Articolo 153 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 152Articolo 154
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15 marzo 1974
Art. 153.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall' articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283 , sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974