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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/10/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2679/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Rapolla presso lo studio dell'avv. Vania Parte_1
Lapolla che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. CP_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni del divorzio.
Conclusioni: la ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
ha proposto nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 CP_1 domanda di modifica delle condizioni del divorzio.
Ha dedotto che con la sentenza di divorzio n. 520/2008 del 23.10.2008 il Tribunale di Melfi ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore ad essa ricorrente, i tempi e le modalità della Per_1 frequentazione con il padre e, a carico dello , il versamento della CP_1 somma mensile di 100,00 euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia e di 50,00 euro mensili a titolo di assegno divorzile per la coniuge.
Ha dedotto che le condizioni reddituali dello sono migliorate, CP_1 giacché egli attualmente svolge attività lavorativa alle dipendenze della che ha sede a Melfi, con retribuzione netta Controparte_2 mensile di 1.294,46 euro, per 27.0421,82 euro annui lordi;
che, di contro, il reddito da lei prodotto non è sufficiente a sostenere la figlia
, attualmente studentessa universitaria. Per_1
Ha chiesto pertanto l'aumento del contributo di mantenimento per la figlia a 400,00 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, nonché l'aumento dell'assegno divorzile a 150 euro mensili.
Instaurato il contradditorio, il resistente non si è costituito.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 18.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha così concluso:
“1) Accogliere il presente ricorso per le ragioni di cui in narrativa;
2)
Porre a carico del sig. un assegno, a titolo di contributo CP_1 per il mantenimento della figlia di € 400,00 (quattrocento/00) Per_1 da rivalutarsi secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese alla;
3) Porre a carico di assegno Parte_1 Parte_2 divorzile, in favore della Sig.ra pari ad € 150,00 Parte_1
(centocinquanta/00) da rivalutarsi secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla;
4)Porre a Parte_1 carico di entrambi i genitori il pagamento delle spese straordinarie in favore della figlia nella misura del 50 % ciascuno. 5) Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio, la causa è stata assegnata a sentenza” e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza.
Quanto alla modifica delle statuizioni del divorzio, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, come formatosi in relazione all'analoga previsione dei previgenti art. 156 c.c. e art. 9 della legge 898/1970, secondo cui i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
È noto poi che la revisione delle condizioni deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e non una mera presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi (v. Cass. 14734/2016 in materia di divorzio).
Nella specie, nel ricorso introduttivo la ricorrente ha fondato la domanda di modifica sul miglioramento della situazione reddituale dell'ex coniuge e sulle maggiori esigenze di vita della figlia, impegnata negli studi universitari, con ciò sottintendendo il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della giovane
(maggiorenne in quanto nata il [...], v. sentenza di divorzio).
Osserva il Tribunale che il miglioramento della condizione economica del resistente deve ritenersi dimostrato sulla base dell'esame comparativo della sentenza di divorzio e della dichiarazione del terzo rilasciata ai sensi dell'art. 547 c.p.c. dal responsabile dello stabilimento di Melfi della in produzione ricorrente. Controparte_2
Ed invero, nella sentenza di divorzio si dà atto che la quantificazione del contributo di mantenimento per la figlia a carico del padre discende dall'accertato stato di disoccupazione di quest'ultimo, in mancanza di prova contraria.
Con la dichiarazione del terzo sopra menzionata, la ricorrente ha provato documentalmente l'attuale stato occupazionale dello , il CP_1 quale lavora alle dipendenze della con Controparte_2 contratto a tempo indeterminato, percependo retribuzione annua lorda di 27.041,82 euro e retribuzione mensile netta degli ultimi 12 mesi (a ritroso dalla dichiarazione resa dal datore di lavoro il 26.06.2024) pari a 1.294,46 euro.
Nella medesima dichiarazione di terzo, il datore di lavoro del resistente dichiara altresì che la posizione lavorativa dello è interessata dalla CP_1 riduzione dell'orario di lavoro e ricorso dell'azienda alla C.I.G., come da contratto di solidarietà aziendale, che sulla retribuzione netta mensile opera la trattenuta di 225 euro per cessione del quinto dello stipendio (decurtazione in essere fino a settembre 2031) e che il T.F.R. fin qui accantonato ammonta a 37.887,58.
Nessuna prova è stata invece fornita dalla resistente sulla propria attuale condizione patrimoniale, finanziaria e reddituale, essendosi la stessa limitata ad allegare al ricorso la C.U. del 2023 - dalla quale risulta la percezione nell'anno di imposta 2022 di un reddito lordo di
4.746 euro dal datore di lavoro “Agenzia Regionale Lab” -, ma ha omesso di produrre la documentazione completa prescritta dall'art. 473 bis.12 comma 3 c.p.c., richiamato dal successivo art. 473 bis.48.
Anche l'iscrizione all'università e l'impegno negli studi accademici della figlia maggiorenne , che ha 24 anni, sono stati solo dedotti, ma Per_1 non dimostrati.
La rilevata lacuna probatoria non consente, a giudizio del Tribunale, né il ricorso al fatto notorio dell'aumento delle esigenze della prole con il crescere dell'età, né, in generale, di operare quella “valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi” che costituisce, come sopra detto, il presupposto per la modifica delle statuizioni del divorzio.
La domanda va, pertanto, rigettata, in quanto manifestamente infondata.
Nulla per le spese, data la contumacia del resistente.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del 15.07.2024, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. rigetta la domanda in quanto manifestamente infondata;
2. nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 06.10.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2679/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Rapolla presso lo studio dell'avv. Vania Parte_1
Lapolla che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. CP_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni del divorzio.
Conclusioni: la ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
ha proposto nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 CP_1 domanda di modifica delle condizioni del divorzio.
Ha dedotto che con la sentenza di divorzio n. 520/2008 del 23.10.2008 il Tribunale di Melfi ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore ad essa ricorrente, i tempi e le modalità della Per_1 frequentazione con il padre e, a carico dello , il versamento della CP_1 somma mensile di 100,00 euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia e di 50,00 euro mensili a titolo di assegno divorzile per la coniuge.
Ha dedotto che le condizioni reddituali dello sono migliorate, CP_1 giacché egli attualmente svolge attività lavorativa alle dipendenze della che ha sede a Melfi, con retribuzione netta Controparte_2 mensile di 1.294,46 euro, per 27.0421,82 euro annui lordi;
che, di contro, il reddito da lei prodotto non è sufficiente a sostenere la figlia
, attualmente studentessa universitaria. Per_1
Ha chiesto pertanto l'aumento del contributo di mantenimento per la figlia a 400,00 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, nonché l'aumento dell'assegno divorzile a 150 euro mensili.
Instaurato il contradditorio, il resistente non si è costituito.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 18.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha così concluso:
“1) Accogliere il presente ricorso per le ragioni di cui in narrativa;
2)
Porre a carico del sig. un assegno, a titolo di contributo CP_1 per il mantenimento della figlia di € 400,00 (quattrocento/00) Per_1 da rivalutarsi secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese alla;
3) Porre a carico di assegno Parte_1 Parte_2 divorzile, in favore della Sig.ra pari ad € 150,00 Parte_1
(centocinquanta/00) da rivalutarsi secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla;
4)Porre a Parte_1 carico di entrambi i genitori il pagamento delle spese straordinarie in favore della figlia nella misura del 50 % ciascuno. 5) Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio, la causa è stata assegnata a sentenza” e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza.
Quanto alla modifica delle statuizioni del divorzio, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, come formatosi in relazione all'analoga previsione dei previgenti art. 156 c.c. e art. 9 della legge 898/1970, secondo cui i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
È noto poi che la revisione delle condizioni deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e non una mera presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi (v. Cass. 14734/2016 in materia di divorzio).
Nella specie, nel ricorso introduttivo la ricorrente ha fondato la domanda di modifica sul miglioramento della situazione reddituale dell'ex coniuge e sulle maggiori esigenze di vita della figlia, impegnata negli studi universitari, con ciò sottintendendo il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della giovane
(maggiorenne in quanto nata il [...], v. sentenza di divorzio).
Osserva il Tribunale che il miglioramento della condizione economica del resistente deve ritenersi dimostrato sulla base dell'esame comparativo della sentenza di divorzio e della dichiarazione del terzo rilasciata ai sensi dell'art. 547 c.p.c. dal responsabile dello stabilimento di Melfi della in produzione ricorrente. Controparte_2
Ed invero, nella sentenza di divorzio si dà atto che la quantificazione del contributo di mantenimento per la figlia a carico del padre discende dall'accertato stato di disoccupazione di quest'ultimo, in mancanza di prova contraria.
Con la dichiarazione del terzo sopra menzionata, la ricorrente ha provato documentalmente l'attuale stato occupazionale dello , il CP_1 quale lavora alle dipendenze della con Controparte_2 contratto a tempo indeterminato, percependo retribuzione annua lorda di 27.041,82 euro e retribuzione mensile netta degli ultimi 12 mesi (a ritroso dalla dichiarazione resa dal datore di lavoro il 26.06.2024) pari a 1.294,46 euro.
Nella medesima dichiarazione di terzo, il datore di lavoro del resistente dichiara altresì che la posizione lavorativa dello è interessata dalla CP_1 riduzione dell'orario di lavoro e ricorso dell'azienda alla C.I.G., come da contratto di solidarietà aziendale, che sulla retribuzione netta mensile opera la trattenuta di 225 euro per cessione del quinto dello stipendio (decurtazione in essere fino a settembre 2031) e che il T.F.R. fin qui accantonato ammonta a 37.887,58.
Nessuna prova è stata invece fornita dalla resistente sulla propria attuale condizione patrimoniale, finanziaria e reddituale, essendosi la stessa limitata ad allegare al ricorso la C.U. del 2023 - dalla quale risulta la percezione nell'anno di imposta 2022 di un reddito lordo di
4.746 euro dal datore di lavoro “Agenzia Regionale Lab” -, ma ha omesso di produrre la documentazione completa prescritta dall'art. 473 bis.12 comma 3 c.p.c., richiamato dal successivo art. 473 bis.48.
Anche l'iscrizione all'università e l'impegno negli studi accademici della figlia maggiorenne , che ha 24 anni, sono stati solo dedotti, ma Per_1 non dimostrati.
La rilevata lacuna probatoria non consente, a giudizio del Tribunale, né il ricorso al fatto notorio dell'aumento delle esigenze della prole con il crescere dell'età, né, in generale, di operare quella “valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi” che costituisce, come sopra detto, il presupposto per la modifica delle statuizioni del divorzio.
La domanda va, pertanto, rigettata, in quanto manifestamente infondata.
Nulla per le spese, data la contumacia del resistente.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del 15.07.2024, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. rigetta la domanda in quanto manifestamente infondata;
2. nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 06.10.2025
La Presidente est.