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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 06/05/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.n.510/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 510/2021 promossa da:
(c.f. e p.iva ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1 vamente do lo studio dei predetti difensori sito in Foligno, via Cesare Battisti n.22
-attrice–
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Controparte_1 detto difensore sito in Milano, via V. Hugo n.4
-convenuta- (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Aliventi ed CP_2 C.F._1 iciliat redetto difensore sito in Foligno, via Mazzini n.119
-chiamato in causa-
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Mercone ed Controparte_3 C.F._2 liato etto difensore sito in Foligno, via Cesare Battisti n.22
-chiamato in causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 23.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la società conveniva in giudizio il sig. Parte_1 [...]
proprio e quale titolare dell' per il Controparte_4 Controparte_1
somma di euro 57.416,20 edili eseguiti in favore del convenuto in due cantieri afferenti gli immobili siti in località Carpello ed in località Roviglieto. Si costituiva in giudizio l' la quale contestava la Controparte_1 pretesa creditoria di parte nzava anche richiesta risarcitoria per i danni subiti a causa di infiltrazioni derivanti da una non corretta impermeabilizzazione dei camini e dei canali di sfiato dell'immobile di Roviglieto, oltre al risarcimento di danni derivanti da altri pagina 1 di 5 aspetti meglio spiegati in comparsa. Chiedeva inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa del geom.
-quale direttori dei lavori del cantiere di Roviglieto- e del geom. -quale Controparte_3 CP_2
del cantiere di Carpello-. Autorizzata la chiamata in causa dei sopra indicati terzi, si costituivano ritualmente in giudizio CP_3
e contestando rispettivamente ogni addebito loro rivolto dalla parte chia
[...] CP_2 causa. Concessi alle parti i termini ex art.183 c.p.c., sesto comma e depositate dalle parti in causa le rispettive memorie, veniva ammessa con provvedimento del 04.08.2022 di questo Tribunale una ctu tecnica contabile nella persona dell'Ing. Espletata la consulenza di ufficio, con successivo provvedimento Persona_1 veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e poi la prova testimoniale richiesta dalle parti. Esaurita l'attività istruttoria, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 23.01.2025 in occasione della quale le parti precisavano le rispettive conclusione e questo giudicante tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
* Ai fini della decisione dell'odierna controversia questo Tribunale ritiene preliminarmente opportuno ricordare che in generale il creditore, nella sua qualità di attore ed in ossequio al ben noto principio previsto dall'art.2697 c.c. in materia di onere della prova, ha sempre il primario onere di comprovare adeguatamente tutti i fatti costitutivi della pretesa creditoria posta alla base della domanda. Più in particolare peraltro
“l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere” (Cass.Civ.n.33575 del 11.11.2021); ed ancora più specificatamente: “In tema di contratto di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve” (Cass.Civ.n.14399 del 23.05.2024). A quanto appena evidenziato occorre poi anche aggiungere la considerazione che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova completa di quanto assume, non può la parte con esso cercare di supplire alle deficienze delle proprie allegazioni o delle proprie offerte di prova ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non adeguatamente provati (Cass.Civ.n.10941 del 26.04.2023; Cass.Civ.n.15521 del 07.06.2019). Tutto ciò preliminarmente rilevato, tenuto conto che nel caso di specie costituiscono fatti pacifici ed incontestati l'effettiva commissione dei lavori in appalto da parte della convenuta nei confronti della parte attrice in ordine ai due cantieri afferenti gli immobili siti in località Carpello ed in località Roviglieto, la valutazione del compenso richiesto dalla società nella qualità di appaltatore, presupponendo la Parte_1 valutazione di aspetti profondamente tecnici e , è stata appositamente demandata da questo Tribunale alla cognizione ed alla competenza di un ausiliario, il consulente tecnico di ufficio Ing.
[...]
In altri termini, proprio tenuto conto che i fatti da accertare necessitavano di spe Per_1 conoscenze tecniche indispensabili per valutare non solo la congruità della somma pretesa da parte attrice ma anche per valutare la natura, l'entità e la consistenza delle opere pretesamente realizzate e poste alla base della pretesa stessa, in accoglimento della richiesta della stessa parte attrice è stata disposta la nomina di un consulente di ufficio proprio per coadiuvare il giudice nella valutazione dei fatti tecnici in questione. Nella valutazione dell'attività e degli accertamenti compiuti dall'ausiliario nello svolgimento del proprio incarico il giudicante ha verificato e preso atto che il consulente di ufficio, proprio al fine di valutare più approfonditamente possibile tutte le tematiche di cui era causa, non solo ha attentamente esaminato e valutato tutta la corposa documentazione prodotta in atti dalle parti ma ha provveduto anche a richiedere al ed alla -e conseguentemente ad acquisire- tutta la documentazione Controparte_5 CP_6
pagina 2 di 5 relativa alle pratiche ed agli interventi eseguiti nei due cantieri di Carpello e di Roviglieto. Non solo. Al fine di non tralasciare alcun aspetto ed avere una maggiore rappresentazione tecnica dei fatti e di tutto ciò che ha interessato i due cantieri di causa il ctu, previa preliminare acquisizione della disponibilità delle parti, risulta avere anche richiesto alle parti stesse (ed ovviamente ai rispettivi consulenti) note e memorie tecniche relative ai quesiti oggetto di perizia;
memorie che venivano fornite solo dalla parte convenuta mentre nulla veniva fatto pervenire al ctu da parte dell'attrice e dei chiamati in causa. Ciò posto, CP_1 ta attentamente la relazione peritale depositata dal consulente di ufficio Ing. gli Per_1 accertamenti, le considerazioni e le valutazioni tecniche rese dal predetto consulente di ufficio nei confronti della pretesa fondatezza e congruità dei compensi residui di cui alla domanda di parte attrice, si appalesano particolarmente approfondite, sufficientemente chiare, adeguatamente e ragionevolmente motivate, esenti da vizi logici o giuridici. Le complessive considerazioni e valutazioni tecniche espresse dal ctu quindi (anche nella parte in cui ha riportato le osservazioni dei consulenti di parte ed ha espresso le sue relative valutazioni), provenendo da un competente ausiliario del Giudicante assolutamente terzo rispetto agli interessi di causa, per la loro apprezzabilità ed attendibilità, vengono condivise e fatte proprie da questo Tribunale. Ne discende che la domanda di nella qualità di attore ed Parte_1 appaltatore (Cass.Civ.n.14399 del 23.05.2024; Cass.Civ.n.33575 del 11.11.2021), nei confronti di parte convenuta -relativa al pagamento della somma di euro 57.416,20 oltre iva quale saldo residuo degli appalti relativi ai due cantieri di Roviglieto e di Carpello-, tenuto conto degli esiti della ctu, della documentazione in atti e della valutazione delle prove orali espletate, non può ritenersi sufficientemente comprovata. In ordine alla domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta nei confronti dell'impresa appaltatrice occorre rilevare che il ctu Ing. ha effettivamente riscontrato la sussistenza di Per_1 difformità e di difetti nelle opere eseguite dalla predetta appaltatrice. In particolare al paragrafo 3.2 della relazione peritale risultano evidenziate le specifiche difformità contestate dal con Controparte_5 ordinanza n.365 del 17.6.2019, sia con riferimento al fabbricato che con riferimento alle opere esterne. Al riguardo non risulta sicuramente irragionevole presumere che tali difformità siano state effettivamente richieste dal committente e/o comunque dallo stesso condivise (come peraltro dedotto dalla parte attrice) ma, in assenza di una puntuale e specifica prova sul punto (al riguardo nessuna particolare rilevanza può riconoscersi alle prove testimoniali espletate, tenuto conto che il teste ha espressamente dichiarato Tes_1 di avere trovato, al momento del suo intervento, già realizzate le colon ncello realizzate in muratura di pietra -oggetto di difformità-; il teste diversamente da quanto dedotto dalla parte attrice, ha Tes_2 dichiarato di avere concordato le misur di rivestimento -anch'esse oggetto di difformità- “con la e non con il sig. con il quale non avevo particolari rapporti”; il teste ha Parte_1 CP_1 Tes_3 so te escluso l'accor g. in ordine alle misure dei cancelli, delle rin lle CP_1 pensiline e delle pietre di rivestimento), questo Tribunale non può che attribuire la responsabilità di tali difformità all'impresa materialmente esecutrice delle stesse. Nella consulenza di ufficio inoltre risulta anche evidenziata l'esistenza di difetti nella impermeabilizzazione della copertura ed in particolare in alcuni punti posti in corrispondenza dei comignoli, degli esalatori e di un pannello solare (con determinazione di macchie da infiltrazioni nel soffitto dei locali sottostanti); anche per tale problematica, in assenza di una diretta e specifica prova contraria in ordine all'attribuibilità dei difetti ad una causa estranea all'impresa esecutrice, la relativa responsabilità non potrà che gravare su quest'ultima. A fronte delle predette riscontrate situazioni di difformità e di difetti ritiene questo Tribunale legittima la richiesta di risarcimento della parte convenuta relativa ai costi sostenuti per sanare le difformità -nella misura di euro 7.846,38 come individuata e ritenuta congrua dal ctu- e per sistemare e rimediare ai difetti di impermeabilizzazione della copertura -nella misura di euro 4.674,34 ritenuta congrua dal ctu-. Non sono invece ritenute legittimamente risarcibili le ulteriori voci di danno oggetto di richieste risarcitorie da parte della convenuta. In particolare la valutazione del ctu resa nei confronti della realizzazione del controsoffitto al piano terra (e di cui al punto Q della relazione) risulta oggettivamente generica, in quanto da tale valutazione -“la diminuzione dell'altezza pare avere conseguenze effettive”- non si rinviene l'esistenza di un pregiudizio certo ed individuato, meritevole di ristoro economico. Analogamente generica risulta la richiesta di risarcimento da ritardo inizio attività. Al riguardo non solo non è stata nemmeno pagina 3 di 5 indicata esattamente la natura e tipologia dell'attività imprenditoriale che avrebbe subito il ritardo nel suo inizio ma non è stato nemmeno fornito alcun tipo di indizio o dato concreto relativo all'utilità patrimoniale presuntivamente persa -magari anche solo riferito all'anno effettivo di inizio attività e/o agli anni successivi- indispensabile per evitare che ogni ipotetica liquidazione equitativa ricada in un inammissibile arbitrio (Cass.Civ.n.29486 del 15.11.2024). In ordine infine alla richiesta di risarcimento per i danni c.d. finanziari dedotti da parte convenuta e relativi all'incremento degli interessi passivi afferenti i prestiti bancari per anticipo del contributo PSR della ed afferenti al mutuo ipotecario, ritiene il CP_6 giudicante che non ne sia stata data prova sufficiente ai fini di un legittimo accoglimento. Nel ricordare sul punto che il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo comprende sicuramente la perdita subita dal creditore ma solo in quanto ne sia una conseguenza immediata e diretta e che quindi occorre sempre una prova adeguata del rapporto di causalità diretta tra il dedotto ritardo nell'adempimento e la perdita invocata, nel caso di specie, anche valutata la documentazione bancaria prodotta dalla parte convenuta, non si rinviene prova sufficiente in ordine al fatto dedotto che il contributo della CP_6 avrebbe dovuto essere sicuramente erogato entro il bimestre successivo alla dichiarazione di fine
[...]
l marzo 2019 ed in ordine al fatto che sia stato invece erogato nel novembre 2021 esclusivamente per fatti imputabili alla società esecutrice dei lavori (e non magari per altre problematiche); analogamente non si rinviene prova certa che gli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario rinvengano la propria origine causale esclusivamente nel dedotto ritardo nell'ottenimento dell'agibilità. Conclusivamente pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, la società attrice dovrà essere condannata a pagare la complessiva somma di euro 12.520,72 a titolo di Parte_1 risarci difformità e dei difetti nelle opere eseguite. Delle predette problematiche e quindi del pagamento della relativa somma a titolo di risarcimento dovrà essere ritenuto solidalmente responsabile anche il chiamato in causa geom. nella sua Controparte_3 qualità di direttore dei lavori del cantiere di Roviglieto ove sono state realizzate le difformità ed i difetti in questione. Al riguardo occorre considerare infatti che “Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse” (Cass.Civ.n.9572 del 09.04.2024); più in particolare “non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass.Civ.n.30658 del 18.10.2022, motivazione). A ciò si aggiunga che “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 del Cc, il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cass.Civ.n.7057 del 15.03.2024). Nessun tipo invece di danno economico attuale ed effettivo si riscontra con riferimento alla attività professionale del chiamato in causa CP_2 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza con riferimento alla parte attrice ed al chiamato in causa e vengono liquidate in dispositivo. Al riguardo peraltro, nel dare atto che l'agire in giudizio CP_3 per far valere una pretesa che poi alla fine risulta infondata non costituisce di per sé una utilizzazione pagina 4 di 5 abusiva degli strumenti processuali occorrendo sempre, al riguardo, la sussistenza di dolo, mala fede o colpa grave e rilevato che nel caso di specie, in base ad una valutazione complessiva di tutte le circostanze del giudizio, la sussistenza delle predette censurabili condotte non viene rinvenuta da questo giudicante, non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità aggravata. La valutazione complessiva del giudizio e la considerazione della situazione sostanziale induce invece questo Tribunale a prevedere la compensazione delle spese di giudizio con riferimento al chiamato in causa CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice Parte_1 avverso parte convenuta -in proprio e quale t
[...] Controparte_1 [...] le parti chiamate in causa Controparte_1 CP_2 zione disattesa, così provvede: Controparte_3 a di parte attrice;
-accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e per l'effetto condanna Parte_1 e , in solido tra loro, al pagamento in favore della
[...] Controparte_3 della somma di euro 12.520,72 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data di pagamento di ogni singola spesa al saldo;
-rigetta per il resto ogni altra domanda;
-condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Controparte_3 spese di lite in favore della parte convenuta;
spese di lite che liquida in euro 7.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, iva e c.i. come per legge. Pone definitivamente a carico di Parte_1
e , in solido tra loro, le spese di ctu già liquidate.
[...] Controparte_3
-compensa le spese di lite con riferimento al terzo chiamato CP_2
Spoleto, 05.05.2025
Andrea Giuliani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 510/2021 promossa da:
(c.f. e p.iva ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1 vamente do lo studio dei predetti difensori sito in Foligno, via Cesare Battisti n.22
-attrice–
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Controparte_1 detto difensore sito in Milano, via V. Hugo n.4
-convenuta- (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Aliventi ed CP_2 C.F._1 iciliat redetto difensore sito in Foligno, via Mazzini n.119
-chiamato in causa-
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Mercone ed Controparte_3 C.F._2 liato etto difensore sito in Foligno, via Cesare Battisti n.22
-chiamato in causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 23.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la società conveniva in giudizio il sig. Parte_1 [...]
proprio e quale titolare dell' per il Controparte_4 Controparte_1
somma di euro 57.416,20 edili eseguiti in favore del convenuto in due cantieri afferenti gli immobili siti in località Carpello ed in località Roviglieto. Si costituiva in giudizio l' la quale contestava la Controparte_1 pretesa creditoria di parte nzava anche richiesta risarcitoria per i danni subiti a causa di infiltrazioni derivanti da una non corretta impermeabilizzazione dei camini e dei canali di sfiato dell'immobile di Roviglieto, oltre al risarcimento di danni derivanti da altri pagina 1 di 5 aspetti meglio spiegati in comparsa. Chiedeva inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa del geom.
-quale direttori dei lavori del cantiere di Roviglieto- e del geom. -quale Controparte_3 CP_2
del cantiere di Carpello-. Autorizzata la chiamata in causa dei sopra indicati terzi, si costituivano ritualmente in giudizio CP_3
e contestando rispettivamente ogni addebito loro rivolto dalla parte chia
[...] CP_2 causa. Concessi alle parti i termini ex art.183 c.p.c., sesto comma e depositate dalle parti in causa le rispettive memorie, veniva ammessa con provvedimento del 04.08.2022 di questo Tribunale una ctu tecnica contabile nella persona dell'Ing. Espletata la consulenza di ufficio, con successivo provvedimento Persona_1 veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e poi la prova testimoniale richiesta dalle parti. Esaurita l'attività istruttoria, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 23.01.2025 in occasione della quale le parti precisavano le rispettive conclusione e questo giudicante tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
* Ai fini della decisione dell'odierna controversia questo Tribunale ritiene preliminarmente opportuno ricordare che in generale il creditore, nella sua qualità di attore ed in ossequio al ben noto principio previsto dall'art.2697 c.c. in materia di onere della prova, ha sempre il primario onere di comprovare adeguatamente tutti i fatti costitutivi della pretesa creditoria posta alla base della domanda. Più in particolare peraltro
“l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere” (Cass.Civ.n.33575 del 11.11.2021); ed ancora più specificatamente: “In tema di contratto di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve” (Cass.Civ.n.14399 del 23.05.2024). A quanto appena evidenziato occorre poi anche aggiungere la considerazione che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova completa di quanto assume, non può la parte con esso cercare di supplire alle deficienze delle proprie allegazioni o delle proprie offerte di prova ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non adeguatamente provati (Cass.Civ.n.10941 del 26.04.2023; Cass.Civ.n.15521 del 07.06.2019). Tutto ciò preliminarmente rilevato, tenuto conto che nel caso di specie costituiscono fatti pacifici ed incontestati l'effettiva commissione dei lavori in appalto da parte della convenuta nei confronti della parte attrice in ordine ai due cantieri afferenti gli immobili siti in località Carpello ed in località Roviglieto, la valutazione del compenso richiesto dalla società nella qualità di appaltatore, presupponendo la Parte_1 valutazione di aspetti profondamente tecnici e , è stata appositamente demandata da questo Tribunale alla cognizione ed alla competenza di un ausiliario, il consulente tecnico di ufficio Ing.
[...]
In altri termini, proprio tenuto conto che i fatti da accertare necessitavano di spe Per_1 conoscenze tecniche indispensabili per valutare non solo la congruità della somma pretesa da parte attrice ma anche per valutare la natura, l'entità e la consistenza delle opere pretesamente realizzate e poste alla base della pretesa stessa, in accoglimento della richiesta della stessa parte attrice è stata disposta la nomina di un consulente di ufficio proprio per coadiuvare il giudice nella valutazione dei fatti tecnici in questione. Nella valutazione dell'attività e degli accertamenti compiuti dall'ausiliario nello svolgimento del proprio incarico il giudicante ha verificato e preso atto che il consulente di ufficio, proprio al fine di valutare più approfonditamente possibile tutte le tematiche di cui era causa, non solo ha attentamente esaminato e valutato tutta la corposa documentazione prodotta in atti dalle parti ma ha provveduto anche a richiedere al ed alla -e conseguentemente ad acquisire- tutta la documentazione Controparte_5 CP_6
pagina 2 di 5 relativa alle pratiche ed agli interventi eseguiti nei due cantieri di Carpello e di Roviglieto. Non solo. Al fine di non tralasciare alcun aspetto ed avere una maggiore rappresentazione tecnica dei fatti e di tutto ciò che ha interessato i due cantieri di causa il ctu, previa preliminare acquisizione della disponibilità delle parti, risulta avere anche richiesto alle parti stesse (ed ovviamente ai rispettivi consulenti) note e memorie tecniche relative ai quesiti oggetto di perizia;
memorie che venivano fornite solo dalla parte convenuta mentre nulla veniva fatto pervenire al ctu da parte dell'attrice e dei chiamati in causa. Ciò posto, CP_1 ta attentamente la relazione peritale depositata dal consulente di ufficio Ing. gli Per_1 accertamenti, le considerazioni e le valutazioni tecniche rese dal predetto consulente di ufficio nei confronti della pretesa fondatezza e congruità dei compensi residui di cui alla domanda di parte attrice, si appalesano particolarmente approfondite, sufficientemente chiare, adeguatamente e ragionevolmente motivate, esenti da vizi logici o giuridici. Le complessive considerazioni e valutazioni tecniche espresse dal ctu quindi (anche nella parte in cui ha riportato le osservazioni dei consulenti di parte ed ha espresso le sue relative valutazioni), provenendo da un competente ausiliario del Giudicante assolutamente terzo rispetto agli interessi di causa, per la loro apprezzabilità ed attendibilità, vengono condivise e fatte proprie da questo Tribunale. Ne discende che la domanda di nella qualità di attore ed Parte_1 appaltatore (Cass.Civ.n.14399 del 23.05.2024; Cass.Civ.n.33575 del 11.11.2021), nei confronti di parte convenuta -relativa al pagamento della somma di euro 57.416,20 oltre iva quale saldo residuo degli appalti relativi ai due cantieri di Roviglieto e di Carpello-, tenuto conto degli esiti della ctu, della documentazione in atti e della valutazione delle prove orali espletate, non può ritenersi sufficientemente comprovata. In ordine alla domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta nei confronti dell'impresa appaltatrice occorre rilevare che il ctu Ing. ha effettivamente riscontrato la sussistenza di Per_1 difformità e di difetti nelle opere eseguite dalla predetta appaltatrice. In particolare al paragrafo 3.2 della relazione peritale risultano evidenziate le specifiche difformità contestate dal con Controparte_5 ordinanza n.365 del 17.6.2019, sia con riferimento al fabbricato che con riferimento alle opere esterne. Al riguardo non risulta sicuramente irragionevole presumere che tali difformità siano state effettivamente richieste dal committente e/o comunque dallo stesso condivise (come peraltro dedotto dalla parte attrice) ma, in assenza di una puntuale e specifica prova sul punto (al riguardo nessuna particolare rilevanza può riconoscersi alle prove testimoniali espletate, tenuto conto che il teste ha espressamente dichiarato Tes_1 di avere trovato, al momento del suo intervento, già realizzate le colon ncello realizzate in muratura di pietra -oggetto di difformità-; il teste diversamente da quanto dedotto dalla parte attrice, ha Tes_2 dichiarato di avere concordato le misur di rivestimento -anch'esse oggetto di difformità- “con la e non con il sig. con il quale non avevo particolari rapporti”; il teste ha Parte_1 CP_1 Tes_3 so te escluso l'accor g. in ordine alle misure dei cancelli, delle rin lle CP_1 pensiline e delle pietre di rivestimento), questo Tribunale non può che attribuire la responsabilità di tali difformità all'impresa materialmente esecutrice delle stesse. Nella consulenza di ufficio inoltre risulta anche evidenziata l'esistenza di difetti nella impermeabilizzazione della copertura ed in particolare in alcuni punti posti in corrispondenza dei comignoli, degli esalatori e di un pannello solare (con determinazione di macchie da infiltrazioni nel soffitto dei locali sottostanti); anche per tale problematica, in assenza di una diretta e specifica prova contraria in ordine all'attribuibilità dei difetti ad una causa estranea all'impresa esecutrice, la relativa responsabilità non potrà che gravare su quest'ultima. A fronte delle predette riscontrate situazioni di difformità e di difetti ritiene questo Tribunale legittima la richiesta di risarcimento della parte convenuta relativa ai costi sostenuti per sanare le difformità -nella misura di euro 7.846,38 come individuata e ritenuta congrua dal ctu- e per sistemare e rimediare ai difetti di impermeabilizzazione della copertura -nella misura di euro 4.674,34 ritenuta congrua dal ctu-. Non sono invece ritenute legittimamente risarcibili le ulteriori voci di danno oggetto di richieste risarcitorie da parte della convenuta. In particolare la valutazione del ctu resa nei confronti della realizzazione del controsoffitto al piano terra (e di cui al punto Q della relazione) risulta oggettivamente generica, in quanto da tale valutazione -“la diminuzione dell'altezza pare avere conseguenze effettive”- non si rinviene l'esistenza di un pregiudizio certo ed individuato, meritevole di ristoro economico. Analogamente generica risulta la richiesta di risarcimento da ritardo inizio attività. Al riguardo non solo non è stata nemmeno pagina 3 di 5 indicata esattamente la natura e tipologia dell'attività imprenditoriale che avrebbe subito il ritardo nel suo inizio ma non è stato nemmeno fornito alcun tipo di indizio o dato concreto relativo all'utilità patrimoniale presuntivamente persa -magari anche solo riferito all'anno effettivo di inizio attività e/o agli anni successivi- indispensabile per evitare che ogni ipotetica liquidazione equitativa ricada in un inammissibile arbitrio (Cass.Civ.n.29486 del 15.11.2024). In ordine infine alla richiesta di risarcimento per i danni c.d. finanziari dedotti da parte convenuta e relativi all'incremento degli interessi passivi afferenti i prestiti bancari per anticipo del contributo PSR della ed afferenti al mutuo ipotecario, ritiene il CP_6 giudicante che non ne sia stata data prova sufficiente ai fini di un legittimo accoglimento. Nel ricordare sul punto che il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo comprende sicuramente la perdita subita dal creditore ma solo in quanto ne sia una conseguenza immediata e diretta e che quindi occorre sempre una prova adeguata del rapporto di causalità diretta tra il dedotto ritardo nell'adempimento e la perdita invocata, nel caso di specie, anche valutata la documentazione bancaria prodotta dalla parte convenuta, non si rinviene prova sufficiente in ordine al fatto dedotto che il contributo della CP_6 avrebbe dovuto essere sicuramente erogato entro il bimestre successivo alla dichiarazione di fine
[...]
l marzo 2019 ed in ordine al fatto che sia stato invece erogato nel novembre 2021 esclusivamente per fatti imputabili alla società esecutrice dei lavori (e non magari per altre problematiche); analogamente non si rinviene prova certa che gli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario rinvengano la propria origine causale esclusivamente nel dedotto ritardo nell'ottenimento dell'agibilità. Conclusivamente pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, la società attrice dovrà essere condannata a pagare la complessiva somma di euro 12.520,72 a titolo di Parte_1 risarci difformità e dei difetti nelle opere eseguite. Delle predette problematiche e quindi del pagamento della relativa somma a titolo di risarcimento dovrà essere ritenuto solidalmente responsabile anche il chiamato in causa geom. nella sua Controparte_3 qualità di direttore dei lavori del cantiere di Roviglieto ove sono state realizzate le difformità ed i difetti in questione. Al riguardo occorre considerare infatti che “Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse” (Cass.Civ.n.9572 del 09.04.2024); più in particolare “non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass.Civ.n.30658 del 18.10.2022, motivazione). A ciò si aggiunga che “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 del Cc, il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cass.Civ.n.7057 del 15.03.2024). Nessun tipo invece di danno economico attuale ed effettivo si riscontra con riferimento alla attività professionale del chiamato in causa CP_2 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza con riferimento alla parte attrice ed al chiamato in causa e vengono liquidate in dispositivo. Al riguardo peraltro, nel dare atto che l'agire in giudizio CP_3 per far valere una pretesa che poi alla fine risulta infondata non costituisce di per sé una utilizzazione pagina 4 di 5 abusiva degli strumenti processuali occorrendo sempre, al riguardo, la sussistenza di dolo, mala fede o colpa grave e rilevato che nel caso di specie, in base ad una valutazione complessiva di tutte le circostanze del giudizio, la sussistenza delle predette censurabili condotte non viene rinvenuta da questo giudicante, non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità aggravata. La valutazione complessiva del giudizio e la considerazione della situazione sostanziale induce invece questo Tribunale a prevedere la compensazione delle spese di giudizio con riferimento al chiamato in causa CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice Parte_1 avverso parte convenuta -in proprio e quale t
[...] Controparte_1 [...] le parti chiamate in causa Controparte_1 CP_2 zione disattesa, così provvede: Controparte_3 a di parte attrice;
-accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e per l'effetto condanna Parte_1 e , in solido tra loro, al pagamento in favore della
[...] Controparte_3 della somma di euro 12.520,72 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data di pagamento di ogni singola spesa al saldo;
-rigetta per il resto ogni altra domanda;
-condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Controparte_3 spese di lite in favore della parte convenuta;
spese di lite che liquida in euro 7.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, iva e c.i. come per legge. Pone definitivamente a carico di Parte_1
e , in solido tra loro, le spese di ctu già liquidate.
[...] Controparte_3
-compensa le spese di lite con riferimento al terzo chiamato CP_2
Spoleto, 05.05.2025
Andrea Giuliani
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