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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.18830/2024 + 31072/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA Ing. , rappresentato e difeso, giusta procura allegata ai Parte_1 ricorsi dall'Avv. Igor Dattola ed elettivamente domiciliato presso la casellaPEC del predetto avvocato, Email_1
RICORRENTE E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato, in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' . CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 13.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO In parziale accoglimento delle opposizioni agli avvisi bonari CP_1 notificato da in data 05/04/2024 e C.F._1 CP_1
n.24MXO7C0011222 notificato da in data 11/07/2024, dichiara CP_1
l'illegittimità delle sanzioni applicate per evasione contributiva.
Rigetta per il resto i ricorsi. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma ,13.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 15.5.2024 (proc. n. 18830/2024 RG), l'Ing. conveniva in giudizio l' avanzando le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa sospensione in prima udienza dell'avviso di addebito n. 24MXO3U001790 notificato da in data CP_1
05/04/2024:
- in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità ovvero la nullità ovvero comunque l'estinzione della pretesa contenuta nell'avviso di addebito impugnato per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto a riscuotere i contributi poteva esser fatto valere dall' CP_1
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni applicate e, per l'effetto, annullare le medesime per l'accertata insussistenza di un comportamento doloso o colposo da parte del ricorrente, ovvero comunque rideterminarle in misura di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze, ivi compreso il c.d. rimborso forfettario 15% ed il rimborso del contributo unificato versato per instaurare il procedimento” Deduceva il ricorrente di essere laureato in Ingegneria idraulica e di essere iscritto all'albo dei geologi della regione lazio e di aver intrapreso la carriera accademica e che dopo esser stato per vari anni professore associato presso l'università La Sapienza dal 2019/2020 era diventato professore ordinario. Deduceva che era iscritto alla gestione dipendenti pubblici dell' e che in CP_1 quanto iscritto all'Ordine degli ingegneri versava alla Cassa di Previdenza degli Ingegneri e degli Architetti la contribuzione integrativa maturata in base alle fatture emesse per la residuale attività libero professionale esercitata. Deduceva che in data 5.4.2024 aveva ricevuto l'avviso di addebito n. per un importo complessivo di €20571,19 per contribuzione Parte_2 omessa e sanzioni calcolate ex art.116 comma 8 lettera b) L.388/2000, relative all'anno 2017 Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale di tali contributi. Deduceva inoltre la illegittima applicazione delle sanzioni ex art.116 comma 8 lettera b) L.388/2000 come evasione contributiva evidenziando che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non costituiva per giurisprudenza ormai consolidata indice di dolo del contribuente. Deduceva altresì che tale omessa indicazione derivava dal regime di incertezza esistente fino al 2022 in ordine all'obbligo di iscrizione di alla gestione separata in virtù del precedente orientamento della Corte di Cassazione. Chiedeva quindi l'annullamento del citato avviso di addebito o in via subordinata la rideterminazione delle sanzioni con il criterio della omissione contributiva ex art.116 comma 8 lettera a) L.388/2000. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate.
2.Alla prima udienza del 13.9.2024 il giudice rilevato che il ricorso era stato notificato ad indirizzi pec dell errati, concedeva termine per il rinnovo CP_1 della notifica del ricorso e rinviava la causa alla udienza del 15.11.2024.
3.Si costituiva in data 23.10.2024 l' evidenziando in via preliminare che CP_1
l'atto impugnato non era un avviso di addebito ma un avviso bonario, atto preliminare alla iscrizione a ruolo e eccepiva l'inammissibilità della impugnativa avverso l'avviso bonario. Contestava poi l'eccepita prescrizione dovendo applicarsi la sospensione dei termine di prescrizione prevista dall'art.37 comma 2 del DL n. 18/2020 e dalla sospensione dei termini di cui all'art.11 comma 9 del DL 183/2020 (129 giorni
+ 182 giorni) per un totale complessivo di 311 giorni. Deduceva la fondatezza della pretesa contributiva e la legittimità delle sanzioni applicate deducendo che non poteva in alcun modo applicarsi il regime sanzionatorio relativo all'omissione, in considerazione del fatto che il soggetto non aveva volutamente e consapevolmente assoggettato il reddito ad altra contribuzione obbligatoria ed aveva omesso la compilazione del quadro RR relativo alla determinazione del contributo dovuto, eludendo così il relativo controllo automatico da parte degli Uffici finanziari ex art. 36 bis e 36 ter del DPR n. 600/73 ed evitando quindi il pagamento di quanto dovuto Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
4.Alla udienza del 15.11.2024 veniva concesso termine per note e la causa veniva rinviata per discussione alla udienza del 13.3.2025.
5.Con ricorso depositato in data 20.8.2024 e ritualmente notificato ( proc. 31072/2024 R.G.), l'Ing. conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 avanzando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa sospensione in prima udienza dell'avviso di addebito n. 24MXO7C0011222 notificato da in data CP_1 11/07/2024 e previa, se ritenuta, eventuale riunione dell'odierno procedimento al contenzioso di cui al n. R.G. 18830/2024 pendente sempre dinanzi a questo Ecc.mo
Tribunale:
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per illegittimità delle sanzioni applicate e, per l'effetto, annullare il medesimo ovvero, in subordine, annullare integralmente le sanzioni ovvero comunque rideterminarle in misura di giustizia in ragione dell'assoluta insussistenza di un comportamento doloso o colposo da parte del ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze, ivi compreso il c.d. rimborso forfettario 15% ed il rimborso del contributo unificato versato per instaurare il procedimento”.
Deduceva il ricorrente di essere laureato in Ingegneria idraulica e di essere iscritto all'albo dei geologi della regione lazio e di aver intrapreso la carriera accademica e che, dopo esser stato per vari anni professore associato presso l'università La Sapienza, dal 2019/2020 era diventato professore ordinario. Deduceva che era iscritto alla gestione dipendenti pubblici dell' e che in CP_1 quanto iscritto all'Ordine degli ingegneri versava alla Cassa di Previdenza degli Ingegneri e degli Architetti la contribuzione integrativa maturata in base alle fatture emesse per la residuale attività libero professionale esercitata. Deduceva che in data 11.7.2024 aveva ricevuto l'avviso di addebito n. n.
per un importo complessivo di €30598,43 per C.F._2 contribuzione omessa e sanzioni calcolate ex art.116 comma 8 lettera b) L.388/2000, relative all'anno 2018. Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale di tali contributi. Deduceva inoltre la illegittima applicazione delle sanzioni ex art.116 comma 8 lettera b) L.388/2000 come evasione contributiva evidenziando che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non costituiva per giurisprudenza ormai consolidata indice di dolo del contribuente. Deduceva altresì che tale omessa indicazione derivava dal regime di incertezza esistente fino al 2022 in ordine all'obbligo di iscrizione di alla gestione separata in virtù del precedente orientamento della Corte di Cassazione. Chiedeva quindi l'annullamento del citato avviso di addebito o in via subordinata la rideterminazione delle sanzioni con il criterio della omissione contributiva ex art.116 comma 8 lettera a) L.388/2000. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 6.Si costituiva l evidenziando in via preliminare che l'atto impugnato CP_1 non era un avviso di addebito ma un avviso bonario, atto preliminare alla iscrizione a ruolo e eccepiva l'inammissibilità della impugnativa avverso l'avviso bonario. Contestava poi l'eccepita prescrizione dovendo applicarsi la sospensione dei termine di prescrizione prevista dall'art.37 comma 2 del DL n. 18/2020 e la sospensione dei termini di cui all'art.11 comma 9 del DL 183/2020 (129 giorni
+ 182 giorni) per un totale complessivo di 311 giorni. Deduceva la fondatezza della pretesa contributiva e la legittimità delle sanzioni applicate deducendo che non poteva in alcun modo applicarsi il regime sanzionatorio relativo all'omissione, in considerazione del fatto che il soggetto non aveva volutamente e consapevolmente assoggettato il reddito ad altra contribuzione obbligatoria ed aveva omesso la compilazione del quadro RR relativo alla determinazione del contributo dovuto, eludendo così il relativo controllo automatico da parte degli Uffici finanziari ex art. 36 bis e 36 ter del DPR n. 600/73 ed evitando quindi il pagamento di quanto dovuto Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. 7.Alla prima udienza del 9.1.2025 la causa veniva rinviata alla udienza del 13.3.2025 per discussione con termini per note anche con riferimento alla eventuale riunione al giudizio n.18830/2024. Alla udienza del 13.3.2025 i due procedimenti venivano riuniti. Le parti discutevano la causa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
8.Il credito preteso da si riferisce ai contributi dovuti per la gestione CP_1 separata relativamente agli anni 2017 e 2018.. Al riguardo, ritiene questo giudice di aderire ai principi richiamati dalla Suprema Corte in relazione alla decorrenza dell'obbligo contributivo dalla data di scadenza del pagamento dei contributi.
Al riguardo la Suprema Corte con sentenza 10273/2021 ha ribadito i principi già espressi in precedenza precisando: “ Va anzitutto ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla ON separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo
è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»: nel caso di specie, infatti, l'art. 1, comma 1,
d.P.C.M. 10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020).”
Questi principi sono fatti propri da questa giudice che non ravvisa motivi per discostarsi dagli stessi. Nel caso di specie l'obbligo per il pagamento del saldo dei contributi era stato fissato al 2.7.2018 per l'anno 2017 e al 1.7.2019 per l'anno 2018. L' ha interrotto i termini di prescrizione con i due avvisi bonari CP_1 impugnati notificati rispettivamente in data 5.4.2024 e in data 11.7.2024. 9. In merito poi al termine di prescrizione quinquennale si rileva come sia intervenuta la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art.37 comma 2 del DL n. 18/2020 e la sospensione dei termini di cui all'art.11 comma 9 del DL 183/2020 (129 giorni + 182 giorni). L'art.37 comma 2 DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 recita infatti: ““I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” L'art.11 comma 9 Dl 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.21/2021 recita:” 9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n.335 , sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”
Avuto riguardo alle sospensioni dei termini previste da detta normativa, alla data di notifica degli avvisi bonari impugnati il credito preteso dall' CP_1 non era prescritto. Sulla base di tali principi pertanto l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente deve essere rigettata . 10.Il credito per i contributi omessi è poi fondato. CP_1
Ai sensi della legge 8 agosto 1995 n. 335 – di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – è istituita presso l' la CP_1
ON EP, destinata al trattamento previdenziale dei compensi percepiti da soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo. L'iscrizione alla ON EP , obbligatoria a decorrere CP_1 dall'1/1/1996, comporta il versamento di un contributo calcolato in misura percentuale sul reddito percepito, in parte a carico dell'iscritto ed in parte a carico del committente della prestazione. Unico presupposto per l'obbligo assicurativo presso tale gestione è la produzione di un reddito non assoggettato ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria, mentre è del tutto irrilevante l'eventuale contemporanea iscrizione ad altro ente in relazione ad ulteriore attività esercitata Nel caso di specie l'iscrizione alla gestione separata scaturisce dalla attività di natura professionale svolta -come documentato dalle dichiarazione dei redditi e non contestato dal ricorrente e dal relativo reddito scaturito indicato nella dichiarazione dei redditi ma non assoggettato a contribuzione obbligatoria presso altri Enti o Casse professionali. Legittimo è quindi l'operato dell' , che ha provveduto ad iscrivere parte CP_1 ricorrente nella ON separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95. I soggetti tenuti all'iscrizione sono infatti individuati con riferimento alla percezione di determinate tipologie di reddito, ed in particolare, per quanto di interesse, l'iscrizione è obbligatoria per chi percepisce redditi derivanti dall'esercizio abituale e professionale di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica, dovendosi intendere per tali i professionisti senza Albo e Cassa di Previdenza oppure iscritti in Albi privi di propria Cassa oppure ancora facenti parte di Albi con Cassa di previdenza ma che non hanno versato i contributi come nel caso che ci occupa. Le comunicazion1 dell' richiama chiaramente i redditi dovuti dal CP_1 ricorrente per gli anni 2017 e 2018 a titolo di gestione separata e indica nel dettaglio l'importo dovuto per contributi e sanzioni, . In relazione alla sussistenza del credito parte ricorrente non contesta di aver percepito dei redditi autonomi negli anni 2017 e 2018 superiori al limite reddituale previsto per la sussistenza dell'obbligo contributivo, fatto provato del resto dalla dichiarazione dei redditi allegata. Né il fatto di essere iscritto INARCASSA e di aver versato il contributo integrativo alla INARCASSA determina il venire meno dell'obbligo contributivo in favore di . CP_1
Al riguardo tali conclusioni sono state confermate dalla sentenza della Cassazione n,.30344/2017 alle cui conclusioni questa giudice ritiene di dover aderire, che ha evidenziato il seguente principio: “Gli ingegneri e gli RC iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in quanto secondo la “ratio” dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del CP_1 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
La Suprema Corte ha precisato che l'obbligo di iscrizione deriva dal fatto che:
“… il lavoratore autonomo non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.” Al riguardo ha precisato la Corte che : “ Una diversa interpretazione , infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento che- come si è detto – collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno ulteriore attività lavorativa ( cfr. Cass S.U. n.3240 del 2010 già cit.)”.
Tali principi generali devono essere applicati anche alla questione oggetto del presente giudizio, così come ritenuto dalla Cassazione n.32167/2018 che ha statuito: “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla alla quale versano esclusivamente CP_2 un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di CP_1 universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.” Tali principi sono stati confermati anche dalla Corte di Cassazione con
Ordinanza n. 20288 del 23/06/2022 che ha precisato:: “Gli ingegneri e gli RC iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa
l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di universalizzazione della CP_1 copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della
l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della ON separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità” Sulla base dei principi sopra richiamati legittimo è quindi l'operato dell' , che ha provveduto ad iscrivere parte ricorrente nella ON CP_1 separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 e ha richiesto il pagamento dei contributi dovuti.
11.Fondata è invece la contestazione avanzata da parte ricorrente in ordine alle sanzioni applicate. L' ha infatti applicato le sanzioni per evasione contributiva ex art.116 CP_1 comma 8 lettera b) L.388/2000, sul presupposto che il ricorrente avrebbe tentato di eludere l'obbligo contributivo mediante la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi relativo alla determinazione del contributo dovuto eludendo così il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari. Tuttavia sulla base dei principi espressi più volte dalla Corte di Cassazione tali conclusioni non sono condivisibili. La Suprema Corte ha infatti affermato anche da ultimo con l'ordinanza n.28652/2024 che “Il motivo è infondato, avendo questa Corte già escluso che l'omessa compilazione del quadro RR sia occultamento del debito, affermando (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 - 01) che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e
l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ( Cass Ordinanza 28652/2024).
Pertanto sulla base della sola omessa compilazione del quadro RR non può ritenersi che il ricorrente abbia volutamente tentato di eludere l'obbligo contributivi nei confronti dell' , avuto altresì riguardo alla incertezza CP_1 esistente all'epoca sulla sussistenza del citato obbligo contributivo.. Le sanzioni applicate da per evasione contributiva sono quindi CP_1 illegittime dovendo l applicare le diverse sanzioni previste per l'ipotesi CP_1 di omissione contributiva propria del caso di specie.. 11.La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
In parziale accoglimento delle opposizioni agli avvisi bonari CP_1
n.24MXO3U001790 notificato da in data 05/04/2024 e CP_1 n.24MXO7C0011222 notificato da in data 11/07/2024, dichiara CP_1
l'illegittimità delle sanzioni applicate per evasione contributiva.
Rigetta per il resto i ricorsi. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma ,13.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.18830/2024 + 31072/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA Ing. , rappresentato e difeso, giusta procura allegata ai Parte_1 ricorsi dall'Avv. Igor Dattola ed elettivamente domiciliato presso la casellaPEC del predetto avvocato, Email_1
RICORRENTE E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato, in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' . CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 13.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO In parziale accoglimento delle opposizioni agli avvisi bonari CP_1 notificato da in data 05/04/2024 e C.F._1 CP_1
n.24MXO7C0011222 notificato da in data 11/07/2024, dichiara CP_1
l'illegittimità delle sanzioni applicate per evasione contributiva.
Rigetta per il resto i ricorsi. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma ,13.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 15.5.2024 (proc. n. 18830/2024 RG), l'Ing. conveniva in giudizio l' avanzando le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa sospensione in prima udienza dell'avviso di addebito n. 24MXO3U001790 notificato da in data CP_1
05/04/2024:
- in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità ovvero la nullità ovvero comunque l'estinzione della pretesa contenuta nell'avviso di addebito impugnato per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto a riscuotere i contributi poteva esser fatto valere dall' CP_1
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni applicate e, per l'effetto, annullare le medesime per l'accertata insussistenza di un comportamento doloso o colposo da parte del ricorrente, ovvero comunque rideterminarle in misura di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze, ivi compreso il c.d. rimborso forfettario 15% ed il rimborso del contributo unificato versato per instaurare il procedimento” Deduceva il ricorrente di essere laureato in Ingegneria idraulica e di essere iscritto all'albo dei geologi della regione lazio e di aver intrapreso la carriera accademica e che dopo esser stato per vari anni professore associato presso l'università La Sapienza dal 2019/2020 era diventato professore ordinario. Deduceva che era iscritto alla gestione dipendenti pubblici dell' e che in CP_1 quanto iscritto all'Ordine degli ingegneri versava alla Cassa di Previdenza degli Ingegneri e degli Architetti la contribuzione integrativa maturata in base alle fatture emesse per la residuale attività libero professionale esercitata. Deduceva che in data 5.4.2024 aveva ricevuto l'avviso di addebito n. per un importo complessivo di €20571,19 per contribuzione Parte_2 omessa e sanzioni calcolate ex art.116 comma 8 lettera b) L.388/2000, relative all'anno 2017 Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale di tali contributi. Deduceva inoltre la illegittima applicazione delle sanzioni ex art.116 comma 8 lettera b) L.388/2000 come evasione contributiva evidenziando che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non costituiva per giurisprudenza ormai consolidata indice di dolo del contribuente. Deduceva altresì che tale omessa indicazione derivava dal regime di incertezza esistente fino al 2022 in ordine all'obbligo di iscrizione di alla gestione separata in virtù del precedente orientamento della Corte di Cassazione. Chiedeva quindi l'annullamento del citato avviso di addebito o in via subordinata la rideterminazione delle sanzioni con il criterio della omissione contributiva ex art.116 comma 8 lettera a) L.388/2000. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate.
2.Alla prima udienza del 13.9.2024 il giudice rilevato che il ricorso era stato notificato ad indirizzi pec dell errati, concedeva termine per il rinnovo CP_1 della notifica del ricorso e rinviava la causa alla udienza del 15.11.2024.
3.Si costituiva in data 23.10.2024 l' evidenziando in via preliminare che CP_1
l'atto impugnato non era un avviso di addebito ma un avviso bonario, atto preliminare alla iscrizione a ruolo e eccepiva l'inammissibilità della impugnativa avverso l'avviso bonario. Contestava poi l'eccepita prescrizione dovendo applicarsi la sospensione dei termine di prescrizione prevista dall'art.37 comma 2 del DL n. 18/2020 e dalla sospensione dei termini di cui all'art.11 comma 9 del DL 183/2020 (129 giorni
+ 182 giorni) per un totale complessivo di 311 giorni. Deduceva la fondatezza della pretesa contributiva e la legittimità delle sanzioni applicate deducendo che non poteva in alcun modo applicarsi il regime sanzionatorio relativo all'omissione, in considerazione del fatto che il soggetto non aveva volutamente e consapevolmente assoggettato il reddito ad altra contribuzione obbligatoria ed aveva omesso la compilazione del quadro RR relativo alla determinazione del contributo dovuto, eludendo così il relativo controllo automatico da parte degli Uffici finanziari ex art. 36 bis e 36 ter del DPR n. 600/73 ed evitando quindi il pagamento di quanto dovuto Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
4.Alla udienza del 15.11.2024 veniva concesso termine per note e la causa veniva rinviata per discussione alla udienza del 13.3.2025.
5.Con ricorso depositato in data 20.8.2024 e ritualmente notificato ( proc. 31072/2024 R.G.), l'Ing. conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 avanzando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa sospensione in prima udienza dell'avviso di addebito n. 24MXO7C0011222 notificato da in data CP_1 11/07/2024 e previa, se ritenuta, eventuale riunione dell'odierno procedimento al contenzioso di cui al n. R.G. 18830/2024 pendente sempre dinanzi a questo Ecc.mo
Tribunale:
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per illegittimità delle sanzioni applicate e, per l'effetto, annullare il medesimo ovvero, in subordine, annullare integralmente le sanzioni ovvero comunque rideterminarle in misura di giustizia in ragione dell'assoluta insussistenza di un comportamento doloso o colposo da parte del ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze, ivi compreso il c.d. rimborso forfettario 15% ed il rimborso del contributo unificato versato per instaurare il procedimento”.
Deduceva il ricorrente di essere laureato in Ingegneria idraulica e di essere iscritto all'albo dei geologi della regione lazio e di aver intrapreso la carriera accademica e che, dopo esser stato per vari anni professore associato presso l'università La Sapienza, dal 2019/2020 era diventato professore ordinario. Deduceva che era iscritto alla gestione dipendenti pubblici dell' e che in CP_1 quanto iscritto all'Ordine degli ingegneri versava alla Cassa di Previdenza degli Ingegneri e degli Architetti la contribuzione integrativa maturata in base alle fatture emesse per la residuale attività libero professionale esercitata. Deduceva che in data 11.7.2024 aveva ricevuto l'avviso di addebito n. n.
per un importo complessivo di €30598,43 per C.F._2 contribuzione omessa e sanzioni calcolate ex art.116 comma 8 lettera b) L.388/2000, relative all'anno 2018. Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale di tali contributi. Deduceva inoltre la illegittima applicazione delle sanzioni ex art.116 comma 8 lettera b) L.388/2000 come evasione contributiva evidenziando che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non costituiva per giurisprudenza ormai consolidata indice di dolo del contribuente. Deduceva altresì che tale omessa indicazione derivava dal regime di incertezza esistente fino al 2022 in ordine all'obbligo di iscrizione di alla gestione separata in virtù del precedente orientamento della Corte di Cassazione. Chiedeva quindi l'annullamento del citato avviso di addebito o in via subordinata la rideterminazione delle sanzioni con il criterio della omissione contributiva ex art.116 comma 8 lettera a) L.388/2000. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 6.Si costituiva l evidenziando in via preliminare che l'atto impugnato CP_1 non era un avviso di addebito ma un avviso bonario, atto preliminare alla iscrizione a ruolo e eccepiva l'inammissibilità della impugnativa avverso l'avviso bonario. Contestava poi l'eccepita prescrizione dovendo applicarsi la sospensione dei termine di prescrizione prevista dall'art.37 comma 2 del DL n. 18/2020 e la sospensione dei termini di cui all'art.11 comma 9 del DL 183/2020 (129 giorni
+ 182 giorni) per un totale complessivo di 311 giorni. Deduceva la fondatezza della pretesa contributiva e la legittimità delle sanzioni applicate deducendo che non poteva in alcun modo applicarsi il regime sanzionatorio relativo all'omissione, in considerazione del fatto che il soggetto non aveva volutamente e consapevolmente assoggettato il reddito ad altra contribuzione obbligatoria ed aveva omesso la compilazione del quadro RR relativo alla determinazione del contributo dovuto, eludendo così il relativo controllo automatico da parte degli Uffici finanziari ex art. 36 bis e 36 ter del DPR n. 600/73 ed evitando quindi il pagamento di quanto dovuto Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. 7.Alla prima udienza del 9.1.2025 la causa veniva rinviata alla udienza del 13.3.2025 per discussione con termini per note anche con riferimento alla eventuale riunione al giudizio n.18830/2024. Alla udienza del 13.3.2025 i due procedimenti venivano riuniti. Le parti discutevano la causa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
8.Il credito preteso da si riferisce ai contributi dovuti per la gestione CP_1 separata relativamente agli anni 2017 e 2018.. Al riguardo, ritiene questo giudice di aderire ai principi richiamati dalla Suprema Corte in relazione alla decorrenza dell'obbligo contributivo dalla data di scadenza del pagamento dei contributi.
Al riguardo la Suprema Corte con sentenza 10273/2021 ha ribadito i principi già espressi in precedenza precisando: “ Va anzitutto ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla ON separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo
è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»: nel caso di specie, infatti, l'art. 1, comma 1,
d.P.C.M. 10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020).”
Questi principi sono fatti propri da questa giudice che non ravvisa motivi per discostarsi dagli stessi. Nel caso di specie l'obbligo per il pagamento del saldo dei contributi era stato fissato al 2.7.2018 per l'anno 2017 e al 1.7.2019 per l'anno 2018. L' ha interrotto i termini di prescrizione con i due avvisi bonari CP_1 impugnati notificati rispettivamente in data 5.4.2024 e in data 11.7.2024. 9. In merito poi al termine di prescrizione quinquennale si rileva come sia intervenuta la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art.37 comma 2 del DL n. 18/2020 e la sospensione dei termini di cui all'art.11 comma 9 del DL 183/2020 (129 giorni + 182 giorni). L'art.37 comma 2 DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 recita infatti: ““I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” L'art.11 comma 9 Dl 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.21/2021 recita:” 9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n.335 , sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”
Avuto riguardo alle sospensioni dei termini previste da detta normativa, alla data di notifica degli avvisi bonari impugnati il credito preteso dall' CP_1 non era prescritto. Sulla base di tali principi pertanto l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente deve essere rigettata . 10.Il credito per i contributi omessi è poi fondato. CP_1
Ai sensi della legge 8 agosto 1995 n. 335 – di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – è istituita presso l' la CP_1
ON EP, destinata al trattamento previdenziale dei compensi percepiti da soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo. L'iscrizione alla ON EP , obbligatoria a decorrere CP_1 dall'1/1/1996, comporta il versamento di un contributo calcolato in misura percentuale sul reddito percepito, in parte a carico dell'iscritto ed in parte a carico del committente della prestazione. Unico presupposto per l'obbligo assicurativo presso tale gestione è la produzione di un reddito non assoggettato ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria, mentre è del tutto irrilevante l'eventuale contemporanea iscrizione ad altro ente in relazione ad ulteriore attività esercitata Nel caso di specie l'iscrizione alla gestione separata scaturisce dalla attività di natura professionale svolta -come documentato dalle dichiarazione dei redditi e non contestato dal ricorrente e dal relativo reddito scaturito indicato nella dichiarazione dei redditi ma non assoggettato a contribuzione obbligatoria presso altri Enti o Casse professionali. Legittimo è quindi l'operato dell' , che ha provveduto ad iscrivere parte CP_1 ricorrente nella ON separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95. I soggetti tenuti all'iscrizione sono infatti individuati con riferimento alla percezione di determinate tipologie di reddito, ed in particolare, per quanto di interesse, l'iscrizione è obbligatoria per chi percepisce redditi derivanti dall'esercizio abituale e professionale di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica, dovendosi intendere per tali i professionisti senza Albo e Cassa di Previdenza oppure iscritti in Albi privi di propria Cassa oppure ancora facenti parte di Albi con Cassa di previdenza ma che non hanno versato i contributi come nel caso che ci occupa. Le comunicazion1 dell' richiama chiaramente i redditi dovuti dal CP_1 ricorrente per gli anni 2017 e 2018 a titolo di gestione separata e indica nel dettaglio l'importo dovuto per contributi e sanzioni, . In relazione alla sussistenza del credito parte ricorrente non contesta di aver percepito dei redditi autonomi negli anni 2017 e 2018 superiori al limite reddituale previsto per la sussistenza dell'obbligo contributivo, fatto provato del resto dalla dichiarazione dei redditi allegata. Né il fatto di essere iscritto INARCASSA e di aver versato il contributo integrativo alla INARCASSA determina il venire meno dell'obbligo contributivo in favore di . CP_1
Al riguardo tali conclusioni sono state confermate dalla sentenza della Cassazione n,.30344/2017 alle cui conclusioni questa giudice ritiene di dover aderire, che ha evidenziato il seguente principio: “Gli ingegneri e gli RC iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in quanto secondo la “ratio” dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del CP_1 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
La Suprema Corte ha precisato che l'obbligo di iscrizione deriva dal fatto che:
“… il lavoratore autonomo non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.” Al riguardo ha precisato la Corte che : “ Una diversa interpretazione , infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento che- come si è detto – collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno ulteriore attività lavorativa ( cfr. Cass S.U. n.3240 del 2010 già cit.)”.
Tali principi generali devono essere applicati anche alla questione oggetto del presente giudizio, così come ritenuto dalla Cassazione n.32167/2018 che ha statuito: “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla alla quale versano esclusivamente CP_2 un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di CP_1 universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.” Tali principi sono stati confermati anche dalla Corte di Cassazione con
Ordinanza n. 20288 del 23/06/2022 che ha precisato:: “Gli ingegneri e gli RC iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa
l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di universalizzazione della CP_1 copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della
l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della ON separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità” Sulla base dei principi sopra richiamati legittimo è quindi l'operato dell' , che ha provveduto ad iscrivere parte ricorrente nella ON CP_1 separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 e ha richiesto il pagamento dei contributi dovuti.
11.Fondata è invece la contestazione avanzata da parte ricorrente in ordine alle sanzioni applicate. L' ha infatti applicato le sanzioni per evasione contributiva ex art.116 CP_1 comma 8 lettera b) L.388/2000, sul presupposto che il ricorrente avrebbe tentato di eludere l'obbligo contributivo mediante la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi relativo alla determinazione del contributo dovuto eludendo così il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari. Tuttavia sulla base dei principi espressi più volte dalla Corte di Cassazione tali conclusioni non sono condivisibili. La Suprema Corte ha infatti affermato anche da ultimo con l'ordinanza n.28652/2024 che “Il motivo è infondato, avendo questa Corte già escluso che l'omessa compilazione del quadro RR sia occultamento del debito, affermando (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 - 01) che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e
l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ( Cass Ordinanza 28652/2024).
Pertanto sulla base della sola omessa compilazione del quadro RR non può ritenersi che il ricorrente abbia volutamente tentato di eludere l'obbligo contributivi nei confronti dell' , avuto altresì riguardo alla incertezza CP_1 esistente all'epoca sulla sussistenza del citato obbligo contributivo.. Le sanzioni applicate da per evasione contributiva sono quindi CP_1 illegittime dovendo l applicare le diverse sanzioni previste per l'ipotesi CP_1 di omissione contributiva propria del caso di specie.. 11.La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
In parziale accoglimento delle opposizioni agli avvisi bonari CP_1
n.24MXO3U001790 notificato da in data 05/04/2024 e CP_1 n.24MXO7C0011222 notificato da in data 11/07/2024, dichiara CP_1
l'illegittimità delle sanzioni applicate per evasione contributiva.
Rigetta per il resto i ricorsi. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma ,13.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso