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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/11/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 497/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Carmine Pullano Parte_1
RICORRENTE
E
- in Controparte_1
persona del Regionale p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell' CP_2 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di aver svolto le mansioni di impiegata-commessa presso la ZAZZERON SUPERMERCATI SRL, esponeva che, a causa della suddetta attività lavorativa, era affetta da sindrome di RAYNAUD ICD e che, pertanto, trattandosi di malattia tabellata, inoltrava telematicamente la domanda amministrativa volta al riconoscimento della malattia professionale ex D.P.R. n. 1124 del 1965 alla competente sede
, la quale rigettava la richiesta. CP_1
Ella concludeva, dunque, chiedendo il riconoscimento della malattia professionale e della relativa tutela;
con vittoria di spese con attribuzione. CP_1
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in CP_1
fatto e in diritto;
spese vinte.
.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso risulta fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
E' opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
2 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall è strutturata in CP_1
termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell è caratterizzato dall'automaticità CP_1
delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si CP_1
struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate,
3 essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della
Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell' l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia ha una CP_1
origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto
4 eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n.
8773 del 2018).
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, a seguito dell'esperita consulenza tecnica disposta dal GL titolo del fascicolo in precedenza, è stato riscontrato che la ricorrente è affetta da sindrome di
RAYNAUD che costituisce una malattia di origine professionale e che determina un danno biologico pari al 9%.
Il consulente, dunque, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che l'istante ha riportato una percentuale di invalidità dell'9% derivante dalla malattia professionale di origine lavorativa.
Le argomentazioni del CTU, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame
5 obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
Per le suesposte considerazioni, la domanda deve essere accolta con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo derivante dalla suindicata malattia professionale nella misura del 9%, così come statuito dal consulente nell'elaborato peritale.
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91, dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di consulenza vengono poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto, dichiara parte ricorrente affetta da malattia professionale nella misura percentuale del 9%;
c) Per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo corrispondente, oltre CP_1
interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria se maturata in eccedenza, dal 120° giorno dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo;
d) Condanna parte resistente al pagamento in favore di quella ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.865,00, oltre rimb, forf. per spese gen. al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
e) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
6 Trieste, 12.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 497/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Carmine Pullano Parte_1
RICORRENTE
E
- in Controparte_1
persona del Regionale p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell' CP_2 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di aver svolto le mansioni di impiegata-commessa presso la ZAZZERON SUPERMERCATI SRL, esponeva che, a causa della suddetta attività lavorativa, era affetta da sindrome di RAYNAUD ICD e che, pertanto, trattandosi di malattia tabellata, inoltrava telematicamente la domanda amministrativa volta al riconoscimento della malattia professionale ex D.P.R. n. 1124 del 1965 alla competente sede
, la quale rigettava la richiesta. CP_1
Ella concludeva, dunque, chiedendo il riconoscimento della malattia professionale e della relativa tutela;
con vittoria di spese con attribuzione. CP_1
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in CP_1
fatto e in diritto;
spese vinte.
.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso risulta fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
E' opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
2 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall è strutturata in CP_1
termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell è caratterizzato dall'automaticità CP_1
delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si CP_1
struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate,
3 essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della
Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell' l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia ha una CP_1
origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto
4 eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n.
8773 del 2018).
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, a seguito dell'esperita consulenza tecnica disposta dal GL titolo del fascicolo in precedenza, è stato riscontrato che la ricorrente è affetta da sindrome di
RAYNAUD che costituisce una malattia di origine professionale e che determina un danno biologico pari al 9%.
Il consulente, dunque, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che l'istante ha riportato una percentuale di invalidità dell'9% derivante dalla malattia professionale di origine lavorativa.
Le argomentazioni del CTU, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame
5 obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
Per le suesposte considerazioni, la domanda deve essere accolta con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo derivante dalla suindicata malattia professionale nella misura del 9%, così come statuito dal consulente nell'elaborato peritale.
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91, dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di consulenza vengono poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto, dichiara parte ricorrente affetta da malattia professionale nella misura percentuale del 9%;
c) Per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo corrispondente, oltre CP_1
interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria se maturata in eccedenza, dal 120° giorno dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo;
d) Condanna parte resistente al pagamento in favore di quella ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.865,00, oltre rimb, forf. per spese gen. al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
e) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
6 Trieste, 12.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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