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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/11/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
UL UN Presidente rel.
EN RO CE
Valentina Prudente CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2367 VG anno 2025, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rispettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maria Carolina C.F._2
Bianchi, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 25.11.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto la Parte_3
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il 31.7.2016 (dall'unione dei coniugi erano nati i figli il 7.6.2011, e il 20.9.2013), deducendo a fondamento della Per_1 Per_2
domanda l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso al procedimento di separazione consensuale, ritualmente definito con sentenza n. 69/2025 del 25.2.2025; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i ricorrenti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate, anche in virtù del piano genitoriale, da intendersi qui richiamato, in punto di: affidamento congiunto e collocazione prevalente e anagrafica della prole;
assegnazione della casa familiare;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento dei figli a carico del padre;
assegno unico;
regime di partecipazione dei genitori al pagamento delle spese straordinarie quanto ai figli;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il 31.7.2016 tra
[...]
nata a [...] il [...], e , nato all'Aquila il 9.4.1977, trascritto presso il Parte_1 Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'anno 2016, n. 58, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
compensa le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 28.11.2025
Il Presidente estensore
UL UN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
UL UN Presidente rel.
EN RO CE
Valentina Prudente CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2367 VG anno 2025, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rispettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maria Carolina C.F._2
Bianchi, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 25.11.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto la Parte_3
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il 31.7.2016 (dall'unione dei coniugi erano nati i figli il 7.6.2011, e il 20.9.2013), deducendo a fondamento della Per_1 Per_2
domanda l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso al procedimento di separazione consensuale, ritualmente definito con sentenza n. 69/2025 del 25.2.2025; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i ricorrenti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate, anche in virtù del piano genitoriale, da intendersi qui richiamato, in punto di: affidamento congiunto e collocazione prevalente e anagrafica della prole;
assegnazione della casa familiare;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento dei figli a carico del padre;
assegno unico;
regime di partecipazione dei genitori al pagamento delle spese straordinarie quanto ai figli;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il 31.7.2016 tra
[...]
nata a [...] il [...], e , nato all'Aquila il 9.4.1977, trascritto presso il Parte_1 Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'anno 2016, n. 58, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
compensa le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 28.11.2025
Il Presidente estensore
UL UN