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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Avv. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1245/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del all'udienza collegiale del 4-5.11.25
promossa da
rappresentata e difesa, sia Parte_1 congiuntamente che disgiuntamente fra loro, dal prof. avv. Alberto
TI e dagli avvocati Franco TI e Francesco Rolle, con studio in
Milano, viale Monte Nero n.53 ed ivi elettivamente domiciliata come da mandato in atti - appellante-
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Barbieri Controparte_1 con studio in Bologna, Via Lemonia n. 21 ed ivi elettivamente domiciliato giusta procura in atti -appellato ed appellante incidentale-
-appellato contumace- Controparte_2
Avverso la sentenza n. 564/23 emessa dal Tribunale di Ferrara il 12.7.23
e pubblicata il 12.7.23
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli di p.c.
Pagina 1 di 6 LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Avv. Giampaolo
Borgioli; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio la e Controparte_1 Parte_1 CP_2 al fine di sentirli dichiarare responsabili e quindi tenuti,
[...] solidalmente, al pagamento delle somme di denaro sottratte all'attore, quale danno emergente, e all'ulteriore importo, quale lucro cessante calcolato “sulla differenza tra quanto maturato dagli investimenti voluti e quanto questi avrebbero maturato se il non li avesse rinvestiti CP_2 con inganno”, oltre al danno non patrimoniale.
Il aveva iniziato a effettuare col promotore CP_1 CP_2 investimenti finanziari aprendo un conto corrente ed un conto depositi presso la banca. Il veniva aggiornato periodicamente dal in merito agli CP_1 CP_2 investimenti riponendo in lui grande fiducia e non disponendo del
“codice segreto” di accesso per la verifica autonoma periodica. Per dimostrare l'andamento degli investimenti il consegnava al CP_2 dei rendiconti su carta intestata della banca. CP_1
Visto il rapporto di fiducia venutosi a creare il aveva consegnato CP_1 al assegni, senza indicazione del beneficiario, per euro CP_2
152.500,00.
Veniva poi a conoscenza, tramite un funzionario della banca, che il era stato indagato per reato di truffa, falso e gestione abusiva CP_2 del risparmio e, pertanto, proponeva querela nei di lui confronti.
Il procedimento penale si concludeva con sentenza che riteneva colpevole il e lo condannava il solido con la banca, al CP_2 risarcimento del danno di euro 100.000,00 oltre ad euro 33.300,00 a titolo di danno non patrimoniale. La sentenza di primo grado veniva impugnata davanti alla Corte di appello di Bologna che confermava gli importi da liquidare in euro
100.000,00 a titolo di provvisionale e rideterminava l'importo a titolo di danno non patrimoniale in euro 20.000,00.
Detta sentenza veniva impugnata di fronte alla Corte di Cassazione che però dichiarava inammissibile il ricorso e la provvisionale a favore del quindi risultava confermata. CP_1
Il 26 maggio 2014 il iniziava un procedimento di mediazione CP_1 che si concludeva con esito negativo per mancata partecipazione della banca. Agiva quindi in giudizio per ottenere il pagamento dell'ulteriore somma pari ad euro 50.656,83 per danno patrimoniale oltre ai danni non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio la banca chiedendo la reiezione della domanda.
Il Tribunale accoglieva la richiesta inerente il danno patrimoniale limitatamente all'importo di euro 6.883,31 oltre interessi legali dalla data
Pagina 2 di 6 della sentenza di secondo grado fino al saldo;
accoglieva altresì la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale, limitatamente alla somma di euro 32.064,99, cui doveva sottrarsi la somma di euro
20.000,00 già riconosciuta in sede di appello e quindi in totale euro
12.064,99.
Appellava la sentenza la limitatamente al danno non patrimoniale. Pt_1
Si costituiva in giudizio la appellata opponendosi all'accoglimento dell'appello e, in via di appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza appellata sia in merito all'esistenza di un lucro cessante conseguente al mancato guadagno causato dal fatto illecito, sia in tema di perdita da chance comunque subita dall'appellato. Faceva rilevare inoltre una divergenza della sentenza in merito alla decorrenza degli interessi in relazione alla somma di euro 6.883,31 tra la parte motiva e dispositiva.
Con ordinanza del 4-5.11.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo lamenta l'appellante errore del primo giudice nel liquidare il danno non patrimoniale nella misura del 30% del danno patrimoniale.
A suo dire ciò sarebbe un errore grossolano ed inaccettabile non tenendo conto che i criteri individuati dalla Corte di Appello Penale di Bologna per la determinazione del danno non patrimoniale sarebbero coperti dal giudicato penale, che l'odierno appellato aveva già ottenuto una rilevantissima personalizzazione del danno non patrimoniale e lo stesso non aveva fornito alcuna prova in astratto giustificabile una ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale.
Col secondo motivo lamenta erronea liquidazione del danno in via equitativa per mancata motivazione sul punto.
I motivi, connessi, sono fondati.
Non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui al giudice civile sia precluso accertamento dell'entità della somma dovuta al danneggiato, dal momento che si è formato giudicato unicamente in relazione all'an ed alla entità della provvisionale accordata, prova ne sia il fatto che è proprio lo stesso giudice penale ad accertare di dover riconoscere “una somma uguale per tutti, all'interno di una stessa fascia di perdita economica, determinata equitativamente e prudenzialmente (fino a
40.000 € di perdita, danno morale 5.000 €; da 40.000 a 80.000, 7.000 €; Da 80.000 a 150.000, 10.000 €; Oltre 150.000, 12.000 €), salva l'ovvia determinazione nel giudizio civile e il salvo non risultino già in questa sede allegazioni ragionevoli indicative di fattori che aumentano la sofferenza del reato” che poi passa ad elencare, tra cui l'età delle vittime,
l'intero patrimonio investito, particolari situazioni di disagio materiale e altre situazioni particolari degne di considerazione (pag. 104 sentenza allegata).
Pur tuttavia è innegabile che la Corte di appello penale abbia già raddoppiato rispetto alla somma “uguale per tutti” il risarcimento a
Pagina 3 di 6 vantaggio dell'appellato, evidentemente personalizzandolo. Nel presente giudizio quest'ultimo non ha fornito alcuna prova tale da poter ritenere dover incrementare quanto già liquidato a titolo di provvisionale per ulteriore personalizzazione rispetto ai criteri indicati dalla sentenza penale.
Oltretutto la liquidazione nella misura del 30% sul danno patrimoniale accertato è stata apoditticamente accordata dal Tribunale sulla base dell'affermazione che ciò sarebbe dovuta quale “percentuale costante del
30% rispetto al valore delle somme sottratte”, senza in alcun modo motivare da dove avrebbe ricavato la “costante” applicazione di detta percentuale, richiamando unicamente “il patema d'animo conseguente alla scoperta della perdita degli investimenti” che già di per sé comporta il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ma che tuttavia non comporta un incremento dovuto alla personalizzazione in carenza di prova e, soprattutto, in presenza di personalizzazione già accordata dalla
Corte di Appello, penale che ha raddoppiato l'importo rispetto al criterio liquidatorio uniformemente adottato.
Con altro motivo lamenta erronea condanna alle spese di lite ed all'integrale addebito delle spese di CTU.
A suo dire stante l'accoglimento della domanda per 18.948,30 € invece dei richiesti 36.347,58 €, le spese di lite e quelle di CTU dovevano essere compensate nella misura del 50%.
Il motivo è infondato.
Condivisibilmente il Tribunale ha posto le spese di lite a carico del soccombente applicando lo scaglione di riferimento relativo all'importo di condanna, ivi comprese quelle di CTU.
La lite non sarebbe infatti scaturita ove l'appellante avesse spontaneamente adempiuto a quanto ritenuto di giustizia.
Passando all'appello incidentale l'appellato lamenta erronea mancata declaratoria di diritto al risarcimento per mancato guadagno conseguente all'inadempimento di un contratto di investimento;
quindi nel mancato guadagno che la parte avrebbe realizzato se la controprestazione fosse regolarmente eseguita ovvero, in subordine, quale perdita di chance comunque subita dallo stesso che indicava nella misura dell'8% sulla base delle promesse che il promotore finanziario gli aveva promesso.
Quanto accertato dal tribunale in merito alla deduzione e fornitura in giudizio di “elementi di fatto, da cui desumere l'esistenza, sia pure in termini di elevata probabilità, ed a cui fare riferimento per la relativa liquidazione equitativa”, non potendosi “far riferimento ai surrettizi indici di rendimento indicati dal promotore finanziario nei moduli di investimento fatti sottoscrivere e non corrispondenti ad alcun prodotto finanziario acquistato”, sarebbe erroneo perché comportante una
“probatio diabolica” e costituirebbe decisione contraria all'orientamento della Corte di Cassazione (Ord. 24050 del 7.8.23) in tema di perdita di
Pagina 4 di 6 chance che si sostanzierebbe nella compromissione della possibilità di conseguire un risultato utile di cui si provi la sussistenza.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente occorre respingere la richiesta di inammissibilità del motivo di gravame non costituendo domanda nuova quella presentata in sede di precisazione delle conclusioni ma mera precisazione della stessa circa la sua quantificazione e modalità determinativa.
Nel merito questa Corte (sent. 1713/25 del 10.10.25), e qui la statuizione si conferma, ha già accertato che non è “condivisibile l'assunto secondo cui la mancata prova che gli attori avrebbero sicuramente investito in alternativa agli investimenti proposti dal e somme in quegli CP_2 investimenti ritenuti sicuramente redditizi quali titoli di Stato (BTP decennali), non consente la configurabilità del lucro cessante”.
Tuttavia “la consegna di denaro al fine di ottenerne un accrescimento patrimoniale è di per sé indice della volontà della destinazione lucrativa impressa dagli investitori alle somme di denaro consegnate al
CP_2
Semmai la mancata profilazione attiene alla misura dell'accettazione del rischio, con ciò rendendo non accoglibile la configurabilità del danno in misura non inferiore all'8%, pari a quella proposta dal CP_2 dovendosi piuttosto muoversi in termini di perdita di chance, ovverosia di serie consistenti e possibilità di ottenere il risultato sperato, e dunque con liquidazione del danno secondo il rendimento dei titoli obbligazionari a tasso fisso a medio-lungo termine, come i BTP a 10 anni” alle date dei singoli versamenti, per un totale di € 100.000,00, indicati alla pag. 20 della impugnata sentenza.
In relazione alla richiesta di modifica del dispositivo della sentenza di primo grado, poiché in contrasto con la parte motiva relativamente alla decorrenza degli interessi legali, in quest'ultima parte da “calcolare dalla data della sentenza di secondo grado fino al saldo” e nella parte dispositiva “dalla domanda al saldo”, proposta come motivo di appello incidentale, è in realtà una mera richiesta di correzione di errore materiale che appare inammissibile in questa sede.
Per come definito esso necessita di applicazione della procedura ex art. 287 c.p.c., da espletarsi dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza di primo grado, cui le parti possono rinunciare se ragionevolmente concordano sull'errore e, ovviamente, in caso di spontaneo adempimento da parte del soggetto tenuto al pagamento degli interessi determinati nella parte motiva della stessa.
In conseguenza della reciproca soccombenza le spese di lite del presente grado si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Pagina 5 di 6 La Corte, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione proposto da
Contro e Parte_1 Controparte_1
Controparte_2 avverso la sentenza n. 564/23 emessa dal Tribunale di Ferrara il 12.7.23
e pubblicata il 12.7.23
1) Accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale;
2) Conferma la condanna dell'appellante e di in Controparte_2 solido, al pagamento a favore della appellata costituita, della somma di €
6.883,31 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Condanna l'appellante e in solido, al pagamento a Controparte_2 favore della appellata costituita, della somma pari al rendimento della somma di € 100.000,00, investita in BTP decennali secondo il rendimento alle date dei singoli versamenti indicati alla pag. 20 della impugnata sentenza fino alla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione successivi;
4) conferma per il resto la sentenza impugnata relativamente ai punti 2 e
3;
5) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.11.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Avv. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1245/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del all'udienza collegiale del 4-5.11.25
promossa da
rappresentata e difesa, sia Parte_1 congiuntamente che disgiuntamente fra loro, dal prof. avv. Alberto
TI e dagli avvocati Franco TI e Francesco Rolle, con studio in
Milano, viale Monte Nero n.53 ed ivi elettivamente domiciliata come da mandato in atti - appellante-
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Barbieri Controparte_1 con studio in Bologna, Via Lemonia n. 21 ed ivi elettivamente domiciliato giusta procura in atti -appellato ed appellante incidentale-
-appellato contumace- Controparte_2
Avverso la sentenza n. 564/23 emessa dal Tribunale di Ferrara il 12.7.23
e pubblicata il 12.7.23
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli di p.c.
Pagina 1 di 6 LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Avv. Giampaolo
Borgioli; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio la e Controparte_1 Parte_1 CP_2 al fine di sentirli dichiarare responsabili e quindi tenuti,
[...] solidalmente, al pagamento delle somme di denaro sottratte all'attore, quale danno emergente, e all'ulteriore importo, quale lucro cessante calcolato “sulla differenza tra quanto maturato dagli investimenti voluti e quanto questi avrebbero maturato se il non li avesse rinvestiti CP_2 con inganno”, oltre al danno non patrimoniale.
Il aveva iniziato a effettuare col promotore CP_1 CP_2 investimenti finanziari aprendo un conto corrente ed un conto depositi presso la banca. Il veniva aggiornato periodicamente dal in merito agli CP_1 CP_2 investimenti riponendo in lui grande fiducia e non disponendo del
“codice segreto” di accesso per la verifica autonoma periodica. Per dimostrare l'andamento degli investimenti il consegnava al CP_2 dei rendiconti su carta intestata della banca. CP_1
Visto il rapporto di fiducia venutosi a creare il aveva consegnato CP_1 al assegni, senza indicazione del beneficiario, per euro CP_2
152.500,00.
Veniva poi a conoscenza, tramite un funzionario della banca, che il era stato indagato per reato di truffa, falso e gestione abusiva CP_2 del risparmio e, pertanto, proponeva querela nei di lui confronti.
Il procedimento penale si concludeva con sentenza che riteneva colpevole il e lo condannava il solido con la banca, al CP_2 risarcimento del danno di euro 100.000,00 oltre ad euro 33.300,00 a titolo di danno non patrimoniale. La sentenza di primo grado veniva impugnata davanti alla Corte di appello di Bologna che confermava gli importi da liquidare in euro
100.000,00 a titolo di provvisionale e rideterminava l'importo a titolo di danno non patrimoniale in euro 20.000,00.
Detta sentenza veniva impugnata di fronte alla Corte di Cassazione che però dichiarava inammissibile il ricorso e la provvisionale a favore del quindi risultava confermata. CP_1
Il 26 maggio 2014 il iniziava un procedimento di mediazione CP_1 che si concludeva con esito negativo per mancata partecipazione della banca. Agiva quindi in giudizio per ottenere il pagamento dell'ulteriore somma pari ad euro 50.656,83 per danno patrimoniale oltre ai danni non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio la banca chiedendo la reiezione della domanda.
Il Tribunale accoglieva la richiesta inerente il danno patrimoniale limitatamente all'importo di euro 6.883,31 oltre interessi legali dalla data
Pagina 2 di 6 della sentenza di secondo grado fino al saldo;
accoglieva altresì la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale, limitatamente alla somma di euro 32.064,99, cui doveva sottrarsi la somma di euro
20.000,00 già riconosciuta in sede di appello e quindi in totale euro
12.064,99.
Appellava la sentenza la limitatamente al danno non patrimoniale. Pt_1
Si costituiva in giudizio la appellata opponendosi all'accoglimento dell'appello e, in via di appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza appellata sia in merito all'esistenza di un lucro cessante conseguente al mancato guadagno causato dal fatto illecito, sia in tema di perdita da chance comunque subita dall'appellato. Faceva rilevare inoltre una divergenza della sentenza in merito alla decorrenza degli interessi in relazione alla somma di euro 6.883,31 tra la parte motiva e dispositiva.
Con ordinanza del 4-5.11.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo lamenta l'appellante errore del primo giudice nel liquidare il danno non patrimoniale nella misura del 30% del danno patrimoniale.
A suo dire ciò sarebbe un errore grossolano ed inaccettabile non tenendo conto che i criteri individuati dalla Corte di Appello Penale di Bologna per la determinazione del danno non patrimoniale sarebbero coperti dal giudicato penale, che l'odierno appellato aveva già ottenuto una rilevantissima personalizzazione del danno non patrimoniale e lo stesso non aveva fornito alcuna prova in astratto giustificabile una ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale.
Col secondo motivo lamenta erronea liquidazione del danno in via equitativa per mancata motivazione sul punto.
I motivi, connessi, sono fondati.
Non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui al giudice civile sia precluso accertamento dell'entità della somma dovuta al danneggiato, dal momento che si è formato giudicato unicamente in relazione all'an ed alla entità della provvisionale accordata, prova ne sia il fatto che è proprio lo stesso giudice penale ad accertare di dover riconoscere “una somma uguale per tutti, all'interno di una stessa fascia di perdita economica, determinata equitativamente e prudenzialmente (fino a
40.000 € di perdita, danno morale 5.000 €; da 40.000 a 80.000, 7.000 €; Da 80.000 a 150.000, 10.000 €; Oltre 150.000, 12.000 €), salva l'ovvia determinazione nel giudizio civile e il salvo non risultino già in questa sede allegazioni ragionevoli indicative di fattori che aumentano la sofferenza del reato” che poi passa ad elencare, tra cui l'età delle vittime,
l'intero patrimonio investito, particolari situazioni di disagio materiale e altre situazioni particolari degne di considerazione (pag. 104 sentenza allegata).
Pur tuttavia è innegabile che la Corte di appello penale abbia già raddoppiato rispetto alla somma “uguale per tutti” il risarcimento a
Pagina 3 di 6 vantaggio dell'appellato, evidentemente personalizzandolo. Nel presente giudizio quest'ultimo non ha fornito alcuna prova tale da poter ritenere dover incrementare quanto già liquidato a titolo di provvisionale per ulteriore personalizzazione rispetto ai criteri indicati dalla sentenza penale.
Oltretutto la liquidazione nella misura del 30% sul danno patrimoniale accertato è stata apoditticamente accordata dal Tribunale sulla base dell'affermazione che ciò sarebbe dovuta quale “percentuale costante del
30% rispetto al valore delle somme sottratte”, senza in alcun modo motivare da dove avrebbe ricavato la “costante” applicazione di detta percentuale, richiamando unicamente “il patema d'animo conseguente alla scoperta della perdita degli investimenti” che già di per sé comporta il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ma che tuttavia non comporta un incremento dovuto alla personalizzazione in carenza di prova e, soprattutto, in presenza di personalizzazione già accordata dalla
Corte di Appello, penale che ha raddoppiato l'importo rispetto al criterio liquidatorio uniformemente adottato.
Con altro motivo lamenta erronea condanna alle spese di lite ed all'integrale addebito delle spese di CTU.
A suo dire stante l'accoglimento della domanda per 18.948,30 € invece dei richiesti 36.347,58 €, le spese di lite e quelle di CTU dovevano essere compensate nella misura del 50%.
Il motivo è infondato.
Condivisibilmente il Tribunale ha posto le spese di lite a carico del soccombente applicando lo scaglione di riferimento relativo all'importo di condanna, ivi comprese quelle di CTU.
La lite non sarebbe infatti scaturita ove l'appellante avesse spontaneamente adempiuto a quanto ritenuto di giustizia.
Passando all'appello incidentale l'appellato lamenta erronea mancata declaratoria di diritto al risarcimento per mancato guadagno conseguente all'inadempimento di un contratto di investimento;
quindi nel mancato guadagno che la parte avrebbe realizzato se la controprestazione fosse regolarmente eseguita ovvero, in subordine, quale perdita di chance comunque subita dallo stesso che indicava nella misura dell'8% sulla base delle promesse che il promotore finanziario gli aveva promesso.
Quanto accertato dal tribunale in merito alla deduzione e fornitura in giudizio di “elementi di fatto, da cui desumere l'esistenza, sia pure in termini di elevata probabilità, ed a cui fare riferimento per la relativa liquidazione equitativa”, non potendosi “far riferimento ai surrettizi indici di rendimento indicati dal promotore finanziario nei moduli di investimento fatti sottoscrivere e non corrispondenti ad alcun prodotto finanziario acquistato”, sarebbe erroneo perché comportante una
“probatio diabolica” e costituirebbe decisione contraria all'orientamento della Corte di Cassazione (Ord. 24050 del 7.8.23) in tema di perdita di
Pagina 4 di 6 chance che si sostanzierebbe nella compromissione della possibilità di conseguire un risultato utile di cui si provi la sussistenza.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente occorre respingere la richiesta di inammissibilità del motivo di gravame non costituendo domanda nuova quella presentata in sede di precisazione delle conclusioni ma mera precisazione della stessa circa la sua quantificazione e modalità determinativa.
Nel merito questa Corte (sent. 1713/25 del 10.10.25), e qui la statuizione si conferma, ha già accertato che non è “condivisibile l'assunto secondo cui la mancata prova che gli attori avrebbero sicuramente investito in alternativa agli investimenti proposti dal e somme in quegli CP_2 investimenti ritenuti sicuramente redditizi quali titoli di Stato (BTP decennali), non consente la configurabilità del lucro cessante”.
Tuttavia “la consegna di denaro al fine di ottenerne un accrescimento patrimoniale è di per sé indice della volontà della destinazione lucrativa impressa dagli investitori alle somme di denaro consegnate al
CP_2
Semmai la mancata profilazione attiene alla misura dell'accettazione del rischio, con ciò rendendo non accoglibile la configurabilità del danno in misura non inferiore all'8%, pari a quella proposta dal CP_2 dovendosi piuttosto muoversi in termini di perdita di chance, ovverosia di serie consistenti e possibilità di ottenere il risultato sperato, e dunque con liquidazione del danno secondo il rendimento dei titoli obbligazionari a tasso fisso a medio-lungo termine, come i BTP a 10 anni” alle date dei singoli versamenti, per un totale di € 100.000,00, indicati alla pag. 20 della impugnata sentenza.
In relazione alla richiesta di modifica del dispositivo della sentenza di primo grado, poiché in contrasto con la parte motiva relativamente alla decorrenza degli interessi legali, in quest'ultima parte da “calcolare dalla data della sentenza di secondo grado fino al saldo” e nella parte dispositiva “dalla domanda al saldo”, proposta come motivo di appello incidentale, è in realtà una mera richiesta di correzione di errore materiale che appare inammissibile in questa sede.
Per come definito esso necessita di applicazione della procedura ex art. 287 c.p.c., da espletarsi dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza di primo grado, cui le parti possono rinunciare se ragionevolmente concordano sull'errore e, ovviamente, in caso di spontaneo adempimento da parte del soggetto tenuto al pagamento degli interessi determinati nella parte motiva della stessa.
In conseguenza della reciproca soccombenza le spese di lite del presente grado si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Pagina 5 di 6 La Corte, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione proposto da
Contro e Parte_1 Controparte_1
Controparte_2 avverso la sentenza n. 564/23 emessa dal Tribunale di Ferrara il 12.7.23
e pubblicata il 12.7.23
1) Accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale;
2) Conferma la condanna dell'appellante e di in Controparte_2 solido, al pagamento a favore della appellata costituita, della somma di €
6.883,31 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Condanna l'appellante e in solido, al pagamento a Controparte_2 favore della appellata costituita, della somma pari al rendimento della somma di € 100.000,00, investita in BTP decennali secondo il rendimento alle date dei singoli versamenti indicati alla pag. 20 della impugnata sentenza fino alla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione successivi;
4) conferma per il resto la sentenza impugnata relativamente ai punti 2 e
3;
5) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.11.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
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