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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. RA MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa RA MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4923 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Sirchia, presso il cui studio a Palermo, via Littore
Ragusa n. 30, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Caterina Musacchia, presso il cui studio a Palermo, via
Littore Ragusa n. 30, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 20/10/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 04/11/2002 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 4678/2024 emessa da questo Tribunale in data 30/09/2024 – 01/10/2024, passata in giudicato (cf. certificazione della cancelleria del
20/10/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 20/10/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) i coniugi, dichiarano di non volersi riconciliare e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
3) il sig. fisserà la residenza dove riterrà opportuno;
Parte_1
4) le parti dichiarano di essere ciascuna economicamente indipendente e di aver già regolato ogni rapporto in tal senso e di non aver nulla da pretendere ciascuno dall'altro;
5) i figli minori il 3.3.2011 e il 22.09.2014 verranno Persona_1 Persona_2 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
6) il sig. verserà alla sig.ra , per il mantenimento dei Parte_1 Parte_2 figli la somma di € 150,00 per ciascun figlio, per un totale complessivo di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo il 04/11/2002 da
, nato a [...] in data [...] ) Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] Parte_2
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 20/10/2025 e C.F._2 riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
25, parte I dell'anno 2002).
3) Nulla sulle spese.
2 Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA NO RA LA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. RA MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa RA MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4923 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Sirchia, presso il cui studio a Palermo, via Littore
Ragusa n. 30, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Caterina Musacchia, presso il cui studio a Palermo, via
Littore Ragusa n. 30, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 20/10/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 04/11/2002 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 4678/2024 emessa da questo Tribunale in data 30/09/2024 – 01/10/2024, passata in giudicato (cf. certificazione della cancelleria del
20/10/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 20/10/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) i coniugi, dichiarano di non volersi riconciliare e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
3) il sig. fisserà la residenza dove riterrà opportuno;
Parte_1
4) le parti dichiarano di essere ciascuna economicamente indipendente e di aver già regolato ogni rapporto in tal senso e di non aver nulla da pretendere ciascuno dall'altro;
5) i figli minori il 3.3.2011 e il 22.09.2014 verranno Persona_1 Persona_2 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
6) il sig. verserà alla sig.ra , per il mantenimento dei Parte_1 Parte_2 figli la somma di € 150,00 per ciascun figlio, per un totale complessivo di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo il 04/11/2002 da
, nato a [...] in data [...] ) Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] Parte_2
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 20/10/2025 e C.F._2 riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
25, parte I dell'anno 2002).
3) Nulla sulle spese.
2 Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA NO RA LA
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