Sentenza 11 giugno 2024
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Parere sospensivo 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 07/03/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00885/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01195/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2025, proposto da Deaway S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Giuseppe Carlomagno, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montalto Uffugo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelina Pugliese, Fabio Fiorellino, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Antonio Morabito in Roma, Matteo Boiardo, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 754/2024, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montalto Uffugo e della Regione Calabria;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
Considerato, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che la questione controversa riguarda l’installazione, a seguito di istanza dell’odierno appellante del 28 febbraio 2023, di due impianti di energia agro-fotovoltaica, lotto 1 e 2, nel Comune di Montalto Uffugo in relazione al quale si è conclusa con esito negativo la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata e asincrona;
che le esigenze cautelari dedotte con il presente appello, anche in ragione del rischio, ribadito dal difensore della Società durante la discussione in camera di consiglio, di perdita di contributi pubblici, possono essere adeguatamente tutelate mediante la trattazione del merito in prime cure, ai sensi del comma 10 dell’art. 55 c.p.a.
che la particolarità della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 1195/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza per la trattazione del merito in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO