TAR Bologna, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 319
TAR
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 11 dell’Avviso esplorativo - lex specialis della procedura di gara. Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Eccesso di potere per erroneità dell’istruttoria. Difetto e contraddittorietà di motivazione. Violazione dei principi d’imparzialità, buon andamento e giusto procedimento

    La deliberazione impugnata è un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo, poiché la fase di dichiarazione di fattibilità del progetto e di individuazione del soggetto promotore non si è ancora conclusa. L'Amministrazione ha rinviato tali decisioni a una successiva delibera. Pertanto, non vi è una lesione concreta e attuale alla posizione giuridica della ricorrente.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del Disciplinare di Gara, con riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica. Eccesso di potere per erronea e/o travisata valutazione dei presupposti di fatto, manifesta illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza e/o irrazionalità della valutazione espressa

    La deliberazione impugnata è un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo, poiché la fase di dichiarazione di fattibilità del progetto e di individuazione del soggetto promotore non si è ancora conclusa. L'Amministrazione ha rinviato tali decisioni a una successiva delibera. Pertanto, non vi è una lesione concreta e attuale alla posizione giuridica della ricorrente.

  • Inammissibile
    Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 193 D.Lgs. 31.3.2023 n. 36. Violazione dell’art. 10 dell’Avviso esplorativo - lex specialis della procedura di gara. Difetto di presupposto obbligatorio. Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Eccesso di potere per erroneità dell’istruttoria. Difetto e contraddittorietà di motivazione. Violazione dei principi d’imparzialità, buon andamento e giusto procedimento, non discriminazione e parità di trattamento. Violazione del diritto di difesa. Violazione del principio della massima partecipazione dei concorrenti. Violazione dei diritti partecipativi. Incompetenza

    La deliberazione impugnata è un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo, poiché la fase di dichiarazione di fattibilità del progetto e di individuazione del soggetto promotore non si è ancora conclusa. L'Amministrazione ha rinviato tali decisioni a una successiva delibera. Pertanto, non vi è una lesione concreta e attuale alla posizione giuridica della ricorrente.

  • Inammissibile
    Domanda di risarcimento del danno ingiusto

    Poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, anche la domanda accessoria di risarcimento del danno deve essere dichiarata inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 319
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 319
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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