo di vacanza e l'eventuale località in cui porteranno con sé il minore, e concordare in tal senso, entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito al periodo di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con il figlio, la madre deciderà per gli anni dispari, il padre in quelli pari. In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive”.
4. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (13 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a quest'ultime, si osserva quanto segue: 1) la ricorrente lavora come fiorista part-time con una retribuzione mensile di circa € 600-650; tale dato risulta confermato dalla busta paga di febbraio (doc. 8) e dalle dichiarazioni dei redditi in atti che attestano un reddito annuale medio netto di circa € 6.256 (cfr. CU 2021, 2022, 2023 doc. 9, 10, 11); è proprietaria del 50% della casa coniugale, ed è cointestataria del mutuo di € 500; 2) il resistente dal 2020 è imprenditore e ha costituito la ditta individuale Tecno Service di EL Alessandro, con ricavi netti mensili di circa € 3.000-4.000 (ciò, peraltro, è confermato dalle dichiarazioni dei redditi in atti); è proprietario di un furgone Ford e un motociclo KTM 450, ed è comproprietario della casa coniugale e cointestatario del mutuo. Ebbene, in base a questi dati, il Collegio ritiene di rilevare una forte disparità reddituale tra le parti, che costituisce evidentemente conseguenza di scelte condivise tra i coniugi nel corso della convivenza matrimoniale. Tale disparità non può considerarsi modificata dal fatto che, nel 2025, il ha chiuso la propria ditta, dal momento che tale scelta – oltre a CP_1 non rappresentare una reale prova di una diminuzione delle sue condizioni reddituali – non è stata neppure realmente motivata dal resistente, il quale si è limitato ad affermare di non riuscire più a lavorare “serenamente” a causa delle vicende separative. Il Collegio ritiene pertanto di quantificare in € 700 l'importo mensile a carico del per il mantenimento di oltre al 60% delle spese CP_1 Per_1 straordin
5. Mantenimento della moglie La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie è fondata. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2 c.c., «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. 2445/15). Ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017). La giurisprudenza ha anche chiarito che la misura dell'assegno di mantenimento va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 17199/2013). Nel caso per cui procede, si è già detto in ordine alla disparità di condizioni economiche sussistente tra le parti.
Considerato che
non vi è prova che la ricorrente abbia iniziato una nuova convivenza more uxorio con l'attuale partner, il quale risulta frequentare solo sporadicamente la sua abitazione, la domanda di assegno di mantenimento deve essere accolta. L'importo disposto in sede di udienza presidenziale deve quindi essere confermato.
6. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza prevalente del resistente, le spese devono essere poste a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti, che avevano contratto matrimonio il 15/06/2002 a GG IL (atto n. 88, parte 2, serie A, anno 2002);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile di GG IL;
-rigetta le domande di addebito;
-affida la prole in via esclusiva alla madre con collocazione presso quest'ultima, cui è assegnata la casa familiare;
-incarica i Servizi Sociali di vigilare sul nucleo familiare, svolgere un'attività di intermediazione e supporto, e occuparsi di organizzare e calendarizzare le visite paterne con l'obiettivo di implementare gradualmente il calendario predisposto dalla CTU e riportato in motivazione, con facoltà di modificarlo e/o di individuare le modalità più adeguate per favorire il riavvicinamento tra padre e figlio;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 700 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 60% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di GG IL;
-pone altresì a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento mensile di € 300, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.800 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
GG IL, 17/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli