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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 28/01/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 230/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente e Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
MERRA VITO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3166/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 2 e pubblicata il 28/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93063F01476-2023 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93063F01473-2023 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93063F01473-2023 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 180/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si dà atto della discussione in pubblica udienza, con seduta collegiale telematica come da processo verbale. Dopo che il Segretario ha chiamato la causa, il Giudice relatore espone alla Corte i fatti e le questioni della controversia, come riportati nei contrapposti atti defensionali;
successivamente il
Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione in contraddittorio. Per la concisa esposizione dello svolgimento del processo si rinvia agli atti defensionali delle parti, alla documentazione versata nel fascicolo di causa e al verbale della seduta, acquisiti al fascicolo d'ufficio. Per facilità di lettura, ove ritenuto utile ai fini della chiarezza espositiva, è stato qui contemperato il canone della concisa esposizione con quello dell'autosufficienza della sentenza, riportando stralci testuali essenziali di quanto, versato in atti, sia stato ritenuto rilevante ai fini della decisione concretamente adottata.
Oggetto del processo sono gli accertamenti indicati in frontespizio, emessi dalla Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Varese nei confronti di Ricorrente_1 (quale legale rappresentante di “ASD Società_1” fino al 28/5/2019, ritenuto dall'Ente fiscale autore delle violazioni di cui all'art. 38 del Codice civile). Tali accertamenti si fondano sulle risultanze di un PVC -elevato in data 31 luglio 2019 e protocollato al n°803 da personale dipendente- a chiusura di una verifica fiscale generale eseguita per gli anni d'imposta 2015-2016-2017 nei confronti di “ASD Società_1”, nel quale, per i riscontri documentali e le dichiarazioni rese, si contesta che l'Associazione non abbia rispettato i principi di democraticità e di effettività del rapporto associativo di cui all'art. 90 della l. 289/2002, decadendo dal beneficio del regime agevolato previsto dalla L. 398/1991. È stato altresì contestato che trattasi di una struttura “esclusiva”, che estromette i giocatori/tesserati dalla vita associativa e partecipativa all'ente, come invece indicato nelle proprie regole statutarie. Il PVC è stato notificato a Nominativo_1 (legale rappresentante dell'associazione dal 29/5/2019). Nel corso dei controlli, è stata omessa la produzione di documentazione contabile (mancata esibizione delle fatture d'acquisto) ed extra-contabile (assenza di una quota associativa) atta a documentare le voci di costo esposte nel rendiconto. In base alle fatture prodotte, nel 2015 l'Associazione ha superato la soglia massima (€ 250.000/00) di ricavi commerciali consentiti, decadendo ex lege dai benefici previsti dalla L. 398/91. Secondo l'ipotesi imposanzionatoria ha anche omesso il versamento dell'IVA trimestrale, è assente la quota associativa e non è stata prodotta documentazione contabile ed extra-contabile atta a documentare le voci di costo esposte nel rendiconto
(l'Associazione non è stata in grado di produrre le fatture d'acquisto).
Contro tale accertamento Ricorrente_1 ricorreva in Ctp, per 1)-Violazione e falsa applicazione – errata interpretazione dell'art. 6 c. 2 e dell'art. 12 c. 7 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) - Nullità per violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo ponendo in rilievo l'importanza che riveste oggi il contraddittorio endoprocedimentale, quale strumento fondamentale che realizza la partecipazione del contribuente all'attività di accertamento fiscale;
2)- Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c: dal momento che la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'ASD sussiste qualora sia valutato l'effettivo svolgimento dell'attività negoziale da parte di quest'ultimo non è sufficiente attribuire rilevanza alla mera titolarità mentre l'individuazione del presunto responsabile in solido ex art.38 c.c. non era stato oggetto di uno “specifico accertamento probatorio” indispensabile per l'attivazione della responsabilità ex art.38 c.c.; 3)- in merito alle determinazioni degli atti impositivi precisava che la riqualificazione in senso commerciale dell'attività di un'associazione sportiva, che ha una funzione eminentemente formativa e corretta fruizione del tempo libero e dello sport, necessita di contenuti di maggior peso di quelli utilizzati dall'Agenzia delle Entrate, concludendo per l'annullamento con vittoria di spese.
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Varese si costituiva in giudizio con proprio atto, controdeducendo a tutte le questioni prospettate dalla ricorrente e resistendo a tutte le deduzioni conseguentemente presentate con le medesime motivazioni indicate nei propri atti procedimentali, insistendo per la piena legittimità della propria pretesa impo-sanzionatoria.
L'impugnata sentenza di prime cure considera e ritiene che: “1- Quanto all'eccezione di mancato contraddittorio preventivo: innanzitutto va sottolineato che l'obbligo di contraddittorio esiste solo per i tributi armonizzati (IVA) e non per quelli non armonizzati. Nel caso di specie l'accertamento relativo all'IVA
è solo una parte dell'accertamento totale;
in secondo luogo, la mancata attivazione di tale contraddittorio non comporta di per sé l'illegittimità dell'atto impositivo e il contribuente ha l'onere di dimostrare le ragioni che avrebbe potuto far valere (cfr Cass. civ., Sez. V, Sent., 30/10/2024, n. 28073) fornendo la cosiddetta
"prova di resistenza", ossia che la possibilità di esporsi in contraddittorio avrebbe potuto cambiare l'esito del procedimento (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 04/02/2025, n. 2750). In terzo luogo, in fatto, il ricorrente era presente come legale rappresentante della Associazione e ha interagito con i verificatori durante le fasi che hanno condotto al processo verbale di contraddittorio del 2019, fornendo la documentazione richiesta, come risulta dal PVC in atti che è stato poi notificato;
l'accertamento impugnato è del 2023 ed è stato emesso ben oltre i 60 giorni utili per far valere proprie deduzioni, che, peraltro, il ricorrente non ha ritenuto di depositare. Il motivo è pertanto infondato.
2- Quanto alla responsabilità ex art 38c.c.: a- la
Corte rileva che non è necessario un accertamento probatorio specifico per la responsabilità solidale del legale rappresentante di un'associazione non profit;
b- è vero che l'amministrazione deve dare prova che il legale rappresentante abbia nei fatti agito in nome della associazione attuando azioni e contratti con i terzi - anche se recente giurisprudenza lo esclude- ma è anche vero che, nel periodo di riferimento il ricorrente era il legale rappresentante dell'associazione (non riconosciuta), sicché, in assenza di una diversa indicazione, doveva presumersi in capo al medesimo il ruolo di gestore dell'ente rappresentato e, in ogni caso, avrebbe dovuto a sua volta dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo della relativa investitura. In atti ci sono documenti sicuramente riferibili al legale rappresentante, attività negoziali concretamente svolte per conto dell'ente e risoltesi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente stesso e i terzi, come il contratto di affitto di impianti sportivi da lui sottoscritto, i rimborsi a giocatori e accompagnatori, gli stipendi di allenatori e fisioterapisti e le fatture per le sponsorizzazioni che non possono non essere state gestite o comunque approvate dal legale rappresentante, in assenza di smentite. (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 28/02/2024, n. 5274; Cass. civ.,
Sez. V, Ordinanza, 28/02/2024, n. 5269). Anche il secondo motivo è infondato mentre risulta provato che nel periodo di imposta 2016 che qui ci occupa il ricorrente sia stato correttamente individuato come responsabile in solido con l'Associazione, che rimane comunque il debitore principale.
3- Quanto alla riclassificazione come ente commerciale. La Corte concorda con il ricorrente che modalità poco formali nella convocazione delle assemblee e anche la scarsa partecipazione dei soci alla vita associativa non sono sinonimo di mancanza di democraticità e non portano automaticamente alla perdita di qualità di ente non commerciale: tuttavia, va detto che la democraticità della vita sociale è rispettata qualora sia dimostrato che l'associazione convochi regolarmente le assemblee, che i frequentanti i corsi risultino tutti iscritti nel libro soci e il tesseramento dia diritto a partecipare a tutti gli eventi propri della vita associativa, prova che agli atti non risulta appagante posto che le convocazioni avvenivano con “messaggi SMS”, non rintracciabili;
l' affissione in bacheca è ammissibile ma in associazioni piccole in cui tutti i soci e tesserati frequentano la sede e hanno modo di informarsi, altrimenti non raggiunge lo scopo;
non sono stati forniti gli elenchi soci, soci che peraltro non pagavano una quota ma solo un tesseramento: sono tutti motivi che inducono a ritenere che in effetti non ci fosse una vita associativa reale ma solo una attività di carattere economico. Come sancisce la giurisprudenza, “per le associazioni sportive dilettantistiche, al fine di ottenere il riconoscimento della fiscalità di favore, le stesse hanno l'onere di dimostrare non solo la ricorrenza di tutti i requisiti formalistici previsti dalla legge, ma anche fornire piena prova che l'attività principale è quella sportiva e non quella commerciale. Pertanto, in occasione di ispezioni e verifiche fiscali l'associazione deve fornire tutti i dati normativi, contabili, organizzativi e strutturali che siano tutti convergenti nell'escludere la natura non lucrativa dell'ente e, con essa, il diritto a usufruire delle relative agevolazioni in materia fiscale”. (per tutte: Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio Roma, Sez.
VI, Sentenza, 26/09/2023, n. 5332). Tale prova non è stata fornita e legittimamente l'ufficio ha proceduto alla ricostruzione dei ricavi le cui risultanze non sono state peraltro contestate dal ricorrente. Il ricorso va respinto;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La
Commissione respinge il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare a parte resistente le spese di lite che liquida in € 8.000, compensate quelle relative alla fase cautelare”.
Contro questa sentenza:
Ricorrente_1 ricorre in C.g.t.2°, riproponendo -ai fini e per gli effetti di cui all'art. 56, d.lgs. 546/1992- le questioni ed eccezioni già dedotte con il ricorso introduttivo e, censurandone carente motivazione ed omesse pronunce, in particolare deduce che: “Gli avvisi di accertamento, contrariamente alle asserzioni dell'Ufficio” … “si fondano su PVC cui il contribuente, tranne la convocazione iniziale, è rimasto estraneo, essendo stato estromesso nella gestione del controllo fiscale dal nuovo rappresentante legale (Nominativo_1
), che ha rilasciato dichiarazioni non fondate sulla relata effettuale della associazione sportiva.” …
“l'accertamento riqualifica sotto il profilo commerciale l'attività dell'associazione sportiva solo sulla base delle dichiarazioni, evidentemente erronee, del nuovo rappresentante legale, mentre il contribuente ora appellante, oltre a non essere stato interessato all'attività istruttoria (a parte la prima produzione documentale), non ha ricevuto nessuna notifica del PVC”…”II- La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'ASD sussiste qualora sia valutato l'effettivo svolgimento dell'attività negoziale da parte di quest'ultimo, non essendo, pertanto, sufficiente attribuire rilevanza alla mera titolarità: ciò, tanto più che tale imputazione, non essendo in carica (come risultava alla anagrafe tributaria) già in sede di PVC, gli perviene solo come mera postilla di avvisi di accertamento per legge esecutivi ai fini della loro notifica.”…”Con riferimento al principio di democraticità si può affermare che la violazione del principio di democraticità presuppone una indagine, di tipo qualitativo, molto più approfondita e accurata, non certo basata solo su semplici indizi o circostanze. La scarsa partecipazione numerica ai momenti assembleari e la convocazione informale dell'assemblea, non può essere utilizzata dagli uffici finanziari per disconoscere i benefici fiscali delle ASD, in quanto non hanno alcun presupposto giuridico nell'ambito delle norme tributarie di settore”. Infine, rileva che i medesimi accertamenti per l'anno d'imposta 2015, conseguenti al medesimo PVC, sono stati annullati dalla C.g.t.1° di Varese.
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Varese si costituiva regolarmente in giudizio contestando - puntualmente ed analiticamente- tutto quanto ex adverso dedotto e resistendo a tutte le questioni sollevate con le medesime motivazioni indicate nelle proprie controdeduzioni di prime cure, nei propri atti procedimentali e negli avvisi di accertamento. In particolare, evidenziava che Nominativo_1 era legale rappresentante dell'associazione solo dal 29/5/2019 (pertanto, al termine della verifica in data 31/7/2019 gli era stato notificato il PVC). Tuttavia, quando sono iniziate le operazioni di verifica aziendale con l'accesso del 21/5/2019 e durante i periodi interessati dai controlli, il legale rappresentante dell'associazione era Ricorrente_1 che, in tale veste, è regolarmente stato convocato dai verificatori.
Conclusioni delle parti: come formulate nei rispettivi atti defensionali e riportate nel verbale d'udienza, acquisiti al fascicolo d'ufficio. Visti gli atti di causa ed esaminati i documenti versati in atti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, la Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n° 546/1992, così deliberando.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza di prime cure va confermata, atteso che resiste a tutti i motivi d'impugnazione come illustrati in narrativa;
il ricorso introduttivo di questo giudizio è da respingere devolutivamente per i medesimi motivi già diffusamente illustrati dal primo giudice. Ricorrente_1 risulta essere rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore dell'associazione, dal 1/7/2015 e fino al 28/5/2019 (prima della redazione del PVC relativo agli anni d'imposta 2015-2016-2017). L'Ente fiscale non aveva l'obbligo di notificare il PVC anche al precedente rappresentante legale (Ricorrente_1), ancorché in carica al momento dell'accesso, perchè già cessato al 31/7/2019, data di chiusura dell'attività investigativa esterna e di redazione del PVC di chiusura controlli notificato a Nominativo_1, legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione sottoposto a controllo fin dal 29/5/2019.
Quindi, fermo restando che, come si evince chiaramente dal PVC, sono state assicurate tutte le garanzie previste dallo Statuto del Contribuente in tema di contraddittorio, nessuna delle norme richiamate da controparte è stata violata dall'Ente fiscale. In particolare, l'art. 38, c.c. prescrive che, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune e di tali obbligazioni rispondono personalmente e solidalmente anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta nel periodo considerato. La responsabilità personale e solidale di tali persone è prevista a tutela dei creditori, attesa l'assenza di un sistema di pubblicità legale. Tale responsabilità non discende dalla mera rappresentanza formale dell'associazione ma dall'attività negoziale concretamente svolta e dalle obbligazioni assunte verso i terzi che hanno fatto affidamento nella solvibilità e nel patrimonio di chi ha interagito con loro. Secondo costante giurisprudenza di legittimità tale principio si applica anche ai rapporti di natura tributaria (Corte di cassazione 2013/20485; 2009/19486; 2008/16344; 2007/5746), ancorchè non sorgano su base negoziale, ma “ex lege” al mero verificarsi del relativo presupposto, e si estendono alle relative sanzioni pecuniarie. Pertanto, Ricorrente_1, rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore dell'associazione, a far data dal 1/7/2015 e fino al 28/5/2019, è responsabile solidale per il pagamento del debito tributario imputato all'associazione ASD Società_1 (senza personalità giuridica) in tale periodo, per aver agito in nome e per conto dell'associazione nell'anno oggetto di accertamento fiscale.
Victus victori in expensis condemnatus est come da dispositivo.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, sezione 21^ in composizione collegiale;
respinge l'appello di Parte privata;
conferma la sentenza n. 71/02/2025 della C.G.T. 1° VA, depositata il 28/3/202025. Condanna altresì, parte privata, appellante soccombente, al pagamento all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Varese, delle spese di lite così liquidate: Spese
€ 16.395/00 ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992, oltre al rimborso forfettario spese del 15% (calcolato su compensi) per un ammontare complessivo di € 15.083/40. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2025
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente e Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
MERRA VITO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3166/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 2 e pubblicata il 28/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93063F01476-2023 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93063F01473-2023 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93063F01473-2023 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 180/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si dà atto della discussione in pubblica udienza, con seduta collegiale telematica come da processo verbale. Dopo che il Segretario ha chiamato la causa, il Giudice relatore espone alla Corte i fatti e le questioni della controversia, come riportati nei contrapposti atti defensionali;
successivamente il
Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione in contraddittorio. Per la concisa esposizione dello svolgimento del processo si rinvia agli atti defensionali delle parti, alla documentazione versata nel fascicolo di causa e al verbale della seduta, acquisiti al fascicolo d'ufficio. Per facilità di lettura, ove ritenuto utile ai fini della chiarezza espositiva, è stato qui contemperato il canone della concisa esposizione con quello dell'autosufficienza della sentenza, riportando stralci testuali essenziali di quanto, versato in atti, sia stato ritenuto rilevante ai fini della decisione concretamente adottata.
Oggetto del processo sono gli accertamenti indicati in frontespizio, emessi dalla Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Varese nei confronti di Ricorrente_1 (quale legale rappresentante di “ASD Società_1” fino al 28/5/2019, ritenuto dall'Ente fiscale autore delle violazioni di cui all'art. 38 del Codice civile). Tali accertamenti si fondano sulle risultanze di un PVC -elevato in data 31 luglio 2019 e protocollato al n°803 da personale dipendente- a chiusura di una verifica fiscale generale eseguita per gli anni d'imposta 2015-2016-2017 nei confronti di “ASD Società_1”, nel quale, per i riscontri documentali e le dichiarazioni rese, si contesta che l'Associazione non abbia rispettato i principi di democraticità e di effettività del rapporto associativo di cui all'art. 90 della l. 289/2002, decadendo dal beneficio del regime agevolato previsto dalla L. 398/1991. È stato altresì contestato che trattasi di una struttura “esclusiva”, che estromette i giocatori/tesserati dalla vita associativa e partecipativa all'ente, come invece indicato nelle proprie regole statutarie. Il PVC è stato notificato a Nominativo_1 (legale rappresentante dell'associazione dal 29/5/2019). Nel corso dei controlli, è stata omessa la produzione di documentazione contabile (mancata esibizione delle fatture d'acquisto) ed extra-contabile (assenza di una quota associativa) atta a documentare le voci di costo esposte nel rendiconto. In base alle fatture prodotte, nel 2015 l'Associazione ha superato la soglia massima (€ 250.000/00) di ricavi commerciali consentiti, decadendo ex lege dai benefici previsti dalla L. 398/91. Secondo l'ipotesi imposanzionatoria ha anche omesso il versamento dell'IVA trimestrale, è assente la quota associativa e non è stata prodotta documentazione contabile ed extra-contabile atta a documentare le voci di costo esposte nel rendiconto
(l'Associazione non è stata in grado di produrre le fatture d'acquisto).
Contro tale accertamento Ricorrente_1 ricorreva in Ctp, per 1)-Violazione e falsa applicazione – errata interpretazione dell'art. 6 c. 2 e dell'art. 12 c. 7 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) - Nullità per violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo ponendo in rilievo l'importanza che riveste oggi il contraddittorio endoprocedimentale, quale strumento fondamentale che realizza la partecipazione del contribuente all'attività di accertamento fiscale;
2)- Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c: dal momento che la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'ASD sussiste qualora sia valutato l'effettivo svolgimento dell'attività negoziale da parte di quest'ultimo non è sufficiente attribuire rilevanza alla mera titolarità mentre l'individuazione del presunto responsabile in solido ex art.38 c.c. non era stato oggetto di uno “specifico accertamento probatorio” indispensabile per l'attivazione della responsabilità ex art.38 c.c.; 3)- in merito alle determinazioni degli atti impositivi precisava che la riqualificazione in senso commerciale dell'attività di un'associazione sportiva, che ha una funzione eminentemente formativa e corretta fruizione del tempo libero e dello sport, necessita di contenuti di maggior peso di quelli utilizzati dall'Agenzia delle Entrate, concludendo per l'annullamento con vittoria di spese.
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Varese si costituiva in giudizio con proprio atto, controdeducendo a tutte le questioni prospettate dalla ricorrente e resistendo a tutte le deduzioni conseguentemente presentate con le medesime motivazioni indicate nei propri atti procedimentali, insistendo per la piena legittimità della propria pretesa impo-sanzionatoria.
L'impugnata sentenza di prime cure considera e ritiene che: “1- Quanto all'eccezione di mancato contraddittorio preventivo: innanzitutto va sottolineato che l'obbligo di contraddittorio esiste solo per i tributi armonizzati (IVA) e non per quelli non armonizzati. Nel caso di specie l'accertamento relativo all'IVA
è solo una parte dell'accertamento totale;
in secondo luogo, la mancata attivazione di tale contraddittorio non comporta di per sé l'illegittimità dell'atto impositivo e il contribuente ha l'onere di dimostrare le ragioni che avrebbe potuto far valere (cfr Cass. civ., Sez. V, Sent., 30/10/2024, n. 28073) fornendo la cosiddetta
"prova di resistenza", ossia che la possibilità di esporsi in contraddittorio avrebbe potuto cambiare l'esito del procedimento (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 04/02/2025, n. 2750). In terzo luogo, in fatto, il ricorrente era presente come legale rappresentante della Associazione e ha interagito con i verificatori durante le fasi che hanno condotto al processo verbale di contraddittorio del 2019, fornendo la documentazione richiesta, come risulta dal PVC in atti che è stato poi notificato;
l'accertamento impugnato è del 2023 ed è stato emesso ben oltre i 60 giorni utili per far valere proprie deduzioni, che, peraltro, il ricorrente non ha ritenuto di depositare. Il motivo è pertanto infondato.
2- Quanto alla responsabilità ex art 38c.c.: a- la
Corte rileva che non è necessario un accertamento probatorio specifico per la responsabilità solidale del legale rappresentante di un'associazione non profit;
b- è vero che l'amministrazione deve dare prova che il legale rappresentante abbia nei fatti agito in nome della associazione attuando azioni e contratti con i terzi - anche se recente giurisprudenza lo esclude- ma è anche vero che, nel periodo di riferimento il ricorrente era il legale rappresentante dell'associazione (non riconosciuta), sicché, in assenza di una diversa indicazione, doveva presumersi in capo al medesimo il ruolo di gestore dell'ente rappresentato e, in ogni caso, avrebbe dovuto a sua volta dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo della relativa investitura. In atti ci sono documenti sicuramente riferibili al legale rappresentante, attività negoziali concretamente svolte per conto dell'ente e risoltesi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente stesso e i terzi, come il contratto di affitto di impianti sportivi da lui sottoscritto, i rimborsi a giocatori e accompagnatori, gli stipendi di allenatori e fisioterapisti e le fatture per le sponsorizzazioni che non possono non essere state gestite o comunque approvate dal legale rappresentante, in assenza di smentite. (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 28/02/2024, n. 5274; Cass. civ.,
Sez. V, Ordinanza, 28/02/2024, n. 5269). Anche il secondo motivo è infondato mentre risulta provato che nel periodo di imposta 2016 che qui ci occupa il ricorrente sia stato correttamente individuato come responsabile in solido con l'Associazione, che rimane comunque il debitore principale.
3- Quanto alla riclassificazione come ente commerciale. La Corte concorda con il ricorrente che modalità poco formali nella convocazione delle assemblee e anche la scarsa partecipazione dei soci alla vita associativa non sono sinonimo di mancanza di democraticità e non portano automaticamente alla perdita di qualità di ente non commerciale: tuttavia, va detto che la democraticità della vita sociale è rispettata qualora sia dimostrato che l'associazione convochi regolarmente le assemblee, che i frequentanti i corsi risultino tutti iscritti nel libro soci e il tesseramento dia diritto a partecipare a tutti gli eventi propri della vita associativa, prova che agli atti non risulta appagante posto che le convocazioni avvenivano con “messaggi SMS”, non rintracciabili;
l' affissione in bacheca è ammissibile ma in associazioni piccole in cui tutti i soci e tesserati frequentano la sede e hanno modo di informarsi, altrimenti non raggiunge lo scopo;
non sono stati forniti gli elenchi soci, soci che peraltro non pagavano una quota ma solo un tesseramento: sono tutti motivi che inducono a ritenere che in effetti non ci fosse una vita associativa reale ma solo una attività di carattere economico. Come sancisce la giurisprudenza, “per le associazioni sportive dilettantistiche, al fine di ottenere il riconoscimento della fiscalità di favore, le stesse hanno l'onere di dimostrare non solo la ricorrenza di tutti i requisiti formalistici previsti dalla legge, ma anche fornire piena prova che l'attività principale è quella sportiva e non quella commerciale. Pertanto, in occasione di ispezioni e verifiche fiscali l'associazione deve fornire tutti i dati normativi, contabili, organizzativi e strutturali che siano tutti convergenti nell'escludere la natura non lucrativa dell'ente e, con essa, il diritto a usufruire delle relative agevolazioni in materia fiscale”. (per tutte: Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio Roma, Sez.
VI, Sentenza, 26/09/2023, n. 5332). Tale prova non è stata fornita e legittimamente l'ufficio ha proceduto alla ricostruzione dei ricavi le cui risultanze non sono state peraltro contestate dal ricorrente. Il ricorso va respinto;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La
Commissione respinge il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare a parte resistente le spese di lite che liquida in € 8.000, compensate quelle relative alla fase cautelare”.
Contro questa sentenza:
Ricorrente_1 ricorre in C.g.t.2°, riproponendo -ai fini e per gli effetti di cui all'art. 56, d.lgs. 546/1992- le questioni ed eccezioni già dedotte con il ricorso introduttivo e, censurandone carente motivazione ed omesse pronunce, in particolare deduce che: “Gli avvisi di accertamento, contrariamente alle asserzioni dell'Ufficio” … “si fondano su PVC cui il contribuente, tranne la convocazione iniziale, è rimasto estraneo, essendo stato estromesso nella gestione del controllo fiscale dal nuovo rappresentante legale (Nominativo_1
), che ha rilasciato dichiarazioni non fondate sulla relata effettuale della associazione sportiva.” …
“l'accertamento riqualifica sotto il profilo commerciale l'attività dell'associazione sportiva solo sulla base delle dichiarazioni, evidentemente erronee, del nuovo rappresentante legale, mentre il contribuente ora appellante, oltre a non essere stato interessato all'attività istruttoria (a parte la prima produzione documentale), non ha ricevuto nessuna notifica del PVC”…”II- La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'ASD sussiste qualora sia valutato l'effettivo svolgimento dell'attività negoziale da parte di quest'ultimo, non essendo, pertanto, sufficiente attribuire rilevanza alla mera titolarità: ciò, tanto più che tale imputazione, non essendo in carica (come risultava alla anagrafe tributaria) già in sede di PVC, gli perviene solo come mera postilla di avvisi di accertamento per legge esecutivi ai fini della loro notifica.”…”Con riferimento al principio di democraticità si può affermare che la violazione del principio di democraticità presuppone una indagine, di tipo qualitativo, molto più approfondita e accurata, non certo basata solo su semplici indizi o circostanze. La scarsa partecipazione numerica ai momenti assembleari e la convocazione informale dell'assemblea, non può essere utilizzata dagli uffici finanziari per disconoscere i benefici fiscali delle ASD, in quanto non hanno alcun presupposto giuridico nell'ambito delle norme tributarie di settore”. Infine, rileva che i medesimi accertamenti per l'anno d'imposta 2015, conseguenti al medesimo PVC, sono stati annullati dalla C.g.t.1° di Varese.
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Varese si costituiva regolarmente in giudizio contestando - puntualmente ed analiticamente- tutto quanto ex adverso dedotto e resistendo a tutte le questioni sollevate con le medesime motivazioni indicate nelle proprie controdeduzioni di prime cure, nei propri atti procedimentali e negli avvisi di accertamento. In particolare, evidenziava che Nominativo_1 era legale rappresentante dell'associazione solo dal 29/5/2019 (pertanto, al termine della verifica in data 31/7/2019 gli era stato notificato il PVC). Tuttavia, quando sono iniziate le operazioni di verifica aziendale con l'accesso del 21/5/2019 e durante i periodi interessati dai controlli, il legale rappresentante dell'associazione era Ricorrente_1 che, in tale veste, è regolarmente stato convocato dai verificatori.
Conclusioni delle parti: come formulate nei rispettivi atti defensionali e riportate nel verbale d'udienza, acquisiti al fascicolo d'ufficio. Visti gli atti di causa ed esaminati i documenti versati in atti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, la Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n° 546/1992, così deliberando.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza di prime cure va confermata, atteso che resiste a tutti i motivi d'impugnazione come illustrati in narrativa;
il ricorso introduttivo di questo giudizio è da respingere devolutivamente per i medesimi motivi già diffusamente illustrati dal primo giudice. Ricorrente_1 risulta essere rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore dell'associazione, dal 1/7/2015 e fino al 28/5/2019 (prima della redazione del PVC relativo agli anni d'imposta 2015-2016-2017). L'Ente fiscale non aveva l'obbligo di notificare il PVC anche al precedente rappresentante legale (Ricorrente_1), ancorché in carica al momento dell'accesso, perchè già cessato al 31/7/2019, data di chiusura dell'attività investigativa esterna e di redazione del PVC di chiusura controlli notificato a Nominativo_1, legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione sottoposto a controllo fin dal 29/5/2019.
Quindi, fermo restando che, come si evince chiaramente dal PVC, sono state assicurate tutte le garanzie previste dallo Statuto del Contribuente in tema di contraddittorio, nessuna delle norme richiamate da controparte è stata violata dall'Ente fiscale. In particolare, l'art. 38, c.c. prescrive che, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune e di tali obbligazioni rispondono personalmente e solidalmente anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta nel periodo considerato. La responsabilità personale e solidale di tali persone è prevista a tutela dei creditori, attesa l'assenza di un sistema di pubblicità legale. Tale responsabilità non discende dalla mera rappresentanza formale dell'associazione ma dall'attività negoziale concretamente svolta e dalle obbligazioni assunte verso i terzi che hanno fatto affidamento nella solvibilità e nel patrimonio di chi ha interagito con loro. Secondo costante giurisprudenza di legittimità tale principio si applica anche ai rapporti di natura tributaria (Corte di cassazione 2013/20485; 2009/19486; 2008/16344; 2007/5746), ancorchè non sorgano su base negoziale, ma “ex lege” al mero verificarsi del relativo presupposto, e si estendono alle relative sanzioni pecuniarie. Pertanto, Ricorrente_1, rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore dell'associazione, a far data dal 1/7/2015 e fino al 28/5/2019, è responsabile solidale per il pagamento del debito tributario imputato all'associazione ASD Società_1 (senza personalità giuridica) in tale periodo, per aver agito in nome e per conto dell'associazione nell'anno oggetto di accertamento fiscale.
Victus victori in expensis condemnatus est come da dispositivo.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, sezione 21^ in composizione collegiale;
respinge l'appello di Parte privata;
conferma la sentenza n. 71/02/2025 della C.G.T. 1° VA, depositata il 28/3/202025. Condanna altresì, parte privata, appellante soccombente, al pagamento all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Varese, delle spese di lite così liquidate: Spese
€ 16.395/00 ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992, oltre al rimborso forfettario spese del 15% (calcolato su compensi) per un ammontare complessivo di € 15.083/40. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2025