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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2825/2024, promossa con ricorso depositato in data 20/09/2024 da
[...]
e , entrambi con avv. MARIA GRAZIA TEDESCO;
Pt_1 Parte_2
- i quali, in data 24.08.1996, celebravano matrimonio a Duino Aurisina (TS) con rito concordatario, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
con convenzione matrimoniale di data 06.09.2011 optavano per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione nascevano, in data 03.05.1998, le figlie e ormai maggiorenni e Persona_1 Per_2 autosufficienti;
in data 09.03.2010, nasceva la terza figlia tutt'ora residente nella casa coniugale di Per_3
Duino Aurisina, San Giovanni di Duino n. 22.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2) affido condiviso a entrambi i genitori della figlia minore con collocamento presso la Persona_4 residenza materna che attualmente è la casa coniugale;
3) come da accordo raggiunto tra i coniugi prima della separazione, la casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito che sta pagando un mutuo di € 1.430,00 mensili, è stata posta in vendita;
4) disporre che, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà con il padre fine settimana alternati Per_3
(da sabato mattina alle 10:00 fino a lunedì mattina con accompagnamento a scuola durante l'anno scolastico e, durante le vacanze estive, con accompagnamento al corso di vela o a casa della madre). Inoltre il padre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e gli impegni scolastici ed extrascolastici di , trascorrerà Per_3
pagina 1 di 3 con la figlia un giorno infrasettimanale con pernotto, preferibilmente nella giornata di mercoledì e giovedì;- nel periodo estivo, i coniugi concordano che venga rispettato il calendario ordinario relativo ai tempi di frequentazione con i genitori;
- i genitori trascorreranno con la figlia in via alternata di anno in anno, la S. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- quanto alle vacanze del periodo di Natale, i genitori alterneranno di anno in anno le singole festività (Vigilia
di Natale, Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, 01 gennaio ed epifania);
Il tutto come illustrato nel piano genitoriale allegato (doc. 21);
5) a partire dal momento in cui la casa coniugale sita a Duino Aurisina in San Giovanni di Duino n. 22 verrà venduta e, quindi, il signor non sarà più tenuto al pagamento del cospicuo rateo mensile di mutuo (€ Pt_1
1.430,00 mensili) il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre, Per_3 entro il 5 di ogni mese, dell'importo di € 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Trieste;
6) i coniugi concordano che l'assegno unico per la figlia minore venga percepito interamente dalla Per_3 moglie;
Parte_3
7) le parti prestano assenso al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore , Per_3 autorizzandosi vicendevolmente a portarla con sé all'estero, previa comunicazione all'altro genitore;
8) nessun assegno di mantenimento tra i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti;
9) i coniugi concordano a che l'immobile di cui sono comproprietari sito a Prato Carnico in Frazione Prato n.
121, prosegua a essere locato e che il relativo canone locatizio venga da essi utilizzato sia per il pagamento del muto fondiario stipulato per l'acquisto di detto immobile, sia per le imposte/tasse riconnesse alla proprietà della casa;
10) i coniugi concordano di far cessare l'attività della società CUB s.r.l. di cui sono soci, nel momento in cui verrà venduto l'immobile intestato alla predetta società, sito a Trieste in via Matteotti n. 44;
11) Voglia, inoltre, l'ill.mo Tribunale adito ordinare all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Duino Aurisina, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 41 parte 2 serie A anno 1996).
Così deciso in Trieste, il 20/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2825/2024, promossa con ricorso depositato in data 20/09/2024 da
[...]
e , entrambi con avv. MARIA GRAZIA TEDESCO;
Pt_1 Parte_2
- i quali, in data 24.08.1996, celebravano matrimonio a Duino Aurisina (TS) con rito concordatario, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
con convenzione matrimoniale di data 06.09.2011 optavano per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione nascevano, in data 03.05.1998, le figlie e ormai maggiorenni e Persona_1 Per_2 autosufficienti;
in data 09.03.2010, nasceva la terza figlia tutt'ora residente nella casa coniugale di Per_3
Duino Aurisina, San Giovanni di Duino n. 22.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2) affido condiviso a entrambi i genitori della figlia minore con collocamento presso la Persona_4 residenza materna che attualmente è la casa coniugale;
3) come da accordo raggiunto tra i coniugi prima della separazione, la casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito che sta pagando un mutuo di € 1.430,00 mensili, è stata posta in vendita;
4) disporre che, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà con il padre fine settimana alternati Per_3
(da sabato mattina alle 10:00 fino a lunedì mattina con accompagnamento a scuola durante l'anno scolastico e, durante le vacanze estive, con accompagnamento al corso di vela o a casa della madre). Inoltre il padre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e gli impegni scolastici ed extrascolastici di , trascorrerà Per_3
pagina 1 di 3 con la figlia un giorno infrasettimanale con pernotto, preferibilmente nella giornata di mercoledì e giovedì;- nel periodo estivo, i coniugi concordano che venga rispettato il calendario ordinario relativo ai tempi di frequentazione con i genitori;
- i genitori trascorreranno con la figlia in via alternata di anno in anno, la S. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- quanto alle vacanze del periodo di Natale, i genitori alterneranno di anno in anno le singole festività (Vigilia
di Natale, Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, 01 gennaio ed epifania);
Il tutto come illustrato nel piano genitoriale allegato (doc. 21);
5) a partire dal momento in cui la casa coniugale sita a Duino Aurisina in San Giovanni di Duino n. 22 verrà venduta e, quindi, il signor non sarà più tenuto al pagamento del cospicuo rateo mensile di mutuo (€ Pt_1
1.430,00 mensili) il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre, Per_3 entro il 5 di ogni mese, dell'importo di € 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Trieste;
6) i coniugi concordano che l'assegno unico per la figlia minore venga percepito interamente dalla Per_3 moglie;
Parte_3
7) le parti prestano assenso al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore , Per_3 autorizzandosi vicendevolmente a portarla con sé all'estero, previa comunicazione all'altro genitore;
8) nessun assegno di mantenimento tra i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti;
9) i coniugi concordano a che l'immobile di cui sono comproprietari sito a Prato Carnico in Frazione Prato n.
121, prosegua a essere locato e che il relativo canone locatizio venga da essi utilizzato sia per il pagamento del muto fondiario stipulato per l'acquisto di detto immobile, sia per le imposte/tasse riconnesse alla proprietà della casa;
10) i coniugi concordano di far cessare l'attività della società CUB s.r.l. di cui sono soci, nel momento in cui verrà venduto l'immobile intestato alla predetta società, sito a Trieste in via Matteotti n. 44;
11) Voglia, inoltre, l'ill.mo Tribunale adito ordinare all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Duino Aurisina, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 41 parte 2 serie A anno 1996).
Così deciso in Trieste, il 20/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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