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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI ADRIANA, Presidente
ER ANDREA, AT
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 374/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Siracusa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 440/2023 per omesso o insufficiente versamento dell'Imposta IMU relativa all'anno 2018, emesso dal Comune di Siracusa per un importo complessivo di
€ 7.885,96, dolendosi della rendita catastale attribuita all'immobile sito in Siracusa, accatastato al foglio
102, particella 320, classificato come D/7.
Deduceva che l'immobile in questione dovesse classificarsi come D/10 (bene strumentale ad attività agricola), rappresentando che il provvedimento di variazione, operato dall'Agenzia delle Entrate, da D/10 a
D/7, fosse stato annullato dalla sentenza n. 835/3/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che ha accolto il ricorso proposto dal contribuente e dai comproprietari.
Lamentava così il contribuente vizio del provvedimento impugnato per eccesso di potere (in relazione alla mancata valutazione del bene come D/7) e difetto di motivazione.
Si costituiva il Comune che
_ deduceva di aver utilizzato la rendita catastale derivante dall'atto di variazione dell'Agenzia delle Entrate
(poi impugnato)
_ argomentava circa l'adeguatezza motivazionale dell'avviso.
Con ordinanza del 7.3.25 la Corte rinviava all'udienza del 6.6.25 in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n. 835/3/2020.
All'udienza del 6.6.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima censura appare fondata.
Al momento dell'emissione dell'avviso impugnato il corretto classamento catastale doveva considerarsi il
D/7: l'avviso emesso dal Comune il 5.7.23 avrebbe dovuto infatti tener conto della sentenza n. 835/3/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che accogliendo il ricorso proposto dal contribuente e dai comproprietari, annullava la rettifica del classamento operata dall'Agenzia, così determinando la reviviscenza del classamento catastale proposto tramite Docfa.
Ciò considerando che, prescindendo del passaggio in giudicato, la sentenza su atti relativi ad operazioni catastali (come la rettifica di classamento) n. 835/3/2020 emessa il 3.3.20, doveva considerarsi provvisoriamente esecutiva ex art. 69, comma 1 dPR 546/92 ed art. 2, comma 2, sempre dPR 546/92 (“Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive”). Peraltro, come si evince dalla visura catastale allegata dallo stesso comune, la variazione del classamento, derivante dagli effetti della sentenza provvisoriamente esecutiva n. 835/3/2020, era già stata annotata il
26.10.20.
Quanto alla seconda censura ritiene questa Corte che l'avviso impugnato sia corredato da adeguato corredo motivazione, tale da ben illustrare le ragioni della pretesa.
Si ritiene che all'accoglimento del ricorso debba seguire la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite: emerge dagli atti che il contribuente, a seguito della ricezione dell'avviso ora impugnato, formalizzava tempestivamente istanza di annullamento in autotutela rappresentando l'efficacia provvisoria della sentenza n. 835/3/2020 emessa il 3.3.20.
Si ritiene che le spese di lite debbano essere liquidate nella misura di euro 500,00 oltre Iva e Cassa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa 1 sezione, accoglie il ricorso nel senso di cui in motivazione e condanna il Comune di Siracusa al pagamento delle spese di lite al ricorrente, liquidate nella misura di euro 500,00 oltre Iva e Cassa.
Così deciso in Siracusa, 6.6.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi Andrea Palmieri
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI ADRIANA, Presidente
ER ANDREA, AT
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 374/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Siracusa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 440/2023 per omesso o insufficiente versamento dell'Imposta IMU relativa all'anno 2018, emesso dal Comune di Siracusa per un importo complessivo di
€ 7.885,96, dolendosi della rendita catastale attribuita all'immobile sito in Siracusa, accatastato al foglio
102, particella 320, classificato come D/7.
Deduceva che l'immobile in questione dovesse classificarsi come D/10 (bene strumentale ad attività agricola), rappresentando che il provvedimento di variazione, operato dall'Agenzia delle Entrate, da D/10 a
D/7, fosse stato annullato dalla sentenza n. 835/3/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che ha accolto il ricorso proposto dal contribuente e dai comproprietari.
Lamentava così il contribuente vizio del provvedimento impugnato per eccesso di potere (in relazione alla mancata valutazione del bene come D/7) e difetto di motivazione.
Si costituiva il Comune che
_ deduceva di aver utilizzato la rendita catastale derivante dall'atto di variazione dell'Agenzia delle Entrate
(poi impugnato)
_ argomentava circa l'adeguatezza motivazionale dell'avviso.
Con ordinanza del 7.3.25 la Corte rinviava all'udienza del 6.6.25 in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n. 835/3/2020.
All'udienza del 6.6.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima censura appare fondata.
Al momento dell'emissione dell'avviso impugnato il corretto classamento catastale doveva considerarsi il
D/7: l'avviso emesso dal Comune il 5.7.23 avrebbe dovuto infatti tener conto della sentenza n. 835/3/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che accogliendo il ricorso proposto dal contribuente e dai comproprietari, annullava la rettifica del classamento operata dall'Agenzia, così determinando la reviviscenza del classamento catastale proposto tramite Docfa.
Ciò considerando che, prescindendo del passaggio in giudicato, la sentenza su atti relativi ad operazioni catastali (come la rettifica di classamento) n. 835/3/2020 emessa il 3.3.20, doveva considerarsi provvisoriamente esecutiva ex art. 69, comma 1 dPR 546/92 ed art. 2, comma 2, sempre dPR 546/92 (“Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive”). Peraltro, come si evince dalla visura catastale allegata dallo stesso comune, la variazione del classamento, derivante dagli effetti della sentenza provvisoriamente esecutiva n. 835/3/2020, era già stata annotata il
26.10.20.
Quanto alla seconda censura ritiene questa Corte che l'avviso impugnato sia corredato da adeguato corredo motivazione, tale da ben illustrare le ragioni della pretesa.
Si ritiene che all'accoglimento del ricorso debba seguire la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite: emerge dagli atti che il contribuente, a seguito della ricezione dell'avviso ora impugnato, formalizzava tempestivamente istanza di annullamento in autotutela rappresentando l'efficacia provvisoria della sentenza n. 835/3/2020 emessa il 3.3.20.
Si ritiene che le spese di lite debbano essere liquidate nella misura di euro 500,00 oltre Iva e Cassa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa 1 sezione, accoglie il ricorso nel senso di cui in motivazione e condanna il Comune di Siracusa al pagamento delle spese di lite al ricorrente, liquidate nella misura di euro 500,00 oltre Iva e Cassa.
Così deciso in Siracusa, 6.6.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi Andrea Palmieri