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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
Dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 513/2024 promossa da
(c.f. ) residente in [...] C.F._1
9 con il patrocinio degli Avv.ti Matteo Notaro e Andrea Bonaiti, con elezione di domicilio presso il loro studio in Merate (Lecco), Via Statale n. 5/R
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._2
Roma n. 9, con il patrocinio dell'Avv. Carolina Akie Colleoni con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano (MI), Viale Bianca Maria n. 39
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI: come rassegnate nel termine del 28.7.2025 assegnato ai sensi dell'art. 473 bis.28
c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 12 CONCLUSIONI per parte RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito del Tribunale di Lecco, rigettata ogni istanza, richiesta o eccezione, di rito o nel merito, formulata dalle controparti, così giudicare:
In via principale:
Separazione personale:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) pronunciare la separazione personale di Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Cornate d'Adda (MI) in data 21 maggio 1977 –
Atto n. 18 - Parte 2 – Serie Ufficio A – Anno 1977, con addebito della sig.ra Controparte_1 riconoscendo nella sua condotta la causa unica e diretta per la fine della convivenza e dell'unione matrimoniale;
3) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti tra loro e che, di conseguenza, essendo i figli maggiorenni ed indipendenti non dovrà essere disposta l'assegnazione della casa coniugale ad alcuna delle parti
4) Con vittoria di spese legali ed accessori di legge.
Cessazione degli effetti civili del matrimonio:
5) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art.3, L. 1 dicembre 1970 n.898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Cornate d'Adda (MI) in data 21 maggio
1977 – Atto n. 18 - Parte 2 – Serie Ufficio A – Anno 1977, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza e dando atto che i coniugi sono economicamente indipendenti tra loro.
6) Con vittoria di spese legali ed accessori di legge
CONCLUSIONI per parte RESISTENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
SULLA SEPARAZIONE PERSONALE:
1) PRONUNCIARE la separazione dei coniugi e Controparte_1 [...]
; Pt_1
pagina 2 di 12 2) ADDEBITARE la separazione al marito ex art. 151, 2° comma c.c. per i motivi -tutti- di cui in narrativa;
3) DICHIARARE che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla disporre in merito alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro.
IN VIA ISTRUTTORIA: - Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e con i testi così come indicati in relazione al singolo capitolo:
7. Vero che, nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2022, il OR ha soggiornato presso Pt_1
l'abitazione della ORa per alcuni fine settimana. Vero che, nel mese di aprile 2022, Parte_2 il OR ha soggiornato presso l'abitazione della ORa per una settimana. Pt_1 Parte_2
(Teste: ORa Ninfa Blandino)
8. Vero che, nel mese di novembre 2022, il OR ha omesso di contattare la Dott.ssa Pt_1 Per_1 per la ripresa del percorso di terapia di coppia.
[...]
(Per interpello)
9. Vero che, nel mese di gennaio 2023, il OR ha ricontattato la ORa sui Pt_1 Parte_2 social network Facebook e Instagram.
(Teste: ORa Ninfa Blandino)
10. Vero che, in data 14 maggio 2023, durante la festa di compleanno del figlio , il OR Per_2
ha ecceduto nell'assunzione di sostanze alcoliche apparendo alterato. Vero che, in data 14 Pt_1 maggio 2023, durante il tragitto verso casa, il OR ha rimesso dal finestrino dell'auto. Pt_1
(Per interpello e per testi: OR , OR ). Testimone_1 Testimone_2
11. Vero che, nel mese di giugno 2023, i coniugi hanno trascorso una vacanza a Tropea, programmata da entrambi.
(Per interpello e per testi: OR , OR ). Testimone_1 Testimone_2
12. Vero che, in data 2 luglio 2023, il OR ha interagito con la ORa sul Pt_1 Parte_2 social network Facebook.
(Teste: ORa Ninfa Blandino)
13. Vero che, in data 21 luglio 2023, il OR ha pernottato presso l'abitazione della ORa Pt_1
. Vero che, dal 21 luglio 2023, il OR convive con la ORa Parte_2 Pt_1 [...]
presso l'abitazione di quest'ultima in Artogne (BS), Via IV Novembre. Pt_2
(Teste: ORa Ninfa Blandino)
17. Vero che, sino al luglio 2023 la ORa ha sempre sostenuto il marito nei momenti di CP_1 malattia.
pagina 3 di 12 (Per interpello e per testi: OR , OR , ORa Silvana Testimone_1 Testimone_2 Pt_3
Riva). 18. Vero che, sino al mese di luglio 2023, la ORa ha sostenuto il marito nella sua CP_1 attività professionale anche come amministratore di condominio.
(Per interpello e per testi: OR , OR , ORa Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Riva).
19. Vero che, dal mese di settembre 2023, la Dott.ssa ha avuto in cura la ORa Parte_4
e ha riscontrato nella paziente uno stato di esaurimento con stress post traumatico. CP_1
(Teste: Dott.ssa Moira Liberatore).
20. Vero che, dal 2011 ad oggi, il OR sta intrattenendo una relazione extraconiugale con la Pt_1
ORa . Parte_2
(Teste: ORa Ninfa Blandino).
21. Vero che, dal 2011 ad oggi, il OR ha corrisposto somme di denaro, in particolare Pt_1
l'importo di € 2.000,00=, alla ORa . Parte_2
(Teste: ORa Ninfa Blandino).
Si indicano a testi:
- OR , residente in [...]; Testimone_1
- OR , residente in [...]; Testimone_2
- ORa , residente in [...]; Testimone_4
- Dott.ssa , residente in [...]; Parte_4
- ORa , residente in [...] Novembre n. 39. Parte_2
- Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie avversarie, per i motivi esposti nella memoria ex art. 473- bis.17 c. 2 c.p.c. in data 19 giugno 2024, ribadendo la richiesta di dichiarare inammissibili i capitoli di prova per testi ex adverso dedotti, giacché generici, superflui, tendenziosi, de relato, vertenti su circostanze da provarsi documentalmente, irrilevanti ai fini del thema decidendum e articolati senza rispettare il dettato normativo dell'articolo 244 c.p.c.;
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta per interpello e con i testi indicati in relazione a ciascun capitolo avversario nella memoria ex art. 473-bis.17 c. 2 c.p.c. in data 19 giugno 2024, e precisamente:
- per interpello (sui capitoli di prova n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19);
- OR , residente in [...] (sui Testimone_1 capitoli di prova n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19);
- OR , residente in [...] (sui capitoli di Testimone_2 prova n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); pagina 4 di 12 - ORa residente in [...] (sui capitoli Testimone_4 di prova n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8).
***
SULLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO:
1) PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ORi
[...]
e , celebrato presso il Comune di Cornate d'Adda Controparte_1 Parte_1
(MI) in data 21 maggio 1977 – Atto n. 18 - Parte 2 – Serie Ufficio A – Anno 1977 e regolarmente trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Cornate d'Adda (MI);
2) ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cornate d'Adda (MI) di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza, a margine dell'atto di matrimonio;
3) con riserva, in ogni caso, di agire in separata sede per il risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali -tutti- causati alla ORa ex art. 2043 c.c., art. 2 e 29 Controparte_1 costituzione, in conseguenza alle condotte agite dal marito nei confronti della stessa come meglio descritte in narrativa. 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari sia in punto separazione sia in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Lecco in data 25.3.2024, esponeva di aver Testimone_1 contratto matrimonio concordatario con nel Comune di Cornate d'Adda (MI) Controparte_1 in data 21 maggio 1977 –Atto n. 18 - Parte 2 – Serie Ufficio A – Anno 1977, e che dall'unione coniugale erano nati due figli, e , oggi maggiorenni ed economicamente Per_2 Testimone_2 autonomi. Essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie in quanto ritenuta responsabile della fine dell'unione coniugale, nonché, decorso il periodo di tempo previsto dall'art.3 L.
1.12.1970 n. 898, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente, nel costituirsi, aderiva alla domanda relativa allo status, ma ricostruiva in modo del tutto differente la genesi della crisi coniugale e chiedeva l'adozione di provvedimenti diversi rispetto a quelli invocati dal ricorrente in merito alle condizioni della separazione. In particolare, attribuiva la causa della crisi del rapporto coniugale ai comportamenti infedeli del marito posti in essere durante il matrimonio, fino all'allontanamento dello stesso dalla casa coniugale dal 21 luglio 2023, essendosi trasferito nell'abitazione della signora , con la quale il ricorrente avrebbe intrattenuto Parte_2 una continuativa relazione extraconiugale dal 2011. Deduceva, altresì, la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia perpetrata dal ricorrente, pagina 5 di 12 che avrebbe prelevato ingenti somme di denaro dal conto corrente cointestato dei coniugi, omettendo di versarvi i proventi della propria attività. Per tali motivi formulava domanda di addebito nei confronti del marito.
Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza del 2.7.2024, con ordinanza emessa in data 3.9.2024, il
Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ammetteva le prove orali.
Espletata la successiva fase istruttoria tramite escussioni di testimoni e acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 25.2.2025 il Giudice delegato assegnava i termini per il deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c. e con ordinanza del 29.10.2025 rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Sullo status
Ricorrono i requisiti previsti dalla legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi: l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una grave situazione di contrasto e di conflittualità tra gli stessi, tale da rendere impensabile la ripresa della convivenza tra i due, di fatto già cessata dal
2023.
Risulta infatti acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto coniugale. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta.
Sulle reciproche domande di addebito della separazione
Quanto alla domanda di addebito formulata reciprocamente da entrambe le parti, deve osservarsi che dalla compiuta istruttoria è emersa la prova dell'addebito della separazione in capo al signor , Pt_1 con particolare riguardo alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. Gli elementi forniti dalla parte ricorrente sono, di contro, risultati inidonei a fondare l'addebito della separazione in capo alla signora ed altresì ad escludere il nesso di causalità tra le condotte illecite del ricorrente e la grave CP_1 crisi coniugale che ha portato alla separazione.
Ai fini della pronuncia di addebito della separazione ad uno dei coniugi, occorre invero che venga accertato un comportamento contrario ai doveri matrimoniali ex art. 143 c. 2 c.c. a cui sia riconducibile, quale conseguenza, la situazione di intollerabilità di prosecuzione della convivenza.
Appare dunque indispensabile procedere ad una valutazione globale dei comportamenti dei coniugi, in modo da accertare che la violazione dei suesposti doveri coniugali sia la causa effettiva e non già la conseguenza di una convivenza da tempo manifestatasi come intollerabile, difatti, “l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla pagina 6 di 12 comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale” (cfr. Cass. n. 2740/2008).
Inoltre, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis
Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006). Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Il ricorrente, come detto, ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie, imputando alla medesima un atteggiamento di disinteresse nei suoi confronti allorquando, a partire dall'inizio degli anni 2000, i coniugi avevano ospitato per un periodo prolungato il fratello della signora con una badante che lo assisteva durante il giorno, poiché lo stesso era caduto in CP_1 depressione dopo aver sperperato il proprio patrimonio, era stato colpito da un ictus ed aveva iniziato ad avere problemi di dipendenza dall'alcol. Il ricorrente ha precisato che da quel momento in avanti la relazione coniugale si era deteriorata irrimediabilmente, a causa delle condotte provocatorie tenute dal fratello della signora nei confronti del signor . Inoltre, da tale momento in poi, i coniugi CP_1 Pt_1 avevano quasi completamente smesso di avere rapporti intimi. Ha esposto quindi il ricorrente che, essendo stato costretto - a causa dello sconforto, derivante dall'atteggiamento del cognato e dai sempre più conflittuali rapporti con la moglie - a trascorrere sempre più tempo fuori casa, aveva iniziato a frequentare una donna per mera amicizia, e che tale frequentazione si protraeva per diversi anni. Nonostante il percorso di terapia di coppia intrapreso nel 2022, la situazione non era migliorata ed il ricorrente aveva deciso di trascorrere qualche giorno lontano da casa. Determinatosi poi a rientrare nella casa coniugale, avendo trovato la porta chiusa con la chiave della serratura blindata, che egli non aveva con sé, aveva deciso di non farvi più ritorno. Ha chiesto quindi la separazione con addebito alla moglie per violazione del dovere di assistenza morale nei confronti del ricorrente, nonché della lesione del decoro di quest'ultimo.
Anche la resistente ha chiesto l'addebito della separazione nei confronti del marito, deducendo che la crisi matrimoniale aveva trovato unica causa nel comportamento infedele del marito già durante la pagina 7 di 12 convivenza matrimoniale, negando in radice quanto addotto dal ricorrente, riferendo di aver ospitato il fratello solo per brevi periodi presso la casa coniugale.
A fondamento della propria richiesta, la resistente ha versato in atti, tra le altre produzioni documentali, una lettera a lei indirizzata, scritta di pugno dal signor , ove egli ha dichiarato: “stasera ho Pt_1 chiamato quella donna dicendo che tenevo più alla mia famiglia che a lei per cui ci siamo detti addio”
(doc. 1 fascicolo parte resistente); nonché una lettera scritta al computer dal marito a tale
[...]
ove egli ha scritto “È possibile che non ha avuto un briciolo di d'amore e riconoscenza per Pt_2 tutti questi 10 anni per me? (…) adesso si trovi chi le scalderà il letto e specialmente chi le coprirà i debiti, sia orgogliosa perché lei sa come farli pagare agli altri con le sue lacrime da coccodrillo dopo di che ritorna essere la Mantide religiosa, pronta ad accoppiarsi e uccidere il maschio dopo aver fatto
l'amore, come ha fatto con me d'altronde. (…) Il sottoscritto soffrirà e lo sa perché nessun uomo l'ha amata come me per 10 anni (…) ho pagato il troppo amore verso di lei (…) Nel frattempo posso solo dire che la amo e la amerò sempre, il suo ricordo sarà pessimo, ma l'amore è l'amore per me” (doc. 3 fascicolo parte resistente).
Osserva questo Collegio che la produzione documentale della resistente sopra richiamata (che seppur priva di data, verosimilmente è da ricondursi al periodo matrimoniale), dall'inequivocabile tenore non meramente amicale e da cui si evince chiaramente che tra il signor e la intercorresse Pt_1 Pt_2 da tempo una relazione amorosa, non risulta essere stata contestata dal ricorrente circa la sua effettiva riconducibilità allo stesso nè circa il contenuto ed è dunque suscettibile di essere utilizzata e valutata nel presente giudizio come fonte di prova ex art. 115 c.p.c.
Non si dimentichi, inoltre, che lo stesso ricorrente ha pacificamente ammesso nelle proprie difese di essere stato costretto, per stare in pace, a trascorrere sempre più tempo fuori casa, cosa che lo aveva portato a conoscere e a frequentare una coetanea, senza – tuttavia - stringere alcun tipo di relazione sentimentale o sessuale con la stessa, ma solamente a titolo di amicizia. (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo parte ricorrente) e che questa situazione si protraeva per diversi anni e, ormai, i rapporti tra i coniugi erano arrivati ai minimi termini: si badi, non certo a causa dell'amicizia che il sig. CP_
aveva stretto con un'altra donna ed inoltre qualche anno più tardi, la sig.ra si avvedeva Pt_1 del fatto che il sig. aveva stretto amicizia con un'altra donna. È stato inoltre acclarato – come Pt_1 fatto pacifico e non contestato - che dal 21 luglio 2023, il OR convive con la ORa Pt_1
, con la quale intrattiene una continuativa relazione extraconiugale. Parte_2
Orbene, è di tutta evidenza che comunicazioni come quelle sopra trascritte, per il loro contenuto, sottendono ed in molti tratti palesano, un rapporto tutt'altro che amicale, perdurante da diversi anni. Il ricorrente ha invero tentato di sostenere in atti che con la signora c'era solo un rapporto di Pt_2
pagina 8 di 12 amicizia, ma gli espliciti riferimenti contenuti nelle richiamate comunicazioni non possono trovare altra ragionevole spiegazione se non quella di una pregressa e protratta relazione extraconiugale, durata per dieci anni, come indicato dallo stesso ricorrente e da lui non contestato.
È dunque pacifico ed ampiamente dimostrato in atti che la domanda di addebito avanzata dalla resistente trova una prova decisiva nella documentazione prodotta, dalla cui lettura emerge pacificamente che tra il signor e la signora esisteva da tempo una relazione tutt'altro Pt_1 Pt_2 che meramente “amicale”.
A riscontro di tali circostanze si pongono altresì le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_4 sorella della resistente la quale, sentita all'udienza del 25.2.2025 ha confermato che la resistente ha ospitato presso la casa coniugale il fratello, con la badante, dal 2007 al 2009, per una settimana durante il periodo natalizio, nel giugno 2010, per due settimane e dal 2012, per tre settimane nel mese di giugno, quando il marito era in vacanza. La teste ha inoltre riferito: ho vissuto con mio fratello a Per_3
Milano, fino a due anni fa, poi ci siamo trasferiti a Paderno d'Adda. Da quando mio fratello ha avuto
l'ictus (2005) ho sempre vissuto con lui. Mi sono sacrificata per stare con lui. In questo periodo Per_3 andava da mia sorella con una badante, era una signora incaricata per l'occasione perché in casa con me non c'era la badante, lo aiutavo io. C'era solo una persona che lo accompagnava la mattina per uscire un'oretta, nonché ha confermato che dopo il pensionamento nell'anno 2011, il OR Pt_1 ha iniziato a trascorrere lunghi periodi fuori casa, con particolare riferimento ai periodi di vacanza nel mese di giugno.
Inoltre, la teste escussa alla medesima udienza, ha confermato che nel corso di Testimone_5 una vacanza in Portogallo nell'agosto del 2019 con i coniugi , il OR ha Pt_1 Pt_1 confessato alla moglie di “avere un'amante”, dichiarando: eravamo in 4 in vacanza, io mio marito e i sig.ra e , ciascuno con il proprio camper. Quel pomeriggio cercavamo un Pt_1 CP_1 distributore di gasolio per fare rifornimento, avevamo sbagliato strada e alla fine ci siamo fermati tutti
e due e mentre mio marito e sig. andavano a pagare, io sono scesa e sono andata da Pt_1
L'ho trovata sconvolta, che piangeva. Mi ha riferito di aver litigato con e che lui aveva CP_1 Pt_1 un'altra”.
Circa l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale dedotto dalla resistente, giova ricordare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza, dal quale non vi è motivo di discostarsi, che l'esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenti una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si pagina 9 di 12 constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. nn. 13747/2003, 7859/2000; Cass. n. 917 del 2017).
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. 3923 del 2018).
Va inoltre ricordato il principio - comunemente ricevuto nella giurisprudenza della Suprema Corte e pienamente condiviso da questo Collegio - secondo cui, provata la violazione del dovere di fedeltà, ai fini di escludere il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale occorre la prova, da parte del coniuge che ha violato il dovere di fedeltà e mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, della preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (v. Cass. l 6859/15; 256 18/07;
13592/06).
In altri termini, la violazione del dovere di fedeltà non costituisce causa di addebito solo quando sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione morale e spirituale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.
A corollario della di per sé grave e sufficiente per l'addebito violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, la resistente ha inoltre dedotto che il marito contribuiva significativamente al sostentamento della , circostanza non contestata dal ricorrente (cfr. doc. 3 parte resistente). Pt_2
Provata pertanto la violazione del dovere di fedeltà, in forza dei principi sopra esposti spettava al ricorrente, al fine di escludere il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, dimostrare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tale prova però non è stata fornita.
Nel caso di specie, non può invero ritenersi provato che la resistente sia venuta meno, durante il matrimonio, ai doveri di assistenza morale materiale nei confronti del marito, giacché il ricorrente non ha fornito elementi chiari, precisi e dettagliati per ritenere che la moglie avesse violato tali obblighi.
Nell'ambito delle richieste istruttorie, le circostanze addotte a sostegno della domanda di addebito nei pagina 10 di 12 confronti della moglie sono state peraltro formulate dal ricorrente in maniera generica e dunque risultano inidonee a fornire riscontro a quanto dedotto dallo stesso.
Tra l'altro, parte ricorrente non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie non ammesse dal Giudice delegato, per cui le stesse sono da ritenersi rinunciate (cfr Cass.,
10748/2012; Cass., 19352/2017).
Il ricorrente non ha quindi provato che già anteriormente al tradimento, pacificamente ammesso dallo stesso, il matrimonio versasse in una crisi conclamata al punto da privare la condotta fedifraga di incidenza causale rispetto alla separazione;
né le condotte attribuite dal ricorrente alla moglie a supporto della domanda di addebito dallo stesso spiegata, valgono a dimostrare la responsabilità della signora nel naufragio del matrimonio. CP_1
Dalle foto prodotte dalla resistente è emerso infatti che la coppia nel periodo precedente la separazione aveva costantemente intrapreso dei viaggi insieme ed aveva trascorso diversi momenti piacevoli, senza dimostrare alcuna crisi reale (cfr. doc. 25 fascicolo parte resistente).
Non essendo stata fornita alcuna prova rigorosa di una preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto e di una convivenza meramente formale, deve essere conseguentemente accolta in quanto pienamente fondata la domanda di addebito formulata dalla signora nei confronti del marito, la cui CP_1 domanda di addebito nei confronti della moglie deve essere invece disattesa perché sguarnita di adeguata prova.
Giacché le parti hanno chiesto nei rispettivi atti introduttivi, secondo quanto prevede l'art. 473 bis .49
c.p.c., oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della presente pronuncia ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia, provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n. 898 del 1970 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 coniugati nel Comune di Cornate d'Adda (MI) in data 21 maggio 1977 – Atto n. 18 - Parte 2 –
Serie Ufficio A – Anno 1977; pagina 11 di 12 - ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Camugnano di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dichiara che la separazione va addebitata a;
Parte_1
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- spese alla definizione del giudizio.
Lecco, 18 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Dott. Marco Erminio Maria Tremiolada
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
Dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 513/2024 promossa da
(c.f. ) residente in [...] C.F._1
9 con il patrocinio degli Avv.ti Matteo Notaro e Andrea Bonaiti, con elezione di domicilio presso il loro studio in Merate (Lecco), Via Statale n. 5/R
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._2
Roma n. 9, con il patrocinio dell'Avv. Carolina Akie Colleoni con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano (MI), Viale Bianca Maria n. 39
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI: come rassegnate nel termine del 28.7.2025 assegnato ai sensi dell'art. 473 bis.28
c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 12 CONCLUSIONI per parte RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito del Tribunale di Lecco, rigettata ogni istanza, richiesta o eccezione, di rito o nel merito, formulata dalle controparti, così giudicare:
In via principale:
Separazione personale:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) pronunciare la separazione personale di Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Cornate d'Adda (MI) in data 21 maggio 1977 –
Atto n. 18 - Parte 2 – Serie Ufficio A – Anno 1977, con addebito della sig.ra Controparte_1 riconoscendo nella sua condotta la causa unica e diretta per la fine della convivenza e dell'unione matrimoniale;
3) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti tra loro e che, di conseguenza, essendo i figli maggiorenni ed indipendenti non dovrà essere disposta l'assegnazione della casa coniugale ad alcuna delle parti
4) Con vittoria di spese legali ed accessori di legge.
Cessazione degli effetti civili del matrimonio:
5) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art.3, L. 1 dicembre 1970 n.898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Cornate d'Adda (MI) in data 21 maggio
1977 – Atto n. 18 - Parte 2 – Serie Ufficio A – Anno 1977, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza e dando atto che i coniugi sono economicamente indipendenti tra loro.
6) Con vittoria di spese legali ed accessori di legge
CONCLUSIONI per parte RESISTENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
SULLA SEPARAZIONE PERSONALE:
1) PRONUNCIARE la separazione dei coniugi e Controparte_1 [...]
; Pt_1
pagina 2 di 12 2) ADDEBITARE la separazione al marito ex art. 151, 2° comma c.c. per i motivi -tutti- di cui in narrativa;
3) DICHIARARE che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla disporre in merito alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro.
IN VIA ISTRUTTORIA: - Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e con i testi così come indicati in relazione al singolo capitolo:
7. Vero che, nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2022, il OR ha soggiornato presso Pt_1
l'abitazione della ORa per alcuni fine settimana. Vero che, nel mese di aprile 2022, Parte_2 il OR ha soggiornato presso l'abitazione della ORa per una settimana. Pt_1 Parte_2
(Teste: ORa Ninfa Blandino)
8. Vero che, nel mese di novembre 2022, il OR ha omesso di contattare la Dott.ssa Pt_1 Per_1 per la ripresa del percorso di terapia di coppia.
[...]
(Per interpello)
9. Vero che, nel mese di gennaio 2023, il OR ha ricontattato la ORa sui Pt_1 Parte_2 social network Facebook e Instagram.
(Teste: ORa Ninfa Blandino)
10. Vero che, in data 14 maggio 2023, durante la festa di compleanno del figlio , il OR Per_2
ha ecceduto nell'assunzione di sostanze alcoliche apparendo alterato. Vero che, in data 14 Pt_1 maggio 2023, durante il tragitto verso casa, il OR ha rimesso dal finestrino dell'auto. Pt_1
(Per interpello e per testi: OR , OR ). Testimone_1 Testimone_2
11. Vero che, nel mese di giugno 2023, i coniugi hanno trascorso una vacanza a Tropea, programmata da entrambi.
(Per interpello e per testi: OR , OR ). Testimone_1 Testimone_2
12. Vero che, in data 2 luglio 2023, il OR ha interagito con la ORa sul Pt_1 Parte_2 social network Facebook.
(Teste: ORa Ninfa Blandino)
13. Vero che, in data 21 luglio 2023, il OR ha pernottato presso l'abitazione della ORa Pt_1
. Vero che, dal 21 luglio 2023, il OR convive con la ORa Parte_2 Pt_1 [...]
presso l'abitazione di quest'ultima in Artogne (BS), Via IV Novembre. Pt_2
(Teste: ORa Ninfa Blandino)
17. Vero che, sino al luglio 2023 la ORa ha sempre sostenuto il marito nei momenti di CP_1 malattia.
pagina 3 di 12 (Per interpello e per testi: OR , OR , ORa Silvana Testimone_1 Testimone_2 Pt_3
Riva). 18. Vero che, sino al mese di luglio 2023, la ORa ha sostenuto il marito nella sua CP_1 attività professionale anche come amministratore di condominio.
(Per interpello e per testi: OR , OR , ORa Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Riva).
19. Vero che, dal mese di settembre 2023, la Dott.ssa ha avuto in cura la ORa Parte_4
e ha riscontrato nella paziente uno stato di esaurimento con stress post traumatico. CP_1
(Teste: Dott.ssa Moira Liberatore).
20. Vero che, dal 2011 ad oggi, il OR sta intrattenendo una relazione extraconiugale con la Pt_1
ORa . Parte_2
(Teste: ORa Ninfa Blandino).
21. Vero che, dal 2011 ad oggi, il OR ha corrisposto somme di denaro, in particolare Pt_1
l'importo di € 2.000,00=, alla ORa . Parte_2
(Teste: ORa Ninfa Blandino).
Si indicano a testi:
- OR , residente in [...]; Testimone_1
- OR , residente in [...]; Testimone_2
- ORa , residente in [...]; Testimone_4
- Dott.ssa , residente in [...]; Parte_4
- ORa , residente in [...] Novembre n. 39. Parte_2
- Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie avversarie, per i motivi esposti nella memoria ex art. 473- bis.17 c. 2 c.p.c. in data 19 giugno 2024, ribadendo la richiesta di dichiarare inammissibili i capitoli di prova per testi ex adverso dedotti, giacché generici, superflui, tendenziosi, de relato, vertenti su circostanze da provarsi documentalmente, irrilevanti ai fini del thema decidendum e articolati senza rispettare il dettato normativo dell'articolo 244 c.p.c.;
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta per interpello e con i testi indicati in relazione a ciascun capitolo avversario nella memoria ex art. 473-bis.17 c. 2 c.p.c. in data 19 giugno 2024, e precisamente:
- per interpello (sui capitoli di prova n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19);
- OR , residente in [...] (sui Testimone_1 capitoli di prova n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19);
- OR , residente in [...] (sui capitoli di Testimone_2 prova n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); pagina 4 di 12 - ORa residente in [...] (sui capitoli Testimone_4 di prova n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8).
***
SULLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO:
1) PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ORi
[...]
e , celebrato presso il Comune di Cornate d'Adda Controparte_1 Parte_1
(MI) in data 21 maggio 1977 – Atto n. 18 - Parte 2 – Serie Ufficio A – Anno 1977 e regolarmente trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Cornate d'Adda (MI);
2) ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cornate d'Adda (MI) di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza, a margine dell'atto di matrimonio;
3) con riserva, in ogni caso, di agire in separata sede per il risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali -tutti- causati alla ORa ex art. 2043 c.c., art. 2 e 29 Controparte_1 costituzione, in conseguenza alle condotte agite dal marito nei confronti della stessa come meglio descritte in narrativa. 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari sia in punto separazione sia in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Lecco in data 25.3.2024, esponeva di aver Testimone_1 contratto matrimonio concordatario con nel Comune di Cornate d'Adda (MI) Controparte_1 in data 21 maggio 1977 –Atto n. 18 - Parte 2 – Serie Ufficio A – Anno 1977, e che dall'unione coniugale erano nati due figli, e , oggi maggiorenni ed economicamente Per_2 Testimone_2 autonomi. Essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie in quanto ritenuta responsabile della fine dell'unione coniugale, nonché, decorso il periodo di tempo previsto dall'art.3 L.
1.12.1970 n. 898, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente, nel costituirsi, aderiva alla domanda relativa allo status, ma ricostruiva in modo del tutto differente la genesi della crisi coniugale e chiedeva l'adozione di provvedimenti diversi rispetto a quelli invocati dal ricorrente in merito alle condizioni della separazione. In particolare, attribuiva la causa della crisi del rapporto coniugale ai comportamenti infedeli del marito posti in essere durante il matrimonio, fino all'allontanamento dello stesso dalla casa coniugale dal 21 luglio 2023, essendosi trasferito nell'abitazione della signora , con la quale il ricorrente avrebbe intrattenuto Parte_2 una continuativa relazione extraconiugale dal 2011. Deduceva, altresì, la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia perpetrata dal ricorrente, pagina 5 di 12 che avrebbe prelevato ingenti somme di denaro dal conto corrente cointestato dei coniugi, omettendo di versarvi i proventi della propria attività. Per tali motivi formulava domanda di addebito nei confronti del marito.
Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza del 2.7.2024, con ordinanza emessa in data 3.9.2024, il
Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ammetteva le prove orali.
Espletata la successiva fase istruttoria tramite escussioni di testimoni e acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 25.2.2025 il Giudice delegato assegnava i termini per il deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c. e con ordinanza del 29.10.2025 rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Sullo status
Ricorrono i requisiti previsti dalla legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi: l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una grave situazione di contrasto e di conflittualità tra gli stessi, tale da rendere impensabile la ripresa della convivenza tra i due, di fatto già cessata dal
2023.
Risulta infatti acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto coniugale. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta.
Sulle reciproche domande di addebito della separazione
Quanto alla domanda di addebito formulata reciprocamente da entrambe le parti, deve osservarsi che dalla compiuta istruttoria è emersa la prova dell'addebito della separazione in capo al signor , Pt_1 con particolare riguardo alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. Gli elementi forniti dalla parte ricorrente sono, di contro, risultati inidonei a fondare l'addebito della separazione in capo alla signora ed altresì ad escludere il nesso di causalità tra le condotte illecite del ricorrente e la grave CP_1 crisi coniugale che ha portato alla separazione.
Ai fini della pronuncia di addebito della separazione ad uno dei coniugi, occorre invero che venga accertato un comportamento contrario ai doveri matrimoniali ex art. 143 c. 2 c.c. a cui sia riconducibile, quale conseguenza, la situazione di intollerabilità di prosecuzione della convivenza.
Appare dunque indispensabile procedere ad una valutazione globale dei comportamenti dei coniugi, in modo da accertare che la violazione dei suesposti doveri coniugali sia la causa effettiva e non già la conseguenza di una convivenza da tempo manifestatasi come intollerabile, difatti, “l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla pagina 6 di 12 comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale” (cfr. Cass. n. 2740/2008).
Inoltre, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis
Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006). Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Il ricorrente, come detto, ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie, imputando alla medesima un atteggiamento di disinteresse nei suoi confronti allorquando, a partire dall'inizio degli anni 2000, i coniugi avevano ospitato per un periodo prolungato il fratello della signora con una badante che lo assisteva durante il giorno, poiché lo stesso era caduto in CP_1 depressione dopo aver sperperato il proprio patrimonio, era stato colpito da un ictus ed aveva iniziato ad avere problemi di dipendenza dall'alcol. Il ricorrente ha precisato che da quel momento in avanti la relazione coniugale si era deteriorata irrimediabilmente, a causa delle condotte provocatorie tenute dal fratello della signora nei confronti del signor . Inoltre, da tale momento in poi, i coniugi CP_1 Pt_1 avevano quasi completamente smesso di avere rapporti intimi. Ha esposto quindi il ricorrente che, essendo stato costretto - a causa dello sconforto, derivante dall'atteggiamento del cognato e dai sempre più conflittuali rapporti con la moglie - a trascorrere sempre più tempo fuori casa, aveva iniziato a frequentare una donna per mera amicizia, e che tale frequentazione si protraeva per diversi anni. Nonostante il percorso di terapia di coppia intrapreso nel 2022, la situazione non era migliorata ed il ricorrente aveva deciso di trascorrere qualche giorno lontano da casa. Determinatosi poi a rientrare nella casa coniugale, avendo trovato la porta chiusa con la chiave della serratura blindata, che egli non aveva con sé, aveva deciso di non farvi più ritorno. Ha chiesto quindi la separazione con addebito alla moglie per violazione del dovere di assistenza morale nei confronti del ricorrente, nonché della lesione del decoro di quest'ultimo.
Anche la resistente ha chiesto l'addebito della separazione nei confronti del marito, deducendo che la crisi matrimoniale aveva trovato unica causa nel comportamento infedele del marito già durante la pagina 7 di 12 convivenza matrimoniale, negando in radice quanto addotto dal ricorrente, riferendo di aver ospitato il fratello solo per brevi periodi presso la casa coniugale.
A fondamento della propria richiesta, la resistente ha versato in atti, tra le altre produzioni documentali, una lettera a lei indirizzata, scritta di pugno dal signor , ove egli ha dichiarato: “stasera ho Pt_1 chiamato quella donna dicendo che tenevo più alla mia famiglia che a lei per cui ci siamo detti addio”
(doc. 1 fascicolo parte resistente); nonché una lettera scritta al computer dal marito a tale
[...]
ove egli ha scritto “È possibile che non ha avuto un briciolo di d'amore e riconoscenza per Pt_2 tutti questi 10 anni per me? (…) adesso si trovi chi le scalderà il letto e specialmente chi le coprirà i debiti, sia orgogliosa perché lei sa come farli pagare agli altri con le sue lacrime da coccodrillo dopo di che ritorna essere la Mantide religiosa, pronta ad accoppiarsi e uccidere il maschio dopo aver fatto
l'amore, come ha fatto con me d'altronde. (…) Il sottoscritto soffrirà e lo sa perché nessun uomo l'ha amata come me per 10 anni (…) ho pagato il troppo amore verso di lei (…) Nel frattempo posso solo dire che la amo e la amerò sempre, il suo ricordo sarà pessimo, ma l'amore è l'amore per me” (doc. 3 fascicolo parte resistente).
Osserva questo Collegio che la produzione documentale della resistente sopra richiamata (che seppur priva di data, verosimilmente è da ricondursi al periodo matrimoniale), dall'inequivocabile tenore non meramente amicale e da cui si evince chiaramente che tra il signor e la intercorresse Pt_1 Pt_2 da tempo una relazione amorosa, non risulta essere stata contestata dal ricorrente circa la sua effettiva riconducibilità allo stesso nè circa il contenuto ed è dunque suscettibile di essere utilizzata e valutata nel presente giudizio come fonte di prova ex art. 115 c.p.c.
Non si dimentichi, inoltre, che lo stesso ricorrente ha pacificamente ammesso nelle proprie difese di essere stato costretto, per stare in pace, a trascorrere sempre più tempo fuori casa, cosa che lo aveva portato a conoscere e a frequentare una coetanea, senza – tuttavia - stringere alcun tipo di relazione sentimentale o sessuale con la stessa, ma solamente a titolo di amicizia. (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo parte ricorrente) e che questa situazione si protraeva per diversi anni e, ormai, i rapporti tra i coniugi erano arrivati ai minimi termini: si badi, non certo a causa dell'amicizia che il sig. CP_
aveva stretto con un'altra donna ed inoltre qualche anno più tardi, la sig.ra si avvedeva Pt_1 del fatto che il sig. aveva stretto amicizia con un'altra donna. È stato inoltre acclarato – come Pt_1 fatto pacifico e non contestato - che dal 21 luglio 2023, il OR convive con la ORa Pt_1
, con la quale intrattiene una continuativa relazione extraconiugale. Parte_2
Orbene, è di tutta evidenza che comunicazioni come quelle sopra trascritte, per il loro contenuto, sottendono ed in molti tratti palesano, un rapporto tutt'altro che amicale, perdurante da diversi anni. Il ricorrente ha invero tentato di sostenere in atti che con la signora c'era solo un rapporto di Pt_2
pagina 8 di 12 amicizia, ma gli espliciti riferimenti contenuti nelle richiamate comunicazioni non possono trovare altra ragionevole spiegazione se non quella di una pregressa e protratta relazione extraconiugale, durata per dieci anni, come indicato dallo stesso ricorrente e da lui non contestato.
È dunque pacifico ed ampiamente dimostrato in atti che la domanda di addebito avanzata dalla resistente trova una prova decisiva nella documentazione prodotta, dalla cui lettura emerge pacificamente che tra il signor e la signora esisteva da tempo una relazione tutt'altro Pt_1 Pt_2 che meramente “amicale”.
A riscontro di tali circostanze si pongono altresì le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_4 sorella della resistente la quale, sentita all'udienza del 25.2.2025 ha confermato che la resistente ha ospitato presso la casa coniugale il fratello, con la badante, dal 2007 al 2009, per una settimana durante il periodo natalizio, nel giugno 2010, per due settimane e dal 2012, per tre settimane nel mese di giugno, quando il marito era in vacanza. La teste ha inoltre riferito: ho vissuto con mio fratello a Per_3
Milano, fino a due anni fa, poi ci siamo trasferiti a Paderno d'Adda. Da quando mio fratello ha avuto
l'ictus (2005) ho sempre vissuto con lui. Mi sono sacrificata per stare con lui. In questo periodo Per_3 andava da mia sorella con una badante, era una signora incaricata per l'occasione perché in casa con me non c'era la badante, lo aiutavo io. C'era solo una persona che lo accompagnava la mattina per uscire un'oretta, nonché ha confermato che dopo il pensionamento nell'anno 2011, il OR Pt_1 ha iniziato a trascorrere lunghi periodi fuori casa, con particolare riferimento ai periodi di vacanza nel mese di giugno.
Inoltre, la teste escussa alla medesima udienza, ha confermato che nel corso di Testimone_5 una vacanza in Portogallo nell'agosto del 2019 con i coniugi , il OR ha Pt_1 Pt_1 confessato alla moglie di “avere un'amante”, dichiarando: eravamo in 4 in vacanza, io mio marito e i sig.ra e , ciascuno con il proprio camper. Quel pomeriggio cercavamo un Pt_1 CP_1 distributore di gasolio per fare rifornimento, avevamo sbagliato strada e alla fine ci siamo fermati tutti
e due e mentre mio marito e sig. andavano a pagare, io sono scesa e sono andata da Pt_1
L'ho trovata sconvolta, che piangeva. Mi ha riferito di aver litigato con e che lui aveva CP_1 Pt_1 un'altra”.
Circa l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale dedotto dalla resistente, giova ricordare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza, dal quale non vi è motivo di discostarsi, che l'esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenti una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si pagina 9 di 12 constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. nn. 13747/2003, 7859/2000; Cass. n. 917 del 2017).
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. 3923 del 2018).
Va inoltre ricordato il principio - comunemente ricevuto nella giurisprudenza della Suprema Corte e pienamente condiviso da questo Collegio - secondo cui, provata la violazione del dovere di fedeltà, ai fini di escludere il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale occorre la prova, da parte del coniuge che ha violato il dovere di fedeltà e mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, della preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (v. Cass. l 6859/15; 256 18/07;
13592/06).
In altri termini, la violazione del dovere di fedeltà non costituisce causa di addebito solo quando sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione morale e spirituale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.
A corollario della di per sé grave e sufficiente per l'addebito violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, la resistente ha inoltre dedotto che il marito contribuiva significativamente al sostentamento della , circostanza non contestata dal ricorrente (cfr. doc. 3 parte resistente). Pt_2
Provata pertanto la violazione del dovere di fedeltà, in forza dei principi sopra esposti spettava al ricorrente, al fine di escludere il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, dimostrare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tale prova però non è stata fornita.
Nel caso di specie, non può invero ritenersi provato che la resistente sia venuta meno, durante il matrimonio, ai doveri di assistenza morale materiale nei confronti del marito, giacché il ricorrente non ha fornito elementi chiari, precisi e dettagliati per ritenere che la moglie avesse violato tali obblighi.
Nell'ambito delle richieste istruttorie, le circostanze addotte a sostegno della domanda di addebito nei pagina 10 di 12 confronti della moglie sono state peraltro formulate dal ricorrente in maniera generica e dunque risultano inidonee a fornire riscontro a quanto dedotto dallo stesso.
Tra l'altro, parte ricorrente non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie non ammesse dal Giudice delegato, per cui le stesse sono da ritenersi rinunciate (cfr Cass.,
10748/2012; Cass., 19352/2017).
Il ricorrente non ha quindi provato che già anteriormente al tradimento, pacificamente ammesso dallo stesso, il matrimonio versasse in una crisi conclamata al punto da privare la condotta fedifraga di incidenza causale rispetto alla separazione;
né le condotte attribuite dal ricorrente alla moglie a supporto della domanda di addebito dallo stesso spiegata, valgono a dimostrare la responsabilità della signora nel naufragio del matrimonio. CP_1
Dalle foto prodotte dalla resistente è emerso infatti che la coppia nel periodo precedente la separazione aveva costantemente intrapreso dei viaggi insieme ed aveva trascorso diversi momenti piacevoli, senza dimostrare alcuna crisi reale (cfr. doc. 25 fascicolo parte resistente).
Non essendo stata fornita alcuna prova rigorosa di una preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto e di una convivenza meramente formale, deve essere conseguentemente accolta in quanto pienamente fondata la domanda di addebito formulata dalla signora nei confronti del marito, la cui CP_1 domanda di addebito nei confronti della moglie deve essere invece disattesa perché sguarnita di adeguata prova.
Giacché le parti hanno chiesto nei rispettivi atti introduttivi, secondo quanto prevede l'art. 473 bis .49
c.p.c., oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della presente pronuncia ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia, provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n. 898 del 1970 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 coniugati nel Comune di Cornate d'Adda (MI) in data 21 maggio 1977 – Atto n. 18 - Parte 2 –
Serie Ufficio A – Anno 1977; pagina 11 di 12 - ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Camugnano di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dichiara che la separazione va addebitata a;
Parte_1
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- spese alla definizione del giudizio.
Lecco, 18 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Dott. Marco Erminio Maria Tremiolada
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