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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/11/2025, n. 5383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5383 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 15016/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
OV AS, nel procedimento civile iscritto al n. 15016 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
14 Controparte_14
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_15
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Dott. OV AS 1
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 19.10.2023
1. , brasiliano, nato a [...] – Brasile, il Controparte_1
05 novembre 1979, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , residente in [...], a Cerejeiras C.F._1 (RO) – Brasile, con indirizzo elettronico: , in proprio Email_1 e nell'esercizio della potestà genitoriale sulle figlie 2. , brasiliana, nata a [...] – Brasile, il 29 giugno Controparte_16
2007, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano)
, C.F._2
3. , brasiliana, nata a [...] – Brasile, il 04 Controparte_17 novembre 2014, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , entrambe residenti nell'indirizzo summenzionato;
C.F._3
4. , brasiliana, nata a [...] – Controparte_4 Brasile, il 24 aprile 1978, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , residente in [...]dos Anapurus, 631, interno 11, a C.F._4 São Paulo (SP) – Brasile, con indirizzo elettronico: ; Email_2
5. brasiliano, nato a [...] – Brasile, il 28 Controparte_5 ottobre 1985, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano)
, residente in [...], a Pinhais (PR) – Brasile, con C.F._5 indirizzo elettronico: , in proprio e nell'esercizio della Email_3 potestà genitoriale sui figli 6. brasiliano, nato a [...] – Brasile, il Controparte_18 26 agosto 2012, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , C.F._6 7. brasiliano, nato a [...] – Brasile, il Controparte_19
07 settembre 2016, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , entrambi residenti nell'indirizzo summenzionato;
C.F._7
8. , brasiliano, nato a [...] – Controparte_8 Brasile, il 17 marzo 1986, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , residente in [...], C.F._8 interno 2304A - T2, a UI (MT) – Brasile, con indirizzo elettronico:
, in proprio e nell'esercizio della potestà genitoriale sulla Email_4 figlia 9. , brasiliana, nata a [...] – Brasile, il 03 ottobre CP_20 2013, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano)
, residente nell'indirizzo summenzionato;
C.F._9 10. , brasiliano, nato a [...] – Brasile, Controparte_10
l'08 marzo 1989, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , residente in [...]14, a Várzea C.F._10
Dott. OV AS 2
Grande (MT) – Brasile, con indirizzo elettronico: , in Email_5 proprio e nell'esercizio della potestà genitoriale sui figli 11. , brasiliana, nata a [...] Controparte_21
– Brasile, l'08 gennaio 2021, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , C.F._11 12. , brasiliano, nato a [...] Controparte_22
(MT) – Brasile, il 31 gennaio 2023, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , entrambi residenti nell'indirizzo C.F._12 summenzionato;
13. , brasiliano, nato a [...] – Brasile, l'08 Controparte_13 novembre 1994, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , residente in [...], QD12, a Várzea C.F._13 Grande (MT) – Brasile, con indirizzo elettronico:
, in proprio e nell'esercizio della potestà Email_6 genitoriale sulla figlia 14. , brasiliana, nata a [...] – Parte_1
Brasile, il 27 agosto 2017, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , residente nell'indirizzo summenzionato, C.F._14
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_15 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che, per discendenza diretta dall'avo Persona_1
, con trasmissione dello status civitatis generazione dopo generazione,
[...] senza alcuna interruzione, i ricorrenti (nato a [...]_1
(MS), Brasile, il 05/11/1979), (nata a [...], Brasile, il Controparte_16
29/06/2007), (nata a [...], Brasile, il 04/11/2014), Controparte_17
(nata a [...], Brasile, il 24/04/1978), Controparte_4 [...]
(nato a [...], Brasile, il 28/10/1985), CP_5 Controparte_18 nato a [...], Brasile, il 26/08/2012), (nato
[...] Controparte_19
a Cascavel (PR), Brasile, il 07/09/2016), (nato a [...]_8
(MT), Brasile, il 17/03/1986), (nata a [...], Brasile, il CP_20
03/10/2013), (nato a [...], Brasile, l'08/03/1989), Controparte_10
(nata a [...], Brasile, l'08/01/2021), Controparte_21
(nato a [...], Brasile, il 31/01/2023), Controparte_22
(nato a [...], Brasile, l'08/11/1994) ed Controparte_13 [...]
(nata a [...], Brasile, il 27/08/2017) sono cittadini Parte_2 italiani e, per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro pro Controparte_15 tempore e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, di procedere, nei registri dello Stato Civile, alle trascrizioni e annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica. Trattandosi, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., di sentenza provvisoriamente esecutiva, contenente l'ordine ad adeguare la realtà di fatto all'assetto in essa sancito, si chiede la comunicazione e la trasmissione, senza indugio, della stessa e degli atti presenti nel
Dott. OV AS 3
fascicolo telematico, in osservanza alle disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, da parte della Cancelleria del Giudice all'Ufficio di Stato Civile del Comune competente, per le pronte trascrizioni e annotazioni di legge. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge…
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano – denominato Persona_1 in atti anche solo come nato il [...] nell'allora Comune di San Per_1 Zenone, oggi figlio di e Controparte_23 Persona_2 di , il quale, in data 27 febbraio 1887, ad Asolo (TV), sposava CP_24 [...]
Successivamente emigrava in Brasile, senza mai chiedere la Per_3 naturalizzazione brasiliana e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dalla predetta unione coniugale nasceva:
• in data 23 maggio 1898, ad AL HA (RS) – Brasile, , il Persona_4 quale, in data 21 febbraio 1925, a Santo GE de Missões (RS) – Brasile, sposava e dalla loro unione nasceva: Pt_3 CP_25
➢ in data 15 febbraio 1928, a Santo GE (RS) – Brasile,
[...]
, il quale, in data 08 gennaio 1949, a TA Rosa Persona_5 (RS) – Brasile, sposava che assumeva il nome di Parte_4
. Dalla loro unione nascevano: Parte_5
✓ , il 16 novembre 1954, a TA Rosa (RS) – Persona_6
Brasile, la quale, in data 05 giugno 1976, a Medianeira (PR) – Brasile, contraeva matrimonio con , assumendo Persona_7 il nome di Dalla loro unione Persona_8 nasceva:
❖ , il 05 novembre 1979, a Controparte_1
DO (MS) – Brasile, odierno ricorrente, il quale, in data 19 maggio 2000, a Cerejeiras (RO) – Brasile, sposava Dalla loro unione Persona_9 nascevano:
▪ , il 29 giugno 2007 a Cerejeiras Controparte_16
(RO) – Brasile, odierna ricorrente;
▪ , il 04 novembre 2014 a Controparte_17
Cerejeiras (RO) – Brasile, odierna ricorrente;
✓ , il 13 gennaio 1956, a Tucunduva (RS) – Persona_10
Brasile, la quale, in data 26 luglio 1973, a TA NA (PR) – Brasile, contraeva matrimonio con Controparte_26 assumendo il nome di e dalla loro unione Parte_6 nasceva:
Dott. OV AS 4
❖ il 24 aprile 1978, a TA NA Controparte_4
(PR) – Brasile, odierna ricorrente, la quale, in data 15 dicembre 2006, a UI (MT) – Brasile, contraeva matrimonio con Persona_11 assumendo il nome di Controparte_4
✓ , il 14 giugno 1957, a Tucunduva (RS) – Parte_7
Brasile, la quale, in data 16 luglio 1977, a TA NA (PR) – Brasile, contraeva matrimonio con assumendo il Per_12 nome di Dalla loro unione Parte_8 nasceva:
❖ il 28 ottobre 1985, a TA NA Controparte_5
(PR) – Brasile, odierno ricorrente, il quale, in data 18 dicembre 2009, a Cascavel (PR) – Brasile, sposava che assumeva il nome di Controparte_27
Dalla loro unione Persona_13 nascevano:
▪ il 26 agosto 2012 a Controparte_18
Cascavel (PR) – Brasile, odierno ricorrente;
▪ il 07 settembre Controparte_19
2016 a Cascavel (PR) – Brasile, odierno ricorrente;
✓ , il 10 giugno 1965, a TA NA (PR) – Persona_14
Brasile. Dall'unione tra e Persona_14 [...]
veniva alla luce: Persona_15
❖ , il 17 marzo 1986, a Controparte_8
UI (MT) – Brasile, odierno ricorrente. Dall'unione tra e Controparte_8 Persona_16 nasceva:
[...]
il 03 ottobre 2013 a UI Persona_17
(MT) – Brasile, odierno ricorrente;
✓ , il 21 novembre 1967, a TA NA (PR) – CP_10
Brasile. Dall'unione tra e CP_10 Controparte_28
nascevano:
[...]
❖ , l'08 marzo 1989, a UI Controparte_10
(MT) – Brasile, odierno ricorrente. Dall'unione tra
[...]
ed Controparte_10 Persona_18
nascevano:
[...]
▪ l'08 Controparte_21 gennaio 2021 a UI (MT) – Brasile, odierna ricorrente;
▪ Gustavo il 31 Controparte_22
Dott. OV AS 5
gennaio 2023 a UI (MT) – Brasile, odierno ricorrente;
❖ , l'08 novembre 1994, a UI Controparte_13
(MT) – Brasile, odierno ricorrente, il quale, in data 06 febbraio 2023, a UI (MT) – Brasile, sposava
, che assumeva il Persona_19 nome di . Persona_20 Dalla loro unione nasceva:
▪ , il 27 agosto 2017 Persona_21
a UI (MT) – Brasile, odierna ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che
[...]
nato il [...] nell'allora Comune di San Zenone, Persona_1 oggi Comune di da e Controparte_23 Persona_2 CP_24
, prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in
[...] seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3300, non 1861 come per il Lazio).
Dott. OV AS 6
Si precisa, inoltre, che nonostante l'automatismo su menzionato circa l'ottenimento della cittadinanza anche al cittadino che, al momento dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia non si trovasse nel territorio italiano, nel caso di specie l'avo era ivi presente. Prova di ciò è data dal certificato di matrimonio con Persona_3 celebratosi in data 27 febbraio 1887, ad Asolo (TV). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_15 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1 nato il [...] nell'allora Comune di San Zenone, oggi
[...]
Comune di Controparte_23
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Dott. OV AS 7
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_15 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_15 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_15 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_15 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 04.11.2025.
IL GOP
Dott. OV AS
Dott. OV AS 8
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
OV AS, nel procedimento civile iscritto al n. 15016 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
14 Controparte_14
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_15
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Dott. OV AS 1
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 19.10.2023
1. , brasiliano, nato a [...] – Brasile, il Controparte_1
05 novembre 1979, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , residente in [...], a Cerejeiras C.F._1 (RO) – Brasile, con indirizzo elettronico: , in proprio Email_1 e nell'esercizio della potestà genitoriale sulle figlie 2. , brasiliana, nata a [...] – Brasile, il 29 giugno Controparte_16
2007, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano)
, C.F._2
3. , brasiliana, nata a [...] – Brasile, il 04 Controparte_17 novembre 2014, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , entrambe residenti nell'indirizzo summenzionato;
C.F._3
4. , brasiliana, nata a [...] – Controparte_4 Brasile, il 24 aprile 1978, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , residente in [...]dos Anapurus, 631, interno 11, a C.F._4 São Paulo (SP) – Brasile, con indirizzo elettronico: ; Email_2
5. brasiliano, nato a [...] – Brasile, il 28 Controparte_5 ottobre 1985, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano)
, residente in [...], a Pinhais (PR) – Brasile, con C.F._5 indirizzo elettronico: , in proprio e nell'esercizio della Email_3 potestà genitoriale sui figli 6. brasiliano, nato a [...] – Brasile, il Controparte_18 26 agosto 2012, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , C.F._6 7. brasiliano, nato a [...] – Brasile, il Controparte_19
07 settembre 2016, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , entrambi residenti nell'indirizzo summenzionato;
C.F._7
8. , brasiliano, nato a [...] – Controparte_8 Brasile, il 17 marzo 1986, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , residente in [...], C.F._8 interno 2304A - T2, a UI (MT) – Brasile, con indirizzo elettronico:
, in proprio e nell'esercizio della potestà genitoriale sulla Email_4 figlia 9. , brasiliana, nata a [...] – Brasile, il 03 ottobre CP_20 2013, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano)
, residente nell'indirizzo summenzionato;
C.F._9 10. , brasiliano, nato a [...] – Brasile, Controparte_10
l'08 marzo 1989, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , residente in [...]14, a Várzea C.F._10
Dott. OV AS 2
Grande (MT) – Brasile, con indirizzo elettronico: , in Email_5 proprio e nell'esercizio della potestà genitoriale sui figli 11. , brasiliana, nata a [...] Controparte_21
– Brasile, l'08 gennaio 2021, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , C.F._11 12. , brasiliano, nato a [...] Controparte_22
(MT) – Brasile, il 31 gennaio 2023, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , entrambi residenti nell'indirizzo C.F._12 summenzionato;
13. , brasiliano, nato a [...] – Brasile, l'08 Controparte_13 novembre 1994, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , residente in [...], QD12, a Várzea C.F._13 Grande (MT) – Brasile, con indirizzo elettronico:
, in proprio e nell'esercizio della potestà Email_6 genitoriale sulla figlia 14. , brasiliana, nata a [...] – Parte_1
Brasile, il 27 agosto 2017, CP (codice unico di identificazione personale e fiscale brasiliano) , residente nell'indirizzo summenzionato, C.F._14
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_15 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che, per discendenza diretta dall'avo Persona_1
, con trasmissione dello status civitatis generazione dopo generazione,
[...] senza alcuna interruzione, i ricorrenti (nato a [...]_1
(MS), Brasile, il 05/11/1979), (nata a [...], Brasile, il Controparte_16
29/06/2007), (nata a [...], Brasile, il 04/11/2014), Controparte_17
(nata a [...], Brasile, il 24/04/1978), Controparte_4 [...]
(nato a [...], Brasile, il 28/10/1985), CP_5 Controparte_18 nato a [...], Brasile, il 26/08/2012), (nato
[...] Controparte_19
a Cascavel (PR), Brasile, il 07/09/2016), (nato a [...]_8
(MT), Brasile, il 17/03/1986), (nata a [...], Brasile, il CP_20
03/10/2013), (nato a [...], Brasile, l'08/03/1989), Controparte_10
(nata a [...], Brasile, l'08/01/2021), Controparte_21
(nato a [...], Brasile, il 31/01/2023), Controparte_22
(nato a [...], Brasile, l'08/11/1994) ed Controparte_13 [...]
(nata a [...], Brasile, il 27/08/2017) sono cittadini Parte_2 italiani e, per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro pro Controparte_15 tempore e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, di procedere, nei registri dello Stato Civile, alle trascrizioni e annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica. Trattandosi, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., di sentenza provvisoriamente esecutiva, contenente l'ordine ad adeguare la realtà di fatto all'assetto in essa sancito, si chiede la comunicazione e la trasmissione, senza indugio, della stessa e degli atti presenti nel
Dott. OV AS 3
fascicolo telematico, in osservanza alle disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, da parte della Cancelleria del Giudice all'Ufficio di Stato Civile del Comune competente, per le pronte trascrizioni e annotazioni di legge. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge…
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano – denominato Persona_1 in atti anche solo come nato il [...] nell'allora Comune di San Per_1 Zenone, oggi figlio di e Controparte_23 Persona_2 di , il quale, in data 27 febbraio 1887, ad Asolo (TV), sposava CP_24 [...]
Successivamente emigrava in Brasile, senza mai chiedere la Per_3 naturalizzazione brasiliana e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dalla predetta unione coniugale nasceva:
• in data 23 maggio 1898, ad AL HA (RS) – Brasile, , il Persona_4 quale, in data 21 febbraio 1925, a Santo GE de Missões (RS) – Brasile, sposava e dalla loro unione nasceva: Pt_3 CP_25
➢ in data 15 febbraio 1928, a Santo GE (RS) – Brasile,
[...]
, il quale, in data 08 gennaio 1949, a TA Rosa Persona_5 (RS) – Brasile, sposava che assumeva il nome di Parte_4
. Dalla loro unione nascevano: Parte_5
✓ , il 16 novembre 1954, a TA Rosa (RS) – Persona_6
Brasile, la quale, in data 05 giugno 1976, a Medianeira (PR) – Brasile, contraeva matrimonio con , assumendo Persona_7 il nome di Dalla loro unione Persona_8 nasceva:
❖ , il 05 novembre 1979, a Controparte_1
DO (MS) – Brasile, odierno ricorrente, il quale, in data 19 maggio 2000, a Cerejeiras (RO) – Brasile, sposava Dalla loro unione Persona_9 nascevano:
▪ , il 29 giugno 2007 a Cerejeiras Controparte_16
(RO) – Brasile, odierna ricorrente;
▪ , il 04 novembre 2014 a Controparte_17
Cerejeiras (RO) – Brasile, odierna ricorrente;
✓ , il 13 gennaio 1956, a Tucunduva (RS) – Persona_10
Brasile, la quale, in data 26 luglio 1973, a TA NA (PR) – Brasile, contraeva matrimonio con Controparte_26 assumendo il nome di e dalla loro unione Parte_6 nasceva:
Dott. OV AS 4
❖ il 24 aprile 1978, a TA NA Controparte_4
(PR) – Brasile, odierna ricorrente, la quale, in data 15 dicembre 2006, a UI (MT) – Brasile, contraeva matrimonio con Persona_11 assumendo il nome di Controparte_4
✓ , il 14 giugno 1957, a Tucunduva (RS) – Parte_7
Brasile, la quale, in data 16 luglio 1977, a TA NA (PR) – Brasile, contraeva matrimonio con assumendo il Per_12 nome di Dalla loro unione Parte_8 nasceva:
❖ il 28 ottobre 1985, a TA NA Controparte_5
(PR) – Brasile, odierno ricorrente, il quale, in data 18 dicembre 2009, a Cascavel (PR) – Brasile, sposava che assumeva il nome di Controparte_27
Dalla loro unione Persona_13 nascevano:
▪ il 26 agosto 2012 a Controparte_18
Cascavel (PR) – Brasile, odierno ricorrente;
▪ il 07 settembre Controparte_19
2016 a Cascavel (PR) – Brasile, odierno ricorrente;
✓ , il 10 giugno 1965, a TA NA (PR) – Persona_14
Brasile. Dall'unione tra e Persona_14 [...]
veniva alla luce: Persona_15
❖ , il 17 marzo 1986, a Controparte_8
UI (MT) – Brasile, odierno ricorrente. Dall'unione tra e Controparte_8 Persona_16 nasceva:
[...]
il 03 ottobre 2013 a UI Persona_17
(MT) – Brasile, odierno ricorrente;
✓ , il 21 novembre 1967, a TA NA (PR) – CP_10
Brasile. Dall'unione tra e CP_10 Controparte_28
nascevano:
[...]
❖ , l'08 marzo 1989, a UI Controparte_10
(MT) – Brasile, odierno ricorrente. Dall'unione tra
[...]
ed Controparte_10 Persona_18
nascevano:
[...]
▪ l'08 Controparte_21 gennaio 2021 a UI (MT) – Brasile, odierna ricorrente;
▪ Gustavo il 31 Controparte_22
Dott. OV AS 5
gennaio 2023 a UI (MT) – Brasile, odierno ricorrente;
❖ , l'08 novembre 1994, a UI Controparte_13
(MT) – Brasile, odierno ricorrente, il quale, in data 06 febbraio 2023, a UI (MT) – Brasile, sposava
, che assumeva il Persona_19 nome di . Persona_20 Dalla loro unione nasceva:
▪ , il 27 agosto 2017 Persona_21
a UI (MT) – Brasile, odierna ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che
[...]
nato il [...] nell'allora Comune di San Zenone, Persona_1 oggi Comune di da e Controparte_23 Persona_2 CP_24
, prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in
[...] seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3300, non 1861 come per il Lazio).
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Si precisa, inoltre, che nonostante l'automatismo su menzionato circa l'ottenimento della cittadinanza anche al cittadino che, al momento dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia non si trovasse nel territorio italiano, nel caso di specie l'avo era ivi presente. Prova di ciò è data dal certificato di matrimonio con Persona_3 celebratosi in data 27 febbraio 1887, ad Asolo (TV). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_15 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1 nato il [...] nell'allora Comune di San Zenone, oggi
[...]
Comune di Controparte_23
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
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Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_15 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_15 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_15 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_15 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 04.11.2025.
IL GOP
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