Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 4678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4678 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8659/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
II Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Diego Ragozini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8659 R.G. dell'anno 2024, avente ad og- getto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1243/2021 del 18/02/2021 emesso da Tribunale di Napoli, II sez. civile, nel procedimento monito-
rio rubricato al numero di r. g. n° 2172/2021.
TRA
(C.F. ), nata a [...]- Parte_1 C.F._1
poli (NA) il 18.03.1975, ivi residente a[...], rappresenta e difesa dall'avv. Hamida Megherbi, elettivamente domici- liata presso il suo studio in Napoli alla via Cervantes 55/27.
Opponente
E
, succursale per l'Italia, (P. ) con sede a CP_1 P.IVA_1
Milano (MI), in Via Tazzoli, n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Ales-
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Opposta
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: come dagli atti di causa, in accoglimento dell'opposizione con il presente atto proposta, accertare e dichiarare l'abusività e la vessatorietà delle clausole del finanziamento e di ogni altro allegato posto in essere in danno del consumatore;
per l'effetto, accertare il diritto della parte di proporre opposizione derogatoria ai sensi dell'art. 650 c.p.c.; dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della relativa condizione prescritta dall'art. 5 D.
Lgs. 28/2010; accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.
1243/2021 del 18.02.2021, rg n. 2172/2021, emesso dal Tribunale di
Napoli in considerazione della violazione della tutela del consumatore;
dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1243/2021 del
18.02.2021, RG n. 2172/2021, emesso dal Tribunale di Napoli, in quan- to nullo, illegittimo e viziato, accertare che l'esponente nulla deve alla società opposta e/o in subordine accertare l'ammontare del saldo effet- tivamente dovuto, disponendo la compensazione tra le opposte partite contabili. Infine condannare l'opposta al pagamento delle spese e com- pensi professionali di giudizio maturate oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto pro- curatore antistatario che ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per la parte opposta: come dagli atti di causa, in via preliminare conce- dere, alle parti, termine per l'instaurazione della procedura di media- zione obbligatoria. In via principale, rigettare l'opposizione attorea, in
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quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto N.
1243/2021 (R.G. n. 2172/2021), del Tribunale Ordinario di Napoli, e, conseguentemente, condannare, parte attrice, al pagamento di tutte le somme in esso indicate;
in via subordinata, sempre nel merito, nella de-
negata e non creduta ipotesi di revoca del decreto n. 1243/2021 (R.G. n.
2172/2021), del Tribunale Ordinario di Napoli, accertare, in ogni caso,
l'assoluta congruità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto, condannare, parte attrice, al pagamento della somma comples- siva di euro 10.630,88, oltre ad interessi legali maturati e maturandi, ovvero di quella maggiore, o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
condannare, in ogni caso, parte attrice, alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
La società adiva il Tribunale di Napoli al fine di veder CP_1
ingiungere a il pagamento della somma di euro Parte_1
9.880,88 dovuta quale saldo debitore del contratto di finanziamento n.
4858896 concluso da con la FCA in data Parte_1 CP_2
tra le parti in data 20/01/2016.
Con decreto ingiuntivo n. 1243/2021 reso dal Tribunale di Napoli in da- ta 18/02/2021 nel procedimento rubricato al n. rg. 2172/2021 veniva ingiunto al debitore il pagamento di euro 9.880,88 oltre interessi al tas- so legale fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura li- quidate in euro 45,50 per spese ed euro 540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Avverso il decreto ingiuntivo non veniva proposta opposizione nel ter- mine dei 40 giorni e pertanto, concessa l'esecutorietà al decreto ingiun- tivo, l'opposta notificava atto di precetto in forza del titolo conseguito dando poi impulso alla procedura di espropriazione forzata nelle forme
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del pignoramento presso terzi incardinato innanzi al Tribunale di Napo- li, XIV sez. civile esecuzioni, rubricato al ruolo generali n. 7099/2023.
Con ordinanza del 04/03/2024 il giudice dell'esecuzione, avvisava il debitore della facoltà di proporre opposizione dinnanzi all'ufficio giu- diziario che ha emesso il decreto ingiuntivo, nel termine di 40 giorni, ex art. 650 c.p.c., al fine di far accertare l'eventuale abusività delle clauso- le.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, pro- Parte_1
poneva opposizione ex art. 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n.
1243/2021 del 18/02/2021 emesso dal Tribunale di Napoli (rg. n.
2172/2021).
Nel procedimento di opposizione tardiva, rubricato al ruolo n.
8659/2024 innanzi a codesto Tribunale, l'opponente adduceva a soste- gno della opposizione l'improcedibilità della domanda, risultante caren- te della condizione di procedibilità prescritta dal D. Lgs. 28/2010 e la violazione degli obblighi informativi nonché la abusività e la vessato-
rietà delle clausole di cui agli artt. 6-9-10-13-14-17-10 del contratto, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra esposte.
Si costituiva nel presente giudizio la eccependo CP_1
l'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico avendo fornito prova documentale del proprio credito e non essendo stato contestato, da parte del debitore, l'inadempimento. Contestava la dedotta violazione del do- vere di informazione e della vessatorietà delle clausole contrattuali es-
sendo state le stesse state oggetto di specifica trattativa tra le parti e concludeva per l'accoglimento delle conclusioni sopra esposte.
Con ordinanza del 28/02/2024 il giudice, su istanza di parte, formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
Con la medesima ordinanza il giudice rinviava la causa all'udienza del
02/05/2025, nelle forme della trattazione scritta, concedendo termine entro tale data per comunicare l'eventuale adesione e, in caso di manca- 4
ta adesione, invitava le parti con le note sopra indicate a discutere la causa per l'assegnazione in decisione decorso il termine del
02/05/2025.
Con note per la trattazione scritta per l'udienza del 02/05/2025, la parte opposta confermava la disponibilità ad aderire alla pro- CP_1
posta conciliativa formulata dal giudice e, nel caso di mancata accetta- zione da parte dell'opponente, si riportava al contenuto dei pregressi at- ti e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in sede di comparsa introduttiva.
Parte opponente con le note per la trattazione Parte_1
scritta della medesima udienza, non aderiva all'accordo, motivando tale determinazione in punto di invalidità dell'istanza della domanda di me- diazione, comunicata al solo difensore costituito e non anche alla parte personalmente, con inevitabile ricadute sulla procedibilità del giudizio,
ed insistendo per la declaratoria della presenza di clausole abusive e vessatorie nel contratto di finanziamento n. 4858896, tali da inficiare il contratto in maniera significativa rispetto alla riduzione effettuata con la proposta richiamata.
Chiedeva di riformulare il quantum per gli interessi e le spese maggio- rate, poiché la clausola relativa alla determinazione del tasso di interes- se risulta affetta da indeterminatezza e potenzialmente contraria alla di-
sciplina antiusura, nonché priva di TAE e con un TAEG sproporziona- to. In più, l'art. 9 del contratto, non rispetta o elude l'art. 40, comma 2, del Testo Unico Bancario in cui si prevede che la può pretendere CP_3
la risoluzione in caso di ritardato pagamento delle rate che si verifichi almeno sette volte, e non di almeno due. Ed ancora, la clausola n. 17
(modifica delle condizioni) discende dall'essere la stessa non rispettosa del disposto dell'art. 118 TUB (in particolare nella misura in cui con-
sente la variazione del tasso di interesse anche nell'ambito di un contrat-
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to a tempo determinato: cfr. La parte del I co. dell'art. 118 TUB secon- do cui "Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad og- getto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo").
Chiedeva dunque accertarsi l'abusività e la vessatorietà delle clausole indicate, poste in danno del consumatore, ovvero concluse con un mero modulo prestampato, avverso il quale è decisamente impossibile influi- re sul relativo contenuto. Conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto nullo, illegittimo e viziato per le ragioni esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla procedibilità della domanda.
Parte opponente adduce l'invalidità dell'istanza della domanda di me- diazione, comunicata al solo difensore costituito e non anche alla parte personalmente.
In ordine alla procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs.
28/2010, tenuto conto dell'oggetto dell'opposizione, l'esperimento del- la procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità. Di- fatti il Tribunale, rilevato il mancato esperimento, con ordinanza del
17/09/2024 ha assegnato alle parti termine di giorni 15 per la procedura di mediazione obbligatoria.
Parte opposta, che si è resa promotrice della procedura, ha depositato in giudizio verbale di mediazione (organismo di mediazione ADR Intesa
n. RGM 5290 – 2024) conclusosi con esito negativo per assenza della parte chiamata in mediazione. Parte_1
In tema di convocazione delle parti, si osserva che la comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione è regolata dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010, che al comma I prescrive che la stessa debba essere comunicata alle parti, con ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione.
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Anche nella mediazione demandata dal giudice, sebbene successiva all'inizio del giudizio, la comunicazione di avvio della procedura stra- giudiziale deve essere indirizzata comunque alla parte personalmente.
In tal senso la prevalente giurisprudenza di merito, alla quale questo
Tribunale ritiene di aderire.
Detto incombente deve essere assolto dalla parte che avvia la procedu- ra stragiudiziale o dalla segreteria dell'organismo di mediazione com- petente (Tribunale di Torre Annunziata, sentenza. 529/2023) e non è possibile notificare la domanda di avvio della procedura di mediazione al procuratore costituito in giudizio (Tribunale di Avellino sentenza n.
178/2024).
L'atto deve essere portato a conoscenza della parte in quanto diretta in- teressata, per cui è valida la notifica effettuata presso il domicilio della parte, ma non quella che viene indirizzata al difensore.
Difatti l'invito alla mediazione notificato al solo difensore costituito in giudizio è valido solo nel momento in cui la procura alle liti conferisca al difensore il potere di rappresentanza anche in mediazione e con do- micilio eletto presso lo studio legale anche per tale procedura. Solo in tal caso la comunicazione al solo difensore costituito è quindi sufficien- te (Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 586 del 2 febbraio 2024).
Inoltre la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 8473/2019) non la- scia adito a dubbio nel ritenere necessaria la presenza delle parti al pri- mo incontro, argomentando poi come tale partecipazione al primo in-
contro non comporti che si tratti di attività non delegabile, recependo sul punto un orientamento già espresso da una giurisprudenza minorita- ria (cfr. Trib. Massa, 29 maggio 2018, n. 398).
Con tale pronuncia si ammette la possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento (e quindi di conciliare la lite), esito interpretativo peraltro del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), pacificamente ritenuti applicabili anche alla transazione
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(Cass. civ. Sez. III 27 gennaio 2012 n. 1181) e che appaiono del tutto conformi e funzionali anche allo spirito del D. Lgs 28/2010.
La partecipazione pertanto può essere oggetto di delega. Tale delega può essere effettuata anche a favore del proprio difensore nel giudizio, ma deve prevedere in maniera specifica la facoltà di partecipazione al-
la mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostan- ziali che ne sono oggetto.
Esaminando la procura alle liti conferita dall'opponente al suo procura- tore, si legge che “il mandato è espressamente conferito al presente giudizio, nonché al procedimento di esecuzione, ed altresì, a quelli cau- telari ed incidentali” ed a tal fine eleggendo domicilio presso lo studio legale.
In ordine alla procedura di mediazione, al contrario, vi è solo l'informativa della possibilità di ricorrere a tale procedimento.
Tuttavia nella indicazione delle parti, è stata indicata la domiciliazione di presso il suo procuratore, nonostante non risulti Parte_1
alcuna elezione di domicilio per la procedura di mediazione presso lo stesso.
Considerato dunque che non vi è elezione di domicilio presso il procu-
ratore costituito per la procedura di mediazione, circostanza indispen- sabile al fine di ritenere regolare la convocazione in mediazione della parte presso lo stesso, e considerato che tantomeno il procuratore as-
sume la qualità di delegato della con procura speciale apposi- Pt_1
tamente conferita per il procedimento di mediazione, in forza della qua- le il procuratore avrebbe potuto legittimamente ricevere la comunica- zione dell'avvio della procedura di mediazione e partecipare alla stessa, deve accertarsi l'irregolarità della comunicazione dell'avvio del proce- dimento, con conseguente nullità della procedura che pertanto risulta come non essere stato esperito.
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Infine la doglianza in merito all'omessa convocazione della parte per- sonalmente, dedotta dall'opponente nelle note di udienza del
02/05/2025, non è stata oggetto di specifica contestazione dell'opposta nelle proprie note, sebbene depositate in data successiva a quelle dell'opponente. Pertanto ai sensi dell'art. 115 cpc deve ritenersi provata ed il giudice deve porla a fondamento del suo convincimento.
Per tali motivi non risulta assolta la condizione della procedibilità e l'attuale opposizione va dichiarata improcedibile.
Difatti il mancato rituale avvio della mediazione da parte del soggetto opposto rende improcedibile la domanda quando il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, dispone l'introduzione della mediazione a carico delle parti come richiesto dall'articolo 5 comma 1 del decreto legislati- vo n. 28/2010, e se la mediazione obbligatoria non viene avviata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità della domanda e ciò impedendo di esaminare nel meri-
to la controversia. A ciò si aggiunga che, come è sostenuto da
Cass. S.U. sent. 18 sett 2020 n. 19596, una volta dichiarata improcedi- bile l'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo.
Tuttavia, il giudice ha il potere/dovere di eseguire d'ufficio i controlli circa l'eventuale natura abusiva delle clausole contrattuali connesse alla richiesta di ingiunzione del creditore al fine di garantire l'effettività del- la tutela del consumatore.
Infatti la sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cas- sazione, conformandosi alle pronunce della Corte di Giustizia del
17.05.2022, impone ai giudici della cognizione per la fase monitoria di procedere all'esame d'ufficio della vessatorietà delle clausole del con- tratto stipulato con il consumatore, introducendo così il principio di ef- fettività della tutela del consumatore a fronte della impossibilità di far rilevare l'abusività di una clausola contrattuale in fase esecutiva,
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dopo il decorso dei termini per opporre il provvedimento monitorio, ri- conoscendo inoltre nel rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. l'istituto processuale più adatto a garantire la concreta tutela del consumatore, superando in tal modo il principio dell'autorità di cosa giudicata in caso di decreto ingiuntivo non opposto, ma limitatamente in ordine alla valutazione sulla vessatorietà delle clausole contrattuale.
La dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione, in sé, da un lato impedirebbe l'esame delle clausole vessatorie, nonostante il contraddit- torio instaurato sulle stesse, e dall'altro, la revoca dell'intero decreto ingiuntivo travolgerebbe anche la parte della pretesa che è cristallizzata dal giudicato ed è estranea al necessario esame delle clausole vessato- rie.
Occorre quindi in primis esaminare l'eventuale abusività delle clausole, per poi eventualmente confermare quanto già cristallizzato dal giudica- to, eventualmente revocando il decreto ma provvedendo con una pro- nunzia di merito sulla pretesa non oggetto – perché precluso – dell'opposizione.
Sulla eventuale abusività delle clausole determinative degli interessi moratori e della clausola penale ai sensi dell'art. 33, lettera F, codi- ce del consumo
In primo luogo non vi è dubbio che rivesta la qua- Parte_1
lifica di consumatore, da cui discende l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qua- lificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attivi- tà imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o priva- ta, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stes-
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sa. Non vi è prova agli atti della riconducibilità del prestito allo svolgi- mento di attività professionale ad opera dell'opponente.
La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che han- no condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Diretti- va n. 93/13/CCE).
Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è ne- cessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in as-
senza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consuma- tore. Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmen- te aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte Giust., 14 marzo 2013,
C-415/11, . Si noti, inoltre, come tale indagine può Persona_1
condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi sull'abusività e vessato- rietà delle clausole contrattuali, si ritiene di poter far riferimento alla misura dei tassi d'interessi medi di mora praticati nel settore di merca- to, per il periodo cui sono riconducibili i contratti (stipulato in data
20/01/2016) come risultante dalle rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicabile ratione temporis ( PROT. DT 103993 del
21/12/2015 – in vigore dal 01/01/2016 fino al 30/03/2016) e che tali ri- levazioni possano costituire utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore ad una clausola quale quella pat- tuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione.
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Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi degli artt. 33 lettera F) e 36 cod. cons., l'abusività della clausola di cui all'art. 6 del contratto di finanziamento, che prevede l'applicazione di un tasso di interesse moratorio nella misura pari al
10% annuo, con una differenza, in termini di maggiorazione, rispetto al
TAN pattuito nella misura del 3,19 % annuo, del 6,81%, maggiorazione che risulta pertanto manifestamente eccessiva rispetto alla maggiora- zione media dei tassi d'interessi di mora praticati nel settore di mercato alla data di stipulazione del contratto di cui è causa - rilevata nella mi-
sura del 2,1% - come si evince dal DM. Del Ministero del Tesoro del
21.12.15.
Pertanto la clausola sugli interessi di mora è da ritenersi abusiva e deve essere disapplicata.
Di conseguenza, stante la nullità parziale che colpisce il negozio, il cre- dito vantato dall'opposta nei confronti del debitore deve essere rideter- minato in complessivi € 8.357,72 ovvero della debenza indicata in estratto conto alla data del 09.11.2018 momento dell'estinzione antici- pata a titolo di capitale, epurata di ogni aggravio a titolo interessi di mora e penali.
Rilevato inoltre che, laddove il giudice ravvisi l'abusività della clauso- la, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante CGUE
12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola
(sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954,
punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compro- mettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professio- nisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumato-
re di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tenta-
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ti di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da ga- rantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre
2021, A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurispru-
denza ivi citata).
Per tale ragione in questa sede è da escludere anche l'applicabilità del tasso legale.
Infondata è l'eccezione in ordine alla vessatorietà della clausola deter- minativa della decadenza del beneficio del termine di cui all'art. 9 del contratto, perché parte opposta non se ne è avvalsa avendo atteso l'inadempimento di ben n. 7 rate. La deduzione quindi, in astratto anche condivisibile, secondo cui la previsione del mancato pagamento di n. 2 rate su 72 sarebbe eccessivamente pregiudizievole per il consumatore, non trova però riscontro nella fattispecie in esame.
Analoga valutazione assorbe le doglianze in ordine all'art. 17 del con- tratto, avente ad oggetto la modifica unilaterale delle condizioni con- trattuali, per non essersi parte opposta avvalsa di tale possibilità.
In conclusione, il giudizio di opposizione è improcedibile, ma l'esito dell'accertamento d'ufficio a tutela del consumatore in ordine all'abusività della clausola degli interessi di mora risulta fondato e per- tanto il decreto ingiuntivo va revocato relativamente al quantum degli interessi di mora, il capitale rideterminato nell'importo di € 8.357,72 e la condannata al pagamento della diversa somma Parte_1
emersa in corso di causa.
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Nella regolamentazione delle spese di lite occorre considerare il risulta- to finale della lite con la conseguenza di una soccombenza reciproca e compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara il giudizio di opposizione improcedibile per il mancato esperimento della procedura di mediazione;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1243/2021 del 18/02/2021 emesso da
Tribunale di Napoli, II sez. civile, nel procedimento monitorio rubricato al numero di r. g. n° 2172/202;
3) Condanna a pagare in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 8.357,72, oltre interessi legali per le transazioni commer- ciali, ex art. 1284, 4° co, cpc, dalla data del deposito del ricorso per de- creto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo;
4) Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Napoli, 11.05.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
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