Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01126/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2026, proposto da OL GI LL, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2482 del 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026, il Presidente OR NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorso ha ad oggetto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe relativamente alle spese legali;
Considerato che parte ricorrente ha rappresentato e documentato che la sentenza è stata eseguita;
Ritenuto che non resta altro al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere e liquidare le spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR NT, Presidente, Estensore
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR NT |
IL SEGRETARIO