Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00319/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01355/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1355 del 2025, proposto da
The Origin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele De Bellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cesenatico, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bologna, via Caprarie n. 7;
nei confronti
AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasqualina Ianni e Carlo Milicia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della deliberazione n. 160 del 18.6.2025 della Giunta Comunale del Comune di Cesenatico di conferma delle risultanze istruttorie di valutazione delle proposte ai sensi dell’articolo 10 dell’avviso pubblico esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing, ai sensi dell’articolo 193 D.Lgs. n. 36/2023, per lo sviluppo del porto turistico di Cesenatico denominato “Onda Marina” e per la sua gestione economica-finanziaria, comunicata alla società ricorrente con nota comunale prot. n. 34987/2025 del 24.07.2025;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, presupposto, conseguente e/o comunque connesso con l’atto deliberativo testé citato, ivi comprese le operazioni di gara di cui ai Verbali nn. 1 del 30.04.2025 e 2 del 6.05.2025 del Gruppo di Lavoro di cui all’articolo 10 dell’Avviso esplorativo, anch’essi comunicati alla Società ricorrente con la menzionata nota comunale prot. n. 34987/2025 del 24.07.2025;
nonché per la condanna
del Comune di Cesenatico al risarcimento del danno ingiusto, nelle forme della reintegrazione in forma specifica o del ristoro economico, arrecato dagli atti impugnati, da liquidarsi anche in via equitativa od a seguito di perizia da disporsi in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cesenatico e di AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa RA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Cesenatico ha pubblicato l’ “Avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing, ai sensi dell’art. 193, del D. Lgs. n. 36/2023, per lo sviluppo del Porto Turistico di Cesenatico denominato “ONDA MARINA” - e per la sua gestione economica-finanziaria”.
Hanno risposto all’avviso due operatori economici, la società The Origin S.r.l. e la società AR.CO. società cooperativa consortile.
Si è insediato il Gruppo Tecnico, il quale, dopo aver vagliato i due progetti, ritenendo opportuno aprire un confronto con la società AR.CO. società cooperativa consortile per apportare modifiche al progetto dalla stessa presentato, in particolare in relazione alle opere di dragaggio della darsena, ha chiesto alla Giunta comunale di pronunciarsi preliminarmente sul potenziale interesse pubblico a tale progetto.
La Giunta comunale di Cesenatico si è espressa favorevolmente con la deliberazione n. 160 del 18.06.2025.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società The Origin S.r.l. ha impugnato la predetta deliberazione giuntale, chiedendone l’annullamento per:
- “ Violazione dell’art. 11 dell’Avviso esplorativo - lex specialis della procedura di gara. Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Eccesso di potere per erroneità dell’istruttoria. Difetto e contraddittorietà di motivazione. Violazione dei principi d’imparzialità, buon andamento e giusto procedimento ” (primo motivo);
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del Disciplinare di Gara, con riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica. Eccesso di potere per erronea e/o travisata valutazione dei presupposti di fatto, manifesta illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza e/o irrazionalità della valutazione espressa ” (secondo motivo),
- “ Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 193 D.Lgs. 31.3.2023 n. 36. Violazione dell’art. 10 dell’Avviso esplorativo - lex specialis della procedura di gara. Difetto di presupposto obbligatorio. Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Eccesso di potere per erroneità dell’istruttoria. Difetto e contraddittorietà di motivazione. Violazione dei principi d’imparzialità, buon andamento e giusto procedimento, non discriminazione e parità di trattamento. Violazione del diritto di difesa. Violazione del principio della massima partecipazione dei concorrenti. Violazione dei diritti partecipativi. Incompetenza ” (terzo motivo).
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cesenatico e la società AR.CO. società cooperativa consortile per opporsi in rito e nel merito al ricorso avversario, siccome irricevibile (in parte), inammissibile per carenza di interesse e comunque infondato.
Ha replicato parte ricorrente, insistendo sull’accoglimento del ricorso.
Dopo l’ulteriore scambio di scritti difensivi, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026 e al termine della discussione è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio deve farsi carico delle eccezioni preliminari sollevate dai contraddittori a cominciare da quella di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Al riguardo va considerato che nel giudizio amministrativo l’azione di annullamento è subordinata alla sussistenza (al momento della presentazione) e alla persistenza (al momento della decisione) di tre condizioni, e precisamente a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, b) l’interesse ad agire, c) la legittimazione ad agire (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 8114/2025). In particolare, l’interesse ad agire (sub specie interesse a ricorrere) è rappresentato dal risultato di vantaggio che il ricorrente trarrebbe dall’eventuale accoglimento del ricorso, e si caratterizza per «i) la personalità nel senso che l’utilità deve essere riconducibile al soggetto che propone il ricorso; ii) l’attualità nel senso che l’interesse deve esistere al momento del ricorso per cui non è sufficiente la mera eventualità della lesione; iii) la concretezza, nel senso che il pregiudizio deve essersi effettivamente verificato» (così, ex multis, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 7325/2025).
In particolare, la concretezza del pregiudizio presuppone di regola che il procedimento si sia concluso: è solo il provvedimento finale che determina la lesione della sfera giuridica di colui che intende agire giudizialmente, facendo sorgere per l’appunto l’interesse a ricorrere (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 5470/2025). Di regola l’atto endoprocedimentale, salvo che non determini un arresto procedimentale o che non vincoli in via inderogabile il contenuto del provvedimento finale, non è immediatamente impugnabile (cfr., ex plurimis, T.A.R. Marche, Sez. I, sentenza n. 126/2025; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, sentenza n. 811/2025).
Nel caso della finanza di progetto il procedimento è bifasico a una prima fase di valutazione della o delle proposte pervenute, che si conclude con l’approvazione del progetto di fattibilità e il suo successivo inserimento tra gli strumenti di programmazione dell’Ente concedente, segue una seconda fase di confronto concorrenziale tra gli offerenti sul progetto messo a gara, che si conclude con l’affidamento della concessione medesima (cfr., ex plurimis, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 147/2025). Entrambe le fasi del procedimento si concludono con un provvedimento, che è immediatamente lesivo e che è suscettibile di essere impugnato dall’operatore economico che ha presentato proposte concorrenti, ma non è stato individuato come promotore (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 8766/2023).
Occorre, tuttavia, che la fase si sia effettivamente conclusa, che sia cioè intervenuta la dichiarazione di fattibilità del progetto, il suo inserimento negli strumenti di programmazione dell’Amministrazione e l’individuazione del soggetto promotore, giusta quanto dispone l’articolo 193 D.Lgs. n. 36/2023 (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 8928/2025).
Ebbene, nel caso di specie, tale fase all’evidenza non si è ancora conclusa.
La deliberazione giuntale impugnata al punto 4 del deliberato dispone testualmente «di rinviare, pertanto, previa accettazione delle integrazioni da parte di AR.CO., a successiva delibera la dichiarazione di fattibilità del progetto e la conseguente individuazione del soggetto promotore, oltre all’inserimento del predetto negli strumenti di programmazione dell’Ente».
Dunque, allo stato non vi è un progetto dichiarato fattibile e come tale inserito negli strumenti di programmazione del Comune di Cesenatico, e non vi è un soggetto promotore. L’interlocuzione con la società AR.CO società cooperativa consortile in ipotesi potrebbe pure rivelarsi infruttuosa: del resto in questa fase la discrezionalità dell’Amministrazione è amplissima (cfr., tra le tante, T.R.G.A. – Trento, sentenza n. 138/2023). Allo stato, dunque, non vi è alcuna lesione concreta e attuale alla posizione giuridica soggettiva della società The Origin S.r.l..
La deliberazione di Giunta comunale impugnata si configura quale atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo, così come eccepito dalla difesa dell’Amministrazione resistente.
Il ricorso, pertanto, risulta inammissibile per carenza di interesse.
Viste le peculiarità della vicenda, le spese di giudizio possono essere compensate, salvo il contributo unificato che rimane definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, con la precisazione di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GO Di ED, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
RA TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA TA | GO Di ED |
IL SEGRETARIO