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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/12/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 1640 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito della discussione orale all'udienza del 02.12.2025, vertente
TRA rappresentata e difesa, giusta procura in allegato all'atto introduttivo, Parte_1 dall'avv. Tommaso Cantarano ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Fondi (LT) Via delle Fornaci
n. 61/A,
PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
C
(PEC: , C.F.: ), in persona del l.r.p.t.,
[...] Email_1 P.IVA_1 dom.to presso la sede in , viale Pier Luigi Nervi, 180 scala C, rappresentato in giudizio da CP_1
, Controparte_1
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione dinanzi alla Sezione Lavoro avverso la cartella Parte_1 esattoriale n. 097 2023 02293167 08 001, con la quale, ad istanza dell' Controparte_3
, si intimava il pagamento della somma complessiva di € 66.513,35, oltre diritti di notifica
[...] derivante dal recupero di somma dovuta per violazione relativa a ordinanza ingiunzione emessa dall' . Controparte_1
A fondamento dell'opposizione deduceva la nullità della notifica della cartella esattoriale in quanto inviata da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri, nonché la nullità della cartella stessa, in quanto priva di attestazione di conformità all'originale su supporto analogico, priva di sottoscrizione digitale del Funzionario o Dirigente responsabile della riscossione, la nullità o irregolarità della notifica dell'ordinanza ingiunzione sottesa, la decadenza dal termine per l'iscrizione a ruolo,
l'illegittimità costituzionale della riscossione per violazione dell'art. 3 e dell'art. 24 della
Costituzione, il difetto di prova della data di esecutività del ruolo, l'irritualità della notifica per omessa indicazione del numero di raccomandata.
Si costituiva parte opposta chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' con Controparte_1 riferimento ai motivi di ricorso attinenti la procedura di riscossione di esclusiva pertinenza di
; b) accertare e dichiarare infondato tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_3 eccepito e ritenuto e, per l'effetto, rigettare il ricorso perché infondato;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015”.
Disposta la trasmissione del giudizio alla sezione contenzioso per effetto del difetto di competenza della stessa, esso veniva iscritto al ruolo contenzioso ordinario.
Con decreto del 26/04/2024 veniva fissata l'udienza del 1° ottobre 2024, per la discussione della causa ai sensi dell'art. 420 c.p.c., ordinato all'autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Con successivo decreto del 03/12/2024 veniva fissata la comparizione delle parti all'udienza del 21 gennaio 2025, ore 11,30, concedendo a parte ricorrente termine per la notifica alle controparti sino a giorni trenta prima dell'udienza di comparizione.
Con ordinanza del 24.01.2025 il giudizio veniva rinviato all'udienza del 08 aprile 2025 per l'eventuale declaratoria di contumacia di previo deposito degli atti Controparte_4 relativi, riservato all'esito ogni ulteriore provvedimento.
Il difensore di parte opponente, con le note di trattazione scritta, rilevava che, trattandosi di procedimento ex d.lgs. n. 150/2011, doveva disporsi che la notifica del ricorso introduttivo venisse effettuata ad opera della cancelleria, anche nei confronti dell' , così Controparte_3 come già effettuato dalla stessa nei confronti dell' , Controparte_1 ritualmente costituita in giudizio,
All'udienza del 08.04.2025, il Giudice, rilevato come il ricorso era stato proposto ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/1981, che, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 150/2011, detta opposizione era disciplinata dal rito del lavoro e, che, pertanto, ai sensi dell'art. 415 cpc, il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza dovevano essere notificati a cura dell'attore, chiedeva rinvio della causa per discussione della causa. Tanto detto, in via preliminare va osservato che la cartella opposta è stata azionata da
[...]
. Controparte_3
Come ha avuto modo di chiarire recentemente la Suprema Corte con l'ordinanza n. 3870 del 2024,
“l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito
o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007
…sussiste il litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, con riferimento alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (cioè, ai casi in cui sia dedotta, a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa)”.
Nel caso di specie, si contesta la cartella di pagamento e vizi formali di essa nonché dell'attività di riscossione, per cui vi è legittimazione passiva dell'ente.
Tanto detto, va rilevato che la cartella di pagamento (cfr. ex multis Cass. n. 6833/2021) equivale a precetto ex art. 480 c.p.c., avendo la funzione di preannunciare la riscossione coattiva.
Risulta, quindi, evidente che la qualificazione della domanda è di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 e agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c.
Ne deriva che al giudizio non si applica la disposizione citata dall'opponente, in quanto la notifica doveva essere dallo stesso effettuata, come, d'altronde, disposto dal Giudice, che prima ordinava l'integrazione del contraddittorio e, poi, disponeva il suo deposito.
Peraltro, la parte omettendo il deposito in oggetto e la notifica, neppure chiedeva termine per effettuare la notifica, ma rinvio per discussione.
Considerato la parte ha omesso di dare prova di aver effettuato la notifica e di depositate istanza di rimessione in termini prima della scadenza del termine concesso e che alcuna motivazione, in ogni caso, di impedimento non imputabile alla rinnovazione della notifica è stata addotta, considerato, altresì, che ha omesso di chiedere termine per la sua rinnovazione e visto che il processo civile è iniziato e proseguito su impulso di parte, la domanda è improcedibile.
L'opposizione non può, quindi, essere analizzata in difetto di contraddittorio.
Le spese seguono la soccombenza. Esse sono poste a carico dell'opponente e liquidate tenuto conto della disposizione di cui all'art. 9 D.lgs. 149/15.
P.Q.M.
Il Tribunale Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- dichiara improcedibile l'opposizione proposta,
- condanna l pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta Parte_1 che liquida in € 5.000,00.
Latina, 05.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Serino