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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/11/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Wanda Romanò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3531 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nato il [...] in [...] ivi residente, Parte_1
, nato il [...] in Brasile, in [...] e in qualità di rappresentante Parte_2 ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata il [...] in Persona_1
Brasile, e sul figlio minore , nato il [...] in [...], ivi residenti;
Persona_2
, nato il [...] in Brasile, in [...] e in qualità di rappresentante ed Parte_3 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il 12 Persona_3 febbraio 2024 in Brasile, e sulla figlia minore , nata il [...] in Persona_4
Brasile, ivi residenti;
, nata il [...] in [...], ivi residente;
Persona_5
, nato il [...] in [...], ivi residente, Controparte_1
nato il [...] in Brasile, in [...] e in qualità di Parte_4 rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_4
, nato il [...] in [...], ivi residenti;
[...]
, nato il [...] in [...], ivi residente;
Controparte_2
, nata il [...] in [...], ivi residente;
Parte_5
, nato il [...] in [...], residente in [...], rappresentati e Parte_6 difesi come da mandati allegati al presente atto dall'avv. Sara Brazzini, C.F.:
con studio in Firenze, Via della Bellariva n. 26, fax 055.3891126 ed C.F._1 elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale all'indirizzo pec:
Email_1
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del in carica, legale Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
C.F. Email_2 C.F._2
- RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_3 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Parte_3
nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la
[...] cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che in Brasile in data 18.9.1920 si Parte_3 univa in matrimonio con;
in data 4.1.1923, in Brasile, da detta unione Controparte_5 matrimoniale nasceva , in data 2.9.1950, in Brasile;
si univa Persona_6 Persona_6 in matrimonio con in data 27.1.1953, in Brasile e dall'unione matrimoniale Controparte_6 nasceva , la quale in data 9.11.1971 si univa in matrimonio con e in Persona_7 Persona_8 data 7.9.1984, in Brasile nasceva , in data 1.11.1959, in Brasile;
Parte_1 dall'unione matrimoniale di con nasceva Persona_6 Controparte_6 Persona_9
,in data 16.5.1992, in Brasile;
si univa in matrimoni con
[...] Persona_9 [...]
in data 12.5.1998, in Brasile;
da detta unione matrimoniale nasceva Controparte_7 [...]
, in data 22.2.1965, in Brasile;
dall'unione matrimoniale di con Controparte_2 Persona_6 nasceva altresì in data 16.12.1989, in Brasile, Controparte_6 Persona_10 si univa in matrimonio con in data 24.7.1991, in Persona_10 Controparte_8
Brasile; da detta unione matrimoniale nasceva;
in data 14.9.2017, in Brasile, Parte_3 si univa in matrimonio con in data 25.8.2019, in Parte_3 Persona_11
Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva in data 12.2.2024, in Persona_12
Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva altresì ; in data Persona_3 18.3.1993, in Brasile, dall'unione matrimoniale di con Persona_10 CP_8 nasceva ,in data 16.11.2020, in Brasile, si
[...] Parte_2 Parte_2 univa in matrimonio con in data 29.3.2021, in Brasile, da detta unione Persona_13 matrimoniale nasceva;
in data 15.6.2023, in Brasile, da detta unione matrimoniale Persona_1 nasceva altresì ; in data 15.10.1933, in Brasile, dall'unione matrimoniale di Persona_2 con nasceva altresì in data 17.12.1966, in Parte_3 Persona_14 Persona_15
Brasile, si univa in matrimonio con;
in data 13.10.1967, Persona_15 Persona_16 in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva;
in data 12.3.1991, in Brasile, Persona_17
si univa in matrimonio con in data 10.5.1992, in Persona_17 Controparte_9
Giappone, da detta unione matrimoniale nasceva In data 5.8.1940, in Parte_6
Brasile, dall'unione matrimoniale di con nasceva altresì Parte_3 Controparte_5 [...]
; in data5.6.1965, in Brasile si univa in matrimonio con CP_1 CP_1 Persona_18
; in data 14.12.1967, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva
[...] Persona_19
; in data 8.5.1993, in Brasile, si univa in matrimonio con
[...] Persona_19
;in data 23.11.1995, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva Persona_20 [...]
;in data 1.11.2000, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva altresì Controparte_1 [...]
;in data 29.5.1972, in Brasile, dall'unione matrimoniale di con Persona_5 CP_1 nasceva altresì in data 27.4.1996, in Persona_18 Parte_4
Brasile si univa in matrimonio con ,in data Pt_4 Parte_4 Persona_21
21.6.1997, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva;
in data Parte_5
6.10.2006, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva altresì . Parte_4
Il P.M. apponeva il visto e nulla osservava.
All'udienza del 27 ottobre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre
All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo dell'odierna ricorrente era originario di Capistrano (VV), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero della ricorrente, discende la competenza di questo
Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n.
743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio
e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Parte_3 odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_7
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_8 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, i ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del in Brasile, Parte_9 territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_3 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 27.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Wanda Romanò