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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/02/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7634/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], cod.fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Biancavilla via Vittorio Emanuele n.515 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Salvatore Castro, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, p.iva CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi ed elettivamente domiciliato presso P.IVA_1 la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica
n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 31.07.2024, ha contestato le Parte_1
conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 816/2024
r.g., in breve, assumendo che “il CTU nello specchietto finale della propria relazione definitiva ha indicato la data del 21/8/2024 come data di decorrenza del requisito sanitario, senza specificarne i motivi e senza rispondere alla osservazioni che le aveva inviato il … difensore.
(Ma) E' evidente che trattasi di un errore materiale, atteso che per quanto sopra argomentato, dal tenore della stessa CTU la decorrenza doveva essere quella del 21/8/2023, corrispondente alla data di presentazione della domanda amministrativa. Pertanto, le infermità sofferte dal(lo stesso) ricorrente ed accertate dalla Dott.ssa nella sua relazione medica hanno Persona_1 determinato in capo al ricorrente una un'invalidità del 100% e l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente necessità di un'assistenza continua e, pertanto, nella fattispecie che ci occupa risultano integrati i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa e cioè sin dalla data del 21/8/2023”.
Su tali premesse, il ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare che … è invalido civile totale (100%) ed incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non è autosufficiente ed è, quindi, bisognoso di assistenza continuativa e, pertanto, ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1 legge 18/1980 (indennità di accompagnamento), alla legge 508/88 e successive modifiche e al riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 legge 104/1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa (21/8/2023); - ritenere e dichiarare, che il ricorrente si trova nelle condizioni di cui alle Leggi 18/80 e 508/88
e successive modifiche ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità d'accompagnamento sin dall'epoca della domanda amministrativa (21/8/2023); - condannare l' al pagamento CP_1
delle spese e compensi di lite del presente giudizio e di quello portante il n. 816/2024 R.G.
(oltre CPA e maggiorazione forfettaria), da distrarsi in favore del(l') … avvocato … antistatario.
In via istruttoria si chiede che venga disposto il richiamo della CTU … affinché risponda ai seguenti quesiti:
- Specificare se nello specchietto finale della sua relazione di consulenza depositata in data
13/7/2024 (cronol.n.18796/2024) agli atti del proc.n.816/2024 R.G. Tribunale del Lavoro di
Pagina 2 Catania la data del 21.8.24 riportata alla voce “Decorrenza del requisito sanitario” sia frutto un errore materiale ovvero specificare i motivi per cui la decorrenza viene fissata ad una data successiva rispetto a quella della stessa relazione di consulenza;
- Specificare se nello specchietto finale della predetta relazione di consulenza la data di decorrenza del requisito sanitario sia quella del 21/8/2023, corrispondente alla data di presentazione della domanda amministrativa.
In subordine si chiede disporsi nuova CTU medico legale con altro professionista …”.
Con ordinanza del 6.12.2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica all' , il quale CP_1
CP_ giorno 6.02.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in estrema sintesi, ha dedotto che l'elaborato peritale è immune da censure, per cui il ricorso va respinto.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 19.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, va rilevato che il ricorrente ha incoato nel rispetto dei termini di legge il giudizio di opposizione ex art. 445 comma VI bis c.p.c., a ben vedere, in via principale, avanzando una istanza di correzione dell'errore di battitura in cui è incorso il tecnico d'ufficio nel compilare lo specchietto riepilogativo redatto alla pag. 8 dell'elaborato peritale depositato il
13.07.2024 nel procedimento sommario iscritto al n.816/2024 r.g. in punto di decorrenza della prestazioni accertate, e ciò per prudenza difensiva dettata dal fatto che il tecnico d'ufficio non ha riscontrato la pec trasmessa dallo stesso difensore il 28.06.2024 e “in sede di esecuzione dell'emittendo decreto di omologa potrebbero sorgere problemi interpretativi”.
Al riguardo, in via generale, secondo l'insegnamento della Corte di Legittimità, va premesso che è ravvisabile la sussistenza di un mero errore materiale suscettibile di correzione quando il contrasto tra l'argomentazione esposta e la sua rappresentazione grafica emerga con evidenza e sia immediatamente rilevabile dalla palese incoerenza del testo viziato e, presuppone ipso facto,
l'esattezza delle decisione una volta emendata.
L'errore commissivo od omissivo, percepibile e rilevabile ictu oculi, dunque, si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, ovvero tra l'ideazione e la
Pagina 3 sua rappresentazione documentale grafica, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell'atto, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione e cioè sul contenuto concettuale del giudizio.
Così, ad esempio, “la consulenza tecnica (che) abbia omesso per mero errore materiale nella stesura della relazione di inserire la negazione (recte, avverbio di negazione, essendo sempre sottinteso il verbo di riferimento) "non" prima di definire "correlabile al ritardo diagnostico" il quadro pur severo delle complicanze residuate alla ricorrente, non può ravvisarsi né una questione nuova, ma, a stretto rigore, neppure una questione in senso tecnico”, sicché legittimamente “la corte territoriale non ha affatto introdotto una questione nuova di fatto sulla cui base sarebbe stata decisa la controversia, ma ha invece soltanto - e nulla di più che proceduto alla lettura corretta delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, la quale, attentamente esaminata in ogni suo passaggio argomentativo o motivazionale, aveva appunto escluso ogni nesso causale tra le condotte utilmente dedotte dall'attrice ed i postumi a lei residuati o, in ogni caso, le conseguenze dannose lamentate;
si tratta, in secondo luogo, di una lettura nella sua sostanza corrispondente a quella già data dal giudice di primo grado ed alle tesi, ampiamente dibattute tra le parti fino a quel momento, sostenute dai convenuti originari, tanto da risolversi in una mera valutazione critica, previa riduzione a congruità, delle materiali manifestazioni espressive o grafiche in cui l'elaborato dell'ausiliario del giudice si era articolato, previa eliminazione di quello che è definito un mero errore materiale e cioè l'omissione di un avverbio negativo, il "non" prima della qualificazione di
"correlabile al ritardo diagnostico" del quadro delle complicanze pure certamente sussistente”
(si rinvia, in motivazione a Cass.
5.07.2017 n.16504 che alla luce di tali considerazioni e delle ulteriori ivi spiegate ha affermato il principio di diritto secondo cui “Non integra questione nuova, da sottoporre preventivamente alle parti, a pena di nullità della sentenza per violazione del divieto di “terza via” sancito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., la lettura delle conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio in modo congruente con le sue argomentazioni, anche quando comporti il riconoscimento di un mero errore materiale ivi presente. (Principio enunciato dalla
S.C. con riferimento ad un elaborato tecnico in materia di responsabilità per attività medico- chirurgica che, pur argomentando nel senso di escludere l'esistenza del nesso causale tra le condotte denunciate - consistenti nella ritarda diagnosi di una malattia oncologica - ed il danno lamentato dal paziente, nelle conclusioni recava l'omissione dell'avverbio di negazione
"non", prima delle parole "correlabile al ritardo diagnostico"”).
Muovendo dalle superiori considerazioni, dunque, nella fattispecie concreta è imprescindibile l'attenta e puntuale lettura dell'integrale consulenza tecnica d'ufficio, nel
Pagina 4 compiere la quale –non è secondario evidenziare- che, nell'espletare il mandato conferito, il
CTU ha ben chiara la documentazione in atti, sottolineando, tra l'altro, che dalla disamina di essa di “evince che il soggetto promuoveva istanza volta al riconoscimento del proprio stato invalidante, in data 21 agosto 2023.
Valutazione su atti del 26 ottobre 23 e con verbale veniva dichiarato invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni i compiti propri della sua età-grave 100% con diagnosi di “demenza senile con aspetti depressivi pregresso ictus cerebrale con parestesie emilato SX, alluce valgo bilaterale, carcinoma squamoso moderatamente differenziato della commissura labiale di dX, edentulia subtotale”.
Veniva, altresì definito invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi dell'articolo 381 del d.p.r. 495 del 1992”.
Ciò posto, il CTU ha riportato nella propria relazione la documentazione prodotta in atti, più esattamente costituita dal “• Referto esame istologico di struttura pubblica del 14 luglio 2023: carcinoma squamoso moderatamente differenziato, cheratinizzante, infiltrante;
• Certificato psichiatrico di struttura pubblica del 14 agosto 2023: visitato a domicilio. Demenza senile con aspetti depressivi e necessita di costante assistenza per gli atti della vita quotidiana;
• Referto esame tac dell'8 settembre 2001, struttura pubblica: esiti di recente ischemia;
• Referto di visita eseguita presso struttura pubblica il 28 agosto 2023 in cui si parla di necessità di supervisione per deambulazione compromessa;
• Certificato eseguito presso struttura pubblica del 15 giugno 2023: edentulia parziale, neoformazione della commessura labiale di destra vestibolare;
• Scheda riassuntiva nosologica dell'11 settembre 2001 relativa a un ricovero per di ictus cerebri;
• Certificato di visita angiologica eseguito presso struttura pubblica e 14 novembre 2018: ictus cerebrale parestesie al sinistro con turbe dell'equilibrio ipertensione arteriosa “.
Successivamente, l'ausiliario dell'Ufficio ha raccolto l'anamnesi del periziato ed ha eseguito l'esame obiettivo del medesimo, riportando con cura le relative risultanze peritali;
quindi, alla luce della disamina complessiva del materiale istruttorio raccolto, ha diagnosticato che
[...]
è affetto da “Grave deterioramento cognitivo in soggetto in scadenti condizioni Parte_1
generali con esiti di ictus cerebrale emi lato sinistro, affetto da carcinoma squamoso moderatamente differenziato nella commissura labiale destra”.
Procedendo a valutare il complesso invalidante rilevato a carico del ricorrente, il consulente d'ufficio ha osservato che “Come dimostra la documentazione in atti, le infermità di cui erano tutte presenti alla epoca dell'istanza dell'agosto 2023 e, dunque, anche alla visita dell'ottobre 2023. Nonostante queste infermità siano state riconosciute ed è stato, altresì,
Pagina 5 attestato anche lo stato di invalido con deambulazione sensibilmente ridotta, la Commissione non ritenne di dover riconoscere lo stato di non autonomia del soggetto nello svantaggio sociale Grave.
Oggi, il quadro è il medesimo di quello allora evidenziato e si ritiene che il soggetto, alla luce di quanto esposto, non possa essere definito autonomo per lo svolgimento degli atti la vita quotidiana”.
Conseguentemente, il CTU ha concluso che “sulla scorta di quanto argomentato si ritiene che il soggetto sia non autonomo per lo svolgimento degli atti della vita quotidiana e dipendente, SI, con la medesima diagnosi e decorrenza, anche un soggetto affetto da handicap in stato di gravità ai sensi dell'articolo tre comma tre, della legge 104 del 1992”.
Alla luce di quanto sopra riportato, è inequivoco che nel riempimento dello specchietto di pag. 8 della consulenza d'ufficio il CTU abbia commesso l'errore materiale rilevato dalla difesa di parte ricorrente. Infatti, tanto le risultanze esposte e spiegate nel corpo della relazione tecnica d'ufficio quanto le relative conclusioni e la documentazione in atti convergono univocamente nel comprovare l'esistenza di un quadro patologico di grave disautonomia del già al Parte_1
tempo della proposizione della domanda amministrativa e, del resto, come esattamente indicato dal ricorrente a pag. 7 dell'atto introduttivo della fase de qua, sarebbe incongruo l'inserimento in seno specchietto riepilogativo della data futura del 21.08.2024, rispetto alla data di deposito della CTU (13.07.2024), prevista per la decorrenza del requisito sanitario, per cui “E' evidente che la decorrenza indicata dal CTU in una data futura è frutto di un errore materiale in quanto dal tenore della stessa relazione si evince che la decorrenza doveva essere quella di presentazione della domanda amministrativa e cioè quella del 21/8/2023”, come, del resto, risulta ulteriormente corroborato dalla documentazione allegata in ricorso, tutta relativa al periodo antecedente la visita medica espletata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità.
E poiché non sono in discussione tra le parti le argomentazioni svolte dal CTU nel riconoscere la effettiva sussistenza del requisito sanitario funzionale ad accedere alla prestazione dell'accompagnamento e al riconoscimento della condizione di handicap grave,
l'istanza di correzione di errore materiale proposta con il ricorso depositato dalla parte ricorrente il 31.07.2024 va accolta, atteso che dalla lettura completa della relazione peritale è palese la svista in cui è incorso il CTU nella compilazione dello specchietto riepilogativo riportato a pag. 8 dell'elaborato peritale.
Pagina 6 Conseguentemente, con le statuizioni di cui in dispositivo, resta rimossa la semplice divergenza tra le valutazioni medico legali svolte dal CTU e la materiale rappresentazione grafica di esse.
Ai fini della regolamentazione delle spese giudiziali, la valutazione di soccombenza tra le parti deve svolgersi considerando che trattasi di unico giudizio, nell'ambito del quale nella fase de qua non resta primariamente sollecitato l'esercizio di un nuovo potere giurisdizionale in ordine ai diritti oggetto di lite ma semplicemente l'eliminazione dell'errore, commesso dal
CTU, nella redazione della relazione tecnica d'ufficio senza intaccare il contenuto concettuale dell'accertamento medico legale svolto (si rinvia, a Cass Sez. Unite 14.11.2024 n. 29432). In sede sommaria, è rimasta accertata la piena fondatezza delle domanda avanzate da Parte_1
Pertanto, le spese processuali della fase sommaria, unitamente ai costi di CTU, restano liquidate a carico dell' secondo il principio della soccombenza e liquidate nella misura di CP_1 cui in dispositivo avuto riguardo all'oggetto (istruzione preventiva) ed al valore della causa, all'attività difensiva svolta, alla semplicità delle questioni fattuali e giuridiche, oltre a quanto ancora stabilito dagli artt. 2 e 4 del DM n.55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione
ACCERTA in capo ad la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità Parte_1
civile nella misura del 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana con decorrenza dalla domanda amministrativa
(21.08.2023).
ACCERTA, altresì, che è portatore handicap grave ai sensi del comma 3 Parte_1
art. 3 l. n.104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa (21.08.2023).
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in fase sommaria a carico dell' CP_1
COMPENSA le spese della fase di opposizione
CONDANNA l' a rifondere al ricorrente le spese di giudizio relative alla fase CP_1
sommaria che quantifica in complessivi euro 1168,50 oltre 15 % spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del relativo procuratore dichiaratosi antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 20.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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